Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 12 novembre 2014, n. 5581
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8014 del 2014, proposto da:
An.Ca., rappresentato e difeso dall’Avv. Mi.Ma., del Foro di Foggia, con domicilio eletto presso lo Studio D.Se. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, in persona del Comandante pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE III n. 00110/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia e del Ministero della Difesa;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per la parte appellante l’Avv. Ma.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto in data 5.4.2011 il Prefetto di Foggia ha vietato all’odierno appellante, sig. An.Ca., ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di detenere armi e munizioni.
1.1. Il provvedimento del Prefetto è stato adottato a seguito di segnalazione da parte del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia del 12.7.2010, con cui si evidenziava che:
– il sig. Ca., titolare di porto d’arma per uso caccia e detentore di due pistole e 4 fucili con relativo munizionamento (denunciate alla stazione dei CC di Torremaggiore), in data 22.3.2011 denunciava il furto del proprio autocarro, avvenuto la sera precedente, al cui interno aveva lasciato il fucile calibro 12 Franchi matricola n. D.47550;
– il predetto veniva per tale motivo deferito in data 29.4.2010 alla Procura della Repubblica di Lucera per omessa custodia di armi.
2. Il provvedimento del Prefetto si fonda sul rilievo che “la suddetta circostanza determina il ragionevole dubbio circa l’affidamento nel corretto uso delle armi”.
3. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Puglia il sig. Ca. ha impugnato detto provvedimento, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per motivazione insufficiente, inadeguata, illogica e solo apparente, contestando che il richiamo ad un unico episodio possa essere sufficiente alla formulazione di una prognosi negativa, non essendo stata condotta una adeguata istruttoria ed essendosi sostanzialmente applicato un automatismo, omettendo di valutare la personalità del soggetto, da 50 anni titolare del porto d’armi e, sotto altro aspetto, ha contestato la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 per l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Si sono costituite in primo grado le intimate Amministrazioni – difese ex lege dall’Avvocatura dello Stato – chiedendo il rigetto del gravame.
5. Il T.A.R. respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. n. 828 del 7.10.2011, confermata in sede di appello da questo Consiglio con ordinanza n. 102 del 14.1.2012.
6. Con sentenza n. 110 del 28.1.2014, infine, il T.A.R. Puglia respingeva il ricorso.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, riproponendo tutti i motivi già articolati in primo grado, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.
8. Si sono costituite per resistere al ricorso, con mera memoria di stile, le Amministrazioni appellate.
9. Nella camera di consiglio del 23.10.2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, ritenuto di poter decidere la causa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentito il difensore della parte appellante, che nulla ha osservato sul punto, ha trattenuto la causa in decisione.
10. L’appello deve essere respinto.
11. Con il primo motivo l’appellante lamenta la contraddittorietà e l’erroneità della motivazione posta a fondamento della pronuncia gravata nonché la mancata verifica, da parte del primo giudice, dell’automatismo che ha caratterizzato la determinazione prefettizia.
11.1. In sintesi, nel proporre il motivo (pp. 6-13 del ricorso in appello), l’appellante censura la sentenza del T.A.R. pugliese per non aver rilevato che il provvedimento prefettizio adottò il divieto di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. solo ed esclusivamente sulla base del mero deferimento del sig. Ca. all’autorità giudiziaria per omessa custodia dell’arma senza procedere ad alcuna istruttoria e in via del tutto automatica.
11.2. Secondo la tesi dell’appellante il giudice di prime cure avrebbe erroneamente trascurato che l’ampio potere discrezionale, di cui godeva il Prefetto nell’adozione del provvedimento in oggetto, per non sfociare nel mero arbitrio, imponeva a questo l’obbligo stringente di fornire una puntuale motivazione, previa acquisizione ed autonoma valutazione di tutti gli elementi di fatto anche alla luce della complessiva personalità del soggetto, che nel caso di specie sarebbe totalmente mancata.
11.3. In tale prospettiva il giudice di prime cure, come del resto già l’Amministrazione appellata, non avrebbe dovuto trascurare che il fatto addebitato si era svolto con modalità che avrebbero dovuto escludere qualsivoglia giudizio di pericolosità, nell’uso dell’arma, a suo carico.
11.4. L’appellante, in particolare, ha valorizzato le seguenti circostanze:
a) egli era stato vittima di un furto;
b) tale furto, comunque, era stato perpetrato nel piazzale, completamente recintato e chiuso da un cancello alto tre metri, antistante la casa di abitazione;
c) il furto era stato occasionato dall’allontanamento dell’odierno appellante, che era stato costretto a rientrare in casa per un improvviso e certificato malore della moglie;
d) la sottrazione dell’arma non ha prodotto alcun effetto dannoso per la pubblica sicurezza, dal momento che l’autocarro è stato rinvenuto il mattino seguente e, cioè, dopo poche ore;
e) l’episodio è l’unico, isolato e sfortunato, occorso all’odierno appellante in oltre cinquanta anni di possesso dell’arma.
11.5. Il T.A.R. ha osservato, al riguardo, che la sequenza dei fatti, così come narrata dal sig. Ca., evidenzia “la mancata adozione di quella particolare diligenza nella adeguata custodia dell’arma che si richiede al detentore della stessa” (pp. 8-9 della sentenza impugnata).
11.6. L’appellante stigmatizza, però, tale motivazione e osserva, in senso contrario, che il furto subito dall’odierno appellante sarebbe l’unico, isolato e non significativo, elemento dal quale tanto l’Amministrazione appellata quanto il primo giudice avrebbero tratto il giudizio, a carico del sig. Ca., di “persona capace di abusare delle armi”.
12. Deve qui anzitutto osservarsi che la custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica, sicché la costante giurisprudenza di questo Consiglio afferma che l’illecito amministrativo, costituente illecito di pericolo, può configurarsi anche quando non sia accertato quello penale e ciò qualora siano comunque emersi fatti che evidenziano tale scarsa sorveglianza (v., sul punto, Cons. St., sez. VI, 29.7.2009, n. 4718).
12.1. Ora nel caso di specie non vi è dubbio che l’omessa vigilanza dell’arma da parte dell’odierno appellante sia un fatto in sé oggettivamente grave che, indipendentemente dall’esito del giudizio penale, legittima l’emissione del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, a tutela della sicurezza pubblica, per la scarsa sorveglianza svolta dal detentore dell’arma.
12.2. Nel caso di specie, come ha osservato il T.A.R. Puglia nell’ordinanza cautelare n. 828/2011, non può dirsi che il sig. Ca. abbia tenuto una condotta conforme al canone necessario di diligenza nella custodia delle armi, considerate la facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato all’interno di un autocarro e, altresì, le tecniche attualmente usate in questa tipologia di reati dai malviventi ed avendo già subito peraltro, come egli stesso ha rappresentato, numerosi furti nel piazzale antistante la sua abitazione.
12.3. A tal fine non appare di scarso significato, infatti, che il sig. Ca. abbia lasciato incustodita l’arma – un fucile cal. 12 marca “Franchi” mod. semiautomatico, matricola D-47550, privo di cartucce – all’interno della cabina dell’autocarro parcheggiato nel piazzale della sua abitazione, dove da giorni dormiva per prevenire furti, né attenua la gravità del fatto, connotato peraltro dall’anomala e allarmante circostanza del posizionamento non custodito dell’arma all’interno della cabina dell’autocarro e non, come ordinaria diligenza avrebbe imposto, in luogo protetto e sicuro, che egli si sia stato “costretto” a lasciare l’arma per l’improvviso malore della moglie, poiché niente gli avrebbe impedito di riportare l’arma con sé l’arma prima di assistere la sua consorte.
12.4. L’odierno appellante, infatti, non ha saputo convincentemente spiegare perché tale malore, peraltro consistente in una semplice colica addominale, se lo costrinse a lasciare l’autocarro dove dormiva per evitare furti nel piazzale antistante la sua abitazione e a rientrare “repentinamente” in casa, come egli afferma, gli avrebbe cionondimeno impedito di portare prima con sé l’arma in casa, azione che non avrebbe in alcun modo rallentato il soccorso della moglie inferma, lasciando invece incustodito il fucile.
12.5. Di qui il rilievo che il suo comportamento, al di là della verosimiglianza o meno della giustificazione addotta, si è rivelato oggettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica e fonda appieno il ragionevole dubbio, nell’Amministrazione, circa l’affidamento nel corretto uso dell’arma da parte del sig. Ca. – il riferimento al sig. Ur.Re. nel provvedimento impugnato è un mero refuso e non, come vorrebbe l’appellante, un lapsus freudiano – con la conseguenza che il divieto di detenere armi, a suo carico, è pienamente legittimo e immune da censura, come ha correttamente rilevato, per parte sua, anche il primo giudice.
12.6. Né rileva in senso contrario, ad attenuare la gravità del fatto oggettivo ai fini dell’art. 39 T.U.L.P.S., che l’odierno appellante sia stato vittima di un furto e che tale fatto sia isolato in oltre cinquanta anni di detenzione dell’arma, poiché il lasciare un fucile non in luogo chiuso e protetto ma nella cabina di autocarro, senza adottare le adeguate cautele per custodirlo, è senza dubbio un episodio grave ed allarmante che, da solo, giustifica il divieto di detenere armi, stante l’indubbio pericolo che tale condotta può cagionare alla pubblica sicurezza.
12.7. La valutazione della personalità, invocata dall’odierno appellante a comprova della presunta illegittimità del provvedimento, non implica che debba formularsi, da parte dell’Amministrazione, un giudizio analitico della sua capacità morale, dedotta dal pregresso tenore di vita e dall’assenza di episodi delittuosi, ma semplicemente, come insegna la costante giurisprudenza di questo Consiglio, che il divieto in parola deve basarsi su una valutazione complessiva, un giudizio sintetico, della personalità del soggetto sotto il profilo della capacità di abuso, operata sulla considerazione di specifici eventi – i quali, come detto, non devono consistere necessariamente in ipotesi di reato – poi sfociata, appunto, in un giudizio finale di pericolosità nei confronti dell’interessato e in una prognosi ex ante sfavorevole circa il non corretto uso delle armi (v., in questo senso, Cons. St., sez. III, 22.10.2013, n. 5129).
12.8. E tale giudizio e tale prognosi, pur sintetici, non sono mancati nel provvedimento prefettizio, il quale condivisibilmente esprime e motiva, sulla base del fatto riportato nella nota n. 0129576/4-3 del Comandante Pronvinciale dei Carabinieri di Foggia, il ragionevole dubbio circa l’affidamento nel corretto uso dell’arma da parte del sig. Ca. e il conseguente pericolo per l’incolumità pubblica.
13. Di qui anche l’infondatezza del secondo motivo di appello, con il quale il sig. Ca. si duole che il divieto sarebbe sproporzionato ed eccessivamente afflittivo rispetto alla tenuità del fatto che, al contrario, è grave e pienamente giustifica il divieto qui contestato, per il sicuro pericolo che ne è derivato alla sicurezza pubblica, senza che rilevi, in senso contrario, la mera casualità che, il giorno seguente, l’autocarro rubato sia stato rintracciato dai Carabinieri.
13.1. Ai fini che qui rilevano è appena il caso di aggiungere infatti che, come ha riferito lo stesso appellante nella sua denuncia, il fucile, a differenza dell’autocarro, non fu invece ritrovato.
14. Da respingere è anche il terzo motivo, con il quale l’appellante lamenta la violazione delle garanzie procedimentali, previste dall’art. 7 della l. 241/1990, giustificata dal T.A.R. con l’urgenza del provvedere, che sarebbe in re ipsa, benché tra il fatto, avvenuto il 22.3.2010, e la notifica del provvedimento, avvenuta il 12.5.2011, sia trascorso oltre un anno.
14.1. Anche tale motivo è infondato, posto che la costante giurisprudenza di questo Consiglio afferma che non sussiste l’obbligo di preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 nel caso in cui l’urgenza, che consenta tale omissione, è rinvenibile ex se nel pericolo di compromissione dell’ordine pubblico, rappresentato dalle circostanze prese a presupposto per l’emanazione della misura di sicurezza pubblica quale è, appunto, il divieto di porto d’armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. (Cons. St., sez. VI, 7.2.2007, n. 509).
14.2. La circostanza che il divieto sia stato adottato a distanza dal fatto, imputabile alla lentezza dell’Amministrazione, non attenua né elide certo l’urgenza insita nel provvedimento di cui si discute, anche ai fini della inapplicabilità delle garanzie procedimentali, né certo costituisce motivo per contestarne la legittimità sotto tale profilo.
15. Deve infine essere respinto anche il quarto motivo di appello, con il quale l’appellante si duole che la sentenza impugnata, nel compensare le spese di lite, nulla abbia statuito su quelle della fase cautelare, che il T.A.R. aveva invece posto a carico dell’odierno appellante.
15.1. È evidente l’infondatezza del motivo, posto che l’ordinanza cautelare, anche nella statuizione relativa alle spese, non ha portata ultraattiva rispetto alla sentenza definitiva del merito, sicché la compensazione delle spese giudiziali, in questa disposta, assorbe anche l’eventuale diversa statuizione in punto di spese giudiziali contenuta nel provvedimento cautelare, che perde dunque e in toto efficacia.
15.2. Anche tale motivo, dunque, va respinto.
16. Le superiori motivazioni destituiscono di giuridico fondamento tutti i motivi di gravame sin qui proposti e, con essi, tutte le censure prospettate in primo grado e riproposte nell’atto di appello (pp. 17-22 del ricorso), essendo la sentenza impugnata e, con essa, il provvedimento prefettizio immuni da tutti i vizi di illegittimità e di eccesso di potere distintamente articolati in primo grado e in questa sede proposti.
17. L’appello, in conclusione, va respinto, con piena conferma della sentenza gravata.
18. La peculiarità del caso, comunque, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite inerenti al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Vittorio Stelo – Consigliere
Angelica Dell’Utri – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 12 novembre 2014.
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