Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19558.
Condominio negli edifici le parti comuni e la disciplina applicabile.
Le disposizioni in materia di condominio – come può ora argomentarsi anche dall’art. 1117-bis cod. civ., introdotto dalla legge n. 220 del 2012 – possono ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo il consorzio alla categoria delle associazioni, in quanto non esistono schemi obbligati per la costituzione di tale ente, assumendo, per l’effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, e potendo, peraltro, l’intenzione di aderire al consorzio rivelarsi anche tacitamente, a meno che la legge o – come nella specie – lo statuto richiedano la forma espressa. Ne consegue, altresì, che solo l’adesione al consorzio può far sorgere l’obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell’ente.
Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19558. Condominio negli edifici le parti comuni e la disciplina applicabile
Data udienza 13 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Parti comuni – Disciplina applicabile – Consorzio tra proprietari di immobili per la gestione di parti e servizi comuni – Applicabilità delle norme sul condominio – Condizioni – Volontà di adesione al consorzio – Forma ed effetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6169-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1141/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il (OMISSIS), sito in (OMISSIS), Cusano Mutri, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza 20 giugno 2019, n. 1141/2019 del Tribunale di Benevento.
Non ha svolto attivita’ difensive (OMISSIS).
Il Tribunale di Benevento ha rigettato l’appello del (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado resa dal Giudice di pace di Guardia Sanframondi ed ha quindi respinto la pretesa del Consorzio, azionata con domanda monitoria, volta al pagamento delle spese consortili approvate nel rendiconto per l’esercizio settembre 2013-agosto 2014 e nel preventivo per l’esercizio successivo. Per il Tribunale, trattandosi di consorzio volontario, non risultava comunque accertato l’atto di adesione al consorzio da parte di (OMISSIS), dante causa di (OMISSIS), ne’ da parte di quest’ultimo.
L’unico motivo di ricorso del (OMISSIS) denuncia l’omessa applicazione del principio di cui all’articolo 1118 c.c., traendo dall’atto costitutivo del medesimo consorzio la conclusione che si tratti di consorzio di organizzazione costituito fra privati, con cui gli iniziali contraenti, tutti proprietari di lotti oggetto dei successivi lavori di edificazione, avevano inteso vincolare i proprietari delle singole unita’ imponendo una servitu’ inerente alle strade private, alla fornitura d’acqua ed agli ulteriori servizi. Per il ricorrente, (OMISSIS) e la sorella (OMISSIS), avendo acquistato l’immobile proveniente dalla dante causa (OMISSIS), sono percio’ subentrati nei relativi diritti ed obblighi consortili.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Il ricorso e’ inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame delle censure non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilita’ del ricorso ex articolo 360 bis c.p.c., n. 1 (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).
In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volonta’, volonta’ che i giudici del merito hanno affermato non dimostrata in causa, nell’ambito di un apprezzamento di fatto che non e’ sindacabile in sede di legittimita’ per violazione di norme di diritto, come suppone il ricorrente. Le disposizioni in materia di condominio (come puo’ ora argomentarsi anche dall’articolo 1117-bis c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012) possono, invero, ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, assumendo, tuttavia, rilievo decisivo la volonta’ manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, ovvero anche tacitamente, se non sia imposta dalla legge o dallo statuto la forma scritta. Ne consegue, altresi’, che solo l’accertamento di tale adesione al consorzio puo’ far sorgere l’obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell’ente (Cass. Sez. 2, 03/10/2013, n. 22641; Cass. Sez. 2, 04/12/2007, n. 25289; Cass. Sez. 2, 30/03/2005, n. 6666). Poiche’ l’adesione al consorzio e’ espressione di autonomia di privata, essa va verificata sulla base di un esame della fattispecie concreta alla luce delle risultanze istruttorie, non potendo essere oggetto di autonoma percezione deduttiva nel giudizio di cassazione.
Il ricorrente fonda le proprie censure sullo statuto del (OMISSIS), del quale si invoca dalla Corte una diversa interpretazione, senza pero’ indicarne affatto il contenuto pattizio significativo, agli effetti dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile. Non avendo l’intimato svolto attivita’ difensive, non si deve provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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