Colui che porta in pubblico armi da guerra ed esplosivi senza averli prima detenuti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 novembre 2020| n. 30788.

Colui che porta in pubblico armi da guerra ed esplosivi, senza averli prima detenuti, risponde esclusivamente del delitto di porto illegale di armi, essendo quest’ultimo reato più grave della detenzione, dalla quale si differenzia per un “quid pluris”, costituito dal portare in pubblico la cosa che si detiene. (Conf. Sez. 1, n. 9049 del 04/05/1976, Rv. 134418 – 01).

Sentenza|4 novembre 2020| n. 30788

Data udienza 16 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Rapina aggravata in concorso – Porto di pistola – Simulazione di reato – Ruolo di basista – Sommarie informazioni rese dall’indagato – Inutilizzabilità – Onere di chi la eccepisce esporne la rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità – Prova indiziaria – Requisito della molteplicità – Valutazione di concordanza e della gravità – Concorso di persone nel reato – Concezione codicistica ex art. 110 c.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. BORSELLINO M. – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovann – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari del 17 ottobre 2018;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore generale Domenico Seccia che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, parzialmente riformando la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato il 24 aprile 2015 dal GUP del Tribunale di Nuoro, ha confermato la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai delitti di rapina aggravata in concorso, di porto di pistola e di simulazione di reato.
Viene addebitato all’imputato di avere agevolato il 16 giugno 2013 l’esecuzione di una rapina a mano armata in danno dell’esercizio commerciale (OMISSIS), presso cui il predetto svolgeva attivita’ lavorativa, nonche’ di avere con la denunzia sporta nella medesima giornata affermato falsamente di avere subito il furto dell’autovettura utilizzata dai rapinatori in fuga.
2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell’imputato che ha dedotto:
2.1 violazione di legge e in particolare dell’articolo 63 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 64 c.p.p., commi 3 e 3 bis, articolo 198 c.p.p., e vizio di motivazione poiche’ con l’atto di appello il ricorrente aveva censurato l’utilizzabilita’ delle sommarie informazioni rese dall’imputato alla Polizia giudiziaria nel momento in cui erano gia’ esistenti elementi per qualificarlo come soggetto indagato. La corte ha respinto l’eccezione rilevando che l’imputato era stato sentito nelle primissime fasi di indagini, in qualita’ di persona informata dei fatti e in un momento in cui non era ne’ formalmente ne’ sostanzialmente individuato come soggetto indagato.
Il ricorrente si duole della circostanza che anche nella richiesta di misura cautelare il pubblico ministero affermava che il ruolo di basista dell’odierno imputato era evidente sin dai primi atti di indagine e a nulla rileva la circostanza che fosse stato iscritto nel registro degli indagati solo il 5 novembre 2013. I recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimita’ confermano il dettato normativo che ha stabilito la preclusione assoluta all’utilizzazione diretta o indiretta delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall’indiziato poiche’ prove oggettivamente vietate. Ne consegue che le dichiarazioni indiziarie rese da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualita’ di imputato o indagato sono assolutamente inutilizzabili.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova con particolare riferimento alle sommarie informazioni rese dall’imputato agli inquirenti; alle sommarie informazioni rese da (OMISSIS) il 15 giugno 2013; al tenore delle intercettazioni ambientali oggetto della perizia; all’ordinanza del Tribunale di Sassari del dicembre 2014 e alla sentenza del 2 luglio 2014 della Corte di cassazione.
Il ricorrente sostiene che la sentenza di appello, al di la’ della sua apparenza di doppia conformita’, risulta assolutamente contraddittoria nella parte in cui affronta il tema relativo alla condotta concorsuale dell’odierno ricorrente: nonostante il tribunale del riesame e questa Corte di cassazione avessero affermato che gli elementi probatori indicati dagli inquirenti erano generici e non sufficienti a integrare la gravita’ indiziaria, la corte territoriale si e’ limitata a condividere pienamente la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice di merito, presupponendo un accordo con i complici che non ha trovato alcun elemento probatorio di supporto in atti, e si fonda su un ragionamento che non consente di superare la soglia del ragionevole dubbio.
