La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Ordinanza n. 5669 del 4 marzo 2025, ha ribadito che il giudizio equitativo non può essere una decisione arbitraria che esime il giudice dal dovere di fornire una motivazione esaustiva sui parametri utilizzati. Questi parametri costituiscono la necessaria struttura di legittimità della decisione e devono essere criteri valutativi verificabili, logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la riforma di una sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, a causa della natura apparente della motivazione adottata.
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Amministratore: eccesso potere, contratto non nullo
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Ordinanza n. 5647 del 3 marzo 2025, ha chiarito che un contratto stipulato dall'amministratore di una società che eccede i poteri di rappresentanza stabiliti nell'atto costitutivo e nello statuto non è nullo. L'articolo 2384, comma 2, del Codice Civile (nella sua formulazione applicabile al caso) prevede infatti l'inopponibilità di tali limitazioni ai terzi, a meno che questi non abbiano agito intenzionalmente a danno della società. Questo implica che la violazione della disposizione non può essere invocata dal terzo contraente. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, statuendo che un appaltatore non poteva far valere l'eccedenza di un amministratore rispetto all'importo massimo stabilito da una delibera del consiglio di amministrazione.
Immissioni illecite: azione reale e risarcimento
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Ordinanza n. 5637 del 3 marzo 2025, ha chiarito che l'azione intrapresa dal proprietario di un fondo danneggiato, di natura reale, per accertare l'illegittimità delle immissioni e richiederne l'eliminazione tramite modifiche strutturali, deve essere indirizzata al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni. Tale azione può essere cumulata con una domanda di risarcimento del danno personale (responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), proponibile anche contro un convenuto diverso.
Atto via posta: deposito irrituale, non nullo
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Sentenza n. 5644 del 3 marzo 2025, ha stabilito che l'invio tramite posta di un atto processuale alla cancelleria (nel caso specifico, la costituzione in giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo) costituisce un deposito irrituale, in quanto non contemplato dalla legge. Tuttavia, poiché questa è un'attività materiale senza un requisito volitivo autonomo, che può essere svolta anche da un "nuncius" (cioè un incaricato), tale modalità può comunque raggiungere il suo scopo. Di conseguenza, il vizio viene sanato ai sensi dell'articolo 156, comma 3, del codice di procedura civile, con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere, e non dalla data di spedizione.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5580 del 3 marzo 2025, ha chiarito un aspetto del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'Articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile.
La pronuncia stabilisce che, qualora la proposta di decisione accelerata riguardi l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della certificazione di conformità del provvedimento impugnato, e l'intimato non si sia costituito con controricorso, il ricorrente ha la facoltà di presentare istanza per la decisione della causa e, contestualmente, depositare la certificazione mancante.
In tale contesto, la proposta del giudice ha l'effetto di sollecitare il contraddittorio sulla presenza di vizi formali del processo che sono ancora sanabili. Tuttavia, una volta fissata l'udienza camerale e intervenuta la sanatoria del vizio, non è più applicabile l'ultima proposizione del comma 3 dell'Articolo 380-bis c.p.c., poiché il giudizio non viene più definito in conformità alla proposta originaria di improcedibilità.
Diffamazione a mezzo stampa: irrilevante conoscenza diretta
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5642 del 3 marzo 2025, ha stabilito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la conoscenza diretta da parte del danneggiato della pubblicazione da cui ha avuto origine la notizia diffamatoria è irrilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio.
La Suprema Corte ha chiarito che l'evento lesivo non è rappresentato dalla diretta cognizione del danneggiato della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma piuttosto dalla diffusione che tale notizia ha avuto presso l'opinione pubblica e dal discredito che ne è derivato per la sua figura nella collettività.
Nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto un danno da lesione della reputazione, a prescindere dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte dell'attore, della notizia diffamatoria relativa al suo coinvolgimento in un pluriomicidio.
Inadempimento Contrattuale: Chi Prova Cosa?
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5629 del 3 marzo 2025, ha ribadito i principi in materia di onere della prova dell'inadempimento di un'obbligazione.
Quando un creditore agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno o l'adempimento, è sufficiente che provi la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza. A tal fine, il creditore deve limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte.
Spetta invece al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa altrui, ovvero l'avvenuto adempimento.
Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova si applica anche nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'Articolo 1460 del Codice Civile. In questa situazione, i ruoli delle parti si invertono: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Volontà e incompatibilità oggettiva per transazione novativa
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5565 del 3 marzo 2025, ha delineato i requisiti per la configurazione di una transazione novativa. Affinché tale transazione si realizzi, devono coesistere due elementi distinti: uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva.
Sul piano oggettivo, è indispensabile che le parti, con l'intento di risolvere o prevenire una controversia, abbiano concordato una rinuncia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese. Questa rinuncia deve essere finalizzata a modificare e ad estinguere la precedente situazione negoziale, instaurandone una nuova che sia obiettivamente incompatibile con il rapporto originario.
Sul piano soggettivo, è richiesta un'inequivocabile manifestazione della volontà delle parti in tal senso. Ciò significa che esse devono aver palesato chiaramente l'intenzione di stabilire tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello preesistente, conferendo a tale volontà una forma e un contenuto adeguati.
Occupazione Illegittima: Prova Danno e Liquidazione
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2610 del 3 febbraio 2025, ha stabilito gli oneri probatori per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un immobile.
La Suprema Corte ha precisato che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario che chiede il risarcimento del danno è tenuto ad allegare e provare specifici pregiudizi.
Per quanto riguarda il danno emergente (la perdita subita), il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta del bene. Per il lucro cessante (il mancato guadagno), deve indicare uno specifico pregiudizio subito, come la perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o canone superiore a quello di mercato. A fronte di una specifica contestazione del convenuto, il proprietario è chiamato a fornire la prova di questi pregiudizi, anche attraverso presunzioni o il richiamo a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
La Corte ha ribadito che, qualora il danno da perdita subita non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo con valutazione equitativa. In questi casi, un parametro utile per la liquidazione è il canone locativo di mercato, che può servire da riferimento per stimare il mancato guadagno del proprietario.




