Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 1 giugno 2018, n. 24744.
Sentenza 1 giugno 2018, n. 24744
Data udienza 28 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. BASSI A. – rel. Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Torino;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
sui ricorsi proposti dalle parti civili;
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l.
e sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/11/2016 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio con riferimento ai capi 1) e i1) nei confronti del (OMISSIS) e che i restanti ricorsi siano rigettati;
uditi i difensori delle parti civili, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per il Comune di Macugnaga, e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legali rappresentanti di (OMISSIS) s.r.l., i quali si sono associati alle richieste del P.G., depositando conclusioni scritte e nota spese nonche’, quanto alla parte civile Comune di (OMISSIS), delibera della Giunta comunale del medesimo Comune di (OMISSIS);
uditi i difensori degli imputati, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) ed in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), i quali si sono riportati ai motivi chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Giova premettere che il procedimento in oggetto riguarda tre vicende in parte autonome, ma intersecantesi.
La prima concerne le condotte di usura contestate a (OMISSIS) e alla moglie (OMISSIS) (quest’ultima defunta nel corso del processo di secondo grado) in danno dei fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), legali rappresentanti della (OMISSIS) s.r.l., societa’ operante nel settore alberghiero. Secondo l’ipotesi accusatoria – di seguito riportata a grandi linee -, i coniugi (OMISSIS) si erano impegnati ad erogare un finanziamento di 4.500.000,00 Euro (con un contratto di apertura di credito) a favore dei fratelli (OMISSIS) – i quali si trovavano in serie difficolta’ economiche -, garantito dall’emissione di 41 cambiali assistite da ipoteca sul complesso alberghiero “(OMISSIS)”, costituenti interessi o vantaggi usurai, condotta contestata come integrante il reato di usura ai sensi dell’articolo 110 c.p. e articolo 644 c.p., commi 1 e comma 5, n. 2) e 4), sub capo i) ovvero, in alternativa, giusta la rilevata “sproporzione”, di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 644 c.p., commi 3 e comma 5, n. 2) e 4), sub capo 2). Nell’ambito di tale filone d’indagine, sono emersi i fatti oggetto delle contestazioni nei confronti del medesimo (OMISSIS) di esercizio abusivo di attivita’ finanziaria sub capo I) (per avere erogato finanziamenti ad una pluralita’ di soggetti meglio indicati nel capo d’imputazione) e di detenzione di armi sub capo h).
La seconda vicenda riguarda i fatti corruttivi posti in essere ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per la ristrutturazione dell’ex albergo (OMISSIS), sito nel Comune di (OMISSIS), e vede coinvolti (OMISSIS) (pubblico ufficiale, in quanto componente del consiglio comunale di (OMISSIS)), (OMISSIS) (pubblico ufficiale, in quanto “urbanista e consulente in materia urbanistica del Comune di (OMISSIS)”), (OMISSIS) e (OMISSIS) (professionisti) e (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultima defunta nel corso del processo di secondo grado) (proprietari dell’ex albergo (OMISSIS)) (sub capi a), a1), b), b1), c), c1), d) ed e).
La terza vicenda si riferisce, infine, ai fatti corruttivi relativi alle pratiche edilizie per gli interventi edilizi sugli edifici denominati “ex (OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, contestate allo (OMISSIS) (sempre quale “urbanista e consulente in materia urbanistica del comune di (OMISSIS)”) sub capo f).
1.1. Con sentenza del 24 maggio 2010, il Tribunale di Verbania ha dichiarato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del delitto di cui agli articoli 319 e 321 c.p. in relazione alla corruzione dello (OMISSIS) con riferimento alla Delib. 5 febbraio 2008, n. 2 ed alla disponibilita’ ad intervenire favorevolmente nel successivo iter procedimentale; ha dichiarato inoltre (OMISSIS) colpevole dei reati di cui ai capi i1), l) ed h); applicate ai predetti le pene di legge, ha concesso la sospensione condizionale della pena nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); ha poi assolto tutti gli imputati dalle residue imputazioni perche’ i fatti non sussistono; ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) a risarcire i danni in favore del Comune di (OMISSIS) in misura di 30.000,00 Euro nonche’ (OMISSIS) a risarcire i danni in favore di (OMISSIS) s.r.l.; ha ordinato la confisca nei confronti di (OMISSIS) della somma di Euro 15.080,00 quale prezzo della corruzione nonche’ la confisca delle armi e del munizionamento in giudiziale sequestro.
1.2. Con il provvedimento in epigrafe che si impugna, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai capi d), h) ed l), nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e nei confronti di (OMISSIS) con riferimento al capo b), per essere detti reati estinti per sopravvenuta prescrizione; ha assolto (OMISSIS) dai reati ascrittigli ai capi i) e i l), perche’ il fatto non sussiste; ha rigettato le domande delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l.; ha revocato il sequestro delle cambiali ipotecarie disponendone la restituzione in favore degli aventi diritto; ha condannato (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Comune di (OMISSIS), confermando nel resto l’appellata sentenza.
2. Avverso la decisione ha presentato ricorso il Procuratore generale della Corte d’appello di Torino nei soli riguardi di Michele (OMISSIS) in relazione alle imputazioni per le quali egli e’ stato assolto (capi i e i1) e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge in relazione all’articolo 644 c.p. e vizio di motivazione. Nei motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. in primo luogo, il ricorrente evidenzia come la Corte d’appello, nel ritenere insussistente il reato di cui all’articolo 644 c.p. a causa della mancata determinazione del valore usuraio della controprestazione, abbia omesso di tenere in considerazione le evidenze processuali concernenti la determinazione del valore – appunto usuraio – della controprestazione illecitamente pretesa dal (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e, precisamente, la stima del valore dell’hotel (OMISSIS) compiuto dal Tribunale di Verbania (a pagina 20 della sentenza di primo grado), gli elementi significativi della direzione “usuraia” della “trattativa” condotta ed imposta dal (OMISSIS), nonche’ l’entita’ della somma che, poco dopo l’arresto di (OMISSIS), l’imputato consegno’ alla sorella di questi.
2.2. In secondo luogo, la Procura rimarca come il Collegio del gravame non abbia considerato che il delitto in oggetto e’ integrato anche dalla sola “promessa”, sotto qualsiasi forma, di interessi o altri vantaggi usurai.
2.3. In terzo luogo, la parte pubblica sottolinea come la Corte abbia ribaltato in senso assolutorio la sentenza di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riferimento al valore dell’hotel (OMISSIS) ed, in particolare, senza disporre un’apposita perizia tesa ad accertare – in relazione al valore “attualizzato” delle controprestazione indotta dagli usurari – il valore assolutamente sproporzionato fra l’entita’ del prestito e il quantum promesso in restituzione.
3. Nei ricorsi presentati in proprio e nella qualita’ di legali rappresentanti di (OMISSIS) s.r.l., le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedono che la sentenza della Corte piemontese sia annullata ai fini civili per i seguenti motivi:
3.1. carenza di motivazione, per avere la Corte d’appello ribaltato il giudizio di colpevolezza sul presupposto che non vi sia prova del valore usuraio della controprestazione illecitamente pretesa dagli imputati, con cio’ trascurando le emergenze processuali ed i puntuali riferimenti fatti nella sentenza di primo grado (nelle pagine 20 e seguenti), dunque in presenza di una situazione nella quale nulla era indeterminato ne’, comunque, non determinabile con una perizia;
3.2. contraddittorieta’ della motivazione, per avere il Collegio di merito escluso l’integrazione della fattispecie sebbene il reato di usura sia certamente ravvisabile anche nella fase delle trattative fra usuraio e vittima, la’ dove siano condotte con modalita’ tali da realizzare un approfittamento della situazione di difficolta’ della persona offesa; i ricorrenti pongono in risalto come la fattispecie criminosa in oggetto sia integrabile anche soltanto con la promessa di interessi o altri vantaggi usurari;
3.3. inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione all’articolo 644 c.p., per avere la Corte territoriale immotivatamente escluso la natura usuraia della controprestazione imposta alle vittime operando una valutazione parcellizzata dei diversi vantaggi e valori economici attribuiti o attribuibili, da riguardare – come anche chiarito dal consulente tecnico del P.M. (OMISSIS) – come un unicum, di valore assolutamente sproporzionato rispetto al prestito erogato; si evidenzia altresi’ come il Collegio abbia trascurato di considerare il valore attualizzato delle controprestazioni indotte dagli usurari, come compiuto dal consulente del P.M. e dal Tribunale di Verbania.
3.4. Ai fini delle richieste risarcitorie, i ricorrenti evidenziano elementi dimostrativi del danno patrimoniale, anche connesso al risarcimento degli interessi usurari, nonche’ del danno morale ed esistenziale.
4. Nel ricorso proposto con atto a firma del difensore di fiducia, (OMISSIS) chiede l’annullamento della sentenza per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
4.1. Con il primo motivo, (OMISSIS) eccepisce l’erronea applicazione di legge processuale in relazione alla mancata esclusione della parte civile Comune di (OMISSIS), facendo difetto nella specie la determina dell’organo tecnico, cioe’ del dirigente responsabile del servizio, che avrebbe dovuto autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli articoli 268 e 431 c.p.p. e articolo 111 Cost., per avere la Corte d’appello confermato il giudizio di penale responsabilita’ espresso nella sentenza di primo grado, sebbene fondato su atti – i brogliacci delle intercettazioni telefoniche ed ambientali mai fatte oggetto di perizia – non acquisiti al fascicolo (per manc(OMISSIS) del consenso delle difese) e pertanto inutilizzabili.
4.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia la violazione di legge penale in relazione all’articolo 319 c.p., per avere la Corte confermato il giudizio di penale responsabilita’ per il reato di corruzione sebbene, per un verso, sia indimostrato il presupposto di fatto che la parcella pagata a (OMISSIS) costituisse il frutto della corruzione e non il pagamento di attivita’ professionali effettivamente svolte e che, pertanto, sussista un sinallagma fra l’ipotizzata promessa di denaro e l’atto contrario ai doveri d’ufficio; per altro verso, l’atto in ipotesi oggetto di mercimonio costituisse soltanto un atto di indirizzo, mera adesione ad una proposta formulata da terzi in merito ad un’ipotesi di progetto, dunque del tutto privo di natura provvedimentale; si tratterebbe, comunque, di un atto non contrario ai doveri d’ufficio, in quanto meramente adesivo alla volonta’ di tutta l’amministrazione.
4.4. Con l’ultimo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge processuale in relazione all’articolo 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte fondato la decisione unicamente su di un’interpretazione “orientata” delle intercettazioni (utilizzate peraltro illegittimamente) costituenti prove non dirette ma meramente indiziarie, in contrasto con le dichiarazioni dei testimoni d’accusa (in particolare di (OMISSIS)), non risultando pertanto superato il “ragionevole dubbio” dell’innocenza dell’imputato.
5. Nel ricorso a firma del patrono, (OMISSIS) chiede che la sentenza sia cassata per i motivi di seguito sintetizzati.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione all’articolo 514 c.p.p., comma 2, e articolo 526 c.p.p., comma 1, per avere la Corte d’appello confermato il giudizio di penale responsabilita’ espresso nella sentenza di primo grado, sebbene fondato su atti – i brogliacci delle intercettazioni telefoniche ed ambientali mai fatte oggetto di perizia – non acquisiti al fascicolo (per mancanza del consenso delle difese) e pertanto inutilizzabili. Il ricorrente evidenzia altresi’ come l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “si deve ritenere” che il Tribunale abbia proceduto all’ascolto diretto dei nastri delle intercettazioni in camera di consiglio risulti del tutto apodittica e non sia suffragata da elementi concreti, la’ dove v’e’ perfetta coincidenza grafica fra i brogliacci ed il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado. Il ricorrente svolge analoghe considerazioni quanto alla sentenza d’appello, rimarcando come essa riproduca pedissequamente o comunque richiami quella di primo grado, sicche’ risulta, nella sostanza, totalmente mancante della motivazione a sostegno del giudizio di responsabilita’. La difesa osserva, infine, come il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sia poco comprensibile ed equivoco e come i brogliacci contengano numerosi omissis, sicche’ risultava imprescindibile l’espletamento della perizia.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione per avere la Corte confermato il giudizio di penale responsabilita’ senza dare risposta ai puntuali rilievi mossi con i motivi d’appello, nei quali si era evidenziato come non vi sia prova: a) della conoscenza dell’imputato che parte della somma pagata a marzo a (OMISSIS) fosse o potesse essere destinata al pagamento di (OMISSIS) e fosse riferita ad una delibera del mese precedente; b) dell’esistenza di un accordo con il pubblico ufficiale o di una promessa al fine di retribuire la messa a disposizione della carica; c) della conoscenza da parte di (OMISSIS) del ruolo di (OMISSIS) di consigliere di minoranza del comune di (OMISSIS);
5.3. Con l’ultima deduzione, il ricorrente si duole della mancanza, della contraddittorieta’ e della manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla concessione alla parte civile comune di (OMISSIS) di un risarcimento pari a 30.000 Euro, sebbene non sia dimostrato un danno all’immagine o al prestigio della amministrazione comunale.
6. (OMISSIS) chiede, a mezzo del proprio difensore di fiducia, che la sentenza sia annullata per i motivi di seguito esposti:
6.1. inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 191 e 268 c.p.p., articolo 514 c.p.p., comma 2 e articolo 526 c.p.p., comma 1, svolgendo considerazioni in tutto sovrapponibili a quelle espresse nel ricorso di (OMISSIS) (sub punto 5.1 cui si rinvia);
6.2. inosservanza di legge penale, in relazione gli articoli 319 e 321 c.p., e di legge processuale, in relazione agli articoli 191, 514 e 526 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito ritenuto provata la penale responsabilita’ del (OMISSIS) sebbene non sia dimostrato che i rapporti con lo (OMISSIS) avessero natura corruttiva e non piuttosto professionale in relazione all’incarico professionale da affidare eventualmente all’arch. (OMISSIS); il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia utilizzato a fini di prova le stesse intercettazioni telefoniche utilizzate dal Tribunale in violazione di legge; come non sia provato che il voto favorevole del consigliere (OMISSIS) nella deliberazione programmatica n. 2 del 5 marzo 2008 del consiglio comunale di (OMISSIS) fosse stato espresso non liberamente, ma a fronte del versamento di una somma; come, a tale riguardo, il Collegio di merito abbia trascurato di considerare il narrato di numerosi testimoni nonche’ l’emissione della fattura da parte dello (OMISSIS) in relazione all’espletamento di una prestazione professionale;
6.3. inosservanza di legge penale, in relazione gli articoli 318, 319 e 321 c.p., per avere la Corte errato nella qualificazione giuridica del fatto, atteso che il voto espresso dallo (OMISSIS) non era contrario ai doveri d’ufficio, ma costituiva un normale atto d’ufficio, fra l’altro irrilevante sull’iter procedurale della pratica, essendo stata la delibera di approvazione del protocollo assunta all’unanimita’, sicche’ il fatto avrebbe dovuto tutt’al piu’ essere riqualificato ai sensi dell’articolo 318 c.p., comma 2.
7. Nell’atto a firma della difensore di fiducia, (OMISSIS) chiede che la decisione resa nei suoi confronti sia annullata per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli articoli 357 e 358 c.p. e articolo 5 Legge Regionale M96, per avere la Corte erroneamente ritenuto sussistente in capo al ricorrente la qualifica di pubblico ufficiale, sebbene i singoli atti e comportamenti addebitati riguardino l’imputato come soggetto privo di qualifica pubblicistica. Il ricorrente rimarca che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il comune di (OMISSIS) non avesse affidato alcun incarico allo (OMISSIS) per la redazione del piano integrato di riqualificazione urbanistica oggetto di contestazione (P.I.R.U.), come non sia stato comunque presentato alcun P.I.R.U., ne’ preliminare ne’ definitivo, ne’ da parte pubblica ne’ da parte privata, e come pertanto il Comune nulla avesse deliberato al riguardo. Il ricorrente aggiunge come, d’altra parte, la qualifica pubblicistica non possa derivare da precedenti incarichi ricevuti dal ricorrente; come la redazione del progetto di natura professionale da parte dell’imputato nulla abbia a che fare con funzioni deliberative, autoritative o certificative, che nemmeno possono ipotizzarsi in assenza un piano integrato di riqualificazione urbanistica, mai presentato neppure in fase preliminare; come la bozza di delibera – depositata in atti il 1 aprile 2008 – costituisca pura ricognizione dell’esistente, a fini contabili del Comune, priva di qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale, e sia stata deliberata dal consiglio comunale in assenza dello (OMISSIS); come, in ogni caso, manchi la prova che (OMISSIS) abbia dato un qualunque contributo causale alla dazione di denaro allo (OMISSIS).
7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce l’inosserv(OMISSIS) della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli articoli 268 e 431 c.p.p. e articolo 111 Cost., per avere la Corte confermato il giudizio di penale responsabilita’ espresso nella sentenza di primo grado riportando pedissequamente il contenuto dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche ed ambientali mai fatte oggetto di perizia (sebbene connotate da un contenuto equivoco e da numerosi omissis) e mai acquisiti al fascicolo, pertanto inutilizzabili. Il ricorrente evidenzia che soltanto tre intercettazioni furono ascoltate in dibattimento nel contraddittorio tra le parti (le n. 80 del 4 aprile 2008, n. 142 del 7 aprile 2008 e n. 175 del 31 marzo 2008); che non v’e’ prova che il Tribunale abbia proceduto all’ascolto diretto dei nastri delle intercettazioni in camera di consiglio (come affermato apoditticamente dalla Corte distrettuale); che, cio’ nonostante, v’e’ perfetta coincidenza grafica fra il contenuto dei brogliacci ed il compendio argomentativo delle sentenze di primo e di secondo grado, da ritenere pertanto prive di una valida motivazione.
7.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l’inosservanza della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione per avere il Collegio d’appello ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado senza disporre la prescritta rinnovazione delle prove dichiarative, dovendosi intendere tali le dichiarazioni assunte ritualmente in quanto cristallizzate in brogliacci non acquisiti al fascicolo dibattimentale nel contraddittorio ed in assenza di elementi di novita’.
7.4. Con l’ultimo motivo, la difesa eccepisce la violazione di legge penale e la contraddittorieta’ e l’illogicita’ della motivazione in relazione alla condanna al risarcimento del danno con particolare riguardo al quantum liquidato, non essendo ravvisabile un danno all’immagine del Comune dal momento che l’operazione urbanistica oggetto di corruzione era assolutamente lecita.
8. Nella memoria depositata in cancelleria dal patrono della parte civile Comune di (OMISSIS) si chiede che i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) siano dichiarati inammissibili o rigettati, con conferma delle statuizioni civili contenute in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono fondati i ricorsi proposti dal Procuratore Generale e dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio in relazione all’imputazione sub capo i1).
Meritano altresi’ accoglimento le impugnazioni presentate da (OMISSIS) e da (OMISSIS) e (OMISSIS) e, giusta la gia’ dichiarata estinzione dei reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, il procedimento deve essere rinviato dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio.
E’, infine, fondato anche il ricorso di (OMISSIS) e la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste, con conseguente eliminazione delle relative statuizioni civili.
2. I ricorsi del P.G. e delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) censurano la decisione resa dal Collegio d’appello la’ dove ha assolto (OMISSIS) dalle condotte di usura contestate sub capi i) e i1).
2.1. In primo luogo, mette conto di rilevare come il Tribunale di Verbania avesse riconosciuto (OMISSIS) colpevole del reato di cui al (solo) capo i1) optando, dunque, per tale contestazione, in luogo di quella ascritta (appunto in via alternativa) sub capo i).
L’assoluzione della Corte d’appello, pur formalmente pronunciata per entrambe le imputazioni sub capi i) e i1) contestate – si ribadisce – in via alternativa, non poteva, tuttavia, non interessare il fatto come contestato sub capo i1), unico per il quale v’era stata appunto pronuncia di condanna in primo grado.
Ad ogni modo, non puo’ sottacersi come nessuno dei ricorrenti si dolga dell’inquadramento giuridico del fatto compiuto in primo grado ai sensi dell’articolo 644 c.p., comma 3 e comma 5, nn. 2) e 4), (come sub capo i1) anziche’ ai sensi dell’articolo 644 c.p., commi 3 e 1 e comma 5, nn. 2) e 4), (come sub capo i).
2.2. Sempre in via preliminare, deve essere precisato come la contestazione di usura sub capo i1) concerna la condotta posta in essere dal (OMISSIS), il quale, ottenendo da parte dei (OMISSIS) la sottoscrizione di 41 cambiali garantite dalla ipoteca sul complesso alberghiero “(OMISSIS)”, si faceva dare o promettere interessi che – avuto riguardo alle concrete modalita’ di esecuzione del rapporto negoziale ed ai tempi di erogazione dei finanziamenti ai (OMISSIS) nonche’ del tasso medio praticato per operazioni similari – risultavano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, trovandosi i due (OMISSIS) in condizioni di difficolta’ economica/finanziaria. Le condotte valorizzate nella sentenza di primo grado e dai ricorrenti, concernenti prestazioni ulteriori rispetto alla dazione delle 41 cambiali ipotecarie, devono essere valutate nell’ambito delle “concrete modalita’ di esecuzione del rapporto negoziale” fra le parti, al fine di inquadrare i rapporti di dare-avere fra l’imputato e le due persone offese e la condizione di difficolta’ economico finanziaria in cui esse versavano, e dunque allo scopo di verificare la “sproporzione” che sostanzia l’incriminazione.
3. Definito l’ambito della contestazione, occorre considerare come la Corte lombarda sia pervenuta ad un giudizio assolutorio nei confronti del (OMISSIS) in ordine alla imputazione di usura, in riforma della sentenza di condanna di primo grado.
Si tratta pertanto di chiarire quali siano i requisiti motivazionali della sentenza con cui il giudice d’appello riformi radicalmente la decisione appellata, approdando ad un esito opposto rispetto a quello di primo grado.
3.1. Mette conto di rammentare come sul tema dell’onere di motivazione in caso di c.d. ribaltamento della decisione in appello abbiano avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, sulla scia delle indicazioni tracciate dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (in particolare, nella sentenza resa nel caso Dan contro Moldavia del 5 luglio 2011).
Costituisce principio di diritto ormai acquisito che – come le Sezioni Unite ebbero ad affermare gia’ nella sentenza Mannino – la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio come di condanna, la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Questa Corte ha successivamente ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilita’ sul piano logico e giuridico degli argomenti piu’ rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).
In altri termini, il Collegio del gravame che condanni l’imputato assolto in primo grado ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilita’ sul piano logico e giuridico degli argomenti piu’ rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
3.2. Con specifico riguardo alla decisione d’appello che ribalti la sentenza liberatoria di primo grado, il piu’ ampio consesso di questa Corte ha affermato che e’ affetta da vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancato rispetto del canone di giudizio della colpevolezza “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilita’ dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’articolo 603 c.p.p., comma 3; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilita’ del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’articolo 6, par. 3, lettera d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).
In una successiva decisione, le Sezioni Unite hanno chiarito come detto principio trovi applicazione anche nel caso in cui la Corte d’appello riformi la sentenza di assoluzione disposta all’esito del giudizio abbreviato non condizionato (Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano).
3.3. All’indomani degli arresti delle Sezioni Unite in ordine agli standard probatorio e motivazionale richiesti ai fini del ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado si sono registrati nella giurisprudenza di questa Corte due orientamenti ermeneutici: l’uno nel senso di riconoscere differenti standard a seconda se la riforma intervenga in peius ovvero in melius (cioe’ a seconda se il ribaltamento comporti la condanna ovvero l’assoluzione dell’imputato), con la conseguenza che, in caso di giudizio liberatorio, non sarebbe necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa; l’altro nel senso opposto – di parificare le due situazioni, di tal che i principi affermati nelle decisioni Dasgupta e Patalano dovrebbero trovare piana applicazione anche in caso di ribaltamento in appello della condanna pronunciata in primo grado (situazione che appunto ricorre nella specie).
Orbene, chiamato a risolvere il delineato nodo ermeneutico, il piu’ ampio consesso di questa Corte ha di recente chiarito che il giudice d’appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non e’ obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado e, tuttavia, ferma, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., e’ tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U del 21/12/2017, Troise).
4. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che, contrariamente a quanto assunto dal Procuratore generale ricorrente, la Corte territoriale, per poter pervenire al ribaltamento del giudizio di condanna, non era necessariamente tenuta a disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
4.1. Non e’, tuttavia, revocabile in dubbio che il Giudice del gravame avrebbe dovuto supportare il giudizio liberatorio strutturando la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, avrebbe cioe’ dovuto passare in rassegna gli argomenti piu’ rilevanti della sentenza del Tribunale di Verbania, evidenziare specificamente le ragioni per le quali tali argomenti e le conclusioni del primo giudice non fossero sostenibili sul piano logico e giuridico e, con rigorosa, completa e convincente motivazione, avrebbe, infine, dovuto dimostrare la sola plausibilita’ e correttezza difformi conclusioni assunte.
Motivazione rafforzata che certamente non e’ dato di rinvenire nei passaggi argomentativi svolti a sostegno dell’assoluzione per il delitto di usura, nei quali la Corte territoriale ha sbrigativamente bypassato il puntuale accertamento compiuto dal consulente tecnico del P.M. Dott. (OMISSIS) posto a base della decisione di primo grado, senza evidenziare le ragioni della ritenuta non affidabilita’ di tali conclusioni tecniche, e – con un ragionamento all’evidenza illogico ed errato in diritto – ha affermato la sostanziale indeterminatezza della sproporzione della controprestazione pretesa dal (OMISSIS) nei confronti dei (OMISSIS). A fronte della ravvisata “indeterminatezza” – si noti bene, non indeterminabilita’ – della proporzione integrante il reato, la Corte distrettuale avrebbe invero potuto, rectius dovuto, fare fronte disponendo un accertamento peritale sul punto ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., versandosi in un caso nel quale essa non era in grado di decidere e, dunque, di dare una “razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”.
4.2. A cio’ si aggiunga che, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio torinese, per un verso, il reato di usura – giusta l’espresso enunciato testuale della norma dell’articolo 644 c.p. – si configura come reato a schema duplice che si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari ovvero “sproporzionati” ai sensi del comma terzo dello stesso articolo 644 (avendo riguardo all’ipotesi recepita dal primo giudice), ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi (v. da ultimo, Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487).
Ha pertanto errato la Corte distrettuale nella parte in cui ha escluso la sussistenza del reato nel rilascio da parte dei (OMISSIS) delle 41 cambiali ipotecarie al (OMISSIS) sul presupposto che la circostanza “che non si sia trattato di un pagamento vero e proprio lo si deduce gia’ dal fatto che i titoli non siano mai stati messi in circolazione dai creditori” e che, pertanto, si “trattava di una garanzia nella forma di promesse di pagamento” (v. pagine 59 e 60 della sentenza impugnata).
Ed invero, la circostanza che detti titoli di credito non siano stati monetizzati, non esclude l’integrazione del delitto, dal momento che – per quanto si e’ teste’ chiarito in ordine alla struttura dell’elemento oggettivo del reato – l’usura si perfeziona gia’ solo con l’accettazione della promessa di interessi o vantaggi usurai o sproporzionati, a prescindere dal fatto – anzi proprio in considerazione del fatto – che quanto oggetto della promessa non sia poi conseguito dall’autore del reato.
Non e’, d’altronde, revocabile in dubbio che la promessa integrante la materialita’ del delitto possa sostanziarsi nel rilascio di cambiali, che costituiscono titolo all’ordine, astratto ed autonomo dal rapporto di debito credito ad esso sottostante, trasferibile mediante girata, valido come titolo di credito e azionabile come titolo esecutivo, a prescindere da una sentenza di condanna o da un decreto ingiuntivo.
Se ne inferisce che, per accertare la sussistenza o meno di interessi o vantaggi (usurai o) sproporzionati, la Corte avrebbe dovuto considerare la globalita’ delle utilita’ oggetto tanto di pattuizione (promesse mediante rilascio delle cambiali) cui non abbia fatto seguito alcuna monetizzazione, quanto di effettiva dazione da parte delle persone offese.
Per le medesime ragioni deve, dunque, essere censurato anche l’ulteriore passaggio svolto dal Collegio del gravame, la’ dove ha considerato “meri inadempimenti di natura civilistica le mancate corresponsioni delle quali si resero colpevoli i coniugi (OMISSIS)” (v. pagina 60 della sentenza in rassegna), atteso che, anche in questo caso, la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere valutata nel quadro complessivo del sinallagma stipulato con i fratelli (OMISSIS).
4.3. Per altro verso, occorre porre in luce che, ai fini della valutazione in ordine alla integrazione del requisito della natura usuraia e proporzionata della controprestazione e quindi del complesso dei vantaggi ottenuti dal (OMISSIS), la Corte non avrebbe dovuto limitarsi ad un mero raffronto fra i valori economici (numerici) iniziali – cioe’ oggetto di pattuizione – e quelli finali – alla scadenza del 30 aprile 2011 fissata per le cambiali – in termini sincroni, ma avrebbe dovuto “attualizzare” il valore delle due prestazioni oggetto del sinallagma, cioe’ raffrontare l’entita’ del prestito ed il quantum promesso in restituzione in ragione del decorso del tempo. Fra l’altro, il Tribunale verbano aveva posto a base della decisione gli esiti dell’operazione di “attualizzazione” compiuta dal consulente tecnico del P.M. (come dato conto dalla stessa Corte d’appello nelle pagine 26 e seguenti della sentenza in verifica), passaggio argomentativo con il quale il Collegio di merito non si e’ invece in nessun modo confrontato.
4.4. In conclusione, richiamata la regula iuris in tema di ribaltamento in appello della sentenza di condanna di primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con la decisione del primo giudice, dimostrare specificamente l’insostenibilita’ sul piano logico e giuridico degli argomenti piu’ rilevanti posti a base della condanna e, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione, avrebbe dovuto dare ragione delle scelte operate. Poggiando la condanna essenzialmente su di un complesso accertamento tecnico (la consulenza del P.M.), il Collegio d’appello avrebbe potuto pervenire al radicale rovesciamento di tale valutazione solo argomentando puntualmente in riferimento agli specifici dati fattuali ed, appunto, tecnici che l’avevano condotto al convincimento opposto rispetto a quella recepito nella decisione non condivisa, eventualmente disponendo una perizia d’ufficio ove ravvisata l’assoluta necessita’ ai fini del decidere ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3.
4.5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio dinanzi ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino per un nuovo giudizio nei confronti di (OMISSIS) in relazione alla sola imputazione di cui al capo i1). Nel giudizio di rinvio, la Corte distrettuale dovra’ fare corretta applicazione del sopra rammentato insegnamento di legittimita’ in tema di onere di motivazione in caso di ribaltamento della decisione in appello e di presupposti del delitto di usura.
5. Come anticipato, deve essere accolto anche il ricorso proposto da (OMISSIS).
5.1. Occorre premettere come il giudice di primo grado avesse assolto (OMISSIS) dalle imputazioni al medesimo elevate con la formula ampiamente liberatoria “perche’ il fatto non sussiste” e come la Corte d’appello, ribaltando nella sostanza il giudizio assolutorio di primo grado, abbia dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti con limitato riferimento al capo b), per essere il reato estinto per sopravvenuta prescrizione (confermando nel resto la decisione assolutoria di primo grado).
Giova rimarcare che l’assoluzione pronunciata dal Giudice verbano poggiava sulla argomentata considerazione che all’imputato non potesse fondatamente ascriversi la corruzione che, quale reato proprio, postula la qualifica pubblicistica dell’agente, non ravvisabile in capo allo (OMISSIS).
5.2. Colgono senza dubbio nel segno sia il motivo con il quale si e’ dedotta l’inutilizzabilita’ dei brogliacci delle intercettazioni (sub punto 7.2 del ritenuto in fatto), richiamato quanto di seguito rilevato nei paragrafi 7, sia il motivo con il quale si e’ denunciato il difetto di motivazione c.d. rafforzata prescritta in caso di ribaltamento in appello del giudizio assolutorio di primo grado (sub punto 7.3 del ritenuto in fatto), ribadite le considerazioni sopra svolte sub paragrafi 3 e 4.
Cio’ nondimeno risulta risolutivo e, dunque, assorbente il primo motivo, con il quale (OMISSIS) ha eccepito la violazione di legge penale in relazione alla ritenuta qualifica di pubblico ufficiale.
