Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4470
Massima estrapolata:
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 635-quater cod. pen., per “sistemi informatici o telematici”, oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti “hardware”) mediante l’installazione di un “software” contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l’esecuzione delle attività per le quali sono state programmate. (Fattispecie relativa alla distruzione, al fine di perpetrare un furto, di due telecamere esterne dell’area di accesso ad una casa di cura, che la Corte ha riconosciuto come componenti periferiche di un “sistema informatico” di videosorveglianza, in quanto strumenti di ripresa e trasmissione di immagini e dati ad unità centrali per la registrazione e memorizzazione).
Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4470
Data udienza 8 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. MOROSINI E.M. – rel. Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/06/2018 della CORTE di APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mignolo Olga, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato da (OMISSIS) e l’inammissibilita’ del ricorso presentato da (OMISSIS);
uditi i difensori degli imputati, avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai seguenti reati:
– il primo per un episodio di furto aggravato in luogo di privata dimora (capo O);
– il secondo per il reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 5, articolo 624 bis c.p., articolo 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 4 e comma 2, commesso ai danni della casa di cura (OMISSIS) e del locale commerciale adibito a bar di (OMISSIS) (capo Q), nonche’ per quello di cui all’articolo 635-quater c.p., per avere distrutto o comunque reso inservibili due telecamere esterne adibite a videosorveglianza dell’area di accesso alla casa di cura (capo R).
Mentre e’ stata ridotta ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa la pena inflitta a ciascun imputato.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati tramite i rispettivi difensori.
3. (OMISSIS) articola tre motivi.
3.1 Con il primo censura l’erronea applicazione dell’articolo 635-quater c.p. in relazione al capo R).
Nella condotta addebitata all’imputato, consistita nel danneggiamento di due telecamere di videosorveglianza, non sarebbero ravvisabili gli elementi costitutivi del delitto in contestazione che concerne il “danneggiamento di sistemi informatici o telematici”.
Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, le telecamere di videosorveglianza non potrebbero inquadrarsi nella nozione di sistema informatico e telematico, che si riferisce a tutt’altro.
Sostiene il ricorrente che la rottura di due “terminali”, costituiti dalle due telecamere distrutte, non altera ne’ incide in alcun modo in sistemi informatici o telematici.
A diversamente opinare non si comprenderebbe quale sia la linea di demarcazione tra la fattispecie prevista dall’articolo 635 c.p. e quella, piu’ grave, in rassegna.
A tal fine non potrebbe ritenersi decisiva la circostanza del collegamento dell’oggetto danneggiato a una rete, considerato che oramai un numero considerevole di beni e utensili presentano tale caratteristica (hi-fi, smarticolo tv, caldaie, condizionatori).
Inoltre la norma incriminatrice richiede che il danneggiamento avvenga mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, mentre l’azione di rendere inservibile una telecamera di videosorveglianza, posta in essere dall’imputato, non rientrerebbe in alcuna di tali condotte.
Infine il sistema avrebbe funzionato perfettamente, tanto da consentire l’individuazione dell’imputato quale responsabile del furto.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L’editto accusatorio addebitava all’imputato soltanto il danneggiamento di due telecamere, senza accennare alla distruzione o al danneggiamento dell’intero impianto di videosorveglianza, circostanza della quale non vi sarebbe stato riscontro nel fascicolo processuale.
3.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia un vizio di logicita’ argomentativa in punto di circostanze attenuanti generiche, negate per la ritenuta assenza di elementi positivi, elementi che, tuttavia, la medesima Corte individua nella giovane eta’ dell’imputato e nello stato di incensuratezza allorche’ riduce l’entita’ della pena ex articolo 133 c.p..
4. (OMISSIS) propone due motivi.
4.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilita’ per il reato di cui al capo O).
La sentenza di secondo grado non ha dato risposta alle obiezioni sollevate con il gravame in ordine alla tenuta del materiale probatorio posto a fondamento della pronuncia di condanna.
Sul luogo del delitto erano state rinvenute solo le impronte del correo, (OMISSIS), mentre non vi erano elementi dimostrativi del coinvolgimento del (OMISSIS).
I giudici di merito valorizzano solo un dato ricavato da alcune conversazioni telefoniche, che, pero’, si collocano in orario incompatibile con la partecipazione al reato e che non contengono alcun riferimento al furto.
4.2 Con il secondo motivo il ricorrente si duole della carenza motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, espressamente richieste in ragione dello stato di tossicodipendenza dell’imputato, nonche’ della severita’ della pena applicata in misura superiore al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile, quello di (OMISSIS) infondato.
2. Il ricorso di (OMISSIS).
2.1 Il primo motivo e’ infondato.
2.1.1 L’articolo 635-quater c.p. punisce chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
2.1.2 Il legislatore, introducendo con la L. 23 dicembre 1993, n. 547, i cosiddetti computer’s crimes, non ha enunciato la definizione di sistema informatico o telematico, ma ne ha presupposto il significato.
L’articolo 1 della Convenzione Europea di Budapest del 23 novembre 2001, definisce sistema informatico “qualsiasi apparecchiature o gruppi di apparecchiature interconnesse o collegate, una o piu’ delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica dei dati”.
La giurisprudenza ha fornito una definizione tendenzialmente valida per tutti i reati facenti riferimento alla espressione “sistema informatico”, giungendo ai seguenti consolidati approdi (cfr. per tutte Sez. U. n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, in motivazione).
Per sistema informatico deve intendersi “un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche che sono caratterizzate, per mezzo di una attivita’ di “codificazione” e “decodificazione”, dalla “registrazione” o “memorizzazione” tramite impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioe’, di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraversi simboli (bit) in combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni costituite da un insieme piu’ o meno vasto di informazioni organizzate secondo una logica che consente loro di esprimere un particolare significato per l’utente (Sez. 6, n. 3067 del 04/10/1999, Piersanti, Rv. 214945)”.
“In generale, un dispositivo elettronico assurge al rango di sistema informatico o telematico se si caratterizza per l’installazione di un software che ne sovrintende il funzionamento, per la capacita’ di utilizzare periferiche o dispositivi esterni, per l’interconnessione con altri apparecchi e per la molteplicita’ dei dati oggetto di trattamento”.
“Per evitare vuoti di tutela e per ampliare la sfera di protezione offerta ai sistemi informatici e telematici, e’ opportuno accogliere la nozione piu’ ampia possibile di computer o unita’ di elaborazione di informazioni, come del resto la Corte ha gia’ fatto in materia di carte di pagamento, trattandosi di strumenti idonei a trasmettere dati elettronici nel momento in cui si connettono all’apparecchiatura POS (cosi’ Sez. F, n. 43755 del 23/08/2012, Chiriac, Rv. 253583)”.
Nella stessa linea interpretativa si collocano le Sezioni Unite Andreucci, secondo cui “un sistema informatico, in linea generale, e’ costituito dalle componenti hardware e software, le prime rappresentate, secondo la comune definizione, dal complesso di elementi fisici non modificabili, (quali circuiti, unita’ di memoria, parti meccaniche etc.) cui si aggiungono periferiche di ingresso (ad. es. tastiera, scanner etc.) e di uscita (es. monitor, stampante) ed altri componenti comuni (modem, masterizzatore, cavi) e le seconde costituite, sempre secondo la comune accezione, dall’insieme di istruzioni e procedure necessarie per il funzionamento stesso della macchina (software di base) o per farle eseguire determinate attivita’ (software applicativo) e costituiti da programmi o dati memorizzati su specifici supporti” (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, in motivazione).
2.1.3 La medesima pronuncia pone l’accento sulla necessita’ di tenere distinto il “contenitore” (sistema informatico) rispetto al “contenuto”, intendendosi con tale seconda accezione il “dato informatico”, che la Convenzione di Budapest definisce come “qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione” (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, in motivazione).
La differenza e’ ben presente negli articoli 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., che distinguono il danneggiamento dell’integrita’ dei dati (oggetto di tutela da parte dei primi due articoli) dal danneggiamento dell’integrita’ di un sistema (oggetto di tutela ad opera due successive disposizioni).
2.1.4 Nella fattispecie in rassegna il ricorrente ha distrutto o comunque reso inservibili due telecamere esterne adibite a videosorveglianza dell’area di accesso alla casa di cura “(OMISSIS)” (capo R), per eseguire, indisturbato, il furto di cui al capo Q).
La Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta dell’imputato integrasse il delitto di cui all’articolo 635-quater c.p. in quanto le telecamere distrutte o rese inservibili facevano “parte di un complesso sistema di videosorveglianza”. Dall’incedere argomentativo della sentenza si comprende che il sistema danneggiato presentava caratteristiche analoghe a quello oggetto della sentenza della Corte di cassazione n. 9870 del 2012, la cui massima viene citata dalla Corte di appello in esordio alla trattazione del capo R), sicche’ deve ritenersi che trattasse di “videocamere che non solo registravano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico – attribuendo alle predette immagini la data e l’orario e consentendone la scansione in fotogrammi – ma di un sistema composto anche di hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi”.
2.1.5 La valutazione in fatto non e’ sindacabile in questa sede, ne’ d’altra parte risulta efficacemente contrastata dal ricorrente che nega solo in maniera generica e astratta la ricorrenza, nel caso in esame, delle caratteristiche in rassegna.
Mentre le conclusioni in diritto sono ineccepibili.
Il sistema di videosorveglianza della casa di cura presenta i requisiti di un “sistema informatico”, inteso come complesso di apparecchiature elettroniche, interconnesse tra loro, che si avvalgono di tecnologie informatiche e che svolgono attivita’ di “registrazione” o “memorizzazione” di dati su supporti adeguati.
Tale sistema e’ stato “danneggiato” ad opera dell’imputato, dato che alcune sue componenti periferiche facenti parte del cd. hardware (le telecamere che riprendono e trasmettono i dati al sistema centrale), sono state distrutte o comunque rese inservibili.
2.1.6 Gli argomenti che precedono dimostrano la infondatezza delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente con il primo motivo.
Il danneggiamento del “contenitore” (sistema informatico) non va confuso con il danneggiamento del contenuto (dati informatici); si puo’ danneggiare fisicamente il primo, senza alterare i secondi, come nel caso di danneggiamento di una componente periferica dell’hardware o nel caso in cui vi sia un sistema di archiviazione che consente di “salvare” all’esterno i dati informatici immagazzinati dal sistema.
Linea di demarcazione tra articoli 635 e 635-quater c.p. e’ costituita, all’evidenza, dalla specificita’ dell’oggetto del danneggiamento.
La norma incriminatrice punisce il “danneggiamento” del sistema informatico, condotta che puo’ essere integrata con varie modalita’ e che certamente ricomprende anche il danneggiamento “fisico” che renda il sistema inservibile in tutto o anche solo per una parte delle sue componenti (nella specie telecamera).
Il che dimostra la fallacia dell’argomento per cui il sistema avrebbe funzionato perfettamente, tanto da consentire l’individuazione dell’imputato quale responsabile del furto, considerato che, si ripete, secondo la tipizzazione normativa, al fine dell’integrazione della fattispecie criminosa in rassegna non e’ necessario che il sistema informatico sia reso totalmente inservibile, basta che sia resa inservibile anche solo una parte di esso.
2.2 Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Non e’ ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, considerato che era contestato il danneggiamento di un sistema informatico e che esattamente per tale reato l’imputato e’ stato condannato.
2.3 Il terzo motivo e’ inammissibile.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita’.
Nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice di merito non incorre in alcuna caduta logica, laddove valuti alcuni elementi in senso positivo ai fini del contenimento della pena (soprattutto in un’ottica di contemperamento del severo trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore a determinate tipologie di reati tra cui il furto aggravato in abitazione), ritenendoli pero’, al contempo, non cosi’ pregnanti da giustificare, in piu’, anche un’ulteriore riduzione di pena ex articolo 62-bis c.p..
