Il contenuto del contratto d’appalto con espressione con più sensi l’interpretazione è al senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto
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Il contenuto del contratto d’appalto con espressione con più sensi l’interpretazione è al senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12115.

Poiché il contratto d’appalto prevede la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi ed assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l’uso del “nomen iuris” appalto, un contratto atipico aleatorio, l’espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione.

Disciplina del rapporto definitivo difforme da quella prevista nel preliminare
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Disciplina del rapporto definitivo difforme da quella prevista nel preliminare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12090.

Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.

L’actio negatoria servitutis è imprescrittibile
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L’actio negatoria servitutis è imprescrittibile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12095.

L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù.

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Omessa citazione dei testi la decadenza dalla prova dev’essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12110.

In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.

Le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate
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Le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 maggio 2024| n. 12314.

Tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate e nel caso di contestazione di una sanzione amministrativa derivante da un accertamento e fondata anche sul corretto funzionamento dell’apparecchiatura è onere dell’amministrazione dare prova sia dell’omologazione iniziale, sia della taratura periodica con la relativa documentazione.

Si presumono vessatorie le clausole con foro competente località diverse da quella della residenza del consumatore
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Si presumono vessatorie le clausole con foro competente località diverse da quella della residenza del consumatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 maggio 2024| n. 12315.

In tema di contratti del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo.

Responsabilità medica iniziale individuazione errore nell’esecuzione dell’intervento e modifica successiva in errore nell’inadeguata assistenza postoperatoria
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Responsabilità medica iniziale individuazione errore nell’esecuzione dell’intervento e modifica successiva in errore nell’inadeguata assistenza postoperatoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10901.

Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica, non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi che l'errore sia consistito anche nell'inadeguata assistenza postoperatoria. Ciò in quanto si deve considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante la inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u.

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Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e contestazione della rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10873.

In tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l'inosservanza di tale principio.

La delibera di quantificazione del compenso all’amministratore adottata con il voto determinante dell’amministratore stesso non è invalida per conflitto di interessi
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La delibera di quantificazione del compenso all’amministratore adottata con il voto determinante dell’amministratore stesso non è invalida per conflitto di interessi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10889.

In tema di società di capitali, la delibera di quantificazione del compenso all'amministratore non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che abbia partecipato all'assemblea in veste di socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un suo interesse personale, non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale.

Cessione d’azienda ed i debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento
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Cessione d’azienda ed i debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10902.

In caso di cessione d'azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione.