Non e’ configurabile il concorso fra i delitti di cui agli articoli 648-bis o 648-ter c.p. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell’associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilita’ provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 giugno 2018, n. 24916.

Le massime estrapolate:

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, e’ insindacabile la decisione da parte del tribunale di disporre di un termine superiore a quello di trenta giorni e non eccedente quello di quarantacinque previsto dall’articolo 309 c.p.p., comma 10, per il deposito della motivazione in caso di particolare complessita’ di quest’ultima.

Non e’ configurabile il concorso fra i delitti di cui agli articoli 648-bis o 648-ter c.p. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell’associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilita’ provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni.
Altrettanto noto, peraltro, e’ il fatto che il delitto di autoriciclaggio di cui all’articolo 648-ter.1 c.p. si caratterizza (e distingue da quelli di riciclaggio e reimpiego disciplinati dagli articoli che lo precedono) proprio per l’assenza della clausola “fuori dai casi di concorso del reato” con cui si apre l’articolo 648-bis c.p., comma 1 e articolo 648-ter c.p., comma 1: cio’ che costituisce una ovvia conseguenza della “svolta legislativa” del 2014, con la quale si e’ ritenuto di rendere penalmente rilevanti le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento del danaro e delle altre utilita’ provenienti da delitto poste in essere dagli autori del delitto medesimo.

Sentenza 4 giugno 2018, n. 24916

Data udienza 8 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. PAZIENZA V. – rel. Consigliere

Dott. MONACO Marco Mari – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa in data 30/10/2017 (dep. il 28/11/2017) dal Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Casella Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/10/2017 (dep. il 28/11/2017), il Tribunale di Caltanissetta ha confermato, in sede di riesame, l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa in data 22/09/2017 dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di (OMISSIS), in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa, concorso nei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio come rispettivamente specificato ai capi A), C) e D) della lubrica.
2. Ricorre per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore,
deducendo:
2.1. Violazione dell’articolo 309 c.p.p., comma 10, non avendo il Tribunale motivato sui presupposti legittimanti il differimento del termine di deposito della motivazione dell’ordinanza.
2.2. Violazione delle disposizioni in tema di concorso di reati, dovendo l’autoriciclaggio ritenersi assorbito dal reato associativo aggravato ai sensi dell’articolo 416-bis c.p., comma 6, in base all’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con riferimento al reato di autoriciclaggio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravita’ indiziaria. Si censura il rilievo dato dal Tribunale ad alcune conversazioni ambientali, utili solo come mere ipotesi investigative (quali quelle ad es. relative all’intento di dei (OMISSIS) di ampliare il raggio d’azione della propria ditta di prodotti ittici) e comunque non interpretate nella loro ordine logico e cronologico. Quanto all’episodio sub D), la difesa lamenta la mancata valorizzazione sia dell’atteggiamento del (OMISSIS), irritato con il (OMISSIS) per il danaro contante ricevuto a (OMISSIS), sia del tempo trascorso dopo che il ricorrente venne informato da (OMISSIS) Carmelo della necessita’ di consegnare la somma che il suo “compare Salvatore” gli aveva prestato (si trattava di una scusa del (OMISSIS) che era stato informato, dal figlio, dell’irritazione del ricorrente). Con riferimento al capo A), la difesa censura sia l’affermazione del Tribunale per cui il (OMISSIS) avrebbe partecipato ad alcuni summit, circostanza non rispondente al vero neanche per quello del 09/05/2016, sia l’attribuzione al ricorrente di continui contatti telefonici con il RINZIVILLO. In sostanza, la posizione del (OMISSIS) potrebbe al piu’ essere ricondotta nell’ambito della connivenza non punibile.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Si lamenta la mancata valorizzazione dell’incensuratezza e della condotta di vita del (OMISSIS), nonche’ della sua assoluta contrarieta’ alle armi comprovata dalle intercettazioni: lo stesso Tribunale aveva riconosciuto il ruolo di minor rilievo svolto dal ricorrente, senza peraltro trarne le conclusioni circa il superamento della presunzione di adeguatezza della misura piu’ afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato, per alcuni aspetti in modo manifesto.
2. In ordine al primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio di dover richiamare e ribadire, in questa sede, il condivisibile orientamento interpretativo secondo cui “in tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, e’ insindacabile la decisione da parte del tribunale di disporre di un termine superiore a quello di trenta giorni e non eccedente quello di quarantacinque previsto dall’articolo 309 c.p.p., comma 10, per il deposito della motivazione in caso di particolare complessita’ di quest’ultima” (Sez. 2, n. 51073 del 15/09/2016, La Cava, Rv. 268902; in senso conforme, cfr. Sez. 2, n. 22463 del 05/05/2016, Prezzavento, Rv. 266897).
3. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sollecita l’applicazione, al delitto di autoriciclaggio contestato al capo C), dei principi fissati da una nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in tema di rapporti tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e quello di associazione di stampo mafioso aggravato ai sensi del sesto comma dell’articolo 416-bis c.p..
Com’e’ noto, tale decisione (n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587) ha affermato il principio per cui “non e’ configurabile il concorso fra i delitti di cui agli articoli 648-bis o 648-ter c.p. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell’associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilita’ provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni”. Altrettanto noto, peraltro, e’ il fatto che il delitto di autoriciclaggio di cui all’articolo 648-ter.1 c.p. si caratterizza (e distingue da quelli di riciclaggio e reimpiego disciplinati dagli articoli che lo precedono) proprio per l’assenza della clausola “fuori dai casi di concorso del reato” con cui si apre l’articolo 648-bis c.p., comma 1 e articolo 648-ter c.p., comma 1: cio’ che costituisce una ovvia conseguenza della “svolta legislativa” del 2014, con la quale si e’ ritenuto di rendere penalmente rilevanti le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento del danaro e delle altre utilita’ provenienti da delitto poste in essere dagli autori del delitto medesimo.
Radicalmente inapplicabili, pertanto, risultano i principi invocati dal ricorrente alla fattispecie oggi in esame.
4. A conclusioni di infondatezza deve pervenirsi per cio’ che riguarda le censure dedotte in punto di gravita’ indiziaria.
Al riguardo, e’ anzitutto opportuno qui richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimita’, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento” (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
In tale prospettiva, ritiene il Collegio che il percorso argomentativo compiuto dal Tribunale sia immune da censure prospettabili in questa sede. Invero, lungi dal limitarsi a valorizzare apoditticamente meri spunti investigativi, l’ordinanza impugnata (pag. 9 ss.) ha anzitutto diffusamente illustrato gli elementi (intercettazioni, servizi di O.C.P., riscontri documentali) a carico di (OMISSIS), figura apicale del sodalizio di stampo mafioso di cui al capo A), ponendo in evidenza la sua stabile partecipazione alla gestione e alle vicende dell’impresa operante nel settore ittico riferibile ai (OMISSIS), nella quale l’odierno ricorrente operava con funzioni di ragioniere e contabile. In sostanza, il (OMISSIS) utilizzava da un lato la propria caratura criminale per presentare ai (OMISSIS) nuovi operatori commerciali, risolvere problemi intercorsi con i fornitori, ecc., assicurando anche i necessari finanziamenti alla societa’; per altro verso, egli utilizzava la societa’ dei (OMISSIS) per lo svolgimento nei locali magazzino di incontri e summit di mafia. Il tutto nella piena consapevolezza, da parte del (OMISSIS) come dei (OMISSIS), della caratura mafiosa del (OMISSIS), della operativita’ di un sodalizio facente capo a quest’ultimo, e della natura illecita delle disponibilita’ movimentate in favore dell’impresa (cfr. sul punto pagg. 13 ss.). A tale ultimo proposito, il Tribunale ha tra l’altro richiamato (pag. 15) il contenuto di un’intercettazione ambientale che si apre con un colloquio tra (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (al quale il primo dice di aver portato un rosario benedetto, chiedendogli di preparare un elenco dei soggetti catanesi che dovevano restituire soldi a (OMISSIS) Carmelo), e prosegue con una discussione atra (OMISSIS) e (OMISSIS) in cui si fa esplicito riferimento ad estorsioni.
Il Tribunale ha quindi specificamente individuato gli elementi di una consapevole partecipazione al sodalizio da parte del (OMISSIS), valorizzando tra l’altro: il diretto coinvolgimento nelle dinamiche societarie correlate all’intervento del (OMISSIS) (cfr. le conversazioni a pag. 24, nota 46, aventi ad oggetto la condivisione con il (OMISSIS), da parte del (OMISSIS), dei piani prestabiliti con il (OMISSIS) in ordine agli affari da intraprendere, ai finanziamenti necessari, ecc.); i consigli impartiti ai (OMISSIS) sull’opportunita’ di utilizzare linguaggio cifrato nelle conversazioni telefoniche; le indicazioni fornite sia sulla liquidita’ da far immettere nelle casse societarie, da parte del (OMISSIS), sia sulle modalita’ con cui effettuare i versamenti per non creare sospetti; la sistematica esecuzione delle direttive impartite dai (OMISSIS) (pur esprimendo occasionalmente qualche riserva), nella piena consapevolezza del “significato mafioso che molte di esse rivestivano” (cfr. pag. 25). Trattasi di impianto motivazionale evidentemente privo delle “illogicita’ evidenti” deducibili in questa sede, e di certo non vulnerato dai rilievi difensivi sopra richiamati (quanto alla partecipazione a summit, risulta non connotata dalla necessaria specificita’, e comunque non decisiva, la doglianza per cui il coinvolgimento del (OMISSIS) in una sola riunione, comprovato da una conversazione intercettata, sarebbe smentito dai servizi di O.C.P.). Altrettanto e’ a dirsi con riferimento all’accusa di riciclaggio di cui al capo D), in relazione alla quale l’ordinanza impugnata ricostruisce i termini della vicenda e del diretto coinvolgimento del (OMISSIS) (cfr. pag. 22 ss.: consegna al (OMISSIS) della somma in una busta da parte degli emissari del (OMISSIS); versamento nelle casse societarie; occultamento della provenienza simulando il pagamento di una partita di pesce; consegna del danaro nelle mani del (OMISSIS) proprio da parte dell’odierno ricorrente, su indicazione di (OMISSIS) Carmelo), esponendo le ragioni per cui doveva ritenersi priva di plausibilita’ la giustificazione da quest’ultimo fornita al (OMISSIS) in ordine alla provenienza lecita della somma (cfr. pag. 27). Nel riproporre e ribadire la verosimiglianza di tale alternativa versione, il ricorrente finisce per prospettare una diversa e piu’ favorevole lettura delle risultanze acquisite, evidentemente non apprezzabile in questa sede.
5. Infondate sono anche le doglianze in punto di esigenze cautelari. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, il Tribunale ha tenuto presente l’incensuratezza del (OMISSIS), ma ha valorizzato in senso opposto – ovvero quali elementi indicativi di un concreto e grave pericolo di recidiva – la gravita’ dei fatti (elevato spessore criminale della consorteria mafiosa in questione, disponibilita’ al riciclaggio di consistenti somme di evidente provenienza delittuosa) nonche’ la specificita’ e prossimita’ temporale delle circostanze emerse, come tali indicative di una persistenza del collegamento con i circuiti criminali. Anche tale percorso motivazionale risulta congruo e privo di illogicita’ evidenti: ne’ l’ulteriore precisazione contenuta nell’ordinanza impugnata – in ordine alla mancanza di elementi idonei a far ritenere (ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3) l’adeguatezza di misure afflittive – puo’ ritenersi utilmente contrastata da quanto dedotto in ricorso in ordine al fatto che il (OMISSIS) eseguiva direttive dei (OMISSIS), e comunque era alle loro dipendenze. E’ invero evidente che, da un lato, lo svolgimento di un ruolo di minor rilievo rispetto ai (OMISSIS) non puo’ costituire, di per se’, un elemento da cui dedurre sic et simpliciter l’adeguatezza di misure gradate; d’altro lato, il Tribunale ha comunque ripetutamente posto in rilievo la funzione propulsiva e comunque non meramente esecutiva del ricorrente (nel sollecitare al (OMISSIS) finanziamenti maggiori di quelli stabiliti, nel dare indicazioni sulle modalita’ con cui “trattare” il danaro di provenienza illecita per non creare sospetti, ecc.).
6. Le considerazioni fin qui esposte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria dovra’ provvedere agli adempimenti comunicativi previsti dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e manda al Sig. Cancelliere per le comunicazioni di legge ex articolo 94 disp. att. c.p.p..

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