Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 febbraio 2017, n. 843

Ai fini del rinnovo, il requisito reddituale può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una capacità reddituale valutata in concreto, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell’istanza, sempre con riferimento alla soglia di reddito desumibile, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 22 febbraio 2017, n. 843

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 8034 del 2016, proposto dal signor Zh. Ch., rappresentato e difeso dall’avvocato Se. Pe., domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza(…);

contro

Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE I, n. 401/2016, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udita per le Amministrazioni appellate l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. All’odierna appellante, cittadina marocchina, la Questura di Brescia con decreto in data 28 dicembre 2013 (notificato il 2 ottobre 2014) ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno, per mancanza del requisito reddituale (in quanto l’ultimo reddito utile ai fini contributivi risaliva al 2010 e l’ultimo rapporto di lavoro dichiarato risultava cessato).

2. A seguito di impugnazione dinanzi al TAR di Brescia – nella quale ha prospettato di aver svolto lavori irregolari, di aver usufruito del sostegno economico del convivente, e di aver ricevuto un’offerta di lavoro in data 21 novembre 2014 – l’appellante ha ottenuto quella che il TAR ha definito “tutela cautelare monitorata (messa alla prova nella pendenza del ricorso)”, nel senso che “l’attività lavorativa che sarà svolta dalla ricorrente sulla base di questo titolo di soggiorno verrà sottoposta a verifica da parte della Questura, e potrà costituire elemento sopravvenuto sanante ex art. 5 comma 5 del Dlgs. 286/1998 ai fini della decisione di merito.)”, ottenendo conseguentemente dalla Questura un permesso di soggiorno per attesa occupazione in data 8 aprile 2015.

3. Il TAR di Brescia, con la sentenza appellata (I, n. 401/2016), ha respinto il ricorso, sottolineando che:

– la ricorrente non ha depositato alcuna documentazione circa l’attività lavorativa svolta dopo l’ordinanza cautelare;

– le circostanze descritte nella relazione della Questura (non è stato attivato il rapporto di lavoro prospettato col ricorso; risultano due comunicazioni UniLav relative a rapporti di lavoro domestico a partire, rispettivamente, da maggio 2015 e da ottobre 2015, ma l’accertamento dell’effettività di questi rapporti è complicato dall’omocodia con un’altra cittadina extracomunitaria, da cui è derivata l’unificazione dei contributi INPS; in base a una verifica incrociata tra i contributi e le comunicazioni di assunzione, tuttavia, non risultano recenti versamenti attribuibili alla ricorrente) non consentono di ritenere che tra la pronuncia cautelare e quella di merito siano sopravvenuti elementi utili ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998;

– inoltre, sono proseguiti i contatti con soggetti pregiudicati, situazione che combina incertezza sulla disponibilità di redditi da fonte lecita e dubbi sull’inserimento sociale ed è idonea a provocare allarme nella collettività (in particolare, tenendo conto delle denunce del 2009 e del 2013 per reati in materia di stupefacenti);

– l’impegno personale chiesto ai cittadini extracomunitari nella ricerca di un lavoro regolare (o nell’avvio di un’attività autonoma) non può essere sostituito dall’aiuto economico proveniente da familiari in possesso di un reddito adeguato.

4. Nell’appello, si prospetta che:

– il rapporto di lavoro è stato effettivamente attivato e documentato in esito all’ordinanza del TAR, e la mancanza dei dati sul versamento contributivo dipendono da una ‘omocodia’, rispetto alla quale è in corso da mesi presso l’INPS la procedura per correggere l’errore ed attribuire all’appellante i contributi e di redditi versati dal datore di lavoro;

– alla denuncia del 2009 è seguita poco dopo l’assoluzione per non aver commesso il fatto, divenuta irrevocabile; dell’ulteriore denuncia del 2013 l’appellante non ha notizia; la circostanza che in cinque anni sia stata controllata tre volte con pregiudicati non può supportare il giudizio negativo circa l’inserimento sociale e la correttezza della condotta tenuta.

5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.

6. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

6.1. E’ consolidato l’orientamento secondo il quale, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l’inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, d’altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, n. 2227/2016; n. 2335/2015; n. 3596/2014).

Anche se, ai fini del rinnovo, il requisito reddituale può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una capacità reddituale valutata in concreto, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell’istanza (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 4549/2016; n. 3569/2016; n. 5108/2015; n. 2699/2015), sempre con riferimento alla soglia di reddito desumibile, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 2645/2015; n. 4652/2014; n. 3342/2014).

6.2. D’altro canto, soprattutto in relazione ai provvedimenti che sono rivolti alla tutela di interessi pubblici connessi alla sicurezza ed all’ordine pubblico, quali quelli relativi a titoli di ingresso e soggiorno degli stranieri extracomunitari, il sindacato giurisdizionale resta ancorato alla valutazione della legittimità dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione.

Rispetto a ciò, la previsione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 non può ritenersi derogatoria. (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 3694/2016).

In particolare, l’orientamento della Sezione è da tempo consolidato nel senso che l’art. 5, comma 5, cit., nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda – cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 1714/2016; n. 5466/2015), mentre nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un eventuale riesame della posizione dello straniero da parte dell’Amministrazione) può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (cfr., in ultimo, III, n. 2645/2015; n. 2735/2015; addirittura, con riferimento alla intervenuta riabilitazione – cfr. III, n. 4685/2013; n. 4935/2014; n. 23/2016 e n. 2053/2015).

6.3. L’interpretazione dell’art. 5, comma 5, cit., data dal TAR ai fini della “messa alla prova nella pendenza del ricorso”, non è quindi condivisibile.

6.4. Tuttavia, gli atti acquisiti al giudizio hanno confermato che, al momento dell’adozione del diniego impugnato in primo grado, mancava il requisito reddituale, sia inteso con riferimento al periodo pregresso, sia inteso come capacità reddituale prospettica.

Tale circostanza dimostra che sussisteva un presupposto sufficiente per negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Infatti, quanto alla presenza del connazionale convivente, pur volendo ipotizzare che esistesse un rapporto assimilabile ai rapporti familiari considerati dall’art. 29 del d.lgs. 286/1998, non risulta comunque indicata, e tanto meno dimostrata la entità e sufficienza del reddito posseduto a sostenere due persone, per il lungo periodo nel quale (in definitiva, circa quattro anni) l’appellante non ha dimostrato di disporre di redditi adeguati.

6.5. Pertanto, non c’è bisogno di approfondire se in seguito, nel 2015-2016, vi siano stati versamenti contributivi riconducibili all’appellante, se in primo grado la situazione di ‘omocodia’ e le sue possibili conseguenze fossero state adeguatamente prospettate, nonché l’esito e in generale la rilevanza della denuncia del 2013.

7. Le spese del grado di giudizio, considerata la natura della controversia e lo sviluppo del giudizio di primo grado, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza) respinge l’appello n. 8034 del 2016, come in epigrafe proposto.

Spese del secondo grado di giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri – Consigliere

Raffaello Sestini –

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