Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 23 gennaio 2017, n. 262

La c.d. “ottemperanza di chiarimenti”, ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato, utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo, e non un’azione o una domanda in senso tecnico, per cui essa non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un’impugnazione mascherata, che porti di fatto a stravolgere il contenuto della pronuncia, la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell’ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 23 gennaio 2017, n. 262

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso nr. 81 del 2016, proposto da CO. DO. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ma. Fo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gu. Le. in Roma, via (…),

contro

– il COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

– CO. ED. PR. e altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per ottenere chiarimenti,

ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm.,

sulle modalità di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nr. 3999/2015, depositata in Segreteria in data 26 agosto 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Udito l’avv. Fo. per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La vicenda per cui è causa ha a oggetto una procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Salerno (con deliberazione nr. 769 del 2009) per l’assegnazione in diritto di superficie e in diritto di proprietà di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia economica popolare (P.E.E.P.).

La Co. Do. (d’ora in avanti “Cooperativa”), interessata all’assegnazione di un lotto in diritto di superficie, ha presentato apposita istanza al Comune di Salerno, ma è risultata esclusa dalla procedura in quanto ritenuta soggetto non idoneo.

La Cooperativa ha allora impugnato, dinanzi alla Sezione di Salerno del T.A.R. della Campania, la delibera di Giunta Comunale nr. 198/2011 con la quale il Comune, nell’approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla graduatoria definitiva del bando, ha inserito la ricorrente nell’elenco delle cooperative non ammesse.

2. Il T.A.R., riunito il ricorso con altri proposti da altre società avverso la medesima delibera, con sentenza nr. 347 del 2013, ha annullato una clausola del bando oggetto di alcune delle impugnazioni proposte (art. 7a), disponendo altresì l’annullamento di tutti gli atti della procedura, nonché della graduatoria definitiva.

3. Avverso detta pronuncia hanno proposto autonomi ricorsi in appello la Co. El. S.c. a r.l. (r.g. nr. 3706/2013) e la Co. Na. S.r.l. (r.g. nr. 6633/2013), nonché appello incidentale la Co. Pr. (nel giudizio nr. 3706/2013) e la Co. Do. (nel giudizio nr. 6633/2013).

Questa Sezione, riuniti i due ricorsi, ha definitivamente pronunciato sugli stessi con sentenza nr. 3999 del 2015.

3.1. In particolare, in riferimento al ricorso nr. 3706/2013, la Sezione ha accolto l’appello principale di El. S.c. a r.l. relativamente al vizio di ultrapetizione della pronuncia di primo grado e, per l’effetto, ha riformato la sentenza del T.A.R. nella parte in cui estendeva gli effetti dell’illegittimità della clausola del bando a tutti gli atti della procedura (nonché, limitatamente alla posizione della istante, nella parte in cui non riconosceva alla stessa il punteggio per l’iscrizione all’albo delle cooperative); ha quindi dichiarato inammissibile l’appello incidentale della Co. Pr. per carenza di interesse.

3.2. Per quel che concerne poi il ricorso nr. 6633/2013, il Collegio di secondo grado ha accolto l’appello della Co. Na. S.r.l. (d’ora in avanti “Società”) nella parte in cui aveva dedotto che il ricorso di primo grado proposto dalla Do. nei suoi confronti avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, e per l’effetto ha dichiarato inammissibile lo stesso.

La Sezione ha quindi rilevato la carenza di interesse della Cooperativa a contraddire, con impugnazione incidentale, l’appello principale di Co. S.r.l., evidenziando che l’impugnazione di quest’ultima tendeva solamente a confermare la posizione acquisita in graduatoria dalla Società e non anche a confermare l’esclusione di Do..

3.3. Ciò chiarito, il giudice di secondo grado ha ordinato all’autorità amministrativa l’esecuzione della predetta sentenza.

L’Amministrazione non risulta però ad oggi avere ancora dato un principio di esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza nr. 3999 del 2015.

4. Con l’odierno ricorso, la Co. Do., sostenendo che l’oggettiva complessità della vicenda abbia comportato difficoltà nell’ottemperanza dell’anzidetta pronuncia, richiede chiarimenti in ordine all’interpretazione della sentenza e in ordine alla corretta modalità di esecuzione della stessa, con riferimento alle aree da assegnare in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, commi 5 e 6, della legge 22 ottobre 1971, nr. 865.

5. Il ricorso dell’odierna ricorrente risulta inammissibile.

5.1. Occorre in primo luogo sottolineare che, come rilevato poc’anzi, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha ancora adottato alcun provvedimento attuativo del giudicato, né la stessa odierna ricorrente ha dato notizia di una qualsiasi attività di avvio dell’esecuzione del decisum della sentenza nr. 3999 del 2016.

D’altronde nemmeno risulta che il Comune di Salerno abbia rappresentato, né nel presente giudizio (ove è rimasto contumace) né tanto meno in sede procedimentale, dubbi o incertezze sull’esecuzione del giudicato.

5.2. Ciò premesso, va ricordato che la c.d. “ottemperanza di chiarimenti”, ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato – utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo – e non un’azione o una domanda in senso tecnico (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2014, nr. 4722), per cui essa non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un’impugnazione mascherata, che porti di fatto a stravolgere il contenuto della pronuncia, la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell’ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire.

5.3. D’altronde, occorre rilevare che i quesiti interpretativi da sottoporre al giudice dell’ottemperanza devono attenere alle modalità dell’ottemperanza e devono avere i requisiti della concretezza e della rilevanza, non potendosi sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2015, nr. 5409).

Nel caso in esame invece, come rilevato precedentemente, non vi è alcun principio di esecuzione, per cui si è del tutto lontani dalla concretezza e dalla rilevanza richiesti per i chiarimenti in questione.

5.4. Ciò premesso, tendendo l’istanza in esame a ottenere una sorta di preliminare integrazione del giudicato in ordine alla posizione che la Do. dovrà rivestire nell’ambito della futura riedizione dell’attività amministrativa, nonché ad anticipare la futura azione esecutiva dell’Amministrazione, il ricorso è del tutto inammissibile.

Difatti, le questioni in oggetto potranno (e dovranno) essere affrontate in sede procedimentale nell’ambito dell’iter di esecuzione del giudicato o, nel caso in cui le determinazioni finali del Comune non risultino conformi alle aspettative dell’istante, nel giudizio attivato con gli ordinari strumenti processuali previsti avverso gli atti posti in essere in esecuzione della sentenza (o al limite, in assenza di determinazione del Comune, attraverso gli strumenti di censura dell’ingiustificata inerzia dell’Amministrazione).

5.5. A non diverse conclusioni deve pervenirsi laddove l’azione dovesse intendersi come volta a ottenere chiarimenti sulla più generale circostanza dell’essere o meno l’istante potenzialmente coinvolta nella nuova attività che l’Amministrazione dovrà porre in essere: infatti, si evince in modo chiaro e inequivoco dalla motivazione della sentenza ottemperanda che la ragione della declaratoria di inammissibilità dell’originaria impugnazione della Cooperativa riposava nella circostanza che, per effetto delle statuizioni adottate sugli altri ricorsi, essa avrebbe recuperato intatte le proprie chances di collocarsi in posizione utile in graduatoria.

Pertanto, anche sotto tale profilo il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile, essendo inteso a ottenere chiarimenti su circostanza già ricavabile de plano dalla sentenza della cui esecuzione si tratta.

6. Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo ad assumere alcuna statuizione sulle spese di fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Raffaele Greco – Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Nicola D’Angelo –

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *