La Corte di Cassazione, sezione civile, con la Sentenza n. 26702 del 3 ottobre 2025, ha pronunciato un importante principio di diritto in materia di condominio, specificamente riguardo alle opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate dal singolo proprietario.
La Corte ha stabilito che qualora un condomino decida di realizzare a proprie spese un'innovazione sulle parti comuni (nel caso specifico, l'installazione di un mini ascensore o piattaforma elevatrice nella tromba delle scale) per facilitare l'accessibilità, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'assemblea condominiale. Questa regola generale incontra un solo limite: l'eventuale presenza di una convenzione contrattuale (un regolamento approvato all'unanimità) che imponga specificamente tale autorizzazione.
La sentenza chiarisce inoltre che, se l'assemblea dovesse comunque concedere un'autorizzazione non dovuta, questa avrebbe un valore limitato: significherebbe soltanto che gli altri condomini riconoscono l'inesistenza di concrete pretese opposte.
Di conseguenza, se un altro condomino dovesse agire in giudizio per contestare l'opera — sostenendo ad esempio che l'innovazione limiti il suo godimento della cosa comune (come il restringimento delle scale) — il giudice non dovrà valutare la legittimità della delibera assembleare. Il magistrato dovrà invece esaminare l'opera stessa alla luce dei criteri fissati dall'art. 2 della Legge n. 13 del 1989. Il punto focale della valutazione giudiziaria sarà esclusivamente verificare se l'innovazione arrechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, unici veri limiti invalicabili per questo tipo di interventi ad utilità sociale







