L'ordinanza n. 240 del 7 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, chiarisce la natura e gli effetti del contratto di subappalto. La Corte ha definito il subappalto come un contratto ad efficacia obbligatoria, attraverso il quale l'appaltatore affida a un terzo l'esecuzione, totale o parziale, dei lavori o dei servizi che si è impegnato a realizzare per il committente nel contratto principale (o "padre" o "base").
Il subappalto è quindi un contratto derivato, un subcontratto o un "appalto di seconda mano" che si inserisce nell'appalto principale. La Corte sottolinea la dipendenza funzionale tra i contratti: l'appaltatore reimpiega la posizione contrattuale derivante dal rapporto in corso.
Nonostante sia logicamente e cronologicamente derivato dal contratto base, il subappalto è distinto da esso sia a livello soggettivo (coinvolgendo un terzo estraneo alle parti dell'appalto principale e invertendo il ruolo dell'appaltatore, che diventa committente nel subappalto) sia a livello oggettivo (essendo funzionalmente dipendente dal contratto principale).
Di conseguenza, anche se autorizzato dal committente, il subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, a cui il committente è estraneo, non acquisendo diritti né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.



