Puo’ essere ritenuta prova decisiva solo quella idonea ad incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare di conseguenza

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 giugno 2018, n. 24911.

La massima estrapolata:

Puo’ essere ritenuta prova decisiva solo quella idonea ad incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto ad una decisione diversa.

Sentenza 4 giugno 2018, n. 24911

Data udienza 2 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 22/6/2015;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CENICCOLA Elisabetta, che ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella pena pecuniaria per la posizione di (OMISSIS) e rigetto nel resto e l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS).
IN FATTO
(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, personalmente, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 22/6/2015 con la quale, confermata la dichiarazione di penale responsabilita’ del (OMISSIS), e’ stata parzialmente riformata la sentenza riguardo al (OMISSIS), assolto in ordine ai delitti di cui ai capi i) e j) dell’imputazione con conferma della condanna per i restati reati a lui ascritti (truffe e ricettazioni); deducono: (OMISSIS) la mancanza manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nonche’ la violazione di legge quanto alla valutazione della prova liberatoria (articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) ovvero la deposizione del teste (OMISSIS) e le dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) dalle quali si ricaverebbe che il (OMISSIS) era estraneo alle truffe ed alle ricettazioni poste in essere dal solo (OMISSIS), cui egli si sarebbe limitato a prestare ospitalita’; lamenta altresi’ la manifesta illogicita’ della motivazione e la violazione di legge con riguardo al calcolo matematico della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all’esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della sanzione.
Il ricorrente (OMISSIS) propone questioni esclusivamente in ordine al trattamento sanzionatorio: il giudice non avrebbe tenuto conto del comportamento collaborativo del ricorrente ed avrebbe dunque immotivatamente negato le circostanze attenuanti generiche e determinato la pena in misura eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che i ricorsi, sono da un lato, privi della specificita’ prescritta dall’articolo 581, lettera c) in relazione all’articolo 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondati: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nei ricorsi e che peraltro erano gia’ state proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si e’ gia’ pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, ultima parte.
Riguardo alla decisivita’ della prova liberatoria (dichiarazioni del teste (OMISSIS) e del coimputato (OMISSIS)), che il giudice avrebbe erroneamente valutato giungendo ad una ricostruzione dei fatti contrastante con i dati processuali, ritiene il Collegio che il vizio denunciato, gia’ nella prospettazione, mediante sottoposizione al giudice di legittimita’ del contenuto della deposizione, tradisca la sua vera natura di censura in fatto, traducendosi in una diversa e non consentita lettura dei dati processuali, dovendosi ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimita’ cui il Collegio intende uniformarsi, puo’ essere ritenuta prova decisiva solo quella idonea ad incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto ad una decisione diversa (Sez. 6 n. 35122 del 24/6/2003, rv. 226326). Nel caso di specie tanto la deposizione del teste quanto le dichiarazioni del coimputato sono state valutate dal giudice di merito, anche alla luce della alternativa lettura fornita dalla difesa e, con motivazione aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta, sono state superate tenuto conto di elementi oggettivi, quali la che disponibilita’ del mezzo con i quale i correi si recavano consumare le truffe oltre che delle rilevata partecipazione attiva del (OMISSIS) alle trattative fraudolente caratterizzate dalla coordinazione delle azioni di entrambi gli imputati.
Quanto poi al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, va osservato che, al riguardo, la difesa non ha messo in evidenza alcuno specifico errore di diritto nella applicazione degli articoli 62 bis e 133 c.p..
Il trattamento sanzionatorio, fondato sull’applicazione delle suddette disposizioni, e’ la diretta conseguenza di un apparato argomentativo che la difesa manifesta di non condividere, senza peraltro dedurre valide argomentazioni che possano dimostrare vizi della motivazione che devono essere desumibili dal testo del provvedimento impugnato. E’ principio noto in giurisprudenza che il giudice del merito nell’accordare o nel negare le attenuanti generiche, non ha l’obbligo di prendere in considerazione tutti i parametri previsti dall’articolo 133 c.p., essendo sufficiente che egli indichi quello che dei suddetti parametri abbia maggior rilievo, al fine di permettere la ricostruzione del pensiero logico-giuridico che giustifica la decisione assunta e consenta di verificare che il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale, di merito, non sia caduto in arbitrii.
Nella specie e’ stata evidenziata la discreta capacita’ criminale del (OMISSIS), l’assenza di resipiscenza e l’elevato grado di recidiva e, quanto al (OMISSIS), l’irrilevanza della confessione a fronte di un compendio probatorio a suo carico, massiccio, della serialita’ dei comportamenti illeciti, oltre della negativa personalita’.
Unico dato meritevole di intervento correttivo attiene al calcolo matematico della pena pecuniaria irrogata al (OMISSIS) che deve essere rideterminata in Euro 300,00 di multa atteso che per effetto dell’aumento per la continuazione di cui ai capi d), g) k), non essendo stata aumentata la multa, la pena pecuniaria sulla quale operare la riduzione per il rito deve ritenersi quella di Euro 450,00 di multa con conseguente pena finale di Euro 300,00 di multa.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria irrogata a (OMISSIS) e che ridetermina in Euro 300,00 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di (OMISSIS).
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

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