Configurabilità di un danno non patrimoniale, iure proprio del congiunto, suscettibile di ristoro, non soltanto nel caso di perdita ma altresì di mera lesione del rapporto parentale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 28 settembre 2018, n. 23469.

La massima estrapolata:

Configurabilità di un danno non patrimoniale, iure proprio del congiunto, suscettibile di ristoro, non soltanto nel caso di perdita ma altresì di mera lesione del rapporto parentale. Quello che rileva è lo sconvolgimento dell’esistenza, il radicale cambiamento dello stile di vita nonché la sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto

Sentenza 28 settembre 2018, n. 23469

Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2440/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, GIA’ (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, GIA’ (OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2531/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
con atto di citazione del settembre 2009 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale nel quale il congiunto (OMISSIS) aveva riportato gravi lesioni. Nel corso del giudizio la societa’ assicuratrice corrispose dapprima la somma di Euro 100.000.000 e successivamente quella di Euro 574.000.000 in favore di (OMISSIS), quale amministratore di sostegno del figlio (OMISSIS). Disposta CTU, con quantificazione di postumi permanenti di natura psichica in termini del 45-50% per (OMISSIS), il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti della condanna dei convenuti al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 5.518,67. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 21 giugno 2016 la Corte d’appello di Milano rigetto’ l’appello proposto da (OMISSIS), in proprio e quale amministratore di sostegno di (OMISSIS), e (OMISSIS), condannando gli appellanti alla rifusione delle spese nella misura di Euro 12.194,00 oltre accessori, ed accolse l’appello proposto da (OMISSIS), condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 10.800,00 in favore della (OMISSIS), con compensazione delle spese.
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva,con riferimento alla pretesa risarcitoria dei congiunti di (OMISSIS), che era da escludere la configurabilita’ del danno parentale, implicante la perdita del familiare nella specie non occorsa, e che quanto al danno non patrimoniale, quale danno biologico, nonche’ danno morale e danno dinamico-relazionale relativamente a (OMISSIS) e (OMISSIS), generiche erano le allegazioni nell’atto di appello in violazione dell’articolo 342 c.p.c.. Preciso’ a tale proposito che mancava idonea prova di un vero e proprio sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti per fronteggiare le straordinarie sopravvenute esigenze del figlio (OMISSIS). Aggiunse, con riferimento al danno biologico di natura psichica patito da (OMISSIS), accertato nella relazione di CTU nella misura del 4% quale invalidita’ permanente e del 10% per invalidita’ temporanea per dieci mesi, che, avuto riguardo alla tabella milanese piuttosto che al disposto del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139, che imporrebbe pur sempre un ristoro integrale e personalizzato, il congruo importo per la permanente era di Euro 5.500,000, mentre quello per la temporanea era di Euro 3.650,00, sicche’ con la rivalutazione e gli interessi si ascendeva all’importo di Euro 10.800,00.
Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi e resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a., la quale ha proposto altresi’ ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2056 e 2059 c.c.. Osservano i ricorrenti in via principale che la corte territoriale ha errato nell’escludere che la perdita del rapporto parentale potesse sussistere solo in caso di decesso del congiunto, potendo il rapporto parentale essere gravemente leso in presenza di gravi lesioni fisiche del familiare, e che particolarmente sconvolgente e’ la lesione nel caso di specie di tipo psichico. Aggiungono che stante la gravita’ delle condizioni psichiche del congiunto, quale conseguenza delle lesioni subite a seguito del sinistro stradale, i genitori e la sorella dovranno provvedere alla sua vita futura e che la sorella (OMISSIS) ha iniziato a soffrire un disturbo di origine psichica in coincidenza con la fase attiva della malattia del fratello.
Il motivo e’ fondato. Va premesso che il richiamo alla norma di cui all’articolo 342 c.p.c., non implica che da parte della corte territoriale vi sia stata una statuizione di inammissibilita’ dell’appello. A parte il dispositivo di rigetto e non di inammissibilita’ dell’appello, va osservato che il rilievo di genericita’ delle allegazioni si inserisce nel quadro di una motivazione centrata sulla questione di diritto della non configurabilita’ del danno da perdita del rapporto parentale e sulla questione di fatto della carenza di prova del danno dinamico relazionale. Il rilevato difetto di allegazione rifluisce cosi’ nel rilevato difetto probatorio ed il richiamo all’articolo 342, in mancanza di ratio decidendi e dispositivo conformi, perde rilevanza giuridica nel contesto della decisione.
Venendo alla ritenuta esclusione del danno da perdita del rapporto parentale va detto che il giudizio di fatto circa l’assenza di prova del danno dinamico – relazionale, una volta che si e’ premessa la non configurabilita’ del danno da perdita del detto rapporto, si traduce in errore di diritto perche’ comporta l’astratta negazione della pretesa risarcitoria, e non la mera confutazione della sua fondatezza sul piano delle circostanze di fatto. Il profilo dinamico-relazionale non e’ invero un quid pluris rispetto al danno da perdita da rapporto parentale, tale da incrementare la misura dell’importo risarcitorio da liquidare, ma e’ una componente intrinseca del danno da perdita del rapporto parentale gia’ sul piano delle qualificazioni giuridiche. Sulla base del principio di integralita’ del risarcimento si deve considerare infatti il profilo dinamico-relazionale, unitamente alla sofferenza interiore patita dal soggetto, quali articolazioni costitutive del danno da perdita del rapporto parentale. La decisione va pertanto valutata sotto il profilo del giudizio di diritto.