3. Il ricorso di (OMISSIS).
3.1 Il primo motivo muove censure relative alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, inammissibili in sede di legittimita’.
La cd. “doppia conforme di condanna” si fonda su una lettura complessiva e organica delle emergenze probatorie (cfr. pagg. 22 – 25 sentenza di primo grado e pagg. 10-11 sentenza di appello) che, essendo immune da vizi logici, e’ insindacabile in questa sede.
In sostanza risulta valorizzato il concatenarsi di questi elementi:
– (OMISSIS) ha sicuramente commesso il furto di cui al capo O) come attestato da una sentenza definitiva di condanna, che riposa su un dato incontestabile, riferito anche in ricorso, le impronte papillari lasciate nell’abitazione depredata;
– (OMISSIS) era assistito da altri complici;
– il furto e’ stato perpetrato tra le 17,20 e le 18,45, le conversazioni intercettate prima e dopo tali orari dimostrano che uno dei complici del (OMISSIS) era sicuramente (OMISSIS): alle ore 16:24 (OMISSIS), utilizzando la propria utenza cellulare, chiama (OMISSIS) per manifestargli l’esigenza di incontrarlo “ca a casa sugnu”; alle ore 19:41, nel corso di una conversazione captata in ambientale ascoltando l’utenza di (OMISSIS), si sente quest’ultimo rivolgersi con il nome di (OMISSIS) alla persona che e’ con lui: “leviti du cosu di da’ sopra (OMISSIS)”; in conversazioni relative al medesimo torno di tempo (OMISSIS) si lamenta di aver lavorato “senza guanti” e commenta con un interlocutore presente il valore di alcuni oggetti “e’ argento”; “Non e’ bronzo”; alle 20:47 (OMISSIS) invia un messaggio del seguente tenore: “fratello pensavo che non ti interessava piu’ niente della mia amicizia sono contento tvttb”.
Riepilogati questi elementi, la Corte di appello osserva, in modo ineccepibile, che: ” (OMISSIS) e’ stato condannato con sentenza definitiva e, alla luce di quanto sopra (appuntamento che i due si danno alle 16,24, il fatto che alle 19,41 (OMISSIS) si trova in compagnia di tale (OMISSIS) che evidentemente e’ il (OMISSIS), messaggio di gratitudine che (OMISSIS) invia al (OMISSIS) alle ore 20,47) deve ritenersi che (OMISSIS) abbia concorso con il predetto nella commissione del reato. Il mancato rinvenimento di tracce della presenza del (OMISSIS) sui luoghi non smentisce il valore probatorio degli elementi acquisiti, sopra esposti” (pag. 11).
Questo tessuto argomentativo, chiaro, logico e coerente, non presenta cadute logiche e non risulta fruttuosamente criticato dall’atto di impugnazione che con esso evita di misurarsi, limitandosi a contestare la valenza dei singoli dati e a sminuirne la portata probatoria.
3.2 Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facolta’ discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo. Detta motivazione, in caso di diniego delle attenuanti in parola, puo’ legittimamente ricavarsi, per implicito, dal contenuto della sentenza.
Nella specie il riconoscimento e l’applicazione dell’aumento per la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nei confronti dell’imputato evidenzia come l’elemento della pericolosita’ sociale sia ritenuto preminente rispetto al dato, asseritamente positivo, dello stato di tossicodipendenza, si’ da rendere ragione ex se del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto al trattamento sanzionatorio, non vi e’ spazio per doglianze di sorta. La pena base (anni tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa) e’ sostanzialmente coincidente con il minimo edittale previsto, all’epoca del fatto, per il reato di cui all’articolo 624-bis c.p., aggravato ai sensi del comma 3 in relazione all’articolo 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 5. Su detta pena e’ stato applicato un aumento minimo per la severa recidiva riconosciuta.
4. Dalla inammissibilita’ del ricorso, discende la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In conseguenza del rigetto del proprio ricorso, gravano su (OMISSIS) le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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