L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale
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L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15100.

L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.

È nulla la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riservi la possibilità di trattare direttamente alcuni clienti non previamente individuati
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È nulla la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riservi la possibilità di trattare direttamente alcuni clienti non previamente individuati

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 maggio 2024| n. 15005.

È nulla ai sensi dell’art. 1356 cod. civ., risolvendosi in una condizione meramente potestativa, tale da far venir meno l’efficacia vincolante dell’intero contratto, la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riservi in ogni momento la possibilità, previa comunicazione, di trattare direttamente alcuni clienti (non previamente individuati), così escludendo ogni diritto dall’agente in quanto l’applicazione di detta clausola svuoterebbe di significato il contratto, consentendo al preponente la possibilità di sottrarre all’agente un numero indefinito di clienti – anche tutti – senza riconoscergli diritto a provvigioni o tenere in alcun conto le spese sostenute e le attività svolte per organizzare una sempre più estesa rete di clienti.

In tema di finanziamento dei soci in favore della società la postergazione opera già durante la vita della società
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In tema di finanziamento dei soci in favore della società la postergazione opera già durante la vita della società

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|30 maggio 2024| n. 15196.

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall’art. 2467 cod. civ, opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza dell’indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi.

L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare la consegna ma anche il titolo della stessa
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L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare la consegna ma anche il titolo della stessa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 maggio 2024| n. 15181.

L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'articolo 2697, primo comma, del codice civile, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.

La transazione intervenuta tra medico e danneggiato e la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido
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La transazione intervenuta tra medico e danneggiato e la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 maggio 2024| n. 15216.

In tema di responsabilità da attività medico-chirurgica, la transazione intervenuta tra medico e danneggiato non preclude a quest'ultimo di introdurre e coltivare la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido, incidendo unicamente in termini di riduzione del quantum debeatur, da determinarsi alla stregua dei criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 30174 del 2011.

In tema di impresa familiare il partecipante che agisce per ottenere la propria quota e l’onere della prova
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In tema di impresa familiare il partecipante che agisce per ottenere la propria quota e l’onere della prova

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 maggio 2024| n. 15026.

In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante.

L’erede che sia anche legittimario e la prova della simulazione
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L’erede che sia anche legittimario e la prova della simulazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15043.

L'erede che sia anche legittimario può provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite di cui all'art. 1417 c.c., quando la relativa domanda venga proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. Egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..

Qualora la vittima di un danno sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito
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Qualora la vittima di un danno sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15112.

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.

Gli amministratori di società di capitali che non abbiano operato non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza
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Gli amministratori di società di capitali che non abbiano operato non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15054.

Gli amministratori di società di capitali (i quali non abbiano operato) non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità oggettiva ma rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori, che hanno operato, soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne deriva che gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 del Codice civile.

Principio di autosufficienza il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione
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Principio di autosufficienza il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15058.

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.