Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 marzo 2017, n. 1191

In sede di pianificazione generale del territorio la discrezionalità, di cui l’Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli, è talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano regolatore generale, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato quali il silenzio rifiuto su una domanda di concessione

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 17 marzo 2017, n. 1191

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9117 del 2008, proposto da:

Ci. Lu., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Br., C.F. (omissis), con domicilio eletto presso l’avvocato Al. Pl. in Roma, via (…);

contro

Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Di Ma., C.F. (omissis), domiciliato, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

nei confronti di

Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. dell’ABRUZZO, Sezione Staccata di PESCARA, n. 510/2008, resa tra le parti, concernente la variante al Piano Regolatore Generale di Pescara, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 94 dell’8 giugno 2007, nella parte in cui ha destinato l’area di proprietà dell’appellante a sottozona B8.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il Consigliere Nicola D’Angelo e uditi gli avvocati Gi. Br., per la parte appellante, e Sa. Pr., su delega dell’avvocato Pa. Di Ma., per il Comune appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il signor Lu. Ci.i è proprietario di un’area di mq. 4.110 nel Comune di Pescara già ricompressa nel PRG nella sottozona B3.

Nel quadro della disciplina prevista per l’area (intervento diretto con un indice di edificabilità di mc.1/mq. – art. 33 delle NTA) gli è stato rilasciato nel 2003 un permesso di costruire per la realizzazione di due fabbricati residenziali.

Con una successiva istanza l’appellante ha poi chiesto un ulteriore permesso di costruzione per la realizzazione di tre fabbricati unifamiliari, al fine di esaurire la volumetria residua consentita.

Il Comune ha tuttavia respinto la sua richiesta, applicando le misure di salvaguardia conseguenti alla delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26 luglio 2004 che ha adottato una variante al PRG di modifica della destinazione urbanistica dell’area inserita nella sottozona B8 di “completamento di tipo estensivo”, disciplinata dall’art. 38 delle NTA con la previsione di un indice di edificabilità pari a 0,5 mc/mq. (la metà dell’indice precedente).

2. Con delibera del Consiglio Comunale n. 94 dell’8 giugno 2007 è stata poi definitivamente approvata la stessa variante nei confronti della quale il signor Ci. ha proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, sede staccata di Pescara, che con sentenza n. 510/2008 lo ha respinto.

3. Il signor Ci. ha quindi impugnato le predetta sentenza, formulando i seguenti motivi di appello.

3.1. Le conclusione del TAR di Pescara in ordine alla circostanza che la parte del terreno di proprietà dell’appellante ricadente nella zona B8 riguarderebbe solo l’area libera da edificazioni pari a 1015 mq sono errate.

La restante area pari a mq. 3095 è stata anch’essa illegittimamente ricompresa nella variante impugnata pur essendo già asservita all’assentita edificazione con permesso di costruzione n. 446/2003.

3.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata anche la censura mossa nei confronti della variante in ordine all’illegittimità della destinazione a B8 dell’area libera di mq. 1015.

Tale porzione, secondo l’appellante, non poteva comunque essere ricompresa nella mutazione di disciplina edificatoria in ragione di un progetto edilizio presentato per la stessa prima della modifica introdotta dalla variante. Sulla sua istanza si era peraltro formato, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 380/2001, il silenzio rifiuto.

4. Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio il 21 ottobre 2016 ed ha depositato un’ulteriore memoria il 2 novembre 2016, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Anche il signor Ci. ha depositato ulteriori memorie, per ultimo il 9 novembre 2016.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 1° dicembre 2016.

7. L’appello non è fondato.

8. All’appellante, sulla base della previgente disciplina urbanistica, è stato rilasciato con riferimento all’area di sua proprietà un permesso di costruzione (il n. 446/2003) per la realizzazione di due fabbricati residenziali in adiacenza.

Prima dell’adozione della variante al PRG di Pescara di cui è causa, lo stesso appellante ha poi chiesto un ulteriore permesso di costruzione, ad esaurimento della volumetria consentita, per la realizzazione di altri tre fabbricati unifamiliari.

A seguito dell’adozione della variante, il Comune ha tuttavia rigettato la sua istanza applicando le misure di salvaguardia prescritte dalla legge.

L’appellante ha dunque impugnato la variante, dopo la sua approvazione definitiva, con un ricorso respinto dal TAR di Pescara.

9. Nei motivi di appello avverso la sentenza dello stesso Tribunale, ha in particolare lamentato che il TAR non ha considerato che la variante ha in realtà prodotto una modifica urbanistica per tutta l’area di sua proprietà, compresa quella legittimamente oggetto di precedenti interventi edilizi, e che anche per la parte ancora libera da edificazioni era stato presentato, prima dell’adozione della stessa, un ulteriore permesso di costruzione sul quale si era formato un silenzio rifiuto.

10. Tali prospettazioni non possono essere condivise.

10.1. Va infatti rilevato che se è pur vero che la variante oggetto del presente giudizio ha inserito in sottozona B8 (di completamento estensivo) tutta l’area del ricorrente di mq. 4.110, gli effetti delle nuove previsioni urbanistiche non possono ovviamente incidere sulla porzione di 3095 mq già interessata alla realizzazione di due fabbricati regolarmente assentiti con permesso di costruzione n. 446/2003.

L’inserimento in zona B8 non può dunque che riguardare, come rilevato dal TAR, solo l’area ancora libera, di mq.1015.

10.2. Quanto alla presentazione del nuovo permesso di costruzione anche per l’area libera, non può ritenersi quest’ultima circostanza idonea a rendere illegittima la delibera di approvazione della variante.

Sostiene l’appellante di aver avuto un affidamento qualificato all’ottenimento del titolo edilizio richiesto in ragione della precedente disciplina urbanistica dell’area e della presentazione della relativa istanza prima dell’adozione della variante.

In particolare, sulla domanda di permesso di costruire, presentata in data 5 aprile 2004, sarebbero intervenuti favorevolmente tutti i pareri richiesti, con formazione del silenzio rifiuto, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del DPR 380/2001, per il decorso del termine massimo previsto per il rilascio dell’atto di assenso.

Tuttavia, come evidenziato dal TAR, alla data di adozione della variante al PRG (26 luglio 2004) non erano affatto intervenuti tutti i pareri prescritti. Ad esempio, mancava quello della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio per l’Abruzzo, espresso poi solo in data 31 agosto 2004.

Non si era formato neppure il silenzio rifiuto, in quanto i termini prescritti dall’art. 20 del DPR n. 380/2001 (raddoppiati nel caso di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti), scadevano, come rilevato dal TAR, dopo la data di adozione della variante (termine per l’adozione del provvedimento conclusivo il 5 settembre 2004 – data di adozione della variante 26 luglio 2004).

Non sussiste pertanto nessuna ipotesi di “affidamento qualificato” con conseguente obbligo di una più incisiva motivazione in ordine alle mutate previsioni urbanistiche.

Peraltro, l’incidenza in senso peggiorativo della primigenia scelta pianificatoria del Comune sulla posizione dell’appellante è relativa, giacché la variante ha previsto una ridotta capacità edificatoria e non un mutamento radicale della destinazione dell’area

In sostanza, non vi è ragione per discostarsi dal costante principio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3476/2013 e n. 1907/2016) secondo cui in sede di pianificazione generale del territorio la discrezionalità, di cui l’Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli, è talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano regolatore generale, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato quali il silenzio rifiuto su una domanda di concessione, ipotesi, come sopra detto, non riscontrabile nel caso di specie.

11. Avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. ex multis Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso, respinge, per le suindicate ragioni, l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

12. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere,

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