Esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 131-bis cod. pen. per la rivelazione di segreto d’ufficio, se la notizia divulgata riguarda una delicata indagine sul narcotraffico.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 4 maggio 2018, n. 19493.

Esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 131-bis cod. pen. per la rivelazione di segreto d’ufficio, se la notizia divulgata riguarda una delicata indagine sul narcotraffico. Tale esclusione è stata fondata da un lato sulla violazione dei doveri inerenti al servizio espletato e dall’altro sul tipo di notizia divulgata, inerente ad una delicata indagine per gravi reati in materia di narcotraffico.

Sentenza 4 maggio 2018, n. 19493
Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPOZZI Angelo – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
(OMISSIS), nata l'(OMISSIS);
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/09/2016 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCIARELLI Massimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) e (OMISSIS), che si e’ riportato al ricorso, chiedendo in subordine l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), anche in sost. dell’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi e si e’ associato alla richiesta di annullamento per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/9/2016 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma di quella del Tribunale di Potenza del 20/5/2015, ha confermato il giudizio di penale responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) in ordine al delitto di rivelazione di segreto di ufficio di cui al capo A) e di (OMISSIS) in ordine all’analogo reato di cui al capo D), ritenendo in tali capi assorbita l’imputazione sub E) e rideterminando le pene.
2. Ha proposto ricorso (OMISSIS) tramite il suo difensore.
2.1. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova.
La Corte aveva omesso di considerare la conversazione intercettata n. (OMISSIS), idonea ad accreditare la versione difensiva, ulteriormente confermata da (OMISSIS), secondo cui la consultazione del Re.Ge da parte della (OMISSIS) era avvenuta su richiesta della (OMISSIS) al fine di verificare un nominativo diverso da quello del figlio della (OMISSIS), cio’ che aveva dato luogo alla meravigliata scoperta da parte della ricorrente dell’iscrizione del nominativo del (OMISSIS).
La Corte si era basata sulla conversazione n. (OMISSIS), ma non aveva dato conto ne’ della conversazione n. (OMISSIS) ne’ delle dichiarazioni della (OMISSIS), elementi ulteriormente suffragati dalla brevita’ della consultazione del Re.Ge. da parte della (OMISSIS).
Inoltre la Corte non aveva specificamente motivato in ordine alla conversazione n. (OMISSIS) al fine di desumere elementi idonei ad escludere che la (OMISSIS) avesse istigato la (OMISSIS) all’accesso abusivo, da tale conversazione risultando la consapevolezza del marito e del figlio della (OMISSIS) delle indagini in corso.
Cio’ aveva comportato una viziata analisi dell’elemento psicologico della condotta e l’illogicita’ del complessivo ragionamento, connesso al travisamento derivante dalla omessa valutazione di elemento decisivo.
Inoltre la Corte aveva dedotto che non vi erano elementi per ritenere o ipotizzare che la notizia oggetto di illecita rivelazione fosse stata comunicata da altre persone.
Ma in tal modo aveva smentito la stessa impostazione dell’accusa, essendo stato contestato alle coimputate (OMISSIS) e (OMISSIS) di aver rivelato alla (OMISSIS) la notizia dell’indagine a carico del (OMISSIS) nel periodo anteriore e prossimo all’1/2/2010, mentre l’imputazione a carico della (OMISSIS) recava la data dell’1/2/2010.
Inoltre erroneamente la Corte aveva ritenuto che dalla notizia fossero derivati pregiudizi alle indagini, posto che non erano state debitamente valutate le dichiarazioni sul punto rese dall’ispettore (OMISSIS) circa il cambio di numero di telefono da parte di (OMISSIS) solo una settimana dopo.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’articolo 131-bis cod. proc. pen..
La Corte indebitamente aveva fatto riferimento alla violazione dei doveri inerenti al servizio all’interno della Procura della Repubblica per escludere l’ipotesi della particolare tenuita’ del fatto, quando gia’ erano state concesse le attenuanti generiche per i motivi delle condotte e comunque non erano stati arrecati concreti pregiudizi alle indagini.
3. Hanno presentato ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) tramite il loro difensore.
3.1. Con il primo motivo denunciano vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 cod. proc. pen. e articolo 111 Cost..
La Corte aveva affermato con riguardo alla posizione della (OMISSIS) che non vi erano elementi per desumere o ipotizzare che la (OMISSIS) avesse ricevuto la notizia da altre persone, il che costituiva un elemento in contrasto con la riconosciuta penale responsabilita’ delle ricorrenti e tale da introdurre nel ragionamento della Corte un’insanabile contraddizione.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen..
Erano state travisate le dichiarazioni rese da (OMISSIS), che aveva escluso di aver formulato richiesta di stampa della copertina mediante indicazione dei nominativi, non essendovi, a fronte di cio’, la prova che le due ricorrenti avessero in concreto letto il contenuto della copertina.
Di qui la conclusione che la Corte si era fondata su un risultato di prova diverso da quello reale.
3.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 cod. proc. pen. e articolo 111 Cost..
Non era stata considerata l’ipotesi dell’agevolazione meramente colposa, essendosi fatto generico riferimento alle modalita’ della divulgazione, oltre che all’accesso abusivo al RE.Ge. non imputabile alle ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile, perche’ manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare la rilettura del materiale probatorio ed a suggerire diverse valutazioni di merito, ben oltre i limiti dello scrutinio di legittimita’.
1.1. Il primo motivo in particolare prospetta un’erronea valutazione delle prove e la mancata valutazione di un elemento decisivo, costituito dalla conversazione n. (OMISSIS), intercorsa tra (OMISSIS) e il marito, da leggere unitamente alle dichiarazioni rese dalla (OMISSIS), ma non considera che i Giudici di merito hanno concordemente valorizzato la conversazione n. (OMISSIS), per attestare che: la (OMISSIS) aveva chiesto a (OMISSIS), cioe’ alla (OMISSIS), il piacere di entrare nel sistema Re.Ge.; nella circostanza la (OMISSIS) aveva suggerito di utilizzare il nome (OMISSIS); infine la (OMISSIS) le aveva confermato l’iscrizione del (OMISSIS), figlio della (OMISSIS), a conferma di quanto costei aveva diversamente appreso dalle altre due ricorrenti.
La ricorrente non censura specificamente il significato attribuito alla conversazione n. (OMISSIS), mentre la conversazione n. (OMISSIS), di cui nel ricorso e’ riportato un frammento, non assume il significato di elemento decisivo, idoneo a disarticolare la valutazione dei Giudici di merito, fermo restando che proprio detta conversazione e’ stata parimenti valutata e utilizzata in chiave accusatoria dal Tribunale, che ha fra l’altro sottolineato come, alla luce di essa, intercorsa ancora una volta tra la (OMISSIS) e il marito, fosse emersa l’esigenza di evitare che, facendo riferimento al (OMISSIS), potesse risultare una traccia dell’illecita consultazione, e come nel corso della conversazione la donna avesse segnalato, riferendosi alla (OMISSIS), che “e’ assai che me lo ha fatto vedere… non e’ che lo facciamo con tutti, lo facciamo solo tra noi”.
E’ dunque evidente che l’assunto dell’asserito inganno e della sorpresa della (OMISSIS), che sarebbe ulteriormente attestata dalla brevita’ della consultazione del sistema Re.Ge., ha trovato nella motivazione delle due sentenze una idonea confutazione, sulla base di una valutazione tutt’altro che illogica, fondata sull’intero compendio probatorio, dovendosi a tale stregua ritenere correttamente ricostruito anche l’elemento soggettivo del reato.
1.2. Ne’ assume rilievo in tale quadro la conversazione n. (OMISSIS), che secondo la ricorrente attesterebbe una conoscenza pregressa da parte del marito e del figlio della (OMISSIS) delle indagini in corso: in realta’ si tratta di deduzione inerente al merito e del tutto aspecifica, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine al fatto che da tale conversazione non era dato ricavare elementi idonei ad escludere che la (OMISSIS) avesse istigato la (OMISSIS) ad effettuare l’accesso abusivo al Re.Ge..
1.3. Manifestamente infondato risulta inoltre l’assunto dell’asserita contraddittorieta’ interna della motivazione, derivante dall’osservazione della Corte secondo cui non risultavano elementi per ritenere o ipotizzare che la notizia oggetto di rivelazione fosse stata comunicata alla (OMISSIS) da altre persone.
All’evidenza si tratta di deduzione decontestualizzata, che non considera l’angolo visuale dal quale la Corte ha tratto spunto per giungere a formulare quella valutazione.
Era in realta’ ben presente alla Corte l’oggetto dell’imputazione a carico delle coimputate (OMISSIS) e (OMISSIS), i cui motivi di appello sarebbero stati di seguito esaminati: la considerazione oggetto di censura risulta in realta’ specificamente riferita alla posizione della (OMISSIS), presa in esame alla pag. 7, e in particolare al preteso carattere equivoco delle intercettazioni e alla possibilita’ di risalire tramite le stesse all’imputata (OMISSIS), solo in tale prospettiva – e rispetto al tipo di addebito mosso a costei – essendo stato rilevato che non era dato ricavare dal compendio probatorio elementi idonei ad indicare altri soggetti, in luogo della predetta, come responsabili di divulgazione di notizia, acquisita consultando il Re.Ge..
1.4. Ancora una volta inerisce al merito e per giunta risulta manifestamente infondata l’ulteriore deduzione difensiva incentrata sul pregiudizio alle indagini: in realta’ la Corte ha al riguardo segnalato che il (OMISSIS) aveva smesso di utilizzare l’utenza telefonica e che il linguaggio dei soggetti sottoposti ad indagine era diventato criptico, a prescindere dalla circostanza che l’ (OMISSIS) solo dopo una settimana avesse cambiato il numero di telefono.
1.5. Inammissibile perche’ inerente al merito e dunque non consentito in sede di legittimita’ risulta il secondo motivo, volto al riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuita’ del fatto.
La deduzione si incentra sui motivi delle condotte, gia’ alla base della concessione delle attenuanti generiche, e sull’assenza di pregiudizio alle indagini, in vista di un alternativo e piu’ favorevole giudizio di merito, ma in realta’ non prospetta l’arbitrarieta’ o l’illogicita’ manifesta della valutazione della Corte, con la quale neppure si confronta specificamente, posto che l’esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 131-bis cod. pen. e’ stata fondata da un lato sulla violazione dei doveri inerenti al servizio espletato e dall’altro sul tipo di notizia divulgata, inerente ad una delicata indagine per gravi reati in materia di narcotraffico.
2. Inammissibile risulta anche il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
2.1. Il primo motivo, incentrato sul preteso vizio di motivazione derivante dal contraddittorio assunto che non potesse ipotizzarsi che la (OMISSIS) avesse ricevuto la notizia da altre persone, e’ manifestamente infondato.
Si e’ infatti gia’ avuto modo di rilevare, esaminando il ricorso di (OMISSIS), che la censurata considerazione della Corte non aveva riguardo alla posizione delle altre due imputate e non si poneva in conflitto con la penale responsabilita’ di costoro, ma avrebbe dovuto correlarsi alla specifica analisi che la Corte stava conducendo in merito alla concludenza degli elementi probatori, desunti dalle conversazioni intercettate, per escludere che il tipo di addebito mosso alla (OMISSIS) fosse in realta’ attribuibile ad altri soggetti.
2.2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo, con il quale si prospetta un vizio di motivazione derivante dal travisamento delle dichiarazioni della teste (OMISSIS).
In realta’ la Corte non ha inteso affermare che la (OMISSIS) avesse indicato il nome dei soggetti iscritti, ma solo che avesse chiesto la stampa di copertina adesiva, recante le varie iscrizioni, da applicare sul fascicolo riguardante il procedimento a carico anche del (OMISSIS), figlio della (OMISSIS).
A tale stregua la Corte ha tutt’altro che illogicamente ritenuto che per tale via le ricorrenti avessero dapprima avuto modo di apprendere la notizia del procedimento a carico del figlio della (OMISSIS) e poi l’avessero rivelata alla collega, cio’ che in base alla ricostruzione dei Giudici di merito costituiva mera conferma di quanto risultava anche dalle conversazioni intercettate, in particolare da quella n. (OMISSIS), in cui la (OMISSIS) aveva riferito al marito che a darle la notizia erano state (OMISSIS) e (OMISSIS), che l’avevano appresa in occasione della stampa della copertina chiesta dalla (OMISSIS).
Deve dunque escludersi un travisamento della prova e con esso il dedotto vizio di motivazione, posto che la Corte non si e’ fondata su un risultato di prova diverso da quello reale, bensi’ sulla combinazione di dati probatori, non illogicamente valutati, per giungere alla ricostruzione della vicenda e della divulgazione della notizia da parte delle due ricorrenti.
2.3. Generico e manifestamente infondato risulta infine il terzo motivo che ripropone l’assunto della configurabilita’ di una rivelazione meramente colposa, a fronte delle modalita’ della divulgazione, che secondo i Giudici di merito sono state caratterizzate da deliberata volonta’ di fare un piacere alla collega, cio’ che di per se’ costituisce ostacolo alla configurabilita’ dell’ipotesi invocata.
3. A fronte dell’inammissibilita’ dei ricorsi deve ritenersi irrilevante il tempo trascorso ai fini del computo del termine di prescrizione (Cass. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., rv. 217266).
Segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilita’, a quello della somma di Euro 2.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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