Contratto scritto e la prova solo con scrittura
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Contratto scritto e la prova solo con scrittura

L'Ordinanza civile n. 8889 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam.

La Suprema Corte ha affermato che, per tali contratti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne costituiscono l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura. Questo significa che la forma scritta non può essere sostituita da nessun altro mezzo probatorio.

Inoltre, la Cassazione ha precisato che la prova dell'esistenza del contratto non può essere surrogata nemmeno dal comportamento processuale delle parti, quand'anche queste abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. La rigorosità della forma ad substantiam impone, infatti, che l'atto scritto sia l'unico strumento idoneo a dimostrare la validità e l'esistenza del contratto stesso.

In sintesi, l'ordinanza sottolinea che, quando la legge impone la forma scritta a pena di nullità per un contratto, l'unico modo per provarne l'esistenza e il contenuto in giudizio è produrre materialmente il documento scritto.

Giudicato penale condanna: estende accertamento danno
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Giudicato penale condanna: estende accertamento danno

L'Ordinanza civile n. 9082 della Corte di Cassazione, del 7 aprile 2025, ha precisato gli effetti del giudicato penale di condanna sul successivo giudizio civile, in particolare per quanto riguarda l'accertamento del danno.

La Suprema Corte ha stabilito che un giudicato penale di condanna, quando si forma su una fattispecie di "reato di danno" – cioè un reato in cui il danno-evento (l'evento dannoso richiesto dalla norma penale) coincide con il danno-conseguenza (il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale) – si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno. Questo significa che l'esistenza di tale danno non può più essere oggetto di ulteriore accertamento in sede civile, essendo già stata definitivamente stabilita nel processo penale.

Nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello. La Corte ha affermato che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'articolo 224, comma 2, della Legge Fallimentare (relativo a illeciti dell'amministratore) si estende non solo alla violazione dei doveri contestata all'amministratore (nella specie, la distribuzione di utili fittizi), ma anche all'accertamento che tale condotta ha effettivamente determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento.

In sintesi, l'ordinanza rafforza il principio di preclusione, impedendo al giudice civile di ridiscutere l'esistenza di un danno già accertata in modo definitivo in un procedimento penale per reati di danno.

Abusivo frazionamento del credito; improponibile
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Abusivo frazionamento del credito; improponibile

La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 7299 del 19 marzo 2025, ha affrontato il tema dell'abusivo frazionamento del credito, delineando i limiti entro cui un creditore può azionare in giudizio pretese derivanti da un medesimo rapporto.

La Suprema Corte ha ribadito che i diritti di credito che, oltre a derivare da un identico rapporto di durata tra le stesse parti, sono potenzialmente riconducibili al medesimo ambito oggettivo di un futuro giudicato o si basano su fatti costitutivi identici o simili – il cui accertamento separato comporterebbe un inutile e ingiustificato spreco di attività processuale – non possono essere azionati in giudizi separati.

Questa preclusione viene meno solo se si accerta che il creditore ha un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata. In assenza di tale interesse, la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, ferma restando la possibilità per il creditore di riproporre la domanda in forma unitaria.

Tuttavia, la sentenza introduce una precisazione importante: qualora non sia più possibile instaurare un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, ad esempio per l'intervenuta formazione del giudicato su una parte della domanda proposta separatamente, il giudice è comunque tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se abusivamente frazionata. In tale circostanza, il comportamento del creditore (l'abusivo frazionamento) deve essere tenuto in considerazione in sede di liquidazione delle spese di lite. Il giudice potrà, a tal fine, escludere la condanna in favore del creditore o anche porre in tutto o in parte le spese a suo carico, ai sensi degli articoli 88 e 92, comma 1, c.p.c., poiché l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

In sintesi, la pronuncia mira a scoraggiare il frazionamento non giustificato delle pretese creditorie per ragioni di economia processuale, prevedendo sanzioni processuali (improponibilità o condanna alle spese) in caso di violazione.

Ricorso incidentale: solo deposito telematico, non notifica
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Ricorso incidentale: solo deposito telematico, non notifica

L'Ordinanza civile n. 8678 della Corte di Cassazione, del 2 aprile 2025, ha chiarito le modalità di proposizione del ricorso incidentale a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022.

La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso incidentale, che la parte deve proporre con l'atto contenente il controricorso ai sensi dell'articolo 371 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), deve essere soltanto depositato e non anche notificato. Il deposito, inoltre, deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione principale.

Di conseguenza, è onere della parte che riceve la notifica del ricorso principale seguire diligentemente lo sviluppo del giudizio, anche solo attraverso l'accesso telematico agli atti. Questo significa che la conoscenza del ricorso incidentale non deriva dalla sua notificazione, ma dalla sua disponibilità telematica una volta depositato.

In sintesi, l'ordinanza semplifica la procedura per il ricorso incidentale in Cassazione, eliminando l'obbligo di notifica e ponendo l'onere di vigilanza sulle parti attraverso gli strumenti telematici.

Lucro cessante: prova danno effettivo e non astratto
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Lucro cessante: prova danno effettivo e non astratto

L'Ordinanza civile n. 8758 della Corte di Cassazione, del 2 aprile 2025, si è pronunciata sul tema del risarcimento del danno da lucro cessante, sottolineando l'importanza di una prova concreta e non meramente ipotetica del pregiudizio.

La Suprema Corte ha ribadito che il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova non solo del nesso causale tra il fatto illecito e il danno, ma anche del pregiudizio effettivo. Non è sufficiente basarsi su un'astratta o ipotetica possibilità di guadagno; è invece necessaria una situazione concreta che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità di lucro.

Nel caso specifico, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante. La domanda era stata presentata per la violazione del diritto alla prelazione in un contratto di affitto d'azienda. L'affittuaria non era riuscita a provare che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più onerose o subendo una significativa perdita dell'avviamento commerciale.

In sintesi, l'ordinanza sottolinea che la semplice perdita di un'opportunità non basta per il lucro cessante; è indispensabile dimostrare che l'opportunità si sarebbe concretizzata in un guadagno certo e che l'impossibilità di realizzarlo ha generato un danno economico quantificabile e non meramente potenziale.

Prova testimoniale: inammissibilità va eccepita
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Prova testimoniale: inammissibilità va eccepita

L'Ordinanza civile n. 7376 della Corte di Cassazione, del 19 marzo 2025, si è pronunciata in merito all'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli articoli 2722 e 2723 del Codice Civile.

La Suprema Corte ha chiarito che l'inammissibilità della prova testimoniale, non derivando da ragioni di ordine pubblico processuale ma dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Al contrario, essa deve essere eccepita dalla parte interessata e, in particolare, prima che il mezzo istruttorio venga ammesso.

Di conseguenza, la violazione di tali articoli non solo non può essere rilevata autonomamente dal giudice, ma nemmeno può essere rilevata dalle parti qualora non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, oppure nella prima istanza o difesa successiva, o quantomeno, durante l'espletamento della prova stessa. Questo significa che la parte che intende far valere l'inammissibilità della testimonianza deve farlo tempestivamente, altrimenti decade da tale possibilità.

Le tempistiche per le contestazioni al CTU
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Le tempistiche per le contestazioni al CTU

L'Ordinanza civile n. 7356 della Corte di Cassazione, del 19 marzo 2025, si concentra sulle modalità e tempistiche per le contestazioni alla Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) da parte delle parti in un giudizio.

La Suprema Corte ha precisato che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla CTU, quando non configurano eccezioni di nullità relative al suo procedimento (le quali sono disciplinate dagli articoli 156 e 157 del Codice di Procedura Civile), costituiscono a tutti gli effetti argomentazioni difensive. Tali argomentazioni, pur non avendo un carattere tecnico-giuridico stringente, possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e persino in appello.

Tuttavia, è fondamentale che queste contestazioni non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, né nuove domande o eccezioni, o nuove prove. Il loro scopo deve essere quello di riferirsi all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU, mirando a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

In sintesi, l'ordinanza chiarisce che le critiche alla CTU, se non attengono a vizi procedurali, rientrano nell'ordinaria attività difensiva e possono essere proposte anche in fasi avanzate del giudizio, purché non comportino un'indebita estensione del thema decidendum o probandum.

I poteri di un institore munito di procura speciale
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I poteri di un institore munito di procura speciale

L'Ordinanza civile n. 8793 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, ha chiarito l'ampiezza dei poteri di un institore munito di procura speciale.

La Suprema Corte ha affermato che una procura speciale conferita a un institore, che includa la dicitura "tutti i poteri di legge" e specifichi la facoltà di rappresentare la società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria in ogni grado di giurisdizione, attribuisce all'institore anche la legittimazione a rilasciare la procura ad litem. Questo principio si applica salvo che la procura stessa contenga espresse limitazioni della rappresentanza.

In pratica, l'ordinanza conferma che la formulazione ampia della procura, in assenza di clausole restrittive, è sufficiente a conferire all'institore il potere di nominare un avvocato per la società, coprendo così la rappresentanza in giudizio.

Fideiussione e il termine semestrale per agire
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Fideiussione e il termine semestrale per agire

L'Ordinanza civile n. 8733 della Corte di Cassazione, del 2 aprile 2025, ha fornito importanti chiarimenti in materia di fideiussione e del termine semestrale previsto dall'articolo 1957 del Codice Civile.

La Suprema Corte ha ribadito che, in base all'articolo 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, a condizione che il creditore, entro sei mesi dalla scadenza, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia poi diligentemente continuate. Il creditore ha quindi l'onere di agire prontamente per l'adempimento a seguito della scadenza dell'obbligazione e di coltivare l'azione intrapresa; in caso contrario, decade dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.

Lo scopo di questo termine semestrale è quello di proteggere il fideiussore dall'aumento indiscriminato degli oneri della sua garanzia, evitando che il creditore, non attivandosi tempestivamente al primo segno di inadempimento, lasci aumentare l'importo del debito magari contando sulla responsabilità solidale del fideiussore.

Con riferimento al "dies a quo", ovvero il momento da cui decorre il termine semestrale, la Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui il debitore principale acceda alla procedura di concordato preventivo, l'obbligazione può considerarsi "scaduta" dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Questa interpretazione si basa sul richiamo espresso operato dall'articolo 169 della Legge Fallimentare all'articolo 55, comma 2, della stessa legge, il quale stabilisce che "i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione del fallimento". Il principio è quindi esteso per analogia al concordato preventivo, determinando il momento cruciale per l'attivazione del creditore verso il fideiussore.

Onere della Prova e Inadempimento Reciproco
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Onere della Prova e Inadempimento Reciproco

L'Ordinanza civile n. 8901 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, ha precisato l'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, specialmente quando si tratta di rapporti sinallagmatici (obbligazioni corrispettive).

La Suprema Corte ha ribadito che, in linea generale, il creditore che chiede l'adempimento di un'obbligazione ha l'onere di provare esclusivamente il fatto costitutivo del proprio diritto, ovvero l'esistenza dell'obbligazione che assume essere stata inadempita.

Tuttavia, la situazione cambia in presenza di obbligazioni corrispettive. Se la parte convenuta eccepisce l'inadempimento dell'attore alla propria obbligazione, quest'ultimo (l'attore) deve a sua volta provare di aver adempiuto all'obbligazione di cui la controparte è creditrice. Questa prova, ha sottolineato la Cassazione, non solo presuppone ma comprende anche l'individuazione chiara dell'obbligo da adempiere da parte dell'attore.

In sintesi, l'ordinanza chiarisce che in un contesto di obbligazioni reciproche, la parte che lamenta l'inadempimento altrui e viene a sua volta accusata di inadempimento, deve dimostrare di aver onorato la propria parte del contratto, specificando quale fosse tale obbligo.