Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 maggio 2017, n. 2380

I provvedimenti disciplinari dell’Amministrazione, compresi quelli interruttivi del rapporto di servizio, sono espressione di un’amplissima discrezionalità, il cui esercizio può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per violazione delle norme di procedura, travisamento dei fatti, illogicità o ingiustizia manifesta

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 22 maggio 2017, n. 2380

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6791 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Co., con domicilio eletto presso Ma. Gi. Lo Iu. in Roma, via (…);

contro

Ministero della difesa e altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, sezione I, 21 luglio 2016, n. 1570, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e della Regione Carabinieri Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti l’avvocato Calzone, su delega dell’avvocato Co., e l’avvocato dello Stato No.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nel 1996 il signor -OMISSIS-, appuntato dell’Arma dei carabinieri, è stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i reati di concorso in associazione per delinquere, tentata truffa in concorso, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio (due ipotesi di cui una continuata), abuso d’ufficio (quattro ipotesi di cui due in concorso e una in concorso e continuata), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (quattro ipotesi) e tentata concussione.

2. In seguito nei confronti del signor -OMISSIS- il Comando generale dell’Arma ha disposto: la sospensione precauzionale a titolo obbligatorio (9 dicembre 1996); dopo la remissione in libertà e l’avvenuto esercizio dell’azione penale, la sospensione precauzionale a titolo facoltativo (1° ottobre 1997); la riammissione in servizio per lo spirare del termine massimo di sospensione (2 settembre e 26 settembre 2002).

3. Con sentenza 24 gennaio 2007, n. 47, divenuta irrevocabile il successivo 24 gennaio, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha prosciolto il militare dalle imputazioni ascrittegli per intervenuta prescrizione.

4. L’Amministrazione della difesa ha quindi avviato l’inchiesta disciplinare. Questa si è conclusa con la determinazione ministeriale 2 aprile 2008, adottata in conformità alle conclusioni della commissione di disciplina, che ha decretato la perdita del grado a seguito di rimozione per motivi disciplinari.

5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento a lui avverso chiedendone anche la sospensione dell’esecuzione.

6. Con ordinanza 10 luglio 2008, n. 550, il T.A.R. per la Calabria, sez. I, ha respinto la domanda cautelare, accolta invece dalla Sezione con ordinanza 20 gennaio 2009, n. 295, sul rilievo che l’Amministrazione non sembrerebbe avere valutato autonomamente i fatti contestati in sede penale.

7. Di conseguenza, con determinazione ministeriale del 4 febbraio 2009, il militare è stato reintegrato nel grado.

8. Con sentenza 21 luglio 2016, n. 1570, il T.A.R. per la Calabria, sez. I, ha respinto il ricorso del signor -OMISSIS-.

9. Pertanto, con determinazione ministeriale del 12 settembre 2016 è stata revocata la precedente determinazione in data 4 febbraio 2009, con conseguente ripristino degli effetti del provvedimento destitutorio.

10. Contro la sentenza del T.A.R. il signor -OMISSIS- ha interposto appello, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

11. Con ordinanza 7 ottobre 2016, n. 4443, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

12. Nel merito, il signor -OMISSIS- sostiene che il Tribunale territoriale, piuttosto che verificare la correttezza dell’azione della commissione di disciplina, avrebbe elaborato in via surrogatoria la motivazione inserita nel verbale del 10 marzo 2008 e omesso di vagliare le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che dunque ripropone:

a) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, tenuto conto del mancato accertamento della veridicità delle ipotesi accusatorie e dell’omessa comparazione fra interessi pubblici e interessi privati in relazione a eventi lontani nel tempo e comunque superati dalla successiva brillante condotta professionale;

b) la carenza e l’erroneità della motivazione, la violazione del principio di proporzionalità, l’ingiustizia manifesta, in relazione all’applicazione della più grave delle sanzioni previste dall’ordinamento

c) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancanza di attualità della motivazione, contraddittorietà.

13. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere all’appello depositando documentazione e, in data 8 aprile 2017, una memoria.

14. All’udienza pubblica del 18 maggio 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

15. In via preliminare, il Collegio osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio.

16. I tre motivi dell’appello sono diverse articolazioni della stessa censura di eccesso di potere e possono essere esaminati congiuntamente.

16.1. Per giurisprudenza costante e non contestata, i provvedimenti disciplinari dell’Amministrazione, compresi quelli interruttivi del rapporto di servizio, sono espressione di un’amplissima discrezionalità, il cui esercizio può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per violazione delle norme di procedura, travisamento dei fatti, illogicità o ingiustizia manifesta (vedi per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452, ove riferimenti ulteriori, ai quali adde almeno sez. IV, 31 ottobre 2012, n. 5582; sez. IV, 19 dicembre 2012, n. 6540, e, da ultimo, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3736).

16.2. In disparte il punto del rispetto delle regole procedurali, che non viene in questione, nel caso di specie si discute anzitutto dell’accertamento dei fatti addebitati all’appellante.

16.3. Vero è che, nella precedente ordinanza cautelare, la Sezione aveva ritenuto che l’Amministrazione non avesse svolto al riguardo una valutazione autonoma. Ma questa decisione è stata presa nell’ambito della sommaria cognizione tipica della tutela cautelare e – come già ha osservato la Sezione (nell’ordinanza cautelare n. 4443/2016, cui il militare non ha replicato) – deve intendersi superata dalla successiva sentenza di merito impugnata in questa sede.

16.4. La sentenza, infatti, ha analizzato dettagliatamente gli atti dell’inchiesta formale e in particolare il rapporto finale dell’8 dicembre 2007, il quale pone in luce, da un lato, i contenuti dell’informativa di reato a carico del militare, dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere e del decreto di rinvio a giudizio, dall’altro, la debolezza e il carattere non pertinente delle difese dell’incolato, la circostanza che il Tribunale penale, a fronte di una richiesta di assoluzione con formula piena, abbia dichiarato i reati estinti per prescrizione, la mancata rinunzia alla prescrizione, per effetto della quale il signor -OMISSIS- si è precluso una possibile pronunzia favorevole di merito. La conclusione del primo giudice, nel senso dell’idoneità dell’istruttoria e della motivazione nonché dell’autonomia dell’accertamento rispetto a quello compiuto dal giudice penale, è formulata in termini che si intendono qui richiamati, in quanto non prestano il fianco a critiche convincenti e sono del tutto condivisibili.

16.5. Una volta accertati i fatti al di là di ogni ragionevole dubbio, non è irragionevole la decisione dell’Amministrazione di considerare le condotte addebitate all’appellante in insanabile contrasto con il vincolo di fedeltà derivante dal giuramento prestato, incompatibili con i compiti istituzionali dell’Arma di appartenenza e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, rimanendo irrilevanti, a tale proposito, il lasso temporale intercorso tra i fatti e il provvedimento disciplinare (dovuto peraltro ai tempi del processo penale), il suo successivo lodevole comportamento professionale, l’interesse privato che, di fronte all’oggettiva gravità dei fatti accertati, non può che mostrarsi recessivo di fronte a un interesse pubblico di per sé prevalente (per una fattispecie analoga, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 123).

16.6. L’appellante non può invocare in contrario il principio di proporzionalità, il quale consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario sulle suggestioni del diritto tedesco (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di controllare il merito dell’azione amministrativa. Inizialmente delineato in sede di verifica degli atti adottati dagli organismi comunitari, il principio è stato successivamente utilizzato dalla Corte di giustizia anche per l’esame della legittimità della normativa di recepimento degli atti comunitari emanata dagli Stati membri (cfr. Corte giust. 18 maggio 1993, causa C-126/91); la rilevanza assunta dal controllo di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria ha posto il problema dei limiti entro i quali tale esame possa esercitarsi; a tale proposito, la Corte ha rilevato che il riscontro di proporzionalità riguardi “solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, che può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento” (cfr. Corte giust. 16 dicembre 1999, causa C-101/98,); ciò significa che il sindacato giurisdizionale non può spingersi ad un punto tale da sostituire l’apprezzamento dell’organo competente con quello del giudice, valutando l’opportunità del provvedimento adottato ovvero individuando direttamente le misure (per queste considerazioni, si veda puntualmente Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2010, n. 7383).

16.7. Né può ritenersi che la gravità del comportamento del militare incolpato debba o possa influire sulla misura della sanzione in essa contemplata. Come ha più volte affermato il Consiglio di Stato, la perdita del grado è infatti “sanzione unica ed indivisibile”, non essendo suscettibile di essere regolata tra un minimo e un massimo entro i quali all’Amministrazione spetti di esercitare il potere sanzionatorio.

17. Dalle considerazioni che precedono discende che, come anticipato, l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

18. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

19. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

20. Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge (15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti previsti dall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore

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