Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 19736 del 27 settembre 2011. Il “fatto” del creditore, rilevante ai sensi dell’art. 1955[1] cod. civ. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire una precisa violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o nascente dal contratto, integrante un fatto...