In caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro distaccante, in capo al quale permane la titolarita’ del rapporto di lavoro, è responsabile, ai sensi dell’articolo 2049 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 24556.

Le massime estrapolate:

In caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro distaccante, in capo al quale permane la titolarita’ del rapporto di lavoro, è responsabile, ai sensi dell’articolo 2049 c.c., dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato, atteso che il distacco presuppone uno specifico interesse del datore di lavoro all’esecuzione della prestazione presso il terzo, con conseguente permanenza della responsabilita’, secondo il principio del rischio di impresa, per i fatti illeciti derivati dallo svolgimento della prestazione stessa.

La ricorrenza di una concessione traslativa con cui la PA si sia spogliata nei confronti del concessionario di opera pubblica, non solo dell’esercizio dei poteri, ma anche della titolarita’ degli stessi, non basta ad escludere indiscriminatamente la responsabilita’ del concedente, il quale, conservando poteri di controllo e di stimolo, e’ corresponsabile dei danni derivanti dalla mancata verifica sull’attivita’ svolta dal concessionario.

E’ negata la coincidenza del danno da perdita lesione della possibilita’ di sopravvivenza con il danno da lesione del rapporto parentale, essendone diversi i beni tutelati: nel primo caso, la possibilita’ perduta di sopravvivenza, peraltro caratterizzata dall’incertezza eventistica, nell’altro, la perdita (anche soltanto anticipata) di un significativo rapporto parentale.

La convivenza non e’ una condizione necessaria per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale

Sentenza 5 ottobre 2018, n. 24556

Data udienza 6 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13785-2016 proposto da:
(OMISSIS), in persona del Presidente Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta comparsa di costituzione nuovo difensore;
– ricorrente incidentali –
contro
(OMISSIS) in persona dell’Amministratore Unico (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 4685/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2018 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE FULVIO, che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti;
Rigetto del ricorso incidentale (OMISSIS);
accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS); rigetto nel resto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4685/15 della Corte di Appello di Milano, depositata il 9.12.2015, deducendo la presenza di sette vizi di legittimita’, illustrati da memoria.
La Corte territoriale – come gia’ il Tribunale di Monza – aveva ritenuto la ricorrente corresponsabile dei danni subiti da (OMISSIS) – reclamati dai suoi eredi iure proprio e iure hereditatis – nel periodo compreso tra il (OMISSIS), quando la gestione della residenza sanitaria protetta, presso cui la vittima era ricoverata sin dal (OMISSIS), risultava affidata, per effetto di intervenuta cessione di ramo di azienda da parte della Fondazione ricorrente, in un primo tempo, cioe’ a far data dall’1.1.2007, alla Cooperativa sociale (OMISSIS), e, successivamente, dal 17.1.2009 e fino al decesso del paziente, al (OMISSIS).
In particolare, era emerso che il 3.3.2005 la (OMISSIS), che gestiva in regime di accreditamento una residenza sanitaria assistita, ed (OMISSIS) avevano stipulato un contratto per l’ospitalita’ del padre di quest’ultima, (OMISSIS). Durante la permanenza presso la struttura, precisamente nel (OMISSIS), (OMISSIS) aveva perso la propria autonomia motoria ed aveva contratto una polmonite che lo aveva costretto a rimanere a letto per diversi giorni. Nel febbraio 2009 il direttore della residenza sanitaria assistita aveva convocato i congiunti del degente al fine di valutare l’opportunita’ di eseguire un intervento di ricostruzione plastica del tallone destro che lo stazionamento forzato a letto aveva completamento danneggiato. Il chirurgo dell’ospedale di (OMISSIS), consultato dai (OMISSIS), ne aveva, pero’, riscontrato l’inutilita’, suggerendo in alternativa una terapia specifica diretta ad impedire il formarsi delle piaghe cutanee. L'(OMISSIS) era stato comunicato ai congiunti di (OMISSIS) che la degenerazione delle piaghe indicava come oramai improcrastinabile un intervento di amputazione di parte della gamba destra. Dopo un consulto con il medico di fiducia, che aveva confermato l’indispensabilita’ dell’intervento demolitivo, (OMISSIS) veniva ricoverato presso l’ospedale di (OMISSIS), ove solo il (OMISSIS), cioe’ qualche giorno dopo il ricovero, fu sottoposto all’amputazione dell’arto destro, data la necessita’ di eseguire taluni esami propedeutici all’intervento che non erano stati eseguiti presso la residenza sanitaria assistita e il riscontro nel paziente di valori dell’ematocrito alquanto bassi. Qualche ora dopo l’esecuzione dell’intervento, pur tecnicamente ben riuscito, (OMISSIS) decedeva.
Ne era nata una controversia tra gli eredi (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS) e il (OMISSIS) che si erano avvicendati nella gestione della residenza sanitaria assistita. I (OMISSIS), ritenuto il decesso imputabile alle omissioni terapeutiche del personale della r.s.a, chiedevano iure hereditario il riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto dal de cuius nel periodo compreso tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), e il riconoscimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale nonche’ la restituzione integrale delle rette versate.
Il Tribunale di Monza, dopo un analitico inquadramento della normativa riguardante le r.s.a, ritenne che: a) il contratto di ospitalita’ intercorso tra (OMISSIS) e la Fondazione e le successive cessioni di ramo di azienda erano tali da non escludere affatto la corresponsabilita’ della (OMISSIS); b) sulla scorta del criterio del piu’ probabile non, doveva ritenersi provato l’inadempimento delle societa’ che avevano gestito la residenza sanitaria assistita,oltreche’ quello della (OMISSIS), nonche’ accertata la sussistenza del nesso causale tra le loro condotte omissive e la maggiore sofferenza patita dal de cuius tanto nel periodo tra (OMISSIS) e la data del decesso quanto nell’arco temporale intercorso tra tali condotte e il decesso. Pertanto, il giudice di prime cure aveva riconosciuto agli eredi (OMISSIS) il danno biologico da inabilita’ temporanea protrattasi per 216 giorni, liquidato, in applicazione delle tabelle milanesi, in Euro 21.600,00, cioe’ 100,00 Euro al di’, e il danno da perdita del rapporto parentale, provato per presunzioni e liquidato equitativamente in Euro 154,350,00, tenendo conto dell’intensita’ del vincolo familiare, della situazione di convivenza, dell’eta’ della vittima e delle sue pregresse condizioni di salute, oltre al danno patrimoniale per le rette pagate dall'(OMISSIS) fino alla data del decesso nella misura di 1/4, in ragione della complessita’ delle prestazioni erogate e della bonta’ del percorso terapeutico adottato durante il ricovero.
La Corte di appello di Milano, riuniti gli appelli presentati dalla (OMISSIS), dalla (OMISSIS), dal (OMISSIS)/Societa’ cooperativa (OMISSIS) e dagli eredi (OMISSIS), in primo luogo confermava la corresponsabilita’ della (OMISSIS), negando che la cessione di ramo d’azienda fosse stata sufficiente ad escluderla, stante che le societa’ cessionarie derivavano la loro posizione dalla cedente, indipendentemente dal loro autonomo accreditamento, e che i fondi pubblici del SSN integrativi delle quote pagate dai privati confluivano innanzitutto nelle sue casse (p. 32 della sentenza). Non solo: era accertato che il contratto tra la Fondazione e le cessionarie consentiva alla prima di effettuare sopralluoghi, controlli con accessi in loco ed altre verifiche, e all’atto della cessione del ramo d’azienda la Fondazione aveva precisato per iscritto a (OMISSIS) che avrebbe mantenuto la supervisione sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto di ospitalita’.
Il giudice a quo aveva, quindi, individuato una corresponsabilita’ di coloro che si erano succeduti nella gestione della residenza sanitaria assistita per: a) ritardata ultrannuale esecuzione dell’esame ecocolordoppler agli arti inferiori che avrebbe consentito di accertare la situazione vascolare della vittima, al fine di predisporre le piu’ appropriate soluzioni terapeutiche, imputandola alla (OMISSIS) e, soprattutto, alla Cooperativa (OMISSIS) che aveva avuto presso di se’ la vittima quando cominciarono a manifestarsi i sintomi della necrosi ai calcagni; b) l’indisponibilita’ del materasso da letto antidecubito sin dal 12 ottobre, quando comparve la necrosi al tallone sinistro, imputabile almeno alla Fondazione e alla Cooperativa (OMISSIS); c) l’erronea lettura del referto redatto dal chirurgo dell’ospedale di (OMISSIS), che si era limitato a negare la presenza di indicazioni chirurgiche per la soluzione dei problemi ai due calcagni ormai irreversibilmente danneggiati dalle piaghe, erronea interpretazione che aveva provocato, di riflesso, la ritardata esecuzione dell’intervento di amputazione della gamba destra, il quale, ove fosse stato tempestivo, avrebbe aumentato le chance di sopravvivenza sia pure per un breve periodo secondo la regola del piu’ probabile che non: imputabili materialmente, in parte, alla Cooperativa (OMISSIS), in parte, nella misura del 25% con riferimento al piu’ breve periodo di tempo in cui (OMISSIS) fu da esso gestito, al (OMISSIS), ferma restando la responsabilita’ generale della (OMISSIS).
Aveva, quindi, riconosciuto agli eredi (OMISSIS) il danno non patrimoniale da invalidita’ temporanea nella misura media del 20-25%, piuttosto che in quella del 100% riconosciuta dal Tribunale, stante che (OMISSIS) risultava affetto da pregresse gravi patologie, e lo aveva liquidato, in applicazione delle tabelle vigenti all’epoca della decisione, in Euro 25,00 al giorno per 216 giorni; aveva altresi’ riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, il quale, tenuto conto che l’eta’ e le condizioni di salute della vittima ne rendevano fisiologicamente prevedibile il decesso, era stato liquidato equitativamente in complessivi Euro 120.000,00 per i quattro figli del de cuius.
Confermava le restanti statuizioni del giudice di prime cure quanto al risarcimento del danno patrimoniale per le rette corrisposte.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), resistono con controricorso e depositano controricorso rispetto al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) cooperativa sociale ed altro controricorso rispetto al ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS).
La (OMISSIS) resiste con controricorso, illustrato da memoria; propone altresi’ ricorso incidentale, affidato a sei motivi, e deposita controricorso per resistere al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso, illustrato da memoria, e propongono altresi’ ricorso incidentale, affidato a sette motivi. Depositano, inoltre, controricorso, resistendo al ricorso incidentale della (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.
1. Con il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2558-2560 c.c., per avere il giudice a quo ritenuto che l’avvenuta cessione del ramo di azienda non potesse bastare ad escludere la responsabilita’ del cedente sulla scorta dell’assunto dell’avvenuta delega della gestione della residenza sanitaria assistita. La tesi della (OMISSIS) e’ che la Corte abbia erroneamente ritenuto che la cessione di ramo di azienda comportasse una mera delega gestoria anziche’ la successione del cessionario in tutti i rapporti in essere, esclusi quelli di carattere personale.
2. Con il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articoli 81 e 81 bis della Decreto Legge Lombardia n. 3 del 2008, articoli 15 e 16 del D.G.R. Lomb. 7 aprile 2003, n. 7/12618, del D.G.R. Lomb. 24 novembre 2008, n. 8/8495, degli articoli 12 c.c. e ss..
2.1. La Corte aveva dato risalto alla finalita’ pubblicistica dell’attivita’ svolta dalla (OMISSIS), finalita’ che, oltre ad essere contestata da quest’ultima, era comunque da ritenersi “trasferita” alle cooperative cessionarie del ramo di azienda, per effetto della voltura dei provvedimenti amministrativi di accreditamento.
3. Con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di piena prospettazione difensiva, rappresentati: 3b) dalle clausole dei contratti di cessione di ramo di azienda, dalle quali si sarebbe evinta l’assunzione da parte delle cooperative cessionarie della piena ed esclusiva responsabilita’ derivante dalla gestione della residenza sanitaria assistita; 3c) dall’avvenuta voltura dell’autorizzazione al funzionamento, dell’accreditamento e del contratto di ospitalita’ alle societa’ cooperative affittuarie; 3d) dal travisamento della clausola contrattuale che legittimava la (OMISSIS) ad esercitare attivita’ ispettive e di controllo, in quanto facolta’ riconosciute dalla disciplina codicistica all’affittante, onde verificare l’adempimento dell’obbligo dell’affittuario di conservare e migliorare la destinazione economica dell’azienda locata in vista della sua retrocessione.
4. Con il quarto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 2043 c.c. e la radicale illogicita’ e contraddittorieta’ della sentenza.
4.1. La tesi della ricorrente e’ che la sentenza abbia violato gli articoli 1453 e 2043 c.c. nella parte in cui ha riconosciuto corresponsabili dei danni occorsi a (OMISSIS) sia le cooperative – materialmente responsabili delle negligenze – sia la cedente, alla quale e’ stato riconosciuto un ruolo delegativo.
5. I primi quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni sollevate, non meritano accoglimento.
5.1. Pure a fronte delle riserve sulla loro ammissibilita’, stante che, come, peraltro, rilevato dal controricorso degli eredi (OMISSIS), non contengono nella illustrazione censure specifiche riconducibili ad una erronea individuazione delle norme da applicare alla fattispecie concreta e/o all’erronea applicazione delle norme correttamente individuate ed interpretate da parte della sentenza impugnata, essi risultano infondati, giacche’ dai fatti di causa emerge – e le argomentazioni addotte dalla ricorrente non si sono dimostrate provviste, a tal fine, di alcuna valenza confutatoria – che la (OMISSIS) aveva inteso conservare un potere di supervisione e di controllo nei confronti delle cooperative cessionarie, esplicitato non solo nei rapporti interni con il cessionario, ma anche nei confronti dei terzi, cioe’ nei confronti degli stipulanti i contratti di ospitalita’.
5.2. Depongono in tal senso, soprattutto, ma non solo, le precisazioni scritte rivolte a (OMISSIS) nonche’ il fatto che i contributi pubblici erogati dal SSN confluissero innanzitutto nelle sue casse (v. p. 32 della sentenza impugnata): evenienza, quest’ultima, non contestata dalla (OMISSIS).
5.3. Invero, risulterebbe decisiva anche un’altra circostanza dedotta nel ricorso incidentale dalla Cooperativa (OMISSIS) (motivo 6, p. 15) e da essa ribadita nella memoria illustrativa (pp. 9-10), vale a dire che il personale infermieristico, quello sanitario e quello assistenziale continuasse, pur dopo’ le cessioni, ad essere alle dipendenze della (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 18 del contratto di affitto, operando in regime di distacco presso le cooperative affittuarie.
5.4. La decisivita’ della circostanza emerge de plano dal fatto che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, in caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro distaccante, in capo al quale permane la titolarita’ del rapporto di lavoro, sia responsabile, ai sensi dell’articolo 2049 c.c., dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato, atteso che il distacco presuppone uno specifico interesse del datore di lavoro all’esecuzione della prestazione presso il terzo, con conseguente permanenza della responsabilita’, secondo il principio del rischio di impresa, per i fatti illeciti derivati dallo svolgimento della prestazione stessa (Cass. 11/01/2010, n. 215).
5.5. Nondimeno, la ricorrente incidentale non ha trascritto neppure per stralci il contenuto della clausola invocata, limitandosi a rinviare alla comparsa di costituzione e risposta della (OMISSIS), senza precisare la sede – cioe’ il fascicolo d’ufficio o di parte – in cui il documento sarebbe rinvenibile, imponendo alla Corte una non dovuta attivita’ di ricerca e di reperimento tramite l’accesso a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 04/09/2008, n. 22303). Pertanto, questa Corte non puo’ tenerne conto.
5.6. La mancata riproduzione del contenuto integrale o almeno dei tratti salienti dei contratti di cessione non consente di trarne appieno tutte le implicazioni; tuttavia, i pochi stralci portati a conoscenza diretta di questa Corte sono sufficienti per ritenere che la cessione di ramo di azienda presentava quanto meno dei profili di atipicita’, emergenti non solo dalla indagata e approfondita valenza pubblicistica dell’attivita’ di gestione di una r.s.a rilevata dal Tribunale e condivisa dalla Corte d’appello, ma anche dai suoi risvolti piu’ strettamente interprivatistici. Tali profili, sottovalutati e/o non afferrati quanto alla loro portata dalla ricorrente, rendono riduttivo e, comunque, inconferente rifarsi unicamente agli articoli 2558 e 2600 c.c. per individuarne la relativa disciplina (come dedotto, peraltro, in modo parzialmente condivisibile dagli eredi (OMISSIS) nel loro controricorso). Le norme invocate, di cui la ricorrente asserisce la violazione, pur senza mai individuare i passaggi motivazionali in cui la sentenza impugnata ne avrebbe fatto non corretta applicazione, si riferiscono alla successione automatica in contratti per loro natura aventi oggettiva destinazione funzionale all’esercizio del settore di attivita’ imprenditoriale ad essi strettamente collegato. Nel caso di specie, pero’, le clausole inserite nei contratti di cessione, volte ad assicurare un controllo in capo alla cedente, legittimano la presunzione che la cessione abbia comportato almeno la condivisione, quanto alla gestione ed all’esecuzione, dei contratti di assistenza tra cedente e cessionarie, non essendovi gli estremi per affermare che la successione automatica delle affittuarie sia stata esclusa all’atto della stipulazione dei contratti di affitto (per escluderla sarebbe stata necessaria una pattuizione esplicita o la oggettiva riconoscibilita’ dei contratti non inclusi quali contratti estranei alla pertinenza del settore imprenditoriale oggetto della cessione: cosi’ Cass.11/10/2016, n. 20417).
5.7. e Altrettanto priva di pregio risulta la doglianza relativa all’avvenuta voltura dell’accreditamento, da ritenersi attivita’ indispensabile ex lege, a garanzia dei principi costituzionali di imparzialita’ e buon andamento dell’Amministrazione, oltre che di verifica che l’iniziativa del privato fosse compatibile con l’assetto del servizio pubblico e che l’accesso delle strutture private al servizio fosse giustificato (Cons. Stato, 17/02/2010,n. 915).
5.8. Non pienamente confacente alla finalita’ della tipologia delle attivita’ di controllo che la (OMISSIS) si era riservata contrattualmente e’ il richiamo all’articolo 1619 c.c., che riguarda il potere di controllo – quindi, l’ingerenza del locatore – onde verificare l’adempimento degli obblighi incombenti sull’affittuario volti a preservare la produttivita’ del bene oggetto del contratto: inspiegabili risulterebbero, a tacer d’altro, l’obbligo “di dare prova di aver stipulato adeguate polizze di assicurazione a copertura dei rischi di.. responsabilita’ civile” (articolo 15) e quello di trasmettere alla Fondazione entro dieci giorni dal sopralluogo il verbale di ispezioni o verifiche effettuate dall’Asl, dai Nas o da altri organi pubblici (articolo 14). Di quest’ultimo la Fondazione, alle pp. 17 e 18 del ricorso, ha fornito una spiegazione che, tuttavia, si pone in evidente contraddizione con il rilievo da essa attribuito alla volturazione dell’accreditamento. Scrive la Fondazione: “anche l’acquisizione dei verbali ispettivi dell’Asl si muovono in tale ultimo senso”, cioe’ quello a fondamento dell’articolo 1619 c.c., “dato che le ispezioni riguardano esclusivamente la permanenza dei dati strutturali ed organizzativi richiesti per l’accreditamento”. A p. 15 del ricorso si legge, a proposito della voltura di tutte le autorizzazioni e di tutti i provvedimenti dalla Fondazione alle cooperative, “l’espressione voltura e’ evidentemente espressiva di uno status o di una condizione da un soggetto ad un altro” e soprattutto “e’ pure sicuramente rivelatrice che il soggetto cedente perde definitivamente e pienamente tutte le prerogative che derivano dai contratti poi volturati ad altri”. Se davvero la voltura avesse determinato la perdita “definitiva” delle prerogative derivanti dai provvedimenti amministrativi trasferiti non avrebbe avuto alcun senso che il volturante esercitasse una facolta’ di controllo circa la permanenza dei requisiti per l’accreditamento (in senso parzialmente conforme si esprimono i resistenti (OMISSIS) alle pp. 26-27 del controricorso).
5.9. Priva di fondamento e’ l’affermazione che il potere di controllo non attribuisca al controllante responsabilita’ nei confronti dei terzi, suffragata dal richiamo di due pronunce giurisprudenziali – Cass. 13/07/2004, n. 12958 e di Cass. 16/01/1985, n.97 – relative, la prima, al concedente di opere pubbliche ritenuto “di regola” non responsabile del fatto illecito extracontrattuale del concessionario, e la seconda ai rapporti tra federazioni sportive e CONI.
5.10. A prescindere dalla ennesima contraddittorieta’ delle argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente che, dopo aver insistito per rivendicare “la piena ed esclusiva riconducibilita’ al diritto privato delle cessioni di cui e’ stata parte (….)”, tenta di confutare la conclusione del giudice a quo, quanto alla sua corresponsabilita’, rifacendosi alla disciplina delle concessioni amministrative (ove l’attivita’ del controllante trova giustificazione nella funzionalizzazione ad uno scopo super partes), va altresi’ osservato che il confronto comunque non le giova, perche’ costituisce ius receptum che la ricorrenza di una concessione traslativa con cui la PA si sia spogliata nei confronti del concessionario di opera pubblica, non solo dell’esercizio dei poteri, ma anche della titolarita’ degli stessi, non basta ad escludere indiscriminatamente la responsabilita’ del concedente, il quale, conservando poteri di controllo e di stimolo, e’ corresponsabile dei danni derivanti dalla mancata verifica sull’attivita’ svolta dal concessionario (Cass. 01/12/2016, n.24541; Cass. 26/09/2014, nn. 20373-4; in senso conforme, proprio con riferimento all’esercizio dell’attivita’ di vigilanza e di controllo, circa la responsabilita’ del concedente per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario: cfr. Cass. 20/02/2018, n. 4026 che ha fatto leva sull’articolo 2049 c.c. per giustificare, nell’ambito della concessione di pubblico servizio, il presupposto di fatto cui collegare la responsabilita’ del concedente).
5.11. Se non e’ proficuo per la ricorrente il richiamo – che questa Corte giudica comunque improprio – della disciplina delle concessioni amministrative, non sortisce risultati piu’ favorevoli l’inquadramento panprivatistico della vicenda.
5.12. Il controllo implica la verifica di conformita’ di qualcosa a qualcos’altro oltreche’ l’adeguamento ad una regola, sicche’ la relativa attivita’ non comporta solo il conoscere e il valutare, ma anche l’intervenire per correggere. La legittimazione al controllo prevista pattiziamente permette, quindi, cio’ che altrimenti nei rapporti tra privati, ispirati alla tendenziale parita’ ed intangibilita’ delle rispettive sfere giuridiche, non sarebbe affatto consentito, vale a dire il potere di ingerenza.
5.13. Nel caso di specie, tale facolta’ di controllo non e’ strumentale al soddisfacimento dell’interesse proprio del cedente, in funzione della retrocessione dell’attivita’ ceduta, come vorrebbe la ricorrente – non si tratta, infatti, anche per le ragioni giu’ evidenziate di una esplicitazione e/o specificazione delle facolta’ di cui all’articolo 1619 c.c. – ma vale a garantire il perseguimento della finalita’ in senso lato pubblicistica e, comunque, assume risalto soprattutto per la rilevanza esterna dell’attivita’ di gestione.
5.14. La Fondazione si era assunta volontariamente una funzione di controllo da esercitare gradualmente e costantemente (…) onde intervenire per eliminare eventuali discrasie e prevenire il ripetersene e di tale obbligo di controllo essa – vi e’ prova – aveva reso edotti i terzi: (OMISSIS), ad esempio, nella quale la Fondazione aveva ingenerato un legittimo affidamento circa l’adempimento corretto degli impegni assunti dalle concessionarie.
5.15. Non vi sono ragioni, dunque, per discostarsi dalla esauriente e logica conclusione tratta dai giudici di merito in ordine alla ricorrenza di una sua corresponsabilita’ anche per gli inadempimenti “materialmente” imputati alle societa’ cessionarie: l’individuazione del responsabile non coincide e, comunque, come nel caso di specie, non e’ solo quella posta a carico di colui cui e’ materialmente, cioe’ direttamente, imputabile l’inadempimento.
6. Con il quinto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, consistiti: a) nelle condizioni di salute di (OMISSIS) all’atto del ricovero, ultraottantenne, affetto da Alzheimer, da cardiopatica ischemica cronica, da anemia, da ipertensione, da stenosi carotidea bilaterale, da ipertrofia prostatica, da splenomegalia, da frattura femorale dx nonche’ da incontinenza; b) nella accertata diligenza della condotta professionale della Fondazione che aveva permesso il parziale recupero della deambulazione, il superamento di una polmonite, il trattamento di pulizia chirurgica delle lesioni cutanee di decubito, come risultante dalla C.Testo Unico Il mancato esame di tali circostanze avrebbe fatto si’, ad avviso della Fondazione, che le venisse imputata la tardivita’ nell’assegnazione di un materasso da letto antidecubito, fondata sulla deposizione di una sola teste, (OMISSIS), la quale aveva dichiarato che all’epoca in cui era emersa la necessita’ del presidio non ve n’erano di disponibili presso la struttura che aveva gia’ impegnato i tre in suo possesso per altri degenti. Tale testimonianza, pur contraddicendo tutte le altre, sarebbe stata l’unica assunta a base del convincimento del giudice, perche’ ritenuta la solaattendibile, in ragione del fatto che la testimone non aveva piu’ un rapporto di lavoro con la residenza sanitaria assistita.
7. Con il sesto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta la severa illogicita’ e contraddittorieta’ su fatti decisivi.
7.1. Proprio in ragione della motivazione sulla scorta della quale la Corte ha ritenuto attendibile la teste (OMISSIS), la ricorrente reputa illogico e contraddittorio non aver preso in esame la deposizione della dott.ssa (OMISSIS), dimissionaria al tempo della testimonianza, che aveva riferito che, gia’ prima che (OMISSIS) contraesse la broncopolmonite, erano stati messi a sua disposizione il materassino antidecubito e le talloniere.
8. I motivi cinque e sei possono essere esaminati congiuntamente.
8.1. Occorre, innanzitutto, distinguere le condizioni di salute di (OMISSIS) e il percorso terapeutico approntato per affrontare le lesioni cutanee, da un lato, e il tempo in cui fu messo a disposizione della vittima il presidio antidecubito, dall’altro.
8.2. Le prime, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, sono state prese in considerazione della Corte territoriale per piu’ finalita’: a p. 34 – ove si fa riferimento alla C.T.U., la quale avrebbe attestato attenzione da parte del personale alla fisioterapia e alla mobilitazione attiva e passiva di (OMISSIS) – a p. 35 – nella parte in cui ha abbattuto del 75%, rispetto a quanto statuito dal giudice di prime cure, la liquidazione del danno da invalidita’ temporanea – e a p. 36 – ove ha ridotto, proprio in considerazione delle pregresse patologie da cui era afflitto (OMISSIS), il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale -.
8.3. Quanto, invece, alla prova circa la tardiva disponibilita’ del materassino, e’ fuori discussione che in una situazione – di frequentissimo riscontro nella pratica – di contrasto tra deposizioni testimoniali il giudice sia tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilita’ dell’uno o dell’altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualita’ dei testi, la loro vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti) per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilita’ ad una testimonianza rispetto all’altra od, al limite, ad escludere l’attendibilita’ di entrambe (Cass. 27/01/2015, n. 1547). Va precisato, poi, che, secondo l’orientamento di questa Corte, anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, puo’ essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilita’ (Cass. 30/03/ 2010, n. 7763).
8.4. Passando dai principi astratti alla loro declinazione ed applicazione nel caso concreto, deve negarsi che il giudice a quo abbia posto a base dell’attendibilita’ della teste (OMISSIS) solo il dato soggettivo che ella non avesse, al momento della deposizione, alcun rapporto di lavoro con le parti in causa. Solo se cosi’ fosse stato, il giudice, omettendo di considerare che anche altri testi, la cui attendibilita’ era stata esclusa, si trovavano nella medesima condizione soggettiva quanto al rapporto con le parti, avrebbe adottato un parametro di valutazione aprioristico, contraddittorio ed illogico, che si sarebbe risolto in una concreta quanto ingiustificata limitazione del diritto alla prova e, quindi, alla difesa, della Fondazione e della (OMISSIS) (Cass. 19.3.2009, n. 6697), di cui le stesse avrebbero avuto ragione di dolersi.
8.5. Vero e’, invece, che la Corte ha ritenuto che gli altri testimoni avessero reso deposizioni imprecise o contraddette dalle risultanze di causa (p. 34 della sentenza). Nella specie, dunque, le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione e’ chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicita’ o insanabile contraddizione. Il vizio non puo’ invero consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello offerto dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza. In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso. Non puo’ percio’ trovare ingresso.
9. Con il settimo ed ultimo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2059 e 2697 c.c., per avere il giudice a quo riconosciuto indistintamente a tutti gli eredi (OMISSIS) il danno da lesione del rapporto parentale, il quale, tuttavia, non essendo un danno in re ipsa, andava provato da ciascuno dei familiari superstiti in ragione della durata e dell’intensita’ del vissuto della vittima, dell’eta’, della capacita’ di reazione al trauma e di ogni altra circostanza. Non solo: essendo la vittima padre di quattro figli, il fatto che fosse stato affidato ad una residenza sanitaria assistita lasciava presumere, ad avviso della Fondazione, la presenza di rapporti familiari ed affettivi fragili ed inconsistenti, tali da non giustificare il riconoscimento di un danno da lesione del rapporto parentale.
10. La censura e’ infondata.
10.1. Conviene riprodurre i passaggi fondamentali della sentenza sul punto in ordine all’an ed al quantum.
10.2. In ordine all’an la Corte ha ritenuto “non pare potersi dubitare del fatto che, pur se il C.Testo Unico non ha indicato la causa certa della morte, la presenza di un’infiammazione dei tessuti sacrali e calcaneari possa aver comportato una diminuzione dei poteri di difesa del malato e che… l’operazione di amputazione… ove effettuata tempestivamente, secondo la regola del “piu’ probabile che non” avrebbe allungato la possibilita’ di vita di (OMISSIS), seppur per un breve periodo”.
10.3. Circa il quantum la Corte ha tenuto conto dell’eta’ della vittima, delle sue pregresse condizioni di salute, della mancanza di convivenza con il restante nucleo familiare, della consapevolezza, da parte dei suoi figli, delle precarie condizioni fisiche in cui versava il padre.
10.4. Al di la’ delle etichette nominalistiche utilizzate, va premesso che il giudice a quo non ha inteso liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, bensi’ il danno da perdita anticipata di tale rapporto.
10.5. Sul piano strettamente lessicale, e’ vero, infatti, che il giudice a quo si e’ riferito al “danno da perdita del rapporto parentale” senza alcuna piu’ precisa descrizione della sua consistenza fenomenologica. Peraltro, nel senso della (corretta) liquidazione non di una “perdita di chance di prosecuzione (possibile) del rapporto parentale”, ma di una perdita anticipata di tale rapporto, positivamente valutata, sul piano causale, in termini di accertamento probabilistico – e cioe’ della sua probabilita’ “eventistica”, essendo l’incertezza circoscritta al solo piano “consequenzialista”, da intendersi, peraltro, nel senso della indeterminabilita’ della maggior durata della sopravvivenza – depongono, i criteri liquidativi utilizzati in senso opportunamente decrementale, con disapplicazione delle tabelle di Milano e con ricorso ad un criterio equitativo puro.
10.6. Questa precisazione e’ quanto mai opportuna alla luce dell’orientamento di questa Corte che nega la coincidenza del danno da perdita lesione della possibilita’ di sopravvivenza con il danno da lesione del rapporto parentale, essendone diversi i beni tutelati: nel primo caso, la possibilita’ perduta di sopravvivenza, peraltro caratterizzata dall’incertezza eventistica, nell’altro, la perdita (anche soltanto anticipata) di un significativo rapporto parentale (Cass. 09/03/2018, n. 5641).
10.7. Il danno da lesione del rapporto parentale non e’ stato imputato al personale della residenza sanitaria assistita perche’ non e’ emerso che la condotta omissiva del personale della residenza sanitaria assistita abbia cagionato la morte di (OMISSIS). La condotta colpevole del personale ha avuto, come conseguenza, un evento di danno probabilisticamente accertato nell’an (la perdita anticipata della vita, non la perdita della vita tout court), ed incerto soltanto nella sua determinazione temporale – il CTU discorre, in proposito, di “un sia pur breve periodo”, alla luce delle pregresse condizioni di salute della vittima e della rischiosita’ dell’intervento cui doveva essere sottoposto. Si e’ dunque determinato un danno da mancata, meno breve sopravvivenza (e non da incertezza sulla possibilita’ stessa di sopravvivenza) cio’ che avrebbe legittimato il ricorso alla fattispecie della chance perduta), sulla scorta della ricorrenza del nesso causale, ricostruito avvalendosi del criterio probatorio del “piu’ probabile che non” (Le. dell’accertamento causale sul piano civilistico) tra la condotta e l’evento (p. 34 della sentenza).
10.8. Tanto premesso la Corte territoriale, come si e’ anticipato, ha ritenuto di dover adottare un criterio equitativo puro di liquidazione, tenuto conto di una serie di circostanze di fatto, esplicitate nella motivazione (p. 36).
10.9. Avendo fornito una spiegazione chiara e ragionevole della fondatezza della propria decisione non risulta giustificata la censura dei ricorrenti secondo cui, non bastando lo status di formale filiazione, il danno avrebbe potuto essere riconosciuto solo a fronte dell’allegazione di circostanze precise relative alla permanenza e consistenza del legame familiare, variabili di figlio in figlio, atte a vincere la presunzione di allentamento dei vincoli familiari derivante dal ricovero del congiunto presso la residenza sanitaria assistita Non solo la convivenza non e’ una condizione necessaria per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale (Cass. 15/02/2018, n. 3767) – e, comunque, la Corte ha tenuto conto del fatto che i figli di (OMISSIS) non fossero con lui conviventi – ma risponde all’id quod plerumque accidit che la morte di un congiunto provochi una sofferenza nei superstiti; trattandosi di una praesumptio hominis (nella specie, di tipo “forte”) spettava ai convenuti “di dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite” (Cass. 15/02/2018, n. 3767), i quali, invece, si sono limitati ad affermare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di (OMISSIS) lascio’ indifferenti i figli o taluno di essi.
Ricorso Incidentale della Cooperativa Sociale (OMISSIS).
11. Con il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la Cooperativa (OMISSIS) lamenta la violazione degli articoli 116, 132 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., per non avere il giudice a quo tenuto conto del fatto che il C.T.U., a p. 44 della sua relazione, aveva escluso ogni negligenza quanto al trattamento delle piaghe di decubito e per avere del tutto disatteso la diversa valutazione del C.T.P. quanto all’asserita tardivita’ nell’esecuzione dell’ecocolordoppler arterioso agli arti inferiori.
11.1. Il motivo, che gia’ e’ di dubbia ammissibilita’ per il fatto di impegnare ben tre dei quattro parametri di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, al fine di muovere generiche ed apodittiche censure alla decisione impugnata, non supera comunque il filtro dell’autosufficienza, non essendo riportate le considerazioni critiche eventualmente mosse alla C.Testo Unico sulla base delle osservazioni del proprio C.T.P, giacche’ l’impugnazione dovrebbe contrapporre le argomentazioni critiche del ricorrente a quelle svolte dalla sentenza impugnata, al fine di incrinare il fondamento logico-giuridico su cui si e’ fondata la decisione.
11.12. Con il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice a quo nel capo della sentenza impugnata in cui ha ritenuto provato che solo nei primi giorni di dicembre 2008 (e non sin dal momento in cui ne era stata individuata la necessita’, cioe’ il (OMISSIS)) fosse stato messo a disposizione della vittima il materassino per letto antidecubito.
11.3. Per la Cooperativa (OMISSIS), la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il C.Testo Unico aveva ritenuto indispensabile il materassino per il letto solo a seguito dell’aggravarsi delle condizioni della vittima, la quale, durante il mese di novembre, era ancora in grado di deambulare sia pure con l’uso di una carrozzina, dotata del presidio antidecubito, e avrebbe fondato la prova che prima dell’inizio di dicembre non avesse usufruito di analogo presidio sul letto esclusivamente sulla dichiarazione testimoniale della (OMISSIS), ritenuta l’unica attendibile perche’ non aveva un vincolo di subordinazione con la residenza sanitaria assistita al momento della deposizione: circostanza quest’ultima sussistente anche nel caso di altri quattro testi, il contenuto delle cui deposizioni era stato di segno opposto rispetto a quella della teste (OMISSIS).
12. Il motivo e’ assorbito dall’inammissibilita’ dei motivi cinque e sei del ricorso principale.
13. Con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1176, 1218 e 2043 c.c. nel capo della sentenza impugnata ove il decesso della vittima e’ stato posto in nesso di relazione causale con l’erronea lettura del referto redatto dal chirurgo plastico dell’ospedale di (OMISSIS) che aveva provocato il ritardo, di circa tre mesi, nell’esecuzione dell’intervento di amputazione della coscia destra. La tesi della ricorrente e’ che la necessita’ dell’intervento asseritamente derivante dal referto del chirurgo che aveva consigliato un approfondimento terapeutico e comunque di dubbia efficacia quanto alla possibilita’ di garantire alla vittima maggiori chance di vita – il C.Testo Unico aveva infatti controbilanciato la possibilita’ di sopravvivenza a seguito dell’intervento di amputazione con la ricorrenza di un alto rischio di mortalita’ anche indipendentemente da esso a causa delle condizioni di salute della vittima – si collocasse in un momento – (OMISSIS) – cronologicamente posteriore alla sua gestione della residenza sanitaria assistita.
13.1. La censura non merita accoglimento. E’ pacifico che il C.T.U., sulla cui relazione il giudice a quo ha fondato la propria decisione, ha individuato con analiticita’ e precisione una pluralita’ di condotte negligenti diverse per contenuto e per riferibilita’ a ciascuna delle cessionarie succedutesi nella gestione della struttura residenziale, percio’ non puo’ dirsi che sia mancata la prova del nesso causale tra condotte ed evento. In aggiunta, va considerato che le condotte ascritte erano tutte omissive e che, per l’imputazione della responsabilita’, il giudice ha avuto riguardo alla concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire.
14. Con il quarto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c., la violazione degli articoli 1226, 2055 e 2059 c.c. per avere la Corte riconosciuto – e a tutto ammettere liquidato a tale titolo un importo eccessivo – un danno parentale in assenza della relativa prova.
14.1. Il motivo e’ assorbito dall’inammissibilita’ dell’ultimo motivo del ricorso principale.
15. Con il quinto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c., la violazione degli articoli 1226, 2055, 2059 e 1298 c.c. per avere la Corte ridotto dal 45% al 25% la responsabilita’ del Consorzio in ragione del piu’ breve periodo in cui la vittima fu gestita da esso, senza prendere in considerazione quando e a chi fossero imputabili le negligenze riscontrate e senza tener conto che il danno da invalidita’ permanente era stato riconosciuto per il periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS) e che in questo periodo durato 216 giorni il Consorzio aveva avuto in gestione la vittima per 110 giorni e la Cooperativa (OMISSIS) per 106.
15.1. Il motivo non merita accoglimento.
15.2. Gia’ si e’ detto, a proposito del motivo numero tre, che ciascuna delle condotte omissive accertate ha contribuito a rendere concreto il rischio del verificarsi del danno poi occorso. Il giudice ha accertato che l’evento non si sarebbe verificato se (causalita’ ipotetica) gli agenti avessero posto in essere la condotta loro imposta e nell’individuare la misura dell’apporto causale di ciascuna delle condotte omesse ha adottato un criterio oggettivo, quello temporale della assistenza del paziente durante il quale, secondo il giudilio contro fattuale, era ipotizzabile fosse stata posta in essere la condotta causativa del danno, piuttosto che quello in cui, non necessariamente coincidente con il primo, si erano manifestate le conseguenze dannose.
16. Con il sesto e ultimo motivo la ricorrente ribadisce la responsabilita’ solidale della (OMISSIS), mettendo in dubbio che fosse effettivamente stato ceduto un ramo di azienda, stante che il personale medico, infermieristico ed assistenziale operante presso la residenza sanitaria assistita era rimasto alle dipendenze della Fondazione che ne aveva conservato il potere disciplinare.
16.1. Il motivo e’ assorbito dall’infondatezza dei primi quattro motivi del ricorso principale.
Ricorso incidentale della (OMISSIS) e de (OMISSIS) Cooperativa sociale.
17. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 2043, 2056 e 1218 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la loro corresponsabilita’ nella misura del 25% al verificarsi del danno subito dalla vittima, fondandola sull’errata lettura del referto del chirurgo plastico dell’ospedale di (OMISSIS) e sulla tardiva esecuzione dell’intervento di amputazione. La tesi delle ricorrenti e’ che l’intervento avrebbe dovuto essere eseguito nei primi mesi del 2009, pertanto, essendosi gia’ verificato l’evento di danno prima che esse assumessero la gestione della residenza sanitaria assistita nessun addebito poteva essere loro mosso circa la perdita della possibilita’ di sopravvivenza della vittima. L’erronea interpretazione del referto che aveva determinato a cascata la tardiva esecuzione dell’intervento demolitivo doveva considerarsi ininfluente rispetto al verificarsi del danno; pertanto, concludevano che l’omissione di un comportamento che non e’ causa del danno lamentato impedisce il sorgere della responsabilita’.
18. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2055, 2056 e 1218 c.c. per avere la Corte individuato il loro concorso di responsabilita’ solo sulla scorta del criterio temporale della gestione della residenza sanitaria assistita senza, invece, tener conto dell’efficienza causale al verificarsi del danno delle altre condotte umane imputabili e di altri fattori causali, qui rappresentati dalle pregresse condizioni di salute della vittima.
19. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2056, 2055, 1218 e 1223 c.c. in ordine al riconoscimento del danno da inabilita’ temporanea iure hereditario. Il giudice a quo, sempre e solo sulla scorta della durata della gestione della r.s.a da parte delle ricorrenti, le ha ritenute corresponsabili anche di un danno loro non imputabile, perche’ derivante dall’omessa tempestiva adozione di presidi antidecubito da parte di chi aveva assunto precedentemente la cura del paziente e dalla mancata adozione della cura e degli interventi piu’ adeguati. Quanto a quest’ultimo profilo la Corte non avrebbe tenuto conto delle risultanze peritali che riscontravano in ordine alla gestione terapeutica delle lesioni trofiche la tenuta di una condotta professionale adeguata.
20. I motivi nn. 1-3 sono assorbito dal rigetto dei motivi tre e cinque del ricorso incidentale della Cooperativa (OMISSIS).
21. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2056, 1218 e 1223 c.c. per averle il giudice a quo condannate alla restituzione parziale delle rette dall'(OMISSIS), nonostante esse avessero cominciato a percepire le rette solo da marzo (OMISSIS).
22. Il motivo va accolto.
22.1. Essendo stato accertato che Le cooperative (OMISSIS) e (OMISSIS) erano subentrate nella gestione della residenza sanitaria assistita solo dal (OMISSIS), e’ evidente che non avessero anteriormente percepito la retta per il contratto di ospitalita’ e che quindi non fossero tenute a restituirla neppure in parte come disposto dal giudice a quo che sul punto ha confermato la sentenza di primo grado. L’accoglimento del motivo non giustifica, tuttavia, il rinvio della causa alla Corte territoriale competente, potendosi correggere la sentenza impugnata nel senso indicato.
23. Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistito nell’omessa pronuncia: a) sulla circostanza che l’errore di interpretazione del referto della visita chirurgica del (OMISSIS) e la intempestiva amputazione fossero irrilevanti ai fini del prodursi dell’evento dannoso; b) sulla rilevanza causale delle pregresse condizioni di salute ella vittima.
23.1. Il motivo non merita accoglimento. In primo luogo, va considerato che il ricorrente sovrappone o comunque confonde l’omesso esame di un fatto con l’omessa pronuncia su un motivo di appello (Cass. 22/01/2018, n. 1539; Cass. 16/03/2017 n. 6835; Cass. 05/12/2014, n. 25761). Ad ogni modo, l’istanza sulla quale il decidente avrebbe omesso di provvedere non e’ stata riportata in ricorso puntualmente, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali essa era stata proposta, in modo da consentire la preliminare valutazione della ritualita’ e della decisivita’ delle questioni prospettate e, all’esito, la verifica della loro fondatezza; pertanto, a prescindere dall’errore di sussunzione, il motivo e’ inammissibile (Cass. 13/01/2015, n. 279).
24. Con il sesto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c. per avere la Corte riconosciuto agli eredi (OMISSIS) il danno iure proprio in termini di perdita del rapporto parentale, il quale presuppone il nesso di derivazione causale tra l’evento morte e la condotta del danneggiante escluso nel caso di specie.
25. Il motivo e’ assorbito dall’inammissibilita’ dell’ultimo motivo del ricorso principale.
26. Con il settimo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione alla mancata individuazione della quota di responsabilita’ della cooperativa II Parco, cui il Consorzio di cooperative aveva affidato la gestione della residenza sanitaria assistita.
26.1. Il motivo e’ inammissibile. Le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di avere formulato inequivocabilmente la domanda o la relativa eccezione, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa, e riportarla nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (Cass. 16/02/2018, n. 3845).
27. Ne consegue che la Corte rigetta il ricorso principale della (OMISSIS).
28. Rigetta il ricorso incidentale della Cooperativa (OMISSIS).
29. Accoglie il quarto motivo di ricorso incidentale del (OMISSIS), ne rigetta gli altri, e corregge la motivazione della sentenza che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, consistente nella restituzione delle rette percepite, non ha tenuto conto che il (OMISSIS)/(OMISSIS) era subentrato nella gestione della residenza sanitaria assistita solo a far data dal 17 gennaio 2009, limitando a tale data, cosi’ individuata quale dies a quo dell’obbligazione, la liquidazione del danno de quo.
30. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale della (OMISSIS). Rigetta il ricorso incidentale della Cooperativa (OMISSIS). Accoglie il 4 motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS)/(OMISSIS) nei sensi di cui in motivazione e ne rigetta gli altri.
Condanna la (OMISSIS) al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle controricorrenti, liquidandole in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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