Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 settembre 2018, n. 39415.
La massima estrapolata:
Emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per l’amministratore di diritto e di fatto e il legale rappresentante delle società che praticavano prezzi di rivendita di merce, apparentemente acquistata all’estero, inferiori a quello di acquisto.
Sentenza 3 settembre 2018, n. 39415.
Data udienza 30 maggio 2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. GAI Emanue – Rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/12/2017 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Gai Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 dicembre 2017, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, in relazione all’imposta del (OMISSIS) (punto 1 del capo di imputazione) perche’ estinto per prescrizione, ha ridotto la pena inflitta al medesimo per i restanti reati nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione, con riduzione dell’ammontare della disposta confisca per equivalente, confermando nel resto l’impugnata sentenza con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati, rispettivamente:
– (OMISSIS), alla pena di anni tre di reclusione, in relazione a plurimi delitti di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8), per consentire a terzi l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, emesse quale amministratore di diritto delle societa’ (OMISSIS) e quale amministratore di fatto della societa’ (OMISSIS), negli anni (OMISSIS); nonche’ del delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 in relazione all’occultamento/distruzione della documentazione contabile della societa’ (OMISSIS), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte.
– (OMISSIS), alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, in relazione a plurimi delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2), quale legale rappresentante di (OMISSIS) srl, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da numerose societa’ meglio indicate nel capo di imputazione, negli anni di imposta (OMISSIS), con evasione di imposta.
1.1. Secondo quanto accertato dalle conformi sentenze dei giudici del merito, le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambe riferibili al (OMISSIS) ed operative in successione temporale l’una all’altra, erano solo apparentemente interposte nella commercializzazione di prodotti informatici di operatori comunitari con (OMISSIS) srl. Queste infatti, erano risultate prive di qualsivoglia struttura per intrattenere i rapporti commerciali, erano prive di sede operativa, di magazzini, di personale e di risorse economiche, tant’e’ che provvedevano a pagare i fornitori esteri con la provvista proveniente da (OMISSIS) srl; ed ancora (OMISSIS) e (OMISSIS) erano risultate evasori totali. Ne era stata accertata la natura di “cartiera” e, proprio perche’ tali, potevano permettersi di praticare un prezzo di rivendita a (OMISSIS) srl della merce, apparentemente acquistata all’estero, ad un prezzo inferiore a quello di acquisto con una operativita’ non economica che rivelava la fittizieta’ dell’operazioni fatturate e che consentiva (OMISSIS) srl di poter esporre l’Iva a credito, che non avrebbe potuto esporre ove avesse acquistato direttamente dall’operatore estero comunitario, e cio’ per effetto del principio di neutralita’ dell’Iva nei rapporti commerciali tra operatori comunitari, nonche’ di lucrare un prezzo d’acquisto del bene altamente concorrenziale proprio per tale effetto. Le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) erano, poi, risultate intrattenere rapporti commerciali solo verso un unico soggetto, la (OMISSIS) srl, societa’ che, invece, aveva, a partire dal (OMISSIS) e (OMISSIS) e poi proseguito anche negli anni (OMISSIS), utilizzato non solo le fatture emesse dalle medesime per operazioni soggettivamente inesistenti per centinaia di migliaia di euro, ma anche utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altre nove societa’ cartiere ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)).
Quanto alla consapevolezza del carattere fittizio delle fatture emesse dalle predette societa’ cartiere nei rapporti con (OMISSIS) srl, fatture che solo apparentemente indicavano quale fornitore dei beni informatici le medesime societa’, risultando invece che la diretta controparte del rapporto commerciale erano i fornitori comunitari, questa era provata nei confronti del (OMISSIS) sulla scorta di una pluralita’ di indici inequivoci enucleati nella sentenza, mentre nei confronti del (OMISSIS) evidenziava, la sentenza, la sostanziale ammissione degli addebiti. Segnatamente, la sentenza impugnata evidenziava, dapprima, un dato di ordine logico ovvero la circostanza dell’implausibilita’ che (OMISSIS) srl potesse essere incorsa inavvertitamente in una serie di fornitori privi di strutture operative e risultati tutti evasori fiscali totali, poi evidenziava la pregnanza della accertata contestualita’ dei pagamenti ai fornitori esteri effettuati con la provvista che (OMISSIS) srl provvedeva a corrispondere all’intermediario fittizio, circostanza dimostrata da documentazione bancaria nonche’ da testimoni; il prezzo di vendita era, poi, ritenuto ulteriore indicatore della mera interposizione fittizia delle societa’ emittenti le fatture, dal momento che era stato accertato che il prezzo di vendita era inferiore al prezzo di acquisto dai fornitori comunitari del 13/14%, anomalia significativa e spiegabile solo attraverso il carattere strumentale dell’evasione fiscale altrui del soggetto interposto che, proprio in ragione della programmata deliberazione di non versare l’iva, operava in condizioni antieconomiche. Da tale operativita’ del meccanismo, per come accertato, in relazione alle sue caratteristiche emergeva la piena consapevolezza in capo all’imputato (OMISSIS), legale rappresentante di (OMISSIS) srl, della natura soggettivamente fittizia delle fatture annotate e la finalita’ di evasione delle imposte che si rivelava con la trasposizione dei dati in dichiarazione e l’esposizione di un)Iva assolta solo artificiosamente creata.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) articola due motivi.
Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla gravita’ degli indizi nei confronti dell’imputato.
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’articolo 274 c.p.p., lettera a) e c).
2.2. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) articola due motivi.
Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova testimoniale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilita’ penale, nonche’ la violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove ex articolo 192 c.p.p..
La Corte d’appello milanese si sarebbe limitata ad enucleare una serie di elementi insufficienti a dimostrare la consapevolezza in capo all’imputato che i fornitori erano delle cartiere, non potendosi ritenere assolto l’onere motivazionale dalla mera dimostrazione della natura di cartiere. La corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio logico nel ritenere la consapevolezza della interposizione fittizia delle societa’ cartiere in un contesto nel quale le dichiarazioni testimoniali del (OMISSIS) sui rapporti tra (OMISSIS) srl e (OMISSIS), non erano affatto lineari, poi la contestualita’ del pagamento al fornitore con la consegna della provvista non sarebbe dimostrata in tutte i rapporti commerciali, i riferimenti al testimoniale di (OMISSIS) evidenzierebbero che la corte territoriale non aveva esaminato la documentazione prodotta dal medesimo, infine, anche il rilievo accordato al prezzo di vendita non sarebbe cosi’ conducente.
Con il secondo motivo si duole della mancata pronuncia sulla richiesta di riduzione della pena e deduce l’omessa motivazione.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso di (OMISSIS) e’ manifestamente inammissibile perche’ propone motivi del tutto scollegati con le ragioni della decisione della sentenza impugnata e avulsi rispetto alla stessa pronuncia di condanna, essendo rivolti a contestare la gravita’ indiziaria e le esigenze cautelari.
5. Anche il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi che propongono anche censure prettamente fattuali nella misura in cui sollecitano una rivalutazione del portato delle dichiarazioni testimoniali.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In altri termini, il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del Giudice di merito, ma e’ limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760). Inoltre, e’ costante l’indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett e), e’ soltanto quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; cio’ in quanto l’indagine ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
Se questa, dunque, e’ l’ottica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate. Ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge e vizio di motivazione, lo stesso di fatto invoca al Collegio una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie gia’ esaminate dai Giudici di merito (cfr. par. 1.1. del ritenuto in fatto) sulla consapevolezza in capo al (OMISSIS) della fittizieta’ delle operazioni commerciali indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni Iva.
Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata e’ congruamente e diffusamente motivata in relazione a tale requisito sulla scorta di una pluralita’ di elementi, anche di natura logica, convergenti e il ragionamento dei giudici del merito e’ congruo e aderente alle risultanze processuali (cfr. par. 1.1. del ritenuto in fatto e pag. 4 della sentenza impugnata) rispetto alla quale il ricorrente ne sollecita una lettura alternativa e piu’ favorevole.
6. Anche il secondo motivo di ricorso non ha miglior sorte. Alcuna omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della pena e’ ravvisabile dal momento che la Corte d’appello a pag. 5, ha espressamente argomentato di non ravvisare ragioni per un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, ne’ per concedere le circostanze attenuanti generiche tenuto conto del ