La norma di cui all’ art. 8, comma 1, D.P.R. n. 339/1982 non ammette altra interpretazione se non quella che l’Amministrazione destinataria della domanda di transito non è vincolata al giudizio medico formulato in sede di accertamento dell’infermità invalidante, ma per disattenderlo (o, se del caso, confermarlo) deve disporre un nuovo accertamento, ferma la sua facoltà di sottoporre l’aspirante anche a una prova teorica o pratica
Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 23 gennaio 2017, n. 264
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., e dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Cl. Za., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per la Toscana, sez. I, n. 442/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ro. e l’avvocato Za.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. In data 22 aprile 2015 la commissione medica ospedaliera de La Spezia ha giudicato il signor -OMISSIS-, assistente capo della Polizia di Stato, permanentemente inidoneo al servizio di istituto e idoneo al transito presso altre Amministrazioni dello Stato.
2. In data 4 maggio 2015 il signor -OMISSIS- ha presentato domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero della giustizia, sede della Provincia di Arezzo.
3. Con decreto 13 novembre 2015 il Ministero della giustizia, conformandosi al parere contrario reso dal consiglio di amministrazione, ha respinto la domanda per incompatibilità delle condizioni fisiche dell’interessato con le mansioni da svolgere.
4. Con provvedimento del 17 dicembre 2015, la Questura di Arezzo lo ha dispensato dal servizio.
5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti a lui avversi, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Toscana, sez. I, ha accolto con sentenza in forma semplificata 10 marzo 2016, n. 442. Il Tribunale territoriale ha ritenuto che il Ministero avrebbe sovrapposto, senza motivazione, le proprie valutazioni a quelle della c.m.o.
6. L’Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza con i seguenti motivi di gravame:
a) per il transito nei ruoli civili non sarebbe sufficiente il giudizio positivo della c.m.o., ma occorrerebbe una ulteriore valutazione discrezionale rimessa all’Amministrazione stessa;
b) l’appellato non potrebbe essere immesso nei ruoli in mancanza della prova pratica prevista dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (risoluzione di quesiti, secondo la prassi);
c) nel dare provvisoria esecuzione alla sentenza, avrebbe invitato il signor -OMISSIS- a sottoporsi alle prove, ma questi dapprima non si sarebbe presentato e, in un secondo tempo, avrebbe affermato di essere impedito da motivi di salute.
7. L’Amministrazione ha anche chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
8. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere all’appello sostenendo che:
a) l’appello sarebbe irricevibile per tardività;
b) recherebbe eccezioni nuove;
c) sarebbe contraddittorio rispetto alle difese di primo grado, ove nulla si sarebbe detto circa una presunta discrezionalità dell’Amministrazione;
d) la convocazione per le prove sarebbe illegittima perché – in disparte la circostanza che egli avrebbe presentato certificato medico – la fase relativa si collocherebbe in un momento anteriore all’atto di accoglimento o reiezione della richiesta di transito, cosicché l’Amministrazione, adottando la decisione contestata, avrebbe implicitamente rinunziato a tale sua facoltà.
9. Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2017, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
10. Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone dato notizia alle parti presenti, il Collegio è dell’avviso di poter definire l’incidente cautelare nel merito con una sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
11. In via preliminare, il Collegio osserva che:
a) la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio;
b) è infondata l’eccezione di tardività dell’appello, perché l’appellato, nel computo che fa dei termini processuali (dal 10 marzo, data di deposito della sentenza, al 3 ottobre, data di avvio alla notifica del ricorso), non tiene conto della sospensione estiva che vale certamente per il presente giudizio il quale, pur vertendo in materia di lavoro (come ha rilevato in camera di consiglio il suo difensore), non per questo è soggetto alle relative disposizioni del codice di rito civile.
12. Nel merito, l’appello è infondato.
12.1. L’art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 339/1982 prescrive:
“Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell’interno, sentito il consiglio di amministrazione dell’amministrazione ricevente. Quest’ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente”.
12.2. La norma non ammette altra interpretazione se non quella che l’Amministrazione destinataria della domanda di transito non è vincolata al giudizio medico formulato in sede di accertamento dell’infermità invalidante, ma per disattenderlo (o, se del caso, confermarlo) deve disporre un nuovo accertamento, ferma la sua facoltà di sottoporre l’aspirante anche a una prova teorica o pratica.
12.3. Nel caso di specie, questo non ha fatto il Ministero della giustizia, il quale ha adottato una determinazione che, come ha correttamente messo in luce il T.A.R., è illegittima e va di conseguenza annullata.
13. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata e con salvezza dei nuovi provvedimenti dell’Amministrazione, che potrà assoggettare il signor -OMISSIS- – il quale è correlativamente tenuto a sottoporvisi – a visita medica e a prova teorica o pratica.
14. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
15. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16. Apprezzate le circostanze, le spese del presente grado possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, secondo quanto meglio esposto in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del presente grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Leave a Reply