L'Ordinanza civile n. 8889 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam.
La Suprema Corte ha affermato che, per tali contratti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne costituiscono l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura. Questo significa che la forma scritta non può essere sostituita da nessun altro mezzo probatorio.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che la prova dell'esistenza del contratto non può essere surrogata nemmeno dal comportamento processuale delle parti, quand'anche queste abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. La rigorosità della forma ad substantiam impone, infatti, che l'atto scritto sia l'unico strumento idoneo a dimostrare la validità e l'esistenza del contratto stesso.
In sintesi, l'ordinanza sottolinea che, quando la legge impone la forma scritta a pena di nullità per un contratto, l'unico modo per provarne l'esistenza e il contenuto in giudizio è produrre materialmente il documento scritto.




