Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 luglio 2017, n. 3329

La preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l’Amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia funditus mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 6 luglio 2017, n. 3329

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4897 del 2013, proposto da Al. To., rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Me., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Campania – Sede staccata di Salerno – Sezione I, n. 2152 del 27 novembre 2012, resa tra le parti, concernente diniego di scorrimento della graduatoria del concorso a n. 999 posti di dirigente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Me. e l’avvocato dello Stato GR:;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato avanti il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, la nota prot. n. 36561 del 3 maggio 2010 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze respingeva la sua istanza, formulata nel 2005, tesa ad ottenere lo scorrimento della graduatoria del concorso a n. 999 posti di dirigente bandito con d.m. 19 gennaio 1993, al cui esito si era classificato al 1127^ posto della graduatoria di merito (approvata con d.d. prot. n. 2388 del 9 luglio 1999), risultando, quindi, idoneo non vincitore.

1.1. Il ricorrente formulava, altresì, domanda di risarcimento del danno – pari al trattamento economico previsto per i vincitori del concorso – con decorrenza dall’annullamento, disposto con sentenza n. 7457/2005 del T.a.r. Campania – Sede di Napoli, dell’atto di diniego dello scorrimento della graduatoria in favore di altro candidato, in tesi avente effetti ultra partes.

2. Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale respingeva il ricorso con l’onere delle spese (quantificate in € 2.500,00 oltre accessori).

2.1. Il T.a.r., premesso che, con la richiamata sentenza n. 7457, “il giudice ha annullato non un atto generale rivolto ad una pluralità di destinatari, bensì un atto amministrativo relativo ad un soggetto individuato, con effetti quindi esclusivamente nei suoi confronti”, ha osservato che, benché “lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci” costituisca “la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, mentre l’indizione del nuovo concorso rappresenta l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”, purtuttavia, “questo principio, come tiene a precisare l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, non è assoluto, poiché in alcuni casi la determinazione di ricorrere a nuove procedure concorsuali per reclutare personale risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell’obbligo della motivazione. Nel caso specifico, il bando del concorso a dirigente del quale il ricorrente aveva chiesto lo scorrimento della graduatoria risale a quasi vent’anni addietro, in quanto emanato con D.M. 19 gennaio 1993. E’ sufficiente questo elemento temporale per giustificare pienamente la scelta di indire nuovi bandi con criteri selettivi più conformi alle attuali esigenze dell’amministrazione. Infatti, con decreto del 5 agosto 2009, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha bandito un concorso per la copertura di 36 posti di dirigente”.

2.2. Peraltro, ha aggiunto il Tribunale, la neo-costituita “Agenzia delle entrate è ente diverso dal Ministero, dotato di personalità giuridica, autonomia patrimoniale, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia si estende, com’è naturale, anche alla gestione del personale secondo esigenze proprie, del tutto svincolate da quelle del Ministero, e che devono fondamentalmente guardare all’adozione delle migliori soluzioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Ne consegue che la piena legittimità della decisione di coprire i posti vacanti mediante nuova procedura concorsuale, posto che la precedente era stata bandita non solo dal Ministero, amministrazione diversa dall’Agenzia delle entrate, ma anche in un periodo troppo risalente nel tempo, nel quale i criteri per l’accesso alla dirigenza nel pubblico impiego erano del tutto diversi da quelli attualmente previsti dall’art. 28 d.lgs. n. 165 del 2001. In questo senso si sarebbe mostrata paradossale una decisione opposta dell’amministrazione, quella di avvalersi di un concorso bandito in un’epoca nella quale i requisiti ed i criteri di selezione erano del tutto diversi da quelli pretesi dalla vigente normativa”.

3. Il ricorrente ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure svolte in prime cure.

4. Costituitasi l’Amministrazione, il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 25 maggio 2017.

5. Il ricorso non merita accoglimento.

6. La pretesa del ricorrente allo scorrimento della graduatoria si scontra con due ineludibili ed insuperabili profili, uno di diritto e l’altro di fatto: da un lato, il giudizio definito con la richiamata sentenza n. 7457 è riferito ad un altro soggetto che anelava allo scorrimento della graduatoria esclusivamente a proprio favore e non certo erga omnes e, pertanto, non ha strutturalmente effetti ultra partes; dall’altro lato, il concorso è stato bandito nel 1993 e concluso nel 1999, mentre l’istanza di scorrimento è stata formulata dal ricorrente soltanto nel 2005.

6.1. In tale lasso temporale, tuttavia, si sono verificati assai significativi cambiamenti nell’ordinamento giuridico, in primis, per quanto di qui interesse, l’istituzione delle Agenzie fiscali e la riforma della disciplina della dirigenza pubblica, con conseguente diversa modulazione delle competenze del personale da assumere.

7. In maniera conforme all’orientamento fatto proprio dal Tribunale di prime cure, del resto, si è, nelle more del presente giudizio di appello, espressa autorevole giurisprudenza.

7.1. Anzitutto, Cass. civ., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460 ha ribadito il consolidato orientamento pretorio secondo cui, laddove “gli interessati, dichiarati idonei in un precedente concorso… hanno contestato le modalità prescelte dall’Amministrazione per coprire i posti dirigenziali vacanti in organico”, essi pongono “in discussione la legittimità di scelte che sono il frutto di valutazioni discrezionali della P.A., di fronte alle quali non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi”.

7.2. Quanto al merito della questione, questo Consiglio ha di recente più volte ribadito, con svariate pronunce cui si fa integrale richiamo ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr., ex multis, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 5231; Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120; Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5792; Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4584; Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4330; Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1796), che la preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l’Amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia funditus mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira.

8. Nel caso di specie – in disparte l’oggettiva risalenza del bando – l’intervenuta istituzione delle Agenzie fiscali (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) e la modifica dell’ordinamento della dirigenza pubblica (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) hanno evidentemente comportato una decisa soluzione di continuità rispetto al passato che rende assolutamente logica la scelta dell’Amministrazione di non procedere allo scorrimento della graduatoria e di indire un nuovo concorso, scelta che peraltro non necessita di esplicita e specifica motivazione proprio alla luce dell’evidenza normativa circa il radicale cambiamento del complessivo assetto del settore.

9. Non sussiste, inoltre, nel particolare caso di specie, il lumeggiato obbligo di scorrimento della graduatoria all’esito dell’annullamento giurisdizionale del bando indetto dall’Agenzia delle entrate nel 2001 (che avrebbe comportato una cospicua vacanza organica): invero, perché si configuri un obbligo di tal fatta, occorre un provvedimento espresso dell’Amministrazione che dia conto della volontà esplicita di quest’ultima di coprire i posti vacanti avvalendosi delle graduatorie valide ed efficaci, ovvero di ricorrere agli altri canali di reclutamento nel rispetto delle disposizioni vigenti.

10. Il ricorso, dunque, non può che essere respinto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il signor Al. To. alla rifusione, a favore del Ministero dell’economia e delle finanze, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori di legge ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Oberdan Forlenza – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere, Estensore

Nicola D’Angelo – Consigliere

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