Il collegio di appello incorre nel vizio del travisamento della prova poiche’ ha omesso di prendere in esame le dichiarazioni rese dalla signora (OMISSIS), dipendente dell’azienda e responsabile della custodia delle chiavi della cassaforte. La certezza che il ricorrente sia stato il basista della rapina e’ stata desunta da elementi connotati da un alto livello di genericita’ e omettendo la valutazione di altri momenti probatori decisivi, cosi’ integrando il vizio di travisamento.
2.3 Violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica della condotta che, al piu’, potrebbe integrare gli estremi del reato di favoreggiamento reale.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato anche per i reati di detenzione e porto delle armi utilizzate dai rapinatori, in assenza di prova del preventivo concerto con gli autori della rapina sull’utilizzazione di armi.
2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e in particolare alla dosimetria della pena e al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, in quanto la corte si e’ espressa in termini di estrema genericita’, tanto che la motivazione non consente di comprendere quale sia stata la ragione posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche, anche alla luce del ruolo sostanzialmente defilato del ricorrente. Il collegio ha fatto ricorso a clausole di stile che si sono tradotte in una motivazione sostanzialmente apparente, mentre avrebbe potuto utilizzare altri elementi fattuali, che avrebbero consentito una migliore determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato nei limiti che verranno esposti.
Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimita’ e’ preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perche’ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa. Tale modo di proCedere trasformerebbe; infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, e’ – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa inutilizzabilita’ delle sommarie informazioni rese dal ricorrente, e’ inammissibile poiche’ la detta eccezione non e’ sostenuta dalla prescritta prova di resistenza.
E’ noto infatti che in tema di ricorso per cassazione e’ onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilita’ di atti processuali indicare, pena l’inammissibilita’ del ricorso per genericita’ del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresi’ la incidenza sul complessivo compendio indiziario gia’ valutato, si’ da potersene inferire la decisivita’ in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini
preliminari). (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 – dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 24341601; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 Ud. Rv. 254108 Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 Ud. (dep. 14/01/2020) Rv. 278123)
Nel caso in esame il ricorrente si limita ad indicare tutte le sommarie informazioni rese in date diverse dall’indagato, senza esporne la rilevanza ai fin del giudizio di responsabilita’.
Il motivo e’ peraltro generico, poiche’ la corte ha fornito esaustiva motivazione sul punto, rilevando che alcune dichiarazioni sono intervenute in un momento in cui (OMISSIS) non era ancora raggiunto da indizi di colpevolezza e pertanto non godeva di alcuna prerogativa riconosciuta a chi e’ sottoposto a indagini, mentre le successive dichiarazioni rese dall’imputato, nelle giornate del 15 e del 16 giugno, non sono state utilizzate nella sentenza, con la conseguenza che l’appello e’ stato ritenuto sotto questo profilo inconferente. Il ricorso non si confronta con questa articolata argomentazione e reitera la censura cosi’ incorrendo nel vizio di genericita’.
2. Anche il secondo articolato motivo e’ inammissibile.
E’ noto che in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicita’, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravita’ sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, puo’ assumere rilievo l’elevato numero degli stessi, quando una sola possibile e’ la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, puo’ essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto. (Fattispecie in tema di ricettazione di auto, in cui la Corte ha ritenuto conforme a criteri di logica la ricostruzione del fatto, alla luce del rinvenimento della “res” in luogo isolato e prossimo a quello ove si trovava l’imputato, la cui presenza non era giustificata dall’uso di altro mezzo di trasporto, nonche’ in considerazione della contiguita’ territoriale del luogo di provenienza dell’imputato rispetto a quello in cui la vettura era stata sottratta). (Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019 – dep. 08/08/2019, MATASARU VEACESLAV, Rv. 27674301).
La corte territoriale, nel condividere il giudizio del tribunale, ha valorizzato una serie di plurimi,gravi e concordanti elementi indiziari: l’orario in cui si e’ svolta la rapina, poco dopo la chiusura dei locali dell’esercizio commerciale, al cui interno si erano gia’ introdotti i due rapinatori, che hanno necessariamente potuto contare sull’aiuto di un soggetto che ha loro fornito indicazioni e protezione; la circostanza che l’imputato quel giorno aveva scambiato il turno pomeridiano spostandolo di un’ora, in modo da partecipare alle attivita’ di chiusura dell’esercizio commerciale;; la costatazione che quella sera il giro di ricognizione del locale era stato compiuto esclusivamente dall’odierno ricorrente, poiche’ il collega (OMISSIS) era ancora impegnato con un cliente e l’imputato non lo aveva atteso; la costatazione che proprio (OMISSIS) era stato poi prescelto come ostaggio, mentre gli altri dipendenti erano stati chiusi all’interno del bagno; la tempestivita’ con cui (OMISSIS) aveva risposto alla domanda dei rapinatori su chi fosse in possesso di un’autovettura; la fuga dei due rapinatori con l’auto del ricorrente che, inspiegabilmente, quella sera poco prima della chiusura era stata da lui spostata dal luogo in cui era parcheggiata ad un altro piu’ vicino all’entrata dell’esercizio commerciale, fatto che certamente aveva agevolato la fuga dei due rapinatori; l’anomalo affidamento dei rapinatori sul reperimento in loco di una vettura in grado di garantire loro la fuga; il rinvenimento dell’autovettura dopo la rapina con le chiavi nel cruscotto senza apparenti danni, mentre in analoghe situazioni al fine di evitare eventuali tracce del reato che possono risultare compromettenti l’autovettura viene data alle fiamme.
Si tratta di motivazioni immuni da vizi logici che complessivamente valutate palesano la colpevolezza dell’imputato quale basista della rapina.
Ne’ ricorre alcuna ipotesi di travisamento del fatto poiche’ la dipendente (OMISSIS), addetta all’apertura della cassaforte, nulla ha riferito in merito ai soggetti che effettuarono il giro all’interno della struttura per verificare se vi fossero ancora dei clienti, mentre dalla testimonianza del collega (OMISSIS) risulta che il giro di ricognizione quella sera era stato compiuto esclusivamente dall’odierno imputato, in quanto lui stesso era ancora impegnato con un cliente.
3.La censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come favoreggiamento e’ inammissibile perche’ non e’ stata dedotta con i motivi di appello ed e’ comunque
manifestamente infondata poiche’ nel fa’voreggiamento rientra’ l’attivita’, diretta a
favorire gli autori del reato, posta in essere dopo che questo fu commesso, mentre la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l’altrui proposito
criminoso, integra a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell’articolo 110 c.p.. Il ricorrente ha fornito un attivo contributo che ha agevolato l’esecuzione del reato mentre questo era in corso, cosi’ integrando un efficace concorso nella consumazione della rapina, e non un mero favoreggiamento reale.
4. Il motivo di ricorso e’ parzialmente fondato.
Va premesso che, in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dall’articolo 110 c.p., l’attivita’ costitutiva del concorso puo’ essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore, che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera dei concorrenti; in sostanza, quando il partecipe, per effetto della sua condotta cosciente e idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilita’ della produzione del reato, egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere dagli altri, convergenti nell’offesa all’interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 4503 del 13/01/1998, Siclari, Rv. 210410; Sez. 5, n. 2108 del 02/02/1994, Zanotti, Rv. 197276).
Secondo consolidata giurisprudenza nell’ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioe’ sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi. L’ideazione dell’impresa criminosa infatti comprende anche il momento rappresentativo dell’impiego delle armi e quindi del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato. (V. Mass. 146630/80, 145843/80 145586/80, 145383/80; Sez. 2, n. 1583 del 29/10/1981 – dep. 17/02/1982, TROIANI, Rv. 15230101; Sez. 2″, n. 49389 del 4 dicembre 2012, CED Cass. n. 253915).
Anche recentemente e’ stato ribadito che risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un’impresa criminosa comportante l’impiego, nel luogo programmato, di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilita’. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente il denunciato vizio di contraddittorieta’ della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilita’ dell’imputato solo per detto reato, assolvendolo da quello di concorso in detenzione). (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017 – dep. 13/09/2018, FOSCHINI GIANLUIGI, Rv. 27436401). Poiche’ e’ stato dimostrato il previo concerto tra l’imputato e i rapinatori, e’ logico ritenere che (OMISSIS) fosse pienamente consapevole delle modalita’ di esecuzione della rapina che, comportando la necessita’ di fronteggiare eventuali reazioni del personale presente nell’esercizio commerciale, doveva prevedere l’uso di armi.
E tuttavia, nel silenzio del tribunale, la corte ha risposto alla specifica censura sollevata con l’atto di appello affe’rmando che (OMISSIS) deve rispondere non’ solo del reato di porto ma anche della detenzione delle due pistole utilizzate nella rapina, poiche’ i correi hanno detenuto le armi all’interno dell’esercizio commerciale per un tempo sicuramente apprezzabile in attesa dell’orario di chiusura dell’esercizio commerciale prima di compiere la rapina, con la conseguenza che l’imputato che ne era consapevole deve rispondere anche di detenzione.
Tale conclusione non e’ condivisibile.
Al riguardo non va trascurato che, sia pure con una pronunzia molto risalente, questa Corte ha affermato che chi porta in pubblico armi da guerra od esplosivi, da lui detenuti in precedenza, viola sia l’articolo 2 che l’articolo 4 della L. 2 ottobre 1967 n. 895, ed ora gli articoli 9, 10, 12 della legge integrativa 14 ottobre 1974,n497,commettendo due reati materialmente concorrenti scaturenti da condotte autonome, distaccate nel tempo e nello spazio. Chi, invece, porta armi da guerra ed esplosivi, senza averli prima detenuti, comincia a detenerli dal momento stesso in cui le porta in luogo pubblico; ma siccome il porto e’ reato piu’ grave della detenzione, dalla quale si differenzia per un quid pluris, costituito dal portare in pubblico la cosa che si detiene, la detenzione perde la sua autonoma struttura per diventare elemento costitutivo di una fattispecie piu’ complessa, da cui rimane assorbita.- (Sez. 1, n. 9049 del 04/05/1976 – dep. 29/09/1976, ZAPPATERRA, Rv. 13441801).
Alla stregua di questi principi la sentenza impugnata appare condivisibile quando afferma la corresponsabilita’ dell’imputato nel delitto di porto di armi, mentre deve essere annullata in relazione all’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) per la detenzione, in quanto tale condotta deve ritenersi nei confronti di quest’ultimo assorbita dal porto, considerato peraltro che l’esercizio commerciale in cui rapinatori si sono introdotti armati, e hanno atteso l’orario di chiusura per impossessarsi con la violenza della cassa, e’ comunque un luogo aperto al pubblico, sicche’ la condotta di chi detiene le armi in quel luogo integra il piu’ grave delitto di porto.
5. La censura in ordine al trattamento sanzionatorio e’ manifestamente infondata poiche’ la corte ha motivato la congruita’ della pena sottolineando l’assenza di elementi nella condotta dell’imputato che giustifichino un trattamento di maggiore indulgenza e nel ricorso non vengono neppure allegate circostanze di fatto che sarebbero state trascurate dai giudici di merito, ad eccezione della condizione di incensurato dell’imputato che non e’ di per se’ sufficiente a giustificare il beneficio invocato.
6. In ragione dell’annullamento della condanna per il reato di detenzione di armi va calcolata una congrua riduzione di pena. Premesso che in relazione ai due reati di porto e detenzione di armi, contestati al capo D della rubrica e unificati per continuazione al piu’ grave delitto di rapina, e’ stato applicato un aumento sulla pena base di quattro mesi di reclusione ed Euro 400 di multa al netto della diminuente per il rito abbreviato, la riduzione puo’ essere determinata da questa Corte ex articolo 620 c.p.p., in un’ottica di favore per l’imputato, nella misura della meta’ dell’aumento originario, pari a due mesi di reclusione e 200 Euro di multa.
Ne consegue la riduzione della pena complessivamente inflitta a (OMISSIS) ad anni tre mesi cinque di reclusione ed Euro 1400 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di detenzione di armi per non aver commesso il fatto. dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni tre, mesi cinque di reclusione ed Euro 1400,00 di multa.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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