5.2. Va sinteticamente rammentato come, a seguito della novella normativa ad opera della L. 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore abbia impostato la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio secondo una concezione oggettivo-funzionale. In ossequio all’attuale formulazione dell’articolo 357 c.p., “agli effetti della legge penale”, e’ pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa la funzione “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta’ della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
La veste di pubblico ufficiale postula, pertanto, che il soggetto agente svolga in concreto mansioni tipiche dell’attivita’ pubblica, che puo’ manifestarsi nelle forme della pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, mentre prescinde dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con l’ente. Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio “agli effetti della legge penale”, non deve aversi riguardo alla natura dell’ente da cui gli stessi dipendono, ne’ alla tipologia del relativo rapporto di impiego, ne’ ancora all’esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o l’ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell’attivita’ effettivamente espletata dall’agente ancorche’ soggetto “privato”.
Il criterio oggettivo-funzionale della nozione di “pubblico ufficiale” impone dunque un’attenta valutazione dell’attivita’ concretamente esercitata dal soggetto, la ricerca e l’individuazione della disciplina normativa alla quale essa e’ sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, e la verifica della presenza dei poteri tipici della potesta’ amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’articolo 357 c.p., id est la constatazione che, nel suo svolgimento, l’agente abbia concorso alla formazione o alla manifestazione della volonta’ della pubblica amministrazione ovvero esercitato poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190; Sez. 6, n. 1943 del 13/01/1999, Mascia ed altro, Rv. 213910).
5.3. Fissate le coordinate ermeneutiche che devono guidare la soluzione del caso sub iudìce, deve essere, in primo luogo, rilevato come, a tenor di contestazione, (OMISSIS) sia un libero professionista (architetto) svincolato da un qualunque stabile rapporto di impiego con l’ente pubblico comune di (OMISSIS). Il che, per quanto si e’ teste’ chiarito, non esclude di per se’ la qualifica pubblicistica, dovendosi piuttosto verificare se egli, in relazione alla condotta oggetto di contestazione, abbia svolto un’attivita’ disciplinata da norme di diritto pubblico ed in concreto caratterizzata, in via anche alternativa, dalla formazione e dalla manifestazione della volonta’ della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Ne consegue il riconoscimento della qualita’ di pubblico ufficiale in capo al libero professionista che, nello svolgimento di un’opera di consulenza presso il comune, venga in concreto ad espletare la funzione di tecnico comunale, ad esempio, istruendo pratiche edilizie e partecipando, in tale veste, alle sedute della commissione edilizia volte all’approvazione di dette pratiche ovvero stendendo – su incarico della municipalita’ – gli strumenti urbanistici comunali, atteso che in situazioni siffatte, pur in mancanza di un rapporto d’impiego con l’ente territoriale, l’agente svolge un’attivita’ disciplinata da norme di diritto pubblico e concorre alla formazione o alla manifestazione della volonta’ della pubblica amministrazione e/o all’esercizio di poteri autoritativi o certificativi.
Seguendo tale percorso logico giuridico, non e’, pertanto, revocabile in dubbio che (OMISSIS) ricoprisse la veste di pubblico ufficiale in relazione alle attivita’ svolte in passato quale consulente del comune di (OMISSIS), incaricato della stesura del P.R.G.C. del medesimo Municipio, delle sue varianti, revisioni e adeguamenti, nonche’ nell’espletamento dell’incarico conferitogli dallo stesso Comune ai fini della riorganizzazione dell’ufficio tecnico comunale.
Cio’ nondimeno, detta qualifica pubblicistica – in quanto strettamente correlata allo svolgimento in concreto di un’attivita’ disciplinata da norme di diritto pubblico concorrente alla formazione o alla manifestazione della volonta’ della pubblica amministrazione e/o all’esercizio di poteri autoritativi o certificativi – sia pure assunta in passato dallo (OMISSIS) in relazione a specifici incarichi di rilievo appunto pubblicistico affidatigli dal Comune di (OMISSIS), giusta anche l’assenza di uno stabile rapporto di dipendenza con l’ente pubblico, non puo’ darsi per acquisita ed immanente in capo all’imputato “vita natural durante”, ma va verificata in relazione alle specifiche attivita’ nello svolgimento delle quali sarebbe stata commessa la condotta oggetto d’incolpazione.
5.4. A tale proposito, nel capo b) della rubrica si legge che l’atto – in ipotesi d’accusa – contrario ai doveri d’ufficio oggetto di mercimonio consisterebbe nell’avere (OMISSIS), quale “urbanista e consulente in materia urbanistica del Comune di (OMISSIS)”, “nella veste di progettista privato del P.I.R.U. (id est del programma integrato di riqualificazione urbanistica), indebitamente conteggiato un’area avente destinazione funzionale pubblica come quota di assolvimento degli standard pubblici generati dall’intervento di ristrutturazione dell’ex hotel (OMISSIS), benche’ sapesse che detta quota (avendo egli redatto la variante strutturale n.12 al P.R.G.C.) era gia’ stata conteggiata e, quindi, nell’avere dispensato consigli tecnico-giuridici ai committenti ai fini dell’approvazione del progetto da parte del Comune di (OMISSIS).
Secondo quanto rilevato dal Tribunale verbano (v. pagina 54 della sentenza di primo grado) e dato per pacifico dalla stessa Corte d’appello (v. pagine 61 e seguenti della sentenza impugnata), la variante al P.I.R.U. che viene in rilievo nella contestazione veniva redatta dal professionista su incarico di parti private interessate al progetto di riqualificazione (diversamente dal P.I.R.U. redatto nel 2000 dall’Arch. (OMISSIS) su incarico del Comune).
Orbene, non puo’ condividersi l’assunto della parte pubblica ricorrente secondo il quale l’atto redatto dallo (OMISSIS) su committenza privata avrebbe natura pubblica ex se, in quanto strumento urbanistico assimilabile al P.R.G.C..
Occorre ricordare come il Programma Integrato di Riqualificazione Urbana consenta di riconvertire strutture edilizie gia’ esistenti attraverso la modifica della destinazione d’uso e di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio comunale grazie all’apporto dei privati, in un quadro di sviluppo del territorio condiviso con la pubblica amministrazione.
Come si evince dalle norme di cui alla Legge Regionale Piemonte 9 aprile 1996, n. 18, articolo 5 e segg., “i programmi integrati possono essere presentati da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro” (articolo 5, comma 1) ed, a prescindere dal fatto che la progettazione e la presentazione siano pubbliche o private, i programmi integrati, qualora conformi al Piano Regolatore Generale, sono “adottati dal Consiglio comunale” e, successivamente, oggetto di deliberazione della Giunta regionale, secondo l’articolata procedura definita nel successivo articolo 6.
Risulta evidente come il P.I.R.U. che sia frutto di un’elaborazione e di una presentazione da parte di “soggetti privati” diventa strumento urbanistico pubblico – suscettibile di esecuzione secondo la disciplina e la procedura fissata nell’articolo 7 della citata Legge Regionale – solo nel momento in cui sia fatto proprio dall’ente territoriale, cioe’ sia recepito in un atto pubblico, mediante la formale approvazione a norma dell’articolo 6, comma 1, della stessa Legge Regionale, previa verifica della conformita’ del programma proposto al Piano Regolatore Generale Comunale, l’osservanza delle prescrizioni di legge e l’esistenza di un interesse pubblico.
Che nella fase progettuale e di presentazione ad opera di privati l’atto de quo sia privo di connotazioni pubblicistiche e’ confermato da fatto che, a mente del comma 4 del citato 5, possono presentare Programmi integrati anche “i proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del valore degli immobili interessati”, dunque i privati cittadini direttamente interessati all’intervento di riqualificazione proposto, certamente alieni da funzioni di rilievo pubblico.
Puo’ dunque affermarsi che la proposta di riqualificazione urbanistica – cosi’ come ogni sua variante – diventa strumento urbanistico solo e soltanto nel momento in cui la pubblica amministrazione la faccia propria con formale deliberazione.
5.5. Deve, d’altra parte, essere disattesa l’ulteriore osservazione della Corte distrettuale secondo cui (OMISSIS), in quanto piu’ volte nominato consulente dal Comune di (OMISSIS), appellato quale “urbanista” in diverse conversazioni monitorate nonche’ “supporto indispensabile dell’amministrazione” (come ammesso dallo stesso imputato nell’interrogatorio del 26 maggio 2008), fosse de facto un pubblico ufficiale.
Sviluppando le considerazioni gia’ svolte sopra, non puo’ invero riconoscersi ad un soggetto la veste pubblica “per consuetudine” all’esercizio di una pubblica funzione conseguente alla periodica assegnazione di incarichi di consulenza esterna di supporto all’amministrazione (per la redazione di strumenti urbanistici e riorganizzazione interna), ma e’ necessario verificare se l’atto o l’attivita’ contrari ai doveri d’ufficio oggetto dell’incriminazione siano “in concreto” manifestazione (o concorrano nella manifestazione) della volonta’ dell’ente pubblico o esercizio di poteri autoritativi e certificativi propri di una pubblica funzione nell’interesse della collettivita’.
5.6. Non puo’ che convenirsi con i Giudici di merito la’ dove hanno evidenziato l'”anomalia” nell’avere il medesimo professionista redatto, dapprima (nel 2000), il progetto di P.I.R.U., quale consulente del comune di (OMISSIS) e, successivamente (nel 2003), la variante di P.I.R.U., quale incaricato dai soggetti privati interessati alla riqualificazione edilizia.
Tuttavia, tale “anomalia” realizza una sorta di “conflitto d’interessi” diacronico (in quanto frazionato nel tempo) ed e’, di per se’, insuscettibile di far assurgere al rango di attivita’ di natura pubblicistica la compilazione di un atto su committenza privata e, dunque, di natura privata, destinato ad assumere rilievo pubblicistico se ed in quanto approvato dal consiglio comunale (con successiva delibera della Giunta regionale), atteso che soltanto tale formale atto deliberativo puo’ ritenersi espressione della volonta’ dell’ente pubblico.
6. Infine, sono meritevoli di accoglimento anche i ricorsi proposti nell’interesse dei (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (nonche’ di (OMISSIS) con riguardo al motivo sub punto 7.2 del ritenuto in fatto) per l’assorbente motivo con cui si e’ denunciata l’inutilizzabilita’ dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
6.1. In via preliminare, con riguardo alla contestazione di corruzione per avere (OMISSIS) espresso il proprio voto favorevole in Consiglio comunale, occorre precisare come, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio puo’ essere ravvisato anche con riferimento alla espressione di un parere favorevole non vincolante cosi’ come di un voto favorevole rispetto ad un atto che si inserisca nel procedimento teso alla formazione dell’atto della pubblica amministrazione ed assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa, e quindi incida sul contenuto dell’atto finale (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266923M; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095). In un caso sovrapponibile a quello di specie, questo Giudice di legittimita’ ha affermato che rientrano nello schema concettuale degli elementi costitutivi, materiale e psicologico, del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, di cui all’articolo 319 c.p., comma 1, la dazione e la promessa di denaro e altre utilita’ effettuate nei confronti di consiglieri comunali affinche’ costoro, compiendo un atto contrario al loro dovere di votare nel consiglio comunale in piena liberta’, secondo scienza e coscienza, esprimano un voto gia’ determinato e precostituito (Sez. 6, n. 2841 del 03/06/1987 – dep. 1988, Priorini, Rv. 177779).
7. Tanto chiarito quanto alla ravvisabilita’ nel caso di specie del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, ritiene il Collegio fondata la deduzione – comune ai ricorsi di (OMISSIS) e dei (OMISSIS) (nonche’ di (OMISSIS), per il quale il primo motivo appare nondimeno assorbente) – con la quale i ricorrenti hanno eccepito l’inutilizzabilita’ delle trascrizioni di Polizia Giudiziaria delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, cioe’ dei c.d. brogliacci.
7.1. Innanzitutto, mette conto di dare atto del pacifico principio di diritto alla stregua del quale, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la prova e’ costituita dalle bobine e dai verbali, sicche’ il giudice puo’ utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto (Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini e altri, Rv. 266775).
Ne discende che, ai fini della utilizzazione delle registrazioni delle conversazioni monitorate dagli inquirenti, non e’ necessario disporre perizia, potendo il giudice conoscere la prova mediante il diretto ascolto e, dunque, porre le informazioni acquisite con tali modalita’ a base della propria decisione.
Ed invero, identificandosi la prova nella registrazione, rientra nei poteri discrezionali del giudice del dibattimento di scegliere le modalita’ operative dell’istruttoria e, quindi, di valutare se sia necessario disporre la perizia ovvero se sia sufficiente l’ascolto delle registrazioni delle comunicazioni intercettate in dibattimento oppure in camera di consiglio, potendo le parti ascoltare dette registrazioni – costituenti prove legittimamente acquisite nel dibattimento utilizzabili ai fini della decisione – e farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, cosi’ da sottoporre al giudice le proprie osservazioni (Sez. 1, n. 604 del 25/11/2008 – dep. 2009, Alfieri, Rv. 243176; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e altri, Rv. 26563).
7.2. D’altra parte, costituisce regula iuris fondante del nostro processo penale (esplicitata dall’articolo 511 c.p.p. e segg. e articolo 526 c.p.p. e costituzionalizzata nell’articolo 111 Cost., comma 4) che le prove si formino nel contraddittorio delle parti, salvo che non si versi in uno dei casi nei quali la formazione della prova non ha luogo nel contraddittorio “per consenso dell’imputato”, cioe’ in caso di accesso ad un rito alternativo (quali il rito abbreviato o il patteggiamento) ovvero di consenso all’acquisizione di atti a formazione unilaterale (quali, appunto, gli atti d’indagine).
Se ne inferisce che non possono essere posti a base della decisione assunta all’esito del giudizio ordinario prove che non siano formate e/o acquisite nel contraddittorio dibattimentale, salvo che non vi sia un consenso espresso dell’imputato all’utilizzazione ai fini del giudizio di penale responsabilita’. In particolare, non possono entrare a comporre il materiale utilizzabile ai fini della decisione gli atti assunti o compiuti nel corso delle indagini e, segnatamente, le trascrizioni informali compiute dalla P.G. deputata all’ascolto delle intercettazioni, id est i c.d. brogliacci.
7.3. Fissati i paletti normativi ed ermeneutici che devono guidare la soluzione del quesito sottoposto al vaglio della Corte, deve darsi per assodato che i Giudici di merito non potessero utilizzare ai fini del giudizio i c.d. brogliacci delle intercettazioni, considerato che non si trattava di un giudizio abbreviato e mancava una qualunque forma di consenso all’acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
Da tale premessa deriva, quale naturale corollario, che la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Verbania, motivata mediante la pedissequa riproduzione nella motivazione del contenuto dei c.d. brogliacci, risultava all’evidenza viziata, in quanto fondata su prove inutilizzabili ai sensi del combinato disposto degli articoli 191 e 526 c.p.p..
A fronte di tale lampante violazione di legge processuale, la Corte d’appello di Torino non era – ovviamente – tenuta ad annullare la sentenza appellata, trattandosi di vizio estraneo all’alveo dell’articolo 604 c.p.p., ma – giusta la piena devoluzione della regiudicanda – avrebbe semplicemente dovuto fondare la decisione sulla base delle (sole) prove utilizzabili acquisite al fascicolo processuale.
Con specifico riguardo agli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, richiamate le considerazioni sopra svolte, avrebbe pertanto dovuto procedere alla valutazione di dette prove (sostanziantesi – si ribadisce – nelle “registrazioni” dei dialoghi intercettati) con le modalita’ stimate discrezionalmente piu’ adeguate al caso di specie. Segnatamente, avrebbe potuto: a) disporre una perizia di trascrizione come richiesto dalle difese (eventualmente invitandole ad indicare quelle rilevanti e meritevoli di trascrizione in considerazione degli “incomprensibile” e degli omissis, cosi’ da delimitare l’accertamento peritale al materiale effettivamente utile ai fini del decidere e da salvaguardare le esigenze di economia processuale); b) procedere all’ascolto delle registrazioni in aula nel contraddittorio delle parti; c) effettuare l’ascolto delle stesse in camera di consiglio. Indi, avrebbe dovuto dare conto nella motivazione della sentenza dei dati conoscitivi acquisiti con la modalita’ istruttoria prescelta.
Certamente la Corte d’appello non avrebbe potuto riportare pedissequamente, nel discorso giustificativo della sentenza, il contenuto dei c.d. brogliacci d’intercettazione (come appunto ha fatto nelle pagine da 67 a 96), replicando il vizio processuale in cui gia’ era incorso il primo giudice. Ed invero, nel procedere in tale senso, la Corte non si e’ limitata a seguire una tecnica “facilitata” nella redazione della sentenza (mediante il “copia incolla” di altro atto del procedimento, di per se’ non illegittimo), ma ha palesemente introdotto nel compendio probatorio posto a base del decisum atti che non avrebbero dovuto neanche trovarsi a disposizione dei decidenti di merito, in quanto estranei al materiale acquisito al fascicolo per il dibattimento e fisiologicamente allocati nel solo – e separato – fascicolo del pubblico ministero. Si tratta dunque, non di un mero vizio nella forma o nella tecnica nella redazione della sentenza con riguardo a contenuti conoscitivi di per se’ utilizzabili (le registrazioni), bensi’ dell’ingresso nel perimetro del valutabile di materiale conoscitivo (investigativo) che non avrebbe potuto esservi, in quanto non formato nel contraddittorio dibattimentale, ma assunto unilateralmente dall’inquirente a mezzo della P.G. ed acquisito in assenza del consenso dell’imputato, esplicito o implicito (essendovi anzi espressa eccezione e motivo d’appello sul punto da parte delle difese).
Non puo’ d’altronde non notarsi come manchi una qualunque evidenza non essendo stata spesa neanche una riga sul punto nella decisione impugnata che, a prescindere dalla riproduzione testuale del contenuto dei c.d. brogliacci, i giudici di merito ed, in particolare, i decidenti del gravame abbiano effettivamente proceduto all’ascolto in camera di consiglio delle registrazioni delle intercettazioni, essendosi essi limitati a dare atto del fatto che tre (sole) captazioni erano state ascoltate in aula dinanzi al Tribunale di Verbania.
7.4. Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza, gli esiti delle intercettazioni costituiscono certamente l’asse portante delle imputazioni elevate nei confronti dei tre ricorrenti, di tal che risulta evidente la loro decisivita’ ai fini del giudizio di responsabilita’.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio. Trattandosi di reati gia’ estinti per prescrizione fonte di responsabilita’ civile – giusta l’espressa declaratoria in tale senso da parte della Corte torinese -, il rinvio deve essere disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
8. In considerazione dei disposti annullamenti, alle eventuali statuizioni sulle spese processuali sostenute dalle parti civili Comune di (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) provvederanno, se del caso, i giudici chiamati a celebrare il giudizio di rinvio.
8.1. A tale proposito, resta solo da dare conto della patente infondatezza del motivo con cui (OMISSIS) ha dedotto l’erronea applicazione di legge processuale in relazione alla mancata esclusione della parte civile Comune di (OMISSIS).
Come ineccepibilmente rilevato anche dai giudici di merito, secondo il costante insegnamento di questa Corte, al fine della costituzione del Comune come parte civile nel processo, la competenza a conferire al difensore la procura alle liti appartiene al sindaco, al quale e’ attribuita la rappresentanza dell’ente (Sez. 6, n. 7527 del 02/12/2005 – dep. 2006, Leporale ed altri, Rv. 233684). Ne consegue che non e’ necessaria alcuna autorizzazione della Giunta municipale, ne’ tanto meno – una determina dell’organo tecnico, cioe’ del dirigente responsabile del servizio, come sostenuto dal ricorrente (OMISSIS).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), in relazione al capo i1), e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino; rigetta il ricorso del P.G. nel resto.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste, nonche’ le relative statuizioni civili.
Leave a Reply