Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 luglio 2017, n. 3330

Non può propugnarsi l’applicabilità anche in ambito militare della disposizione dell’art. 132, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede la generale possibilità di riammissione in servizio per gli impiegati civili dello Stato: le norme dell’ordinamento militare, infatti, non solo derogano a quelle poste per la generalità degli impiegati dello Stato, ma si configurano come un sistema di rapporti sostanzialmente diverso e chiuso rispetto alle immissioni della disciplina comune

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 6 luglio 2017, n. 3330

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7961 del 2016, proposto da Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);

contro

Fa. Pi., rappresentato e difeso dagli avvocati Os. Pi., Fr. Pi., Al. Gi. ed Um. Ve., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Al. Gi. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio – Sezione staccata di Latina – Sezione I n. 503 del 28 luglio 2016, resa tra le parti, concernente riammissione nel servizio permanente con conservazione dell’anzianità posseduta.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Fa. Pi.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ve. e Gi. e l’avvocato dello Stato Gr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Fa. Pi., premesso di avere prestato servizio nel Corpo delle Capitanerie di Porto come capo di 2^ classe in servizio permanente effettivo sino al 16 giugno 2009, data in cui aveva chiesto il collocamento in congedo per gravi motivi familiari, ha impugnato in prime cure il provvedimento prot. n. GMIL-II-5.3-2012/0085731 del 1 marzo 2012 con cui il Ministero della difesa ha rigettato la sua istanza dell’11 gennaio 2012 di riammissione in servizio permanente con conservazione dell’anzianità, sostenendo che non vi sarebbe alcuna norma dell’ordinamento militare che consenta la riammissione in servizio di personale cessato dal servizio permanente.

2. L’adito T.a.r. ha accolto il ricorso, osservando che “la motivazione del provvedimento impugnato si esaurisce… in una pura enunciazione della assenza di una disposizione nel codice militare… che ammetta la riassunzione in servizio permanente dopo il collocamento a riposo”: tuttavia tale assunto, ad avviso del Tribunale, “non appare convincente, posto che l’art. 986 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 (in vigore dal 9 ottobre 2010), al comma 3, prevede espressamente che: “il richiamo a domanda:….b) con assegni ha luogo con decreto ministeriale previa adesione del Ministro dell’economia e Finanze””.

3. Il Ministero ha interposto appello, osservando che il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 non prevede la riammissione in servizio permanente dopo il collocamento in congedo e che l’art. 986 citato dal Tribunale attiene alla diversa fattispecie del richiamo in servizio temporaneo del personale militare appartenente ad alcune categorie in congedo; più in generale, ha sostenuto il Ministero, non è richiamabile nell’impiego militare il principio della generale possibilità di riammissione in servizio, previsto per il personale civile dello Stato dall’art. 132 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Costituitosi l’appellato, il ricorso, rinviato al merito su accordo delle parti, è stato discusso alla pubblica udienza del 25 maggio 2017.

5. Il ricorso merita accoglimento.

6. Il Collegio osserva che l’ordinamento militare non contempla la possibilità che un militare cessato dal servizio permanente a domanda possa esservi in seguito riammesso.

7. L’art. 986 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 valorizzato dal Giudice di prime cure, per vero, prevedeva, nel testo vigente alla data dell’emanazione del gravato provvedimento, il mero richiamo temporaneo in servizio, fattispecie ictu oculi ben diversa dall’anelata riammissione in servizio permanente tout court.

8. In seguito,l’art. 4, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 ha espunto l’aggettivo “temporaneo” dal corpo della disposizione (in particolare, dal comma 4).

9. L’esposta modifica normativa, comunque inapplicabile nella presente vicenda ratione temporis, non ha, tuttavia, mutato il carattere e le conseguenze del provvedimento di richiamo in servizio: il personale richiamato, infatti, permane, in costanza di richiamo, nello stato giuridico di congedo.

9.1. Ciò si desume dal disposto dell’art. 982 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (disposizione significativamente posta in apertura della Sezione I – “Disposizioni generali” del Capo VII – “Personale in congedo” del Titolo V – “Stato giuridico e impiego” del Libro IV – “Personale militare”), ai sensi del quale “il militare in congedo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili. Il militare in congedo è in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo”.

9.2. L’applicazione delle “leggi e delle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente”è, dunque, disposta “nei limiti della compatibilità”, evidentemente da riferirsi allo stato giuridico di congedo in cui erano e permangono gli interessati.

9.3. Del resto, la disposizione in parola prosegue stabilendo, al secondo comma, che il militare in congedo è sottoposto alle “disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo… in ogni caso”, ossia – non può che concludersi – anche in costanza di richiamo.

9.4. In definitiva, il richiamo non immuta lo stato giuridico del personale interessato e, in particolare, non determina la riacquisizione dello stato giuridico di servizio permanente.

9.5. Si tratta, quindi, con ogni evidenza, di fattispecie ben diversa da quella, per vero non prevista dalla legge, anelata dal sig. Pi., il quale aspira, a mezzo della richiesta “riammissione”, ad ottenere la definitiva reviviscenza dell’originario rapporto d’impiego ed a riacquisire lo stato di servizio permanente.

10. Non può, per altro verso, propugnarsi l’applicabilità anche in ambito militare della disposizione dell’art. 132 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede la generale possibilità di riammissione in servizio per gli impiegati civili dello Stato (cfr., ex multis, Cons. Giust. Amm. Sic., 16 febbraio 2011, n. 135; v. anche Corte Cost., 25 novembre 2005, n. 430, che ha confermato la legittimità costituzionale di tale esclusione): le norme dell’ordinamento militare, infatti, “non solo derogano a quelle poste per la generalità degli impiegati dello Stato, ma si configurano come un sistema di rapporti sostanzialmente diverso e chiuso rispetto alle immissioni della disciplina comune” (così la richiamata pronuncia del Giudice d’appello per la Sicilia).

11. Né vale il riferimento agli articoli 961 e 935-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recanti norme prima facie eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione analogica.

12. Inconferente, altresì, il richiamo all’art. 795 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in quanto disposizione che si limita a dettare le modalità operative e concrete della “riammissione in ruolo” di militari in precedenza cessati e che, pertanto, non ha autonoma portata innovativa in punto di an di siffatta “riammissione in ruolo” (fattispecie, oltretutto, non solo lessicalmente diversa dall’anelata “riammissione in servizio”).

13. Né, infine, hanno pregio le censure assorbite in primo grado: da un lato il carattere assolutamente vincolato dell’impugnato diniego rende irrilevante l’omissione della comunicazione del preavviso di rigetto, dall’altro l’Amministrazione non doveva svolgere alcuna particolare istruttoria, non essendo necessaria alcuna acquisizione di conoscenze fattuali, né, tanto meno, era tenuta a confezionare una motivazione che andasse oltre la rappresentazione dell’impossibilità giuridica dell’ottenimento di quanto anelato con l’istanza. Di converso, l’assunto silenzio mantenuto dal Ministero in ordine a due pregresse richieste del ricorrente (rinvio della frequenza del corso “I.MRS” alla sessione successiva e collocamento in aspettativa, in ambedue i casi per gravi motivi familiari) è, in questa sede ed ai fini coltivati con il ricorso di primo grado, del tutto irrilevante.

14. Possono, comunque, compensarsi le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della natura della controversia e del rilievo dei sottesi interessi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dal signor Fa. Pi..

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Oberdan Forlenza – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere, Estensore

Nicola D’Angelo – Consigliere

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