L’invio a mezzo fax (o con altre modalita’ diverse da quella disciplinata dall’articolo 121 cod. proc. pen.) dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non e’ inammissibile o irricevibile

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 giugno 2018, n. 24909.

La massima estrapolata:

L’invio a mezzo fax (o con altre modalita’ diverse da quella disciplinata dall’articolo 121 cod. proc. pen.) dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non e’ inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione – quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza – non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullita’, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestivita’ con cui l’atto stesso puo’ pervenire a conoscenza del destinatario, ed in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

Sentenza 4 giugno 2018, n. 24909

Data udienza 19 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. RAGO Geppin – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS), contro la sentenza del 12/06/2015 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) – condannato per il reato di tentata truffa – a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. LA NULLITA’ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, in quanto il giudizio era stato celebrato nonostante il difensore fosse assente perche’ impegnato in altra udienza e la suddetta causa di impossibilita’ a comparire fosse stata tempestivamente rappresentata mediante lettera che, benche’ pervenuta tempestivamente presso la cancelleria (il giorno 13 aprile 2010) era stata, poi, trasmessa al giudice il giorno 15 quando il processo era gia’ stato celebrato;
1.2. LA NULLITA’ DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO per avere la Corte di Appello celebrato il processo nonostante l’impedimento a comparire del difensore comunicato via fax alla cancelleria ma del quale non vi era traccia nel fascicolo d’ufficio.
1.3. Con memoria pervenuta il 16/04/2018, la difesa ha insistito nei suddetti motivi di ricorso allegando la documentazione a sostegno delle censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile essendo entrambe le censure manifestamente infondate.
In punto di diritto, va rammentato che l’articolo 121 cod. proc. pen. individua nel deposito in cancelleria l’unica modalita’ per le parti di presentazione delle memorie e delle richieste rivolte al giudice, mentre il ricorso al telefax e’ riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’articolo 150 cod. proc. pen..
E’ vero, pero’, che le SSUU, con la sentenza n. 40187/2014 rv 259928, hanno rilevato che deve ritenersi viziata da nullita’ assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via fax, perche’ riconosce alla parte privata la possibilita’ di avvalersi di tale modalita’ di trasmissione a ragione dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e di notifiche e della formulazione letterale dell’articolo 420 ter cod. proc. pen., comma 5, il quale pretende soltanto che l’impedimento sia “prontamente comunicato” al giudice senza dettare specifiche formalita’ (in terminis Cass. 535/2017 riv 268942).
Tuttavia, successivamente, questa Corte, ha precisato che l’invio a mezzo fax (o con altre modalita’ diverse da quella disciplinata dall’articolo 121 cod. proc. pen.) dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non e’ inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione – quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza – non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullita’, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestivita’ con cui l’atto stesso puo’ pervenire a conoscenza del destinatario, ed in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente: ex plurimis Cass. 1904/2018 riv 272049.
2. Alla stregua della suddetta giurisprudenza che questo Collegio condivide e ritiene di ribadire, pertanto, entrambe le censure vanno ritenute manifestamente infondate in quanto:
a) la lettera raccomandata con la quale – nel giudizio di primo grado – era stato chiesto un rinvio, pervenne al giudice quando il processo era gia’ stato celebrato;
b) il fax inviato nel corso del giudizio di secondo grado, non risulta mai essere stato trasmesso al giudice tant’e’ che non risulta neppure inserito nel fascicolo d’ufficio come ha rilevato lo stesso ricorrente.
Di conseguenza, poiche’ il ricorrente si avvalse, per chiedere i rinvii, di modalita’ diverse da quella prevista dall’articolo 121 cod. proc. pen. e non si fece carico di accertarsi ne’ che le suddette richieste fossero pervenute ne’ che fossero state recapitate al giudice, il ricorso non puo’ che essere dichiarato inammissibile.
3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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