Conflitto negativo di competenza

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 13988.

Massima estrapolata:

Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari, investito ex art. 27 cod. proc. pen., dichiari a sua volta la propria incompetenza contestualmente all’applicazione di una misura cautelare, atteso che il compimento dell’atto esclude il determinarsi di una situazione di stallo del procedimento.

Sentenza 7 maggio 2020, n. 13988

Data udienza 28 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Conflitto di competenza ex art. 28 cpp – Gip – Emissione di misura cautelare da parte del Gip a quo con contestuale dichiarazione d’incompetenza – Giudice ad quem – Onere di sollevare la questione di incompetenza e non confermare il titolo cautelare a pena di insussistenza del conflitto negativo di competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE VELLETRI;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE ROMA;
con il provvedimento del 08/01/2019 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAIRO ANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. TASSONE KATE, che conclude per chiedendo che la Corte dichiari la competenza del GIP di Roma.
udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) si associa alle conclusione del PG.
Udite le conclusioni della Dott.ssa Tassone Kate, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e del difensore presente che si e’ associato alla conclusione anzidetta.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma sezione del Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in data 12 dicembre 2019, decidendo tra gli altri nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), applicava al primo la misura degli arresti domiciliari e alla seconda quella della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o professione per la durata di dodici mesi.
Il procedimento nasceva nell’ambito di altro contesto investigativo che aveva visto tale (OMISSIS) essere stata vittima di usura.
Nell’ambito dell’attivita’ finalizzata all’accertamento dell’usura anzidetta emergevano diverse condotte di corruzione e di accesso abusivo a sistema informatico. In particolare, attraverso la societa’ che gestiva illegalmente il credito e il finanziamento di un’attivita’ usuraria, tale (OMISSIS) s.r.l., si ottenevano, con l’intermediazione dell’ (OMISSIS), notizie e verifiche necessarie per costruire i rispettivi patrimoni. Le operazioni erano eseguite attraverso accesso a banche dati pubbliche e dietro pagamento di corrispettivi economici.
Osservava il Giudice per le indagini preliminari che il pagamento del prezzo della corruzione era avvenuto in taluni casi a mezzo di postepay intestata al corruttore, ma in uso al corrotto; in altri casi mediante bonifico bancario e in altri, ancora, mediante spedizione a mezzo raccomandata.
Nel primo caso si osservava che il luogo di consumazione del reato di corruzione dovesse individuarsi in quello in cui il corrotto effettuava il prelievo della somma accreditata.
Osservava il giudice a quo, in ordine ai reati di cui ai capi 1-16, che la competenza era del Tribunale di Roma essendovi la prova che il pagamento della corruzione era avvenuto li’. Quanto alle condotte contestate dai capi 22 a 27 era emerso che il luogo di consumazione del reato era (OMISSIS), con conseguente competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, rientrando quel Comune nel relativo circondario.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri -ricevuti gli atti- rinnovava l’intervento cautelare (ordinanza del 27/12/2019) sui capi stessi (che, tuttavia, indicava con la numerazione da 1 a 6 e che nella realta’ riproducevano le contestazioni nn. 22, 23, 24, 25, 26 e 27) e, ai sensi dell’articolo 27 c.p.p., dichiarava la sua incompetenza territoriale. Osservava che essa competenza spettasse al Tribunale di Roma, ufficio Giudice per le indagini preliminari, trattandosi di Giudice distrettuale, che aveva cognizione esclusiva sul delitto di cui all’articolo 615-ter c.p..
Cio’ posto denunciava conflitto negativo e trasmetteva gli atti per la risoluzione a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto va dichiarato insussistente.
Affinche’ possa ritenersi esistente conflitto di tipo negativo, ai sensi dell’articolo 28 c.p.p., occorre che due giudici ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, creando cosi’ uno stallo nella situazione procedimentale.
Il Giudice per le indagini preliminari e’ un giudice ad acta, che campeggia nella specifica fase preprocessuale e che esercita le sue funzioni in ragione delle richieste rivolte dalla parte.
Da cio’ deriva che, richiestogli un determinato atto, poi emesso, si determina l’esaurimento dei relativi poteri e non puo’ chiedersi a questa Corte, in difetto di una espressa previsione normativa, di “regolare” la competenza, in via preventiva e per il futuro, in difetto ed a prescindere dalla necessita’ di compiere attivita’ processuali specifiche, per le quali risulterebbe funzionalmente competente il Giudice per le indagini preliminari.
2. Nel caso di specie, dunque, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma investito della domanda cautelare, ha assunto la misura, pur declinando contestualmente la sua competenza, per ragioni territoriali. E’ intervenuto, cioe’, applicando l’articolo 27 c.p.p..
Il giudice ad quem (Giudice per le indagini preliminari di Velletri), cui’ e’ stata rinnovata la domanda di intervento cautelare, tuttavia, pur a fronte della misura assunta dal primo Giudice, ai sensi della disposizione anzidetta, ha rinnovato il titolo cautelare (in data 27/12/2019), richiamando la medesima disposizione e declinando, a sua volta, la competenza ratione loci.
Deve, contrariamente, osservarsi che, in questi casi, ai sensi dell’articolo 32 c.p.p., comma 3, che richiama la disposizione dell’articolo 27 c.p.p., il termine previsto dalla disposizione richiamata decorre dalla data della comunicazione effettuata a norma del cit. articolo 32, comma 2 (cioe’ della decisione sulla competenza della Corte di cassazione).
Da quanto premesso discende che, emesso il primo titolo cautelare, con contestuale dichiarazione di incompetenza, il giudice che riceve gli atti non deve rinnovare la misura, ma deve sollevare la questione di competenza, denunciando il conflitto negativo. Se emette il titolo la situazione di affermato conflitto “in negativo” cessa nei fatti ed e’ superata proprio dall’assunzione dell’atto che il secondo decidente non intende assumere (Sez. 1, n. 39874 del 3/10/2012, conflitto di competenza in proc. Commisso e altri, Rv. 253693).
Peraltro, il procedimento principale non puo’ mai essere pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, sent. n. 38163 del 6.10.2010, Rv. 248693).
Alla luce di quanto premesso il conflitto deve essere dichiarato insussistente, con conseguente restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Velletri, ufficio G.I.P..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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