Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
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Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 settembre 2024| n. 24859.

L'espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata - bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro - intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l'intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando l'intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietà sostanziale" (che resta in capo al fiduciante) e la "proprietà formale" (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Esecuzione forzata ed opposizione ed azione di accertamento negativo
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Esecuzione forzata ed opposizione ed azione di accertamento negativo

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 settembre 2024| n. 24552.
Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività.

Il termine per l’espressione del voto dopo la chiusura del verbale dei creditori
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Il termine per l’espressione del voto dopo la chiusura del verbale dei creditori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 settembre 2024| n. 24527.

In tema di concordato preventivo, il termine di venti giorni previsto dall'art. 178, quarto comma, l.fall., entro il quale i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire la loro manifestazione di voto successivamente alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, ha natura perentoria.

La rinuncia alla prescrizione integra un’eccezione in senso lato
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La rinuncia alla prescrizione integra un’eccezione in senso lato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 settembre 2024| n. 24677.
La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

Produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità
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Produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 settembre 2024| n. 24607.

In tema di produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità, bisogna distinguere tra il caso di non corrispondenza della copia fotostatica all’originale ed in tal caso il punto è la dimostrazione della conformità della copia anche senza produrre l’originale; ed il caso in cui si eccepisca la falsità della sottoscrizione in calce al documento ed in tal caso la prova può essere fornita solo producendo l’originale.

Responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo
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Responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 settembre 2024| n. 24690.

In tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari.

Il mutuo non richiede che la cosa mutuata sia materialmente consegnata
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Il mutuo non richiede che la cosa mutuata sia materialmente consegnata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 settembre 2024| n. 24680.

La natura reale del contratto di mutuo non richiede in via tassativa che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, l’esigenza del requisito della “traditio” potendo ritenersi soddisfatta in determinati casi, allorquando il risultato pratico completamente raggiunto si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato.

Responsabilità genitoriale e la decadenza che rappresenta una misura estrema
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Responsabilità genitoriale e la decadenza che rappresenta una misura estrema

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2024| n. 24708.

In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti.

Interpretazione della domanda giudiziale e l’individuazione del fatto
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Interpretazione della domanda giudiziale e l’individuazione del fatto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 settembre 2024| n. 24656.

In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto.

Decisione di rito definitoria del giudizio e motivazione anche sul merito insussistenza dell’interesse all’impugnazione 
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Decisione di rito definitoria del giudizio e motivazione anche sul merito insussistenza dell’interesse all’impugnazione 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 settembre 2024| n. 24405.

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente, è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata