Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 giugno 2018, n. 26266.
La massima estrapolata:
In caso di modifica in corsa del difensore e quando il nuovo incarico non risulta all’autorità giurisdizionale. È onere dell’imputato attivarsi.
La causa del mancato avviso al nuovo difensore di fiducia e del mancato rispetto del termine libero di tre giorni e’ ascrivibile anche al comportamento negligente del ricorrente il quale, pure avendo posto in essere una condotta oggettivamente idonea a incidere negativamente sulla tempestivita’ e regolarita’ degli avvisi emessi ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 8, della quale evidentemente si e’ giovato, non si e’ nemmeno premurato di informare immediatamente il nuovo difensore di fiducia di quanto stava accadendo e della data dell’udienza. Ne consegue che la revoca del precedente difensore non ha avuto effetto fino a quando la nomina del nuovo difensore non e’ effettivamente risultata al Tribunale del riesame che legittimamente e coerentemente ha applicato al caso in esame l’articolo 108 c.p.p., il cui comma 1 vieta la concessione di un termine a difesa superiore a quello la cui maturazione determinerebbe la scarcerazione dell’imputato (o della persona sottoposta alle indagini). In ultima analisi, poiche’ la revoca del precedente difensore non ha effetto fino a quando la parte non risulti assistita dal nuovo difensore di fiducia e non sia decorso il termine eventualmente concesso ai sensi dell’articolo 108 c.p.p., se al giudice la nuova nomina non risulta a causa del comportamento processuale dell’imputato che, anche solo per colpa, ha concorso a creare la situazione di apparente continuita’ del precedente mandato difensivo, al nuovo difensore che eccepisca in udienza l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza stessa, spetta il solo termine a difesa di cui all’articolo 108 c.p.p., comma 2, se la rinnovazione dell’avviso determina la scarcerazione dell’assistito o la prescrizione del reato.
Sentenza 8 giugno 2018, n. 26266
Data udienza 18 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/11/2017 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato perche’ e’ fondato il primo motivo di ricorso;
udito il difensore, nella persona dell’avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 08/11/2017 del Tribunale di Campobasso che, decidendo sulla richiesta di riesame dell’ordinanza del 17/10/2017 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e articolo 81 cpv. c.p., L. n. 895 del 1967, articoli 4 e 7, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, ha annullato la misura limitatamente al reato di cui agli articoli 4 e 7, L. n. 895, cit., confermandola nel resto.
1.1. Con il primo motivo lamenta l’illegittima limitazione del diritto di difesa quale conseguenza del mancato avviso al proprio difensore del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della mancata concessione di un congruo termine a difesa richiesto dal difensore stesso ed eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), l’inosservanza dell’articolo 309 c.p.p., comma 8.
Deduce che la richiesta di riesame era stata depositata dal precedente difensore in data 26/10/2017 e che il successivo 27/10/2017, con dichiarazione resa al direttore della Casa circondariale di Campobasso, aveva nominato come unico difensore l’avv. (OMISSIS), con revoca del precedente. Il nuovo difensore, essendo presente in tribunale a causa di concomitanti impegni ed avendo avuto casualmente notizia della celebrazione dell’udienza camerale del 07/11/2017, vi aveva preso parte eccependo, in via preliminare, la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione e, su richiesta di un congruo termine a difesa, aveva concesso solo ventiquattro ore, termine ritenuto lesivo del diritto di difesa la cui brevita’ non si puo’ giustificare, come ha fatto il Tribunale, con la necessita’ di scongiurare la perdita di efficacia della misura cautelare.
1.2.Con il secondo motivo, lamentando che il Tribunale non ha tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici, della possibilita’ di applicare la misura degli arresti domiciliari presso un’abitazione da lui indicata, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e), la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla residua fattispecie di reato contestata.
Deduce che la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, avallata dalla produzione di un contratto di comodato, e’ stata ingiustamente disattesa dal Tribunale sia perche’ l’atto era privo di data certa e di firma autenticata, sia perche’ ritenuto luogo di reiterazione del reato. Aggiunge di essersi pentito sin da subito, di non avere precedenti e che la propria famiglia (composta dalla compagna disoccupata e da due figli piccoli) necessita della sua presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ infondato.
3. Il primo motivo e’ infondato.
3.1. Il 26/10/2017 il precedente difensore di fiducia del ricorrente aveva depositato la richiesta di riesame dell’ordinanza di applicazione della misura custodiale; il giorno successivo lo (OMISSIS), con dichiarazione resa al direttore della Casa circondariale di Campobasso ai sensi dell’articolo 123 c.p.p., comma 1, aveva revocato il precedente difensore di fiducia e ne aveva nominato uno nuovo, eleggendo domicilio, ai fini delle notificazioni, presso quest’ultimo. L’avviso di fissazione dell’udienza camerale e’ stato tuttavia notificato al difensore di fiducia gia’ revocato cio’ perche’ – si legge nell’ordinanza impugnata – la nomina del nuovo difensore non era mai stata trasmessa al Tribunale. Il nuovo difensore di fiducia, deducendo di essere venuto casualmente a conoscenza dell’udienza, si era infatti presentato in aula al solo fine di eccepire la nullita’ dell’avviso.
3.2.11 Tribunale ha concesso al difensore un termine a difesa di ventiquattro ore in considerazione: a) del ridottissimo compendio investigativo posto a base della misura cautelare impugnata (verbali di arresto in flagranza, di perquisizione e sequestro, referto delle analisi chimiche); b) dell’ammissione degli addebiti da parte della persona sottoposta alle indagini che, solo per una parte della sostanza sequestrata, aveva allegato il consumo personale; c) del fatto che la concessione del termine libero di tre giorni di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 8, avrebbe determinato l’inefficacia della misura; d) del fatto che la persona sottoposta alle indagini non aveva chiesto il differimento dell’udienza ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 9-bis.
3.3.Osserva in primo luogo il Collegio che l’omesso avviso al difensore di fiducia ritualmente nominato determina la nullita’ dell’avviso stesso, ma sulle conseguenze e sulla natura di tale patologia dell’atto e’ necessario considerare quanto segue.
3.4.Secondo l’insegnamento di questa Corte l’omesso avviso dell’udienza camerale fissata per la discussione della richiesta di riesame al (nuovo ed unico) difensore di fiducia, tempestivamente nominato, integra una nullita’ assoluta ed insanabile ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, che ha espressamente disatteso e superato il principio affermato, sia pure “incidenter tantum”, da Sez. U, n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208269, secondo cui, invece, il mancato avviso al difensore di fiducia nominato tempestivamente – nel caso di specie prima che l’interrogatorio di garanzia sia stato disposto dal giudice competente – produce la nullita’ generale a regime intermedio di cui all’articolo 178 c.p.p., lettera c) la quale, se ritualmente dedotta, comporta la declaratoria di invalidita’ dell’atto e, di conseguenza, l’immediata perdita di efficacia della misura custodiale, a mente dell’articolo 302 c.p.p.. Nel caso in esame, peraltro, il difensore del ricorrente aveva comunque eccepito la nullita’ dell’avviso).
3.5.Tuttavia, se nonostante l’omesso avviso, il difensore di fiducia comunque presenzia all’udienza, anche al solo fine di eccepire la nullita’ dell’avviso stesso, la nullita’ e’ di ordine generale ai sensi dell’articolo 180 c.p.p.. L’articolo 179 c.p.p., comma 1, infatti, limita gli effetti insanabili del vizio al solo caso in cui l’omissione dell’avviso abbia determinato l’assenza del difensore di fiducia nominato dall’imputato/persona sottoposta alle indagini (cfr. sul punto, Sez. U, Maritan, cit., secondo cui nemmeno la presenza del difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, sana il vizio).
3.6. Lo stesso difensore, del resto, non eccepisce la nullita’ assoluta e insanabile dell’omesso avviso di fissazione dell’udienza camerale ma lamenta la eccessiva ristrettezza del termine concesso in violazione dell’articolo 309 c.p.p., comma 8, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio e conseguente nullita’ del procedimento e del relativo esito decisorio.
3.7. Sul punto questa Corte ha gia’ autorevolmente affermato il principio secondo il quale l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa e’ causa di nullita’ generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato Carlino, Rv. 220841, secondo cui non vale “obiettare che (tale) conclusione (…) potrebbe compromettere la tempestiva emissione della decisone sul riesame con le conseguenze dell’articolo 309 c.p.p., comma 10: basti rilevare che l’eventuale inefficacia della misura, posta a tutela del soggetto da essa colpito, non puo’ essere impedita interpretando a scapito del medesimo la normativa che assicura non solo la sua comparizione all’udienza del riesame, ma anche, e soprattutto, la possibilita’ concreta dell’esercizio al diritto di difesa. A cio’ aggiungasi che le esigenze di celerita’ del processo sono state valutate a monte dal legislatore nel momento in cui ha stabilito un termine a disposizione delle parti assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall’articolo 127 c.p.p.: poiche’ detto termine per la parte privata e’ funzionale non solo all’intervento all’udienza, ma altresi’ a consentire la preparazione di argomentazioni difensive e l’elaborazione di eventuali motivi nuovi (cit. Cass. 93/02761), va negato che una sua ulteriore compressione, ai fini di fare scattare una sanatoria che non si armonizza con la peculiarita’ del procedimento, possa essere attuata dall’interprete”).
3.8.In termini generali, dunque, l’eccezione difensiva sarebbe fondata perche’ il Tribunale, effettivamente, non ha rinnovato la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale; tuttavia, sulle possibili declinazioni del principio appena ricordato occorre intendersi perche’ la peculiarita’ del caso lo impone.
3.9.La giurisprudenza di questa Corte ha infatti reiteratamente sostenuto che l’effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia (tale e’ quella effettuata ai sensi dell’articolo 123 c.p.p., comma 1) deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all’autorita’ procedente, sicche’ il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva e’ previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, e’ esclusivo onere dell’imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato (Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239381; Sez. 2, n. 21142 del 03/05/2007, Ciarelli, Rv. 236662, che ha ritenuto infondata l’eccezione di nullita’ dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non notificato al difensore nominato lo stesso giorno nel quale era stato emesso l’avviso; Sez. 6, n. 27138 del 10/04/2003, Fikri, Rv. 226122). La peculiare natura del procedimento di riesame e i termini assai ristretti fissati per la celebrazione dell’udienza camerale, funzionali ad una pronta verifica giudiziale di un provvedimento limitativo della liberta’ personale, costituiscono terreno elettivo per l’applicazione di tale principio, considerata la specificita’ del caso in esame nel quale rileva anche l’applicazione della regola dettata dall’articolo 182 c.p.p., comma 1, secondo la quale le nullita’ diverse da quelle assolute ed insanabili non possono essere eccepite da chi via ha dato o concorso a darvi causa (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 44075 del 10/07/2014, Fe’, Rv. 260611 secondo cui la violazione del termine di tre giorni liberi di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 8 e articolo 324 c.p.p., comma 6, non determina una nullita’ di carattere assoluto, con la conseguenza che essa e’ assoggettata ai termini di deducibilita’ di cui all’articolo 182 c.p.p. ed alla sanatoria di cui all’articolo 184 c.p.p., e che tale vizio non puo’ essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa; nello stesso senso, Sez. 5, n. 30573 del 19/03/2009, Giampa’, Rv. 244474).
3.10. Il ricorrente, come detto, aveva proposto richiesta di riesame mediante il precedente difensore che aveva assistito all’interrogatorio di garanzia. Il giorno dopo aver depositato la richiesta ha nominato il nuovo difensore, eleggendo domicilio presso di lui e revocando quello precedente mediante dichiarazione resa al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’articolo 123 c.p.p., comma 1. Il Tribunale, cui la nuova nomina non era mai stata trasmessa dalla casa circondariale, ha notificato l’avviso di fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia revocato e al ricorrente, regolarmente presente all’udienza, presso la casa circondariale.
3.11. Ora, e’ vero che l’articolo 123 c.p.p., comma 1, attribuisce efficacia immediata alle dichiarazioni rese dall’imputato (e dunque anche dalla persona sottoposta alle indagini per l’effetto estensivo stabilito dall’articolo 61 c.p.p.) come se fossero rese direttamente all’autorita’ giudiziaria (tant’e’ vero che l’articolo 44 disp. att. c.p.p. impone tempi di trasmissione della dichiarazione assai stretti e, in casi di speciale urgenza, l’uso di mezzi tecnici che assicurino l’immediatezza dell’inoltro), sicche’ la nomina del nuovo difensore in tal modo effettuata e’ immediatamente efficace per gli effetti di cui all’articolo 96 c.p.p., comma 2; tuttavia, tali meccanismi di trasmissione della dichiarazione di nuova nomina, di elezione di domicilio e di revoca del precedente difensore non eliminano affatto il rischio di inceppamenti procedurali, resi oltremodo possibili dalla peculiarita’ del procedimento di riesame e, sopratutto, dal fatto che, come detto, il ricorrente risultava gia’ assistito da un difensore di fiducia revocato il giorno dopo. Tale concreta possibilita’ non esonerava l’imputato dall’onere (ma anzi gli imponeva) di attivarsi presso il nuovo difensore di fiducia una volta resosi conto che la relativa nomina non risultava all’autorita’ giudiziaria procedente (cosi’ si esprime l’articolo 107 c.p.p., commi 3 e 4). Il ricorrente, infatti, aveva ricevuto personalmente l’avviso di fissazione dell’udienza camerale che, evidentemente, non era stato notificato presso lo studio del nuovo difensore di fiducia (presso il quale aveva eletto domicilio), ed aveva immediatamente chiesto di essere tradotto per l’udienza alla quale aveva regolarmente presenziato. L’odierno difensore deduce di non essere stato informato dal proprio assistito, avendo appreso casualmente dell’udienza in corso. Il punto e’ proprio questo: la causa del mancato avviso al nuovo difensore di fiducia e del mancato rispetto del termine libero di tre giorni e’ ascrivibile anche al comportamento negligente del ricorrente il quale, pure avendo posto in essere una condotta oggettivamente idonea a incidere negativamente sulla tempestivita’ e regolarita’ degli avvisi emessi ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 8, della quale evidentemente si e’ giovato, non si e’ nemmeno premurato di informare immediatamente il nuovo difensore di fiducia di quanto stava accadendo e della data dell’udienza. Ne consegue che la revoca del precedente difensore non ha avuto effetto fino a quando la nomina del nuovo difensore non e’ effettivamente risultata al Tribunale del riesame che legittimamente e coerentemente ha applicato al caso in esame l’articolo 108 c.p.p., il cui comma 1 vieta la concessione di un termine a difesa superiore a quello la cui maturazione determinerebbe la scarcerazione dell’imputato (o della persona sottoposta alle indagini). In ultima analisi, poiche’ la revoca del precedente difensore non ha effetto fino a quando la parte non risulti assistita dal nuovo difensore di fiducia e non sia decorso il termine eventualmente concesso ai sensi dell’articolo 108 c.p.p., se al giudice la nuova nomina non risulta a causa del comportamento processuale dell’imputato che, anche solo per colpa, ha concorso a creare la situazione di apparente continuita’ del precedente mandato difensivo, al nuovo difensore che eccepisca in udienza l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza stessa, spetta il solo termine a difesa di cui all’articolo 108 c.p.p., comma 2, se la rinnovazione dell’avviso determina la scarcerazione dell’assistito o la prescrizione del reato.
4. Il secondo motivo e’ del tutto generico, proposto per motivi non consentiti dalla legge e dissonante, nel suo contenuto, rispetto al tipo di eccezione annunciata dal titolo (la carenza di gravi indizi del reato contestato).
4.1. Con motivazione non manifestamente illogica, e dunque non sindacabile in questa sede, men che meno mediante deduzioni fattuali (circa l’assenza di precedenti specifici, il proprio pentimento e la necessita’ della sua presenza in famiglia), il Tribunale ha escluso l’idoneita’ degli arresti domiciliari a eliminare le esigenze cautelari, avendo ritenuto non idoneo, sul piano probatorio, il contratto di comodato gratuito di un appartamento privo di data certa e di autentica delle sottoscrizioni. Non e’ in discussione la validita’ civilistica del contratto (unico argomento speso dal ricorrente), bensi’ l’attitudine del documento a provare, ai sensi dell’articolo 187 c.p.p., comma 2, l’esistenza del fatto invocato a sostegno dell’applicazione della norma processuale.
L’ulteriore “ratio decidendi” (l’attitudine del ricorrente a utilizzare il domicilio come luogo di detenzione della sostanza stupefacente) non e’ nemmeno presa in considerazione nel ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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