Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2021| n. 17461.
In tema di compravendita, la clausola contrattuale “vista e piaciuta”, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell’equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto
Ordinanza|17 giugno 2021| n. 17461. Compravendita e la clausola contrattuale “vista e piaciuta”
Data udienza 21 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Compravendita – Obbligo del venditore di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta – Compravendita e la clausola contrattuale “vista e piaciuta” – Esclusione della consegna del certificato di conformità in caso di vendita di singole componenti e non macchinari – Consapevolezza da parte dell’acquirente dell’obsolescenza dei beni venduti – Interpretazione del contratto – Censure di merito – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE X
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24030-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS) e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 550/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Compravendita e la clausola contrattuale “vista e piaciuta”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, (OMISSIS) S.a.s. proponeva opposizione avtrso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Latina 10 aveva ingiunto il pagamento, in favore di Benazzi Severino, dante causa degli odierni controricorrenti, della somma di Euro 15.000 quale saldo del corrispettivo per l’acquisto di alcuni beni mobili, perfezionatosi in data 4.4.2008. La societa’ opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, poiche’ il contratto era stato concluso da (OMISSIS), che non aveva titolo per impegnare la societa’; ed inoltre, lamentava che il materiale venduto, rappresentato da macchinari e relativi accessori, era privo della necessaria documentazione e dunque inutilizzabile.
L’opponente, quindi, spiegava domanda riconvenzionale per l’esatto adempimento o, in subordine, per la riduzione del prezzo convenuto per la compravendita, invocando comunque la condanna degli opposti al risarcimento del danno.
Nella resistenza dell’opposta, il Tribunale di Latina rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale.
Interponeva appello avverso detta decisione (OMISSIS) S.a.s. e si costituivano in seconde cure, resistendo al gravame, gli appellati.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 550/2019, la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione, sul presupposto che i beni compravenduti erano stati espressamente descritti nel contratto come obsoleti e che, pertanto, l’acquirente fosse consapevole del loro stato e della mancanza dei documenti previsti dalla normativa attualmente in vigore, non prevista nel momento in cui i macchinari erano stati prodotti.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) S.a.s., affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS).
Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.
Compravendita e la clausola contrattuale “vista e piaciuta”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1477 c.c., commi 2 e 3, articoli 1374, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto interpretare il contratto vigente tra le parti in modo diverso, considerando in particolare che l’obbligo di consegna del bene impone anche la consegna dei documenti atti a rendere utilizzabile la cosa venduta. In base a detto principio, il venditore avrebbe dovuto essere consapevole che i beni compravenduti necessitavano dei documenti tecnici necessari a renderli utilizzabili da parte dell’acquirente. Poiche’ il CTU aveva definito il materiale venduto “un ammasso di rottami”, il giudice di merito avrebbe dovuto configurare l’inadempimento del venditore, che non aveva consegnato al compratore macchinari utilizzabili. La Corte distrettuale, al contrario, avrebbe mal interpretato l’affermazione del consulente, ritenendo che il deterioramento dei beni dipendesse anche dal lungo tempo -circa nove anni- trascorso tra la compravendita e la valutazione condotta dall’ausiliario.
La censura e’ inammissibile.
Giova premettere che “I titoli e i documenti relativi alla proprieta’ e all’uso della cosa venduta” che, a norma dell’articolo 1477 c.c., comma 3, il venditore e’ obbligato a consegnare all’acquirente, non sono necessariamente tutti quelli comprovanti la proprieta’ ed il libero uso della cosa, ma piuttosto quelli che, nel momento della conclusione del contratto, il venditore possieda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2379 del 13/06/1975, Rv. 376238) e che sono necessari, in relazione all’oggetto della compravendita. Pertanto, laddove sia presumibile, secondo Vid quod plerumque accidit, che un bene sia stato acquistato per assolvere ad una determinata funzione, per la quale siano previsti specifici titoli e documenti, il venditore e’ tenuto a consegnarli: e’ il caso della compravendita di autoveicoli e motoveicoli, gia’ circolanti o comunque idonei a circolare, in relazione ai quali il venditore e’ obbligato alla consegna del certificato di proprieta’ (una volta, del foglio complementare) e del libretto di circolazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1999 del 03/06/1976, Rv. 380818; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6276 del 26/11/1980, Rv. 410016, che ammette il patto contrario; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 538 del 30/01/1985, Rv. 438739; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 23/02/1985, Rv. 439616; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2135 del 24/02/1995, Rv. 490700; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 04/04/1997, Rv. 503480; nonche’ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1472 del 22/02/1999, Rv. 523456, la quale ultima impone al venditore financo il dovere di attivarsi per recuperare detti documenti da eventuali terzi detentori).
Tuttavia quando il contratto di compravendita abbia ad oggetto un bene la cui “naturale” utilizzazione non sia condizionata dal possesso o dall’esibizione di specifici documenti o titoli, il venditore non e’ tenuto ad assicurarne la consegna, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del negozio, la mera dazione della cosa. Ad esempio, in un caso di compravendita avente ad oggetto un impianto termico, questa Corte ha affermato che “… il mancato rilascio da parte del costruttore-venditore del certificato previsto dal Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975, articolo 17, comma 3, non comporta violazione del disposto dell’articolo 1477 c.c., comma 3, che pone a carico del venditore l’obbligo di consegnare i documenti relativi all’uso della cosa venduta e cosi’ necessari al compratore per il suo godimento o trasferimento, atteso che il detto certificato e’ inteso a garantire la sola conformita’ dell’impianto a dati tecnici senza condizionarne l’uso al suo rilascio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10915 del 16/10/1991, Rv. 474226).
Ne consegue che, al fine di individuare l’ambito di operativita’ dell’obbligazione delineata dall’articolo 1477 c.c., comma 3, occorre tener conto dell’oggetto del contratto e delle intenzioni delle parti stipulanti, procedendo, dunque, ad una interpretazione della loro volonta’ negoziale, da condurre nel rispetto dei criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 c.c. e ss..
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha evidenziato che la compravendita non aveva ad oggetto attrezzature funzionanti, bensi’ “… componenti da utilizzare per il montaggio di macchinari destinati alla triturazione e macinazione di pneumatici e paraurti di autoveicoli. Si trattava di componenti assai vecchi (risalenti al 1970) e dichiarati dalle parti espressamente obsoleti. Certamente non poteva trattarsi di materiale dotato della documentazione di conformita’ richiesta dalla normativa piu’ recente, ma soprattutto l’acquirente, soggetto che operava nel settore degli impianti di recupero rifiuti, non poteva ignorare che quei componenti avrebbero dovuto necessariamente essere muniti dei “dati tecnici”, in mancanza dei quali la Provincia di Latina non avrebbe mai potuto autorizzare l’uso degli impianti di recupero, dei quali era necessario conoscere perfettamente le sequenze tecnologiche di funzionamento (cfr. CTU). Dunque, ancor prima della documentazione di conformita’ e della marcatura CE (sicuramente mancante in apparecchiature cosi’ risalenti nel tempo), l’acquirente avrebbe dovuto quantomeno accertarsi che il venditore fosse in possesso dei dati tecnici idonei ad attestare il processo di funzionamento dell’impianto da realizzare. La societa’ acquirente, consapevole che i beni descritti nel contratto fossero obsoleti, avrebbe dovuto porsi il problema della loro utilizzabilita’ come componenti di impianti che avrebbero dovuto rispettare le regole rigide imposte dalla normativa Europea per la sicurezza, nonche’ offrire le necessarie garanzie di funzionamento che solo la documentazione contenente i dati tecnici avrebbe potuto assicurare. Del resto, e’ lo stesso CTU che, eseguito il sopralluogo sia presso (OMISSIS) che presso i locali del venditore, afferma trattarsi di un “ammasso di rottami” assolutamente insuscettibili di utilizzazione. Ne’, nella fattispecie, puo’ presumersi che le parti fossero consapevoli, pur non avendolo dichiarato nel contratto, che i componenti oggetto della vendita avrebbero dovuto essere corredati di dichiarazione di conformita’ e di manuale d’istruzione con i dati tecnici, perche’ in questo caso non avrebbero dato atto nel contratto dello stato di obsolescenza del materiale, nonche’ precisato che quest’ultimo veniva acquistato nello stato di fatto in cui si trovava” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Compravendita e la clausola contrattuale “vista e piaciuta”
Tale articolato passaggio della motivazione evidenzia che il giudice di merito ha interpretato il contratto di cui e’ causa, ritenendo che esso non avesse ad oggetto macchinari, ma singole componenti, che l’acquirente avesse in animo di utilizzare nell’ambito del proprio processo produttivo. Ha dunque escluso che, per dette componenti, l’acquirente potesse ragionevolmente presumere di poter ottenere il certificato di conformita’ o documenti previsti dalla normativa vigente al momento della vendita, trattandosi di beni prodotti nel 1970 ed espressamente dichiarati dalle parti in stato di obsolescenza. Ha poi valorizzato la circostanza che la (OMISSIS) S.a.s. fosse un soggetto operante nel settore del recupero dei rifiuti, e dunque non potesse ragionevolmente ignorare che i beni acquistati non potevano essere dotati della documentazione tecnica di cui e’ causa. Ed infine, ha ritenuto che le parti, avendo inserito nel contratto la clausola per cui la vendita avveniva “nello stato di fatto in cui il materiale si trovava”, non potevano presupporre che quest’ultimo fosse accompagnato dalla dichiarazione di conformita’ e dal manuale tecnico di utilizzazione.
Si tratta di un procedimento di complessiva ricostruzione della volonta’ delle parti, che si esaurisce in una valutazione di merito la quale, ove -come nel caso di specie- sia sostenuta da motivazione logica, coerente e non inficiata da insanabili profili di contrasto interno, non e’ utilmente sindacabile in sede di legittimita’. Infatti “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volonta’ dei contraenti- e’ un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e ss. c.c., mentre la seconda -concernente l’inquadramento della comune volonta’ nello schema legale corrispondente- risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche puo’ formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimita’ sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto cosi’ come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972).
Ne’ puo’ essere ritenuto ammissibile un motivo di censura che, in sostanza, contrapponga, all’interpretazione proposta dal giudice di merito, una differente ed alternativa lettura del dato negoziale. In proposito, il collegio ritiene di dare continuita’ al principio per cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puo’ limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiche’ quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585). Nel caso di specie, (OMISSIS) S.a.s. non indica alcun criterio ermeneutico che sarebbe stato violato dalla Corte distrettuale, e dunque non propone una censura utilmente sussumibile nell’ambito del concetto di violazione di legge, ma si limita ad una contestazione del risultato del procedimento interpretativo, in tal modo proponendo doglianze di merito.
Peraltro, l’interpretazione fornita dalla Corte di Appello e’ del tutto coerente con i principi affermati da questa Corte anche laddove si volesse configurare la mancanza della documentazione sub specie di vizio della cosa venduta. Infatti “In tema di compravendita, la clausola contrattuale “vista e piaciuta”, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicche’, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell’equita’ del sinallagma contrattuale, essa non puo’ riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto” (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 21204 del 19/10/2016, Rv. 641673; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3741 del 03/07/1979, Rv. 400175). Da cio’ deriva che, in ogni caso, l’acquirente, consapevole che i beni compravenduti erano molto vecchi ed obsoleti, tanto da averlo espressamente indicato nel contratto, non poteva non avvedersi, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che gli stessi non avrebbero potuto essere accompagnati dalla documentazione di conformita’ e dal manuale tecnico d’uso di cui e’ causa.
Da quanto precede discende l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo, invece, la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. ed il vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perche’ la Corte capitolina avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della C.Testo Unico disposta nel corso del giudizio di merito.
Anche questa censura e’ inammissibile, in quanto con essa (OMISSIS) S.a.s. invoca una revisione del giudizio di fatto, in spregio al principio per cui il motivo di ricorso non puo’ mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimita’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Ne’ e’ possibile contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie condotto dal giudice di merito, posto che la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute di maggior rilevanza si risolve in “… apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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