Concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6389.

La massima estrapolata:

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciute il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalita’ della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato piu’ grave dovra’ essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 135 cod. pen.

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6389

Data udienza 29 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CARDIA DELIA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per la rideterminazione del calcolo della pena e per l’inammissibilita’ nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12.5.2017 la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha assolto (OMISSIS) dal reato di furto sub B) per non aver commesso il fatto; ha rideterminato la pena per le residue imputazioni ed ha confermato nel resto la condanna del prevenuto per i restanti reati di furto ed altro di cui all’imputazione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue.
1) Vizio di motivazione in relazione all’efficacia probatoria attribuita ai risultati delle indagini dattiloscopiche fatte dal Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Ancona.
Deduce che la Corte territoriale ha ritenuto apoditticamente probante l’accertamento dattiloscopico in atti, sebbene non sia stata indicata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali. Tale lacuna incide sulla legittimita’ di tale accertamento in relazione ai capi’ F) e G) di imputazione.
2) Vizio di motivazione in punto di responsabilita’ con riferimento al reato di cui al capo C1). Erronea applicazione dell’articolo 612 c.p. in punto di legittimita’ della pena.
Deduce che in ordine al reato di minaccia cui al capo C1) la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione in punto di responsabilita’.
Rileva che la pena prevista per il reato di cui all’articolo 612 c.p., (comma 1) prevede solo la pena della multa e non quella della reclusione, mentre in sede di continuazione la pena per tale reato e’ stata determinata in un mese di reclusione ed Euro 20 di multa.
3) Illegittimita’ della pena applicata con riferimento al reato di cui al capo D) ex L. n. 110 del 1975, articolo 4.
Deduce che per tale reato contravvenzionale e’ stata applicata in continuazione la pena di giorni 15 di reclusione ed Euro 10 di multa, invece di quella dell’arresto e dell’ammenda.
4) Mancanza di motivazione in merito alla sussistenza in concreto della recidiva contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ infondato.
La Corte territoriale ha chiaramente attestato in sentenza che l’accertamento dattiloscopico della polizia e’ superiore allo standard minimo necessario per l’identificazione certa, sia in relazione alle impronte palmari e digitali rilevate sulla parte superiore della porta di ingresso del negozio “(OMISSIS)” (capo F), sia in relazione a quelle ricavate da alcune scatole della merce rubata all’interno del negozio “(OMISSIS)” (capo G).
Ne discende che tali impronte sono risultate appartenere all’identita’ dattiloscopica del (OMISSIS) sulla scorta di 16 punti caratteristici uguali, con la certezza propria di tale prova scientifica.
2. Il secondo motivo e’ privo di pregio quanto alla doglianza che attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine al reato di minaccia di cui al capo C1. Trattandosi, sul punto, di doppia conforme, bastera’ rilevare che la sentenza di primo grado ha congruamente e logicamente motivato su tale episodio criminoso, rilevando che il (OMISSIS) il (OMISSIS) si era trovato a transitare con altre persone nei pressi del negozio del (OMISSIS) e si era fermato a guardare con insistenza in tale direzione; il (OMISSIS) aveva quindi minacciato il (OMISSIS), dicendogli di stare attento e che gli avrebbe fatto chiudere l’attivita’, per poi allontanarsi. La vicenda non ha formato oggetto di uno specifico motivo di appello da parte dell’imputato, di talche’ la doglianza motivazionale e’ inammissibile nella presente sede di legittimita’.
2.1. E’ invece fondato il rilievo che attiene alla illegittimita’ della pena irrogata in relazione al reato ex articolo 612 c.p. di cui al capo C1, che in effetti prevede solo la pena della multa (fino a Euro 1.032) e non quella della reclusione, mentre in sede di continuazione la pena per tale reato satellite e’ stata determinata in un mese di reclusione ed Euro 20 di multa.
Al riguardo deve trovare applicazione il principio di recente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sulla base del quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciute) il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalita’ della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato piu’ grave dovra’ essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 27375101).
2.2. La sentenza impugnata non ha rispettato tale insegnamento in quanto, avendo stabilito, per il reato piu’ grave, una pena base di anni due di reclusione e 400 Euro di multa, avrebbe dovuto aumentare ex articolo 81 c.p. la pena detentiva per il reato satellite di cui al capo C1 operando il ragguaglio con la pena pecuniaria prevista dall’articolo 612 c.p., comma 1, il cui massimo e’ pari ad Euro 1.032 di multa; ha, invece, calcolato per tale reato satellite un aumento della pena detentiva pari ad un mese di reclusione che, ragguagliato ai sensi dell’articolo 135 c.p. (250 X 30 = 7.500 Euro di multa), e’ largamente superiore alla pena edittale massima prevista per il reato di minaccia in questione.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo C1.
3. Il terzo motivo e’ infondato, atteso che, del tutto correttamente, la Corte territoriale ha determinato la pena per il reato satellite di cui al capo D sulla base di quanto previsto dall’articolo 81 c.p., e quindi aumentando la pena prevista per il reato piu’ grave (reclusione e multa), trattandosi dello stesso genere di pena (detentiva e pecuniaria) prevista per il reato satellite.
4. Il quarto motivo non coglie nel segno, atteso che la recidiva e’ stata applicata motivatamente nei confronti dell’imputato, avuto riguardo ai precedenti a suo carico (due episodi di rapina ed uno di tentata rapina), che in quanto reiterati e della stessa indole, sono stati adeguatamente valorizzati per affermare la maggiore colpevolezza e capacita’ a delinquere del prevenuto, idonea ad incidere sul piu’ elevato trattamento sanzionatorio del medesimo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui al capo C1 (minaccia) e rinvia sul punto alla Corte di appello di L’Aquila.
Rigetta il ricorso nel resto.

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