Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 6 luglio 2017, n. 3332

La diversità di contenuto, struttura e funzione delle misure di interdizione antimafia dalla responsabilità penale nonché del giudizio amministrativo da quello penale, le vicende concernenti il secondo non possono avere automatica ricaduta sul primo e che la legittimità dell’informativa antimafia, come di ogni atto amministrativo, deve essere valutata al momento in cui è adottata, ancorché successivamente emergano elementi nuovi astrattamente rilevanti

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 6 luglio 2017, n. 3332

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 8727 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ra. Mi., Fo. Fr. Mi., con domicilio eletto presso lo studio Ra. Mi. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’interno – Prefettura di Crotone ed altri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato – sez. III, n. 2683/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno – Prefettura di Crotone e di Autorità Portuale di Gioia Tauro e di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Ra. Mi. e l’Avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con sentenza n. 1722/2015 il Tar Calabria, Sede di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- ed ha annullato l’informazione antimafia n. 6157/2012/13/14 Area 1/AM dell’11 giugno 2014, emessa dal Prefetto della Provincia di Crotone a carico della stessa società, nonché gli atti ad essa consequenziali.

Elemento di peso a fondamento del provvedimento annullato era la condanna con sentenza n. 1102/13 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 29 ottobre 2013 di -OMISSIS- già socio ed amministratore unico della società, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, € 400,00 di multa ed alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, per il reato di estorsione (art. 629 c.p.), reato spia ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Il Tar, tuttavia, ha ritenuto non decisivo tale elemento, non essendo stato provato il legame del sig. -OMISSIS- con ambienti della criminalità organizzata.

Con sentenza n. 2683/2013 il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli riuniti del Ministero dell’Interno e dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, valutando diversamente l’episodio di estorsione:

“Correttamente la difesa dell’Amministrazione ha rilevato che la valutazione del collegamento del sig. -OMISSIS- con ambienti della criminalità organizzata non è frutto di una libera interpretazione del Prefetto del materiale penale, ma discende proprio dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro. Nella motivazione sono evidenziate le minacce proferite dall’amministratore della società -OMISSIS- nei confronti del sig. -OMISSIS-, responsabile della -OMISSIS-: “voi siete arrivati bussando con le mani e con i piedi, queste cose non si fanno, io devo riferire a qualcuno, questo qualcuno ha già detto che non gradisce la questione, che bisogna stare attenti perché dunque i mezzi possono subire qualcosa e le persone anche”. Tali minacce sono state proferite facendo ricorso alle modalità operative proprie della criminalità organizzata. Nella motivazione della sentenza penale è riportato anche l’episodio dell’esibizione della pagina di un giornale in cui erano riportate le foto di 42 persone arrestate dalla Polizia di Stato, riferendo che uno di loro era un suo parente, per costringere la Compagnia Im.La.Po. ad abbandonare la commessa ricevuta dalla -OMISSIS-, per affidarlo alla -OMISSIS- e poi alla -OMISSIS-. La condotta tenuta dal sig. -OMISSIS- – diretta a prospettare il concreto pericolo di danni ai mezzi meccanici della ditta concorrente ove non fosse stata assecondata la richiesta estorsiva – ha avuto una sua specifica portata proprio in considerazione del collegamento con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, benché non espressamente individuati, e ai legami di parentela, come si evince dall’episodio del giornale, rimandando al concetto di famiglia, tipico del fenomeno mafioso al quale si è fatto cenno in precedenza”

2. Avverso detta sentenza la -OMISSIS- ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 2 c.p.c. Infatti, con sentenza n. 1228 all’udienza dell’11.5.2016, depositata il 28.7.2016, la Corte di Appello di Catanzaro, nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento in cassazione della sentenza n. 1102/13, ha assolto -OMISSIS- dal reato di estorsione “perché il fatto non sussiste”, ravvisando altresì la natura calunniosa della denuncia da cui aveva originato il procedimento penale a suo carico.

Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell’interno.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2017.

DIRITTO

1. Stabilisce l’art. 395 n. 2) c.p.c. che le sentenze pronunciate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione “se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”.

Nel caso in esame le “prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza” sarebbero costituite dalle dichiarazioni di -OMISSIS-, ossia la vittima della presunta estorsione, che hanno rappresentato la principale – se non unica – ragione della condanna a carico di -OMISSIS-.

Tale ricostruzione appare non convincente sotto diversi profili:

a) le dichiarazioni non sono state giudicate false dalla Corte di appello, bensì inattendibili, all’esito di un raffronto con tutte le emergenze processuali;

b) la sentenza oggetto di revocazione ha ritenuto irrilevante l’annullamento con rinvio ad opera della Corte di Cassazione, perché la valutazione della legittimità degli atti deve essere esaminata alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, ed analogo discorso dovrebbe farsi per la sentenza emessa nel giudizio di rinvio;

c) non vi è diretta interferenza tra giudizio penale e informativa antimafia;

d) le dichiarazioni di -OMISSIS- non hanno costituito prova nel giudizio amministrativo di appello, poiché la sentenza del Consiglio di Stato si fonda sulle valutazioni contenute nella sentenza della Corte penale distrettuale di Catanzaro, non già direttamente su dette dichiarazioni.

I profili b) – c) appaiono preliminari.

In proposito il Collegio osserva che, per la diversità – di contenuto, struttura e funzione – delle misure di interdizione antimafia dalla responsabilità penale nonché del giudizio amministrativo da quello penale, le vicende concernenti il secondo non possono avere automatica ricaduta sul primo e che la legittimità dell’informativa antimafia, come di ogni atto amministrativo, deve essere valutata al momento in cui è adottata, ancorché successivamente emergano elementi nuovi astrattamente rilevanti.

L’abile prospettazione del ricorrente è, in sostanza, diretta a sollecitare non già la revocazione della sentenza fondata su prove scoperte false, ma la revisione del sindacato di legittimità sulla base di elementi sopravvenuti all’atto impugnato.

La doglianza del ricorrente, dunque, non rientra nel perimetro dell’art. 395 n. 2) c.p.c.

Non di meno il Collegio non può ignorare che, riposando l’informativa in larga misura sulla precitata sentenza di condanna, incombe sull’Amministrazione (che, per vero, ha già provveduto al riesame della posizione della ricorrente, emettendo liberatoria antimafia ed iscrivendo la società all’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, legge n. 190 del 2012) l’onere di eliminare ogni residuo effetto, ove possibile anche per il passato, derivante dalla predetta informativa.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le evidenziate ragioni del ricorrente giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere, Estensore

Giulio Veltri – Consigliere

Sergio Fina – Consigliere

Oswald Leitner – Consigliere

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