Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 18 ottobre 2016, n. 4342

Il requisito reddituale “attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite.

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 18 ottobre 2016, n. 4342

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9490 del 2015, proposto da:
Mh. Ch., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Pa. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Toscana, Sezione Seconda, n. 449 del 2015, resa tra le parti, concernente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato Ma. Pa. e l’avvocato dello Stato Ma. La Gr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il signor Mh. Ch., cittadino del Marocco, ha presentato in data 16 ottobre 2013 alla Questura di Pisa la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
1.1 – Con il decreto della Questura di Pisa del 2 luglio 2014 la sua istanza è stata respinta per insufficienza reddituale, essendo inferiore al limite previsto dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 286/98, tenuto anche conto del nucleo familiare a carico di quattro persone; la Questura ha anche rilevato che la situazione economica relativa all’anno 2013 e quella relativa al periodo 1/1/2014 – 31/3/2014 non sarebbe stata supportata con idonee scritture contabili.
2. – Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR per la Toscana, che con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso rilevando che l’insufficienza reddituale costituirebbe idoneo presupposto a sostenere il provvedimento impugnato; in ogni caso ha rilevato che il figlio del ricorrente non sarebbe titolare di redditi, aggravando la condizione economica del padre, e che la dichiarazione del commercialista – non accompagnata dalle scritture contabili – sarebbe inidonea a dimostrare il possesso dei requisiti reddituali.
3. – Con il ricorso in appello il signor Mh. Ch. ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado chiedendo, anche la concessione della misura cautelare.
4. – Con ordinanza n. 5476 del 2015 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame.
5. – All’udienza pubblica del 6 ottobre 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – L’appello è fondato va dunque accolto.
6.1 – La Questura di Pisa ha negato all’appellante il rinnovo del permesso di soggiorno in quanto non raggiungeva il limite minimo reddituale recato dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 286/98 che è pari ad € 8.263,31 per la Regione Toscana.
La questione relativa ai limiti reddituali per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è stata già esaminata dalla Sezione nella sentenza n. 2495 del 10 giugno 2016, le cui conclusioni possono qui richiamarsi.
6.2 – L’art. 26 del D.Lgs. 286 del 1998 stabilisce i requisiti necessari per consentire l’ingresso del cittadino straniero che intende svolgere in Italia l’attività di tipo professionale, industriale, artigianale o commerciale.
Il comma 1 del citato articolo, infatti, consente l’ingresso in Italia del cittadino straniero per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo a condizione che questa non sia riservata dalla legge ai cittadini italiani o dell’Unione Europea; il comma 2 dispone che ” lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere”.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo dispone che “Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
Il comma 5, infine, prevede che ” La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’Interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all’attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo (…). La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3 -quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo”.
6.3 – Dall’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica di tali disposizioni, si evince in modo chiaro che la disciplina dettata dall’art. 26 del D.Lgs. n. 286/98, con riferimento – in particolare – ai requisiti reddituali, si riferisce all’ingresso del cittadino straniero in Italia e dunque riguarda il rilascio del primo permesso di soggiorno.
6.4 – L’art. 26 del D.Lgs. 286 del 1998 rimanda, infatti, all’art. 3 -quater dello stesso T.U. sull’immigrazione relativo al rilascio del permesso di soggiorno in base alla certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Tali disposizioni – in base alle quali è richiesto il possesso di un reddito annuo superiore al limite minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (limite che è comunque maggiore di quello previsto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato) -, devono essere coordinate con la disposizione recata dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 394 del 1999, che prevede – quanto ai requisiti reddituali necessari per poter svolgere l’attività di lavoro autonomo in Italia – la disponibilità ” di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale” (e cioè il medesimo importo richiesto per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato).
6.5 – Tale disposizione, quindi, introduce un diverso e più basso limite reddituale rispetto a quello previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, equiparandolo a quello individuato per il lavoro subordinato.
6.6 – Le due disposizioni possono agevolmente coordinarsi tra loro, tenendo conto che l’art. 26 del D.Lgs. 286/98 si riferisce ai requisiti reddituali richiesti per poter ottenere il visto di ingresso per entrare in Italia al fine di svolgere l’attività di lavoro di lavoro autonomo, mentre l’art. 39 del regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione si riferisce ai casi di rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri già presenti in Italia, che intendano svolgere attività di lavoro autonomo.
6.7 – La diversità di regime per le due fattispecie non è né illogica né irrazionale, perché il legislatore ha ritenuto che la situazione economica e finanziaria di un soggetto che entri in Italia per la prima volta – per intraprendere l’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale senza disporre di alcun preventivo radicamento nel territorio nazionale – deve essere connotata da una maggiore disponibilità economica, in quanto il cittadino straniero incontra sicuramente maggiori difficoltà – che comportano anche maggiori oneri economici – per l’inserimento nel contesto sociale ed economico del paese di destinazione, rispetto ad un soggetto già radicato in Italia, che intenda semplicemente continuare la pregressa attività di lavoro autonomo o passare ad essa dalla precedente attività di lavoro subordinato.
Del resto, sarebbe irragionevole prevedere dei limiti reddituali diversi per quei cittadini stranieri già inseriti nella società italiana che volessero soltanto mutare il titolo di soggiorno, con il risultato paradossale che il medesimo soggetto, disponendo del reddito pari alla capitalizzazione annua dell’importo mensile per l’assegno sociale, potrebbe perdere il permesso di soggiorno solo per aver mutato la natura del rapporto di lavoro da subordinato ad autonomo.
6.8 – Occorre infatti considerare che requisito reddituale “attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2015 n. 2335)”.
Pertanto, non muta la condizione di inserimento sociale del cittadino straniero per effetto della tipologia del lavoro svolto, ed i limiti reddituali richiesti consentono comunque la mancata utilizzazione delle provvidenze economiche previste dall’ordinamento per gli indigenti.
6.9 – Occorre, infine, considerare che la disciplina recata dal T.U. per l’immigrazione, sebbene preveda all’art. 5, comma 5, primo periodo, che ” Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti previsti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”, distingue poi nel periodo successivo la posizione del cittadino straniero già legalmente residente in Italia da quello che per la prima volta vi faccia ingresso, prevedendo maggiori cautele nel caso di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5, comma 5, ultimo periodo), cautele che si rafforzano ancora di più quando il cittadino straniero acquisisce lo status di soggiornante di lungo periodo, a dimostrazione che l’ordinamento gradua la valenza dei requisiti per la residenza legale in Italia in relazione alla condizione soggettiva del cittadino straniero.
7. – Alla luce di questi principi, l’appello si appalesa fondato, in quanto il signor Mh. Ch. ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012 da cui risulta un reddito di circa € 7.500, superiore al limite previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 394 del 1999, pari ad € 5.749,90. Con riferimento all’anno 2013 ha depositato l’attestazione del proprio commercialista, datata 29 aprile 2014, dalla quale si evince un reddito di € 6.755,00; con riferimento al periodo 1/1/2014 – 31/3/2014 ha depositato analoga attestazione dello stesso commercialista, anch’essa datata 29 aprile 2014, attestante un reddito trimestrale di € 2.250,00.
Inoltre, il nucleo familiare dell’appellante comprende soltanto il figlio ricongiunto e dunque non è formato da quattro familiari a carico.
Infine, occorre rilevare che il provvedimento impugnato è stato adottato prima che scadesse il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre la Questura non avrebbe potuto negare il rinnovo del permesso di soggiorno senza chiedere prima il deposito della necessaria documentazione contabile.
Quanto alla ipotetica inattendibilità di detta documentazione (cfr. relazione della Questura di Pisa datata 7 gennaio 2015), in quanto emessa da un dottore commercialista sottoposto ad accertamenti diretti a verificare il legale e corretto esercizio dell’attività professionale, si tratta di elemento estraneo al provvedimento impugnato, e dunque non valutabile ai fini della legittimità di esso, ma che potrà essere approfondita in sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento del provvedimento impugnato.
8. – L’appello va dunque accolto, ed in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado.
9. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere

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