A questo proposito va subito rammentato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non gia’ nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianita’, bensi’ nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonche’ nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale e’ ristorabile in caso non solo di perdita, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma anche di mera lesione del rapporto parentale (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992). Una volta riconosciuta la spettanza del danno in discorso anche nel caso di mera lesione del rapporto parentale vanno precisate le componenti di tale danno cui si e’ finora fatto cenno.
Ai fini di tale precisazione va richiamata la piu’ recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 901/2018 e 7513/2018) in tema di risarcimento del danno alla persona, ed in particolare i seguenti principi.
1) Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: articolo 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.; articolo 185 c.p.).
2) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233/2003; Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a) di unitarieta’ rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensivita’ intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
3) Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli articoli 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 17, – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioe’ tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di se’, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
4) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828/2003; Cass. ss.uu. 6572/2006; Corte cost. 233/2003) – il giudice dovra’, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realta’ esterna, con tutto cio’ che, in altri termini, costituisce “altro da se”).
5) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) puo’ essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidita’ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
6) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attivita’ dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. “categorie” o cd. “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’articolo 32 Cost.).
7) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all’articolo 139 c.s.a. non e’ chiusa anche al risarcimento del danno morale”), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’articolo 138 del C.d.A., alla lettera e introdotto dalla legge di stabilita’ del 2016.
8) In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andra’ specularmente valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non e’ impredicabile, pur se non frequente, l’ipotesi dell’accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attivita’ dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, gia’ Cass. ss.uu. 6572/2006).
9) Costituisce, pertanto, un evidente paralogismo sul plano fenomenologico, prima ancora che giuridico (come, oggi, anche normativamente confermato dalla riforma degli articoli 138 e 139 C.d.A.), quello secondo cui il danno sarebbe costituito, in una dimensione di impredicabile unita’, “dalla sofferenza del non poter piu’ fare”, perche’ la piu’ superficiale della disamina delle conseguenze di una grave lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, come quello alla relazione parentale, consente ictu oculi di affermare, in alcuni casi, che, nonostante la intensa sofferenza morale, questa non incida, in tutto o in parte, sulle attivita’ dinamico-relazionali del soggetto leso, appartenendo ad una diversa dimensione dell’essere persona.
La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avra’ pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus “interno” arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante” quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).
Ti giudice di merito, una volta riconosciuta la configurabilita’ anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale, dovra’ accertarne la concreta ricorrenza sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo. Osservano i ricorrenti, riportandosi al precedente motivo, che il danno non patrimoniale subito dagli stretti congiunti di persona che ha subito gravi lesioni fisiche e’ un danno presunto, potendo il relativo pregiudizio essere desunto dal vincolo di parentela e dalla sussistenza del rapporto di convivenza, nonche’ dalla gravita’ e dal tipo di lesioni fisiche.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014. Osservano i ricorrenti che la condanna al pagamento in favore della societa’ assicuratrice dell’importo di Euro 12.194,00 appare sproporzionata rispetto ai parametri del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, non essendo stata svolta alcuna attivita’ istruttoria ed essendo stati dedotti gli importi di un terzo per la compensazione disposta con riferimento a (OMISSIS).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di secondo e terzo motivo.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 Codice delle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che in materia di micropermanenti per le lesioni causate da circolazione stradale deve essere applicato esclusivamente l’articolo 139 citato e non le tabelle milanesi e che la misura complessiva del danno biologico spettante e’ quella liquidata in primo grado.
Il motivo e’ inammissibile. La ricorrente incidentale si e’ limitata a denunciare la mera violazione di legge senza dedurre in modo specifico quale sarebbe stata la misura risarcitoria del danno biologico facendo applicazione dell’articolo 139 Codice delle assicurazioni. In particolare non indica le concrete operazioni di calcolo sulla base delle quali sarebbe derivato un importo ad essa favorevole. Richiama per vero l’importo liquidato in primo grado, ma non illustra le ragioni in base alle quali tale importo sarebbe il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo di cui all’articolo 139. Al cospetto di tale formulazione del motivo di censura deve concludersi nel senso del difetto dell’interesse a ricorrere per la cassazione della sentenza.
Poiche’ il ricorso incidentale e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’articolo 13, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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