Il termine per impugnare il permesso di costruire da parte del proprietario confinante decorre di regola dalla data di ultimazione dei lavori, o comunque dal momento in cui questi manifestino in modo chiaro e univoco le loro caratteristiche essenziali, salvo il caso in cui il ricorrente contesti in radice la stessa possibilità di edificazione
Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 13 gennaio 2017, n. 66
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2016, proposto da:
Gi. An., rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Ru. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Br. Ta. in Roma, via (…);
contro
Er. Ca., rappresentata e difesa dall’avvocato No. Ra. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Id. Di Do. in Roma, via (…);
nei confronti di
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2016, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. An. Ca. C.F. (omissis), Fa. Tr. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Fr. A. Ca. in Roma, via (…);
contro
Er. Ca., rappresentata e difesa dall’avvocato No. Ra. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Id. Di Do. in Roma, via (…);
nei confronti di
Gi. An. non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1314 del 2016 ed al ricorso n. 1328 del 2016:
della sentenza del T.a.r. Abruzzo – Sez. Staccata di Pescara, Sezione I, n. 284/2015, resa tra le parti, concernente del permesso di costruire.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Er. Ca. e di Er. Ca.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Ve. su delega di D. Ru., N. Ra. Ve. su delega di F.A. Ca., N. Ra..
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (omissis) invocava l’annullamento del permesso di costruire n. 38 del 07.12.2011 rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di (omissis) in favore del controinteressato per la realizzazione di un fabbricato ad uso di civile abitazione.
2. Il primo giudice con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva in parte il ricorso, ritenendo fondata la la violazione dell’articolo 14 delle NTA, laddove è previsto che “le attività non residenziali dovranno essere comunque contenute entro il 30% della superficie di ciascuna unità edilizia”. Secondo il TAR, infatti, non appare contestato che il limite del 30% sia stato superato, ma solo che detto superamento non avrebbe rilievo in quanto tutta la superficie è stata considerata ai fini del calcolo della volumetria utilizzata.
Tuttavia, la norma delle NTA in questione non mira a dare un premio di cubatura (nei limiti del 30%) per la realizzazione di superfici non residenziali, ma pone appunto un limite percentuale assoluto a tale destinazione, limite che nel caso di specie risulta superato in quanto non oggetto di specifica contestazione, nei termini esposti.
Difatti, né l’Amministrazione né la controparte, non costituita, dicono alcunché in ordine alla mancata considerazione ai fini residenziali della superficie destinata a garage. Lo stesso giudice, infine, respingeva le restanti censure.
3. Avverso la pronuncia di prime cure propone appello l’originario controinteressato, evidenziando che: a) il superamento del limite del 30 % sarebbe contestato in ragione della produzione documentale di primo grado operata sia dall’originaria ricorrente che dall’amministrazione comunale. Dalle stesse si dovrebbe desumere che il detto limite non sarebbe mai stato superato come invece affermato dal TAR, poiché il garage non potrebbe essere computato per la verifica del detto limite; b) sarebbe contraddittorio il dispositivo della sentenza del TAR che sembrerebbe aver annullato in toto il permesso di costruire.
4. Costituitasi in giudizio l’originaria ricorrente: a) eccepisce l’inammissibilità delle produzioni documentali dell’appellante; b) oppone la non contestazione del vizio di legittimità accolto dalla sentenza di primo grado, a causa della mancata costituzione nel giudizio di primo grado, da qui l’impossibilità di contestarlo con appello; c) sostiene l’infondatezza dell’odierno gravame.
5. Nelle successive difese le parti insistono nelle proprie conclusioni e l’appellante oppone all’eccezione inerente alla produzione documentale che si tratterebbe di documenti già acquisiti in primo grado.
6. Con separato appello l’amministrazione comunale impugna anch’essa la pronuncia di prime cure, dolendosi del fatto che: a) il ricorso di primo grado sarebbe tardivo ricorso di primo grado, poiché dal 13 giugno 2013 il marito della ricorrente avrebbe inoltrato esposti aventi ad oggetto l’intervento edilizio, e che come risulta dal verbale di sopralluogo del 20 agosto 2013 a quella data il manufatto palesava le sue caratteristiche essenziali; b) non sarebbe riscontrabile la violazione dell’art. 14 NTA.
7. Costituitasi anche in questo giudizio l’originaria ricorrente: a) eccepisce l’inammissibilità delle produzioni documentali dell’appellante; b) oppone la non proposizione nel giudizio di primo grado dell’eccepita decadenza ovvero la sua infondatezza; c) sostiene l’infondatezza dell’odierno gravame.
8. Preliminarmente, deve disporsi la riunione degli appelli in forza di quanto disposto dall’art. 96, comma 1, c.p.a.
9. Entrambi gli appelli sono infondati e devono essere respinti.
9.1. Quanto all’eccezione di tardività del ricorso di primo grado sollevata dall’amministrazione comunale, la stessa deve essere respinta, in quanto non risulta provato che l’originaria ricorrente fosse a conoscenza dell’ampiezza del provvedimento amministrativo impugnato come della sua stessa esistenza, né lo stato dei lavori accertato con il sopraluogo del 20 agosto 2013 rispetto alle doglianze contenute nell’originario ricorso consente di ritenere che la lesività del provvedimento fosse già al tempo apprezzabile. Deve, pertanto, per respingere la detta eccezione, farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il termine per impugnare il permesso di costruire da parte del proprietario confinante decorre di regola dalla data di ultimazione dei lavori, o comunque dal momento in cui questi manifestino in modo chiaro e univoco le loro caratteristiche essenziali, salvo il caso in cui il ricorrente contesti in radice la stessa possibilità di edificazione (ex plurimis, cfr. Cons. St., Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 1904).
9.2. Del pari è infondata la doglianza con la quale l’originaria controinteressata lamenta la presenza di una contraddittorietà del dispositivo, dal momento che il dictum della pronuncia di prime cure è chiaro nella misura in cui fa rinvio alla parte motiva, nella quale si attesta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’articolo 14 delle NTA, che non può che portare per questo profilo alla caducazione del permesso di costruire.
9.3. Venendo, invece, alla doglianza comune ad entrambi gli appelli in esame, quella con la quale si lamenta l’assenza di una violazione dell’art. 14 NTA, e prescindendosi delle eccezioni di inammissibilità dei depositi documentali, deve rilevarsi che il limite del 30% previsto dall’art. 14 NTA risulta chiaramente superato dal momento che gli appellanti sovrappongono le misure della superficie utile e della superficie totale, utilizzando a tal fine quella del magazzino. In questo senso deve rilevarsi che la Circolare del Ministeri dei lavori pubblici del 23 luglio 1961, n. 820 chiarisce che per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani ed annessi o anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente o in parti separate, ma funzionalmente connesse di detta costruzione e destinati ad uso di abitazione per famiglia, ossia ad attività residenziale. Superficie utile è la somma delle superfici di pavimento dei singoli vani dell’alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, le cantine, le soffitte non abitabili, tutti gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguinci.
Quest’erronea lettura dell’art. 14 NTA porta a ritenere che la superficie utile non sia di 376,36 mq, ma di 277,36 mq rispetto alla quale risulta superato il limite del 30%,, poiché la superficie del magazzino è pari a 99 mq.
10. Entrambi gli appelli devono, quindi, essere respinti. Nella particolare complessità in fatto ed in diritto delle vicende trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunisce gli appelli e li respinge.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo –
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