Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 giugno 2018, n. 24910.
La massima estrapolata:
L’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’articolo 521 c.p.p., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilita’ di interloquire in ordine alla stessa.
Sentenza 4 giugno 2018, n. 24910
Data udienza 19 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincen – rel. Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 8 maggio 2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PINELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 1 luglio 2014 del Tribunale di Pavia di condanna dell’odierno ricorrente in ordine ad una ritenuta appropriazione indebita di somme di danaro previa riqualificazione della contestazione nel delitto originariamente contestato di truffa aggravata. Fatti commessi tra il (OMISSIS).
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli articoli 597, 521 e 522 c.p.p. e inosservanza dei principi del devolutum e della correlazione tra accusa sentenza.
Il ricorrente afferma che vi sarebbe stata una reformatio in peius o comunque una pronuncia su questioni su cui precedentemente si era formato il giudicato. In particolare, si sarebbe formato il giudicato in primo grado al di fuori di qualsivoglia impugnazione del Pubblico Ministero sulla liceita’ penale delle condotte precedenti all’incasso del secondo assegno posto che il giudice di primo grado aveva affermato la presenza di un’effettiva volonta’ di adempiere all’atto della conclusione delle trattative. L’appello della difesa, peraltro, riguardava esclusivamente appropriazione indebita per come affermata dai giudici di primo grado. Nel riqualificare la fattispecie in termini di truffa, la Corte di appello di Milano avrebbe travalicato i confini di quanto effettivamente oggetto di devoluzione per effetto della impugnazione. Inoltre, afferma che, in sede di appello, sarebbe stata valutata la presenza di elementi ulteriori – in particolare gli artifizi e raggiri – che, per effetto della riqualificazione della contestazione, erano ormai estranei al giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato.
Va rilevato come, dalla lettura del dispositivo del provvedimento di primo grado, risulta essere stata effettuata una riqualificazione dell’intera vicenda, senza che il giudice di primo grado abbia identificato profili rispetto a cui vi fosse stata una soluzione parziale, con conseguente definitivita’ dell’accertamento in caso di mancata impugnazione del Pubblico Ministero. Peraltro, il Pubblico Ministero non avrebbe avuto nemmeno la possibilita’ di impugnare alcunche’ posto che la sentenza non dava atto di assoluzioni di sorta.
L’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’articolo 521 c.p.p., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilita’ di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 6, Sentenza n. 11956 del 15/02/2017 Rv. 269655).
Nel caso di specie, infatti, deve rilevarsi come, sussistendo ab origine una contestazione di truffa, dovendosi ritenere che la mancanza di qualsivoglia pronuncia di assoluzione determinasse la devoluzione al giudice di appello del medesimo fatto contestato in primo grado e risultando immutata la pena irrogata dallo stesso giudice di primo grado, debba ritenersi che la riqualificazione giuridica operata rientri nella generale facolta’ del giudice di determinare l’esatta norma applicabile nel caso concreto ed escludersi la sussistenza di alcuna forma di reformatio in peius.
2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso e, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende:
Sentenza a motivazione semplificata.
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