Il principio generale dell’accessione non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi
Articolo

Il principio generale dell’accessione non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1709.

Il principio generale dell'accessione posto dall'articolo 934 del Cc non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'articolo 177, comma 1, del Cc hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine, ai sensi dell’articolo 2033 del Cc.

In tema di estinzione delle obbligazioni e la compensazione cosiddetta impropria
Articolo

In tema di estinzione delle obbligazioni e la compensazione cosiddetta impropria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1747.

In tema di estinzione delle obbligazioni, se le contrapposte relazioni di debito - credito traggono origine da un unico rapporto si è in presenza di una compensazione cosiddetta impropria e le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi l'autonomia dei rapporti. La compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi (compensazione cosiddetta impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni.

In tema di vendita di cose di genere in mancanza di una specifica pattuizione delle caratteristiche qualitative
Articolo

In tema di vendita di cose di genere in mancanza di una specifica pattuizione delle caratteristiche qualitative

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1282.

In tema di vendita di cose di genere, nella specie semilavorati, in mancanza di una specifica pattuizione delle caratteristiche qualitative di ciascuna unità di prodotto oggetto del contratto, non soggiace ai termini di prescrizione e decadenza dell'art. 1495 c.c., in quanto ontologicamente diversa dalla garanzia per vizi, l'azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza per mero inadempimento quantitativo.

Articolo

La facoltà di invocare la solidarietà prevista dalla legge professionale in tema di compensi degli avvocati

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1283.

La facoltà di invocare la solidarietà prevista dalla legge professionale in tema di compensi degli avvocati è esperibile anche quando le parti rinunciano agli atti e vi è l’abbandono della causa dal ruolo con estinzione del procedimento. Purchè non vi sia stata rinuncia espressa alla solidarietà passiva.

Deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. quarta PEC
Articolo

Deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. quarta PEC

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1348.

In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria.

Il decreto di revoca dell’amministratore adottato dalla Corte d’appello
Articolo

Il decreto di revoca dell’amministratore adottato dalla Corte d’appello

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 gennaio 2024| n. 1569.

In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.

Ai fini della responsabilità del custode non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità
Articolo

Ai fini della responsabilità del custode non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1756.

Il custode è titolare del potere di vigilanza sulla cosa e, pertanto, ai fini della responsabilità di cui all’articolo 2051 del codice civile, non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità, bastando che il danno sia cagionato da un’anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilità di fatto e il relativo dovere di vigilanza e ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato.

In genere motivo di impugnazione e critica della decisione impugnata
Articolo

In genere motivo di impugnazione e critica della decisione impugnata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1341.

Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.

Articolo

Clausola penale e funzione di risarcimento forfettario di danno presunto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1285.

L’art. 1382 cod. civ. prevede che la clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore: la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l’effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare