Appalto e la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere
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Appalto e la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 maggio 2024| n. 12396.

In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti; l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.

Sopraelevazione e l’inapplicabilità del diritto di prevenzione e obbligo del rispetto delle distanze dalle costruzioni del confinante
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Sopraelevazione e l’inapplicabilità del diritto di prevenzione e obbligo del rispetto delle distanze dalle costruzioni del confinante

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 maggio 2024| n. 12292.

La sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante; in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione.

Nell’ambito delle opere edilizie la semplice “ristrutturazione”
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Nell’ambito delle opere edilizie la semplice “ristrutturazione”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 maggio 2024| n. 12535.

Nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

L’affidamento condiviso dei figli può essere derogato quando la presenza di uno dei due genitori risulti pregiudizievole 
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L’affidamento condiviso dei figli può essere derogato quando la presenza di uno dei due genitori risulti pregiudizievole 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 maggio 2024| n. 12474.

L’affidamento condiviso dei figli nella separazione dei coniugi può essere derogato solo nel caso in cui la presenza di uno dei due genitori possa risultare pregiudizievole per i figli ed in tal senso deve essere adeguatamente motivata la decisione presa dal Giudice. Di contro è infondata la revoca dell’affido condiviso operata e motivata solo in un’ottica sanzionatoria della condotta del padre per essere andato a convivere immediatamente dopo la separazione senza nulla menzionare sulla rilevanza del suo ruolo nella vita dei figli.

I figli di una persona deceduta da fatto illecito maggiorenni ed indipendenti non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale
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I figli di una persona deceduta da fatto illecito maggiorenni ed indipendenti non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 maggio 2024| n. 12497.

Il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.

La possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite
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La possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 maggio 2024| n. 12534.

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela derivante dalla mancata tempestiva attivazione dell’utenza telefonica
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Il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela derivante dalla mancata tempestiva attivazione dell’utenza telefonica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10885.

In tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela derivante dalla mancata tempestiva attivazione dell’utenza telefonica si qualifica come danno patrimoniale da perdita di chance. Tale genere di pregiudizio non consiste nella perdita di un vantaggio economico, essendo bensì rappresentato dalla definitiva perdita della possibilità di conseguirlo. Sicché, allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale, per la liquidazione del danno si procede in via equitativa, pur nell’impossibilità di quantificare con esattezza il numero di commesse e gli ordini persi dall’impresa fruitrice del servizio a seguito del distacco della linea telefonica. Ai fini della risarcibilità del danno, è sufficiente che il pregiudizio sia provato in termini di apprezzabile, seria e consistente possibilità perduta di acquisire nuova clientela, atteso che l’esistenza del danno non può essere negata dalla mera mancanza di documenti fiscali idonei a dimostrare l’avvenuta contrazione reddituale del fruitore; tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere la sussistenza di un danno risarcibile.

Il contenuto del contratto d’appalto con espressione con più sensi l’interpretazione è al senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto
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Il contenuto del contratto d’appalto con espressione con più sensi l’interpretazione è al senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12115.

Poiché il contratto d’appalto prevede la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi ed assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l’uso del “nomen iuris” appalto, un contratto atipico aleatorio, l’espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione.