Colui che agisce in giudizio per far valere una situazione giuridica la cui efficacia dipenda dal verificarsi di una condizione

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 5 aprile 2019, n. 9679.

La massima estrapolata:

Colui che agisce in giudizio per far valere una situazione giuridica la cui efficacia dipenda dal verificarsi di una condizione deve provare l’avveramento della condizione stessa, cioè il verificarsi del fatto qualificato come evento condizionante che assume la connotazione di vero e proprio fatto costitutivo della fattispecie giuridica.

Sentenza 5 aprile 2019, n. 9679

Data udienza 9 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez.

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1353-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI AREZZO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 248/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 9/08/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. All’esito di un sopralluogo effettuato il 1 luglio 2014 dal personale del Servizio di difesa del Suolo della Provincia di Arezzo, congiuntamente a quello del Corpo Forestale dello Stato e dell’ARPAT di Arezzo, la Provincia di Arezzo, con provvedimento dirigenziale prot. 122223/40.06.14.05 dell’8 luglio 2014, ordinava alla Societa’ (OMISSIS) s.r.l. di provvedere all’esecuzione di alcuni lavori in relazione a strutture asseritamente incidenti sul regime delle acque del fiume Tevere e precisamente di:
a) demolire, provvedendo altresi’ al ripristino dello stato dei luoghi, alcune opere e manufatti, difformi e non compatibili con il buon regime delle acque e per la salvaguardia delle opere idrauliche;
b) rimuovere, provvedendo altresi’ al ripristino dello stato dei luoghi una serie di depositi di materiali, difformi e non compatibili con il buon regime delle acque e per la salvaguardia delle opere idrauliche;
c) trasportare a discarica autorizzata tutti i materiali provenienti dalle disposte demolizioni e rimozioni, una volta eseguite;
d) presentare uno specifico progetto di riassetto idraulico dell’area golenale oggetto del provvedimento (area contenuta tra gli argini trasversali identificati con le particelle nn. (OMISSIS) ed il tratto di argine longitudinale destro compreso tra i due citati trasversali), con previsione sia delle modalita’ di utilizzo delle aree demaniali, sia del corretto ripristino degli argini trasversali e di parte di quello longitudinale in base alle loro caratteristiche originarie.
Nel provvedimento si aggiungeva che solo a seguito della approvazione di tale progetto da parte dell’Autorita’ Idraulica competente, si sarebbe proceduto alla stipulazione di apposita convenzione per l’utilizzo delle aree appartenenti al demanio idraulico.
2. Avverso il provvedimento la societa’ ricorreva al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (di seguito TSAP) sulla base di tre motivi ed al ricorso resisteva la Provincia di Arezzo.
3. All’esito dell’istruttoria, il TSAP, con sentenza n. 248 del 3 febbraio 2016, rigettava il ricorso.
4. Contro la sentenza la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 201 affidandosi a due motivi.
5. Non v’e’ stata resistenza della Provincia di Arezzo.
6. La ricorrente, nell’imminenza dell’odierna udienza ha depositato istanza di rinvio rappresentando l’eventualita’ di una definizione della controversia, ma il Primo Presidente non ha ritenuto di accoglierla.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 cc. e della L. n. 241 del 1990, articolo 21-octies in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Sulla premessa che il provvedimento impugnato dinanzi al TSAP fosse stato emesso sul presupposto che in relazione all’immobile del quale di disponeva la demolizione non fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione idraulica e sull’assunto che nel ricorso impugnatorio la ricorrente avesse sostenuto che, invece, un’autorizzazione vi era ed era quella con validita’ di 19 anni rilasciata a far data dal 4 dicembre 2000 sino al 4 dicembre 2019 e che per tale ragione il detto provvedimento fosse illegittimo, si prospetta che:
a) resistendo al ricorso al TSAP, la Provincia di Arezzo non aveva potuto negare l’esistenza di quella autorizzazione idraulica, ma aveva argomentato che essa non avesse avuto mai efficacia, in quanto il suo esercizio sarebbe potuto iniziare solo successivamente alla verifica, da parte dell’ingegnere capo, della rispondenza delle opere realizzate al progetto ed alle varianti approvate, nonche’ alle disposizioni impartite in fase esecutiva, mentre la ricorrente non aveva eseguito detti interventi;
b) il TSAP, pur reputando che l’autorizzazione fosse valida, l’aveva ritenuta inefficace per il mancato verificarsi della condizione di quella verifica ed avrebbe addebitato alla ricorrente di non avere provato “a fronte delle puntuali eccezioni svolte dalla Provincia di Arezzo”, l’intervenuta verifica;
c) in tal modo il TSAP sarebbe incorso nella violazione dell’articolo 2697 c.c., giacche’ l’onere di provare l’inefficacia dell’autorizzazione idraulica rilasciata nel dicembre del 2000 non gravava sulla ricorrente, bensi’ sulla Provincia, “essendo quella della inefficacia della autorizzazione idraulica di cui trattasi una vera e propria eccezione sollevata dalla Pronuncia di Arezzo”, come espressamente indicato dallo stesso TSAP;
d) l’articolo 2697 c.c. imporrebbe, infatti, che “chi vuol far valere la inefficacia di un fatto posto a fondamento dell’altrui diritto deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda” e tanto nella specie risultava confermato, tenuto conto “che la verifica della rispondenza delle opere idrauliche da parte dell’Ingegnere capo era un’attivita’ di competenza della medesima Provincia, quindi, ben nota a tale Amministrazione e da questa dovuta”;
e) essendo stata emessa l’ordinanza impugnata a distanza di 13 anni dal rilascio dell’autorizzazione idraulica, sarebbe stato, d’altro canto, “impensabile che la Provincia di Arezzo (avesse) lasciato in loco un capannone prefabbricato senza aver effettuato la suddetta verifica e senza aver riscontrato che non vi era alcuna situazione di rischio idraulico”.
Sulla base di tali deduzioni si sostiene che la sentenza del TSAP avrebbe violato la norma dell’articolo 2697 c.c. ed anche la L. n. 241 del 1990, articolo 21-octies la’ dove stabilisce che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza e’ annullabile”.
1.1. Il motivo e’ privo di fondamento.
Queste le ragioni.
1.2. Mette conto di rilevare che la motivazione della sentenza impugnata cui si correla il tenore del motivo (e che e’ stata enunciata dal TSAP dopo un rilievo in ordine al problema della regolarita’ edilizia del capannone), figura nel paragrafo 6.1.2.
Essa, non riprodotta integralmente nel ricorso, ha avuto il seguente tenore:
“6.1.2. Quanto poi all’autorizzazione idraulica, di cui il capannone sarebbe stato formalmente munito, deve osservarsi che, come puntualmente dedotto dalla intimata amministrazione provinciale di Arezzo, l’autorizzazione idraulica rep. n. 111 del 4 dicembre 2000 prevedeva a carico della societa’ oggi ricorrente una serie di obblighi e di condizioni, stabilendo in particolare (articolo 3) che “… il progetto venga integrato prevedendo un ringrosso arginale, compreso fra i fabbricati 6/7 e l’argine trasversale 22…il paramento lato area golenale, sia dell’argine longitudinale che degli argini trasversali, dovra’ essere mantenuto e tenuto inerbito a cura e spese della Societa’ richiedente; alla stessa stregua, dopo i lavori eseguiti da parte del Provveditorato, dovra’ essere mantenuta transitabile, a sterrato regolare, la sommita’ degli argini trasversali a confine con l’area, del tratto di argine longitudinale e della pista di sommita’ spondale dell’alveo inciso, entrambe nella zona prospiciente l’area golenale. Dal lato area golenale, lungo il perimetro degli argini dovra’ essere creata e mantenuta una fascia di almeno 4 m., tenuta a gerbido, praticabile da parte dell’Autorita’ Idraulica competente nonche’ per i servizi di manutenzione da parte della Ditta autorizzata. Gli interventi di manutenzione dovranno essere preceduti sempre da una bonifica degli argini e delle sponde da superfetazioni o rifiuti solidi urbani, provenienti da lavorazioni o da discarica anche abusiva…”. Secondo quanto previsto dall’articolo 4 della predetta autorizzazione, la realizzazione della difesa idraulica avrebbe dovuto avvenire entro il 30.12.2000 ed entro la stessa data avrebbe dovuto essere attuato il risanamento del paramento lato fiume dell’argine longitudinale in corrispondenza della golena, nel tratto ricompreso fra gli argini trasversali 22 e 23, nonche’ il recupero della fascia di rispetto di 4 metri lato golena nel predetto tratto; inoltre il predetta articolo stabiliva ancora che “l’esercizio dell’autorizzazione potra’ avere inizio solo dopo che l’Ingegnere Capo avra’ positivamente verificato la rispondenza delle opere realizzate al progetto ed alle varianti approvate nonche’ alle disposizioni impartite in fase esecutiva…”. Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, deve rilevarsi che, a fronte delle puntuali eccezioni svolte dalla Provincia di Arezzo, la societa’ ricorrente non ha provato l’intervenuta verifica da parte dell’Ingegnere Capo dell’effettiva rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato, cosi’ che l’autorizzazione idraulica de qua, diversamente da quanto sostenuto proprio dalla societa’ ricorrente, ancorche’ possa pure ritenersi valida, sicuramente non e’ efficace, non essendosi verificata la (o non essendo stato provato l’avveramento della) condizione cui quella efficacia era subordinata.”.
1.3. Ora, si deve rilevare che nell’illustrazione del motivo la pretesa violazione della regola sull’onere della prova viene prospettata facendo leva, come emerge dall’evidenziazione sia in carattere neretto sia tramite sottolineatura, sull’inciso “a fronte delle puntuali eccezioni della Provincia di Arezzo”.
Senonche’, nessuna precisazione si fa sul contenuto di tali eccezioni e tanto evidenzia un profilo di carenza di chiarezza del motivo (Cass., Sez. Un., n. 8077 del 2017) e, altresi’, di specificita’, che ne determina l’inammissibilita’. La ricorrente avrebbe dovuto spiegare in che cosa quelle eccezioni fossero consistite sotto il profilo dell’onere di allegazione dei fatti e, quindi, fornire l’indicazione specifica ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 del loro tenore, nonche’, di seguito, precisare se e perche’ non risultassero provate.
Sotto il primo aspetto, quello della chiarezza, avuto riguardo alla quaestio proposta dal motivo, la ricorrente avrebbe dovuto, previa loro identificazione, evidenziare che quelle che la sentenza impugnata ha definito “puntuali eccezioni” concernevano il problema dell’efficacia dell’autorizzazione e, in particolare, quello ricollegato alla verifica da parte dell’ingegnere capo.
Sotto il secondo aspetto, quello riconducibile all’articolo 366, n. 6, la ricorrente avrebbe appunto dovuto identificare tramite riproduzione diretta od indiretta (in questo secondo caso precisando la parte dell’atto corrispondente all’indiretta riproduzione), le dette eccezioni e localizzare in questo giudizio di legittimita’ l’atto in cui risultavano formulate.
Al contrario nulla di tutto cio’ si coglie nel motivo.
E’ da avvertire che la genericita’ del riferimento contenuto nella sentenza impugnata non esentava la ricorrente dagli oneri di chiarezza e specificita’ che si sono appena indicati. Se nella prospettazione della controparte non fossero state prospettate quelle non individuate eccezioni, sarebbe stato onere della ricorrente allegarlo e fornire l’indicazione specifica dell’atto o degli atti da cui la mancata prospettazione fosse potuta emergere, si’ da dimostrare che l’assunto della sentenza impugnata non era vero.
1.4. Peraltro, se si leggesse il motivo alla luce di quanto si e’ dedotto nell’esposizione del fatto si dovrebbe constatare che la vicenda sostanziale e processuale oggetto di giudizio viene narrata precisandosi espressamente:
aa) che in sede di adozione del provvedimento impugnato la Provincia aveva affermato che “”per le opere e i manufatti sopra elencati” (fra i quali anche il capannone de quo) “non risulta al momento essere stata rilasciata autorizzazione idraulica”” (righi 1719 della pagina 4 del ricorso);
bb) che nei motivi di impugnazione dinanzi al TSAP la ricorrente evocava l’esistenza dell’autorizzazione idraulica (quartultimo e terzultimo rigo della pagina 5 del ricorso) e la produceva come documento n. 5 (ultimi due righi di quella pagina);
cc) che nella memoria di costituzione in giudizio la Provincia allegava che l’autorizzazione idraulica non aveva mai avuto efficacia in quanto la ricorrente non aveva realizzato gli interventi ivi previsti.
Ebbene, da tale narrazione emerge: al) che, nel proporre l’impugnazione, la ricorrente aveva dedotto Essa, a fronte dell’assunto del provvedimento impugnato circa l’inesistenza di una valida autorizzazione, che quest’ultima esisteva e l’aveva identificata e prodotta, di modo che la sua esistenza era divenuta una ragione dell’impugnazione; a2) che la prospettazione difensiva della Provincia di fronte a tale ragione di impugnativa si era concretata nell’assunto che l’autorizzazione non era efficace perche’ non erano stati realizzati gli interventi in essa previsti.
Le indicazioni sullo svolgimento del processo quanto alle prospettazioni delle parti palesano che l’esistenza dell’autorizzazione sarebbe stata un fatto costitutivo della domanda di annullamento dei provvedimenti provinciali e che, a fronte di esso la Provincia aveva secondo la ricorrente – rilevato l’inefficacia dell’autorizzazione per mancato adempimento di prescrizioni in essa risultanti.
Quest’ultima allegazione risulta, tuttavia, del tutto generica e non coincide con il fatto che la sentenza del TSAP ha ritenuto non provato dalla ricorrente. Infatti, quella allegazione pertiene ad adempimenti di prescrizioni dell’autorizzazione che avrebbero dovuto condizionare la sua efficacia, mentre quel fatto e’ rappresentato da altro, cioe’ dalla positiva verifica da parte dell’ingegnere capo circa le opere realizzate, che, secondo quanto ha affermato il TSAP, condizionava l’efficacia dell’autorizzazione. Precisamente dalla positiva verifica da parte dell’ingegnere capo circa la “rispondenza delle opere realizzate al progetto ed alle varianti approvate, nonche’ alle disposizioni impartite in fase esecutiva”. Verifica, che, secondo quanto ha affermato il TSAP, condizionava l’efficacia dell’autorizzazione.
In altri termini, nell’esposizione del fatto la difesa della Provincia e’ indicata nel senso che si sarebbe articolata assumendo che l’inefficacia dell’autorizzazione derivava da inadempimenti alle sue prescrizioni in cui era incorsa la ricorrente, conseguiva cioe’ come una sorta di effetto sanzionatorio di detti inadempimenti e, dunque, come evento sopravvenuto risolutivo dell’efficacia. Invece, nella sentenza impugnata si da’ rilievo, evocando un passo dell’articolo 4 dell’autorizzazione, alla circostanza che era l’efficacia iniziale dell’autorizzazione a risultare condizionata all’esito positivo della verifica dell’ingegnere capo.
Nella descritta situazione emerge allora che la sentenza impugnata, alludendo a detta condizione dell’efficacia iniziale dell’autorizzazione e ritenendola non provata dalla ricorrente ha adoperato correttamente la regola sull’onere della prova, atteso che quando una situazione giuridica risulta disciplinata nel senso che la fattispecie che la regola preveda la sua efficacia solo se si verifichi una condizione, colui che agisce per farla valere deve dimostrare l’avveramento della condizione, in quanto tale avveramento e, dunque, il fatto assunto come evento condizionante dell’efficacia, risulta connotato come vero e proprio fatto costitutivo della situazione giuridica, sicche’ chi fa valere quest’ultima deve provarlo, cioe’ dimostrarne l’avveramento.
Ne discende che l’assunto del motivo in ordine alla violazione dell’onere della prova da parte della sentenza impugnata non trova in realta’ corrispondenza alcuna nella sua motivazione.
1.5. Quanto alla violazione della norma della L. n. 241 del 1990 si rileva che essa e’ prospettata nelle nove righe della penultima e dell’ultima proposizione illustrativa del motivo come vizio inerente ai provvedimenti provinciali impugnati e non come vizio della sentenza, sicche’ non si evidenzia in alcun modo un effettivo ulteriore motivo di ricorso (rispetto alla violazione dell’articolo 2697 c.c.).
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, articolo 21-octies in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Vi si sostiene che, ferma restando la prospettazione del primo motivo, non sarebbe stato vero che, in base all’articolo 4, 9 capoverso, del disciplinare di autorizzazione idraulica, tale provvedimento “sarebbe divenuto efficace solo a seguito della positiva verifica da parte dell’Ingegnere Capo della Provincia di Arezzo in ordine alle opere da realizzare”. Invece “dallo stesso tenore di tale paragrafo risulta(va), infatti, che tale disposizione consentiva unicamente all’Ingegnere Capo del provveditorato alle Opere Pubbliche di verificare le opere, e di ordinare, ove necessario, l’adeguamento ovvero il rifacimento delle mde4simi opere eseguite in eventuale difformita’ (al fine di eseguirle correttamente)”.
Tale assunto viene sostenuto evocando: la) l’articolo 5 del disciplinare la’ dove aveva stabilito la durata della autorizzazione in anni 19 come disposizione che avrebbe evidenziato che l’autorizzazione aveva “decorrenza immediata sin dalla data della sua sottoscrizione (e cioe’ dal 4.12.2000)”; lb) l’articolo 4, dodicesimo capoverso della stessa autorizzazione in punto di previsione del potere di sospensione dell’autorizzazione affidato al giudizio del detto ingegnere in attesa degli adempimenti ritenuti necessari e del potere di revoca dell’autorizzazione per il caso di mancata ottemperanza nei termini concessi e di esecuzione dei lavori richiesti con gli adempimenti da parte dell’amministrazione con addebito.
2.1. Il motivo, in disparte il rilievo che denuncia la violazione del paradigma normativo evocato assumendo anche qui che quanto descritto avrebbe evidenziato la sua violazione nell’adozione dei provvedimenti impugnati senza spiegare come e perche’ essa sarebbe riferibile al TSAP quale giudice della sentenza impugnata, si sostanzia in una sollecitazione a questa Corte ad escludere la fondatezza dell’argomento che, a proposito della previsione del condizionamento dell’esercizio della autorizzazione e, quindi, della sua effettiva efficacia, la sentenza impugnata ha desunto dall’articolo 4 dell’autorizzazione riproducendone un contenuto. Senonche’, tale sollecitazione e’ prospettata sulla base di argomenti desunti da diverse previsioni della stessa, contenute nell’articolo 5 ed in una diversa parte dello stesso articolo 4, senza fornire alcuna spiegazione del perche’ il contenuto di queste due previsioni debba escludere il valore della parte dell’articolo 4 su cui ha fatto leva il TSAP.
In particolare, si omette di fornire la benche’ minima argomentazione sulle ragioni per le quali le due previsioni evocate dovrebbero escludere il valore di quella dell’articolo 4 evocata dalla sentenza impugnata. Del contenuto di essa anzi ci si disinteressa e ci si astiene dal commentarlo e, quindi, dallo spiegare perche’ essa non dovrebbe essere intesa come ha fatto il TSAP e perche’ non dovrebbe essere dirimente. E’ palese, invece, che quella spiegazione si sarebbe dovuta dare ed avrebbe imposto di precisare e argomentare sulla base di quali criteri esegetici le due previsioni evocate dovrebbero escludere il detto valore.
Nemmeno si prospetta alcun argomento che, indipendentemente dall’ipotizzata ma non spiegata incidenza di esse, possa evidenziare che il passo evocato dal TSAP non avrebbe il significato che gli e’ stato attribuito. Il contenuto di esso, lo si ripete, non viene in alcun modo commentato.
Il motivo risulta, pertanto, inammissibile in quanto inidoneo a svolgere la funzione di critica della motivazione impugnata in quanto basata sul passo dell’articolo 4 che il TSAP ha considerato.
Cio’ alla stregua del principio di diritto (gia’ affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, e ribadito di recente da Cass., Sez. Un., nn. 16598 e 22226 del 2016, e Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), secondo cui: “Il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4″.
2.2. La indicata carenza argomentativa del motivo non rende necessario e prima ancora possibile che questa Corte proceda alla lettura dell’autorizzazione, che e’ indicata come prodotta dalla ricorrente, in quanto l’esegesi di essa cui procederebbe la Corte, particolarmente in quanto finalizzate ad individuare il possibile rapporto fra la parte dell’articolo 4 riprodotta nella sentenza impugnata e le disposizioni evocate dalla ricorrente si risolverebbe in una sorta di individuazione d’ufficio da parte di Essa di un’eventuale motivo di censura.
2.3. Quanto rilevato esime da ulteriori considerazioni che, preso atto della inconsistenza per le ragioni indicate della evocazione del paradigma normativo evocato, si dovrebbero fare nel senso che in realta’, costituendo l’autorizzazione un atto amministrativo e non un atto normativo e, dunque, rilevando nel suo contenuto come “fatto”, il paradigma dell’articolo 360 c.p.c., cui la sostanza del motivo (pur non adeguata alla motivazione) appare parametrabile, sarebbe l’articolo 360, n. 5 concretandosi la mancata considerazione della previsione dell’articolo 5 e dell’articolo 4, cpv. 12 del provvedimento come “fatti” di cui si sarebbe omesso l’esame: riguardo ad essi, pur apprezzato in tali termini, il motivo, per il modo in cui risulta articolato, sarebbe da considerare del tutto carente – per quanto osservato – della decisivita’ richiesta dal citato n. 5.
3. Il ricorso e’ conclusivamente rigettato.
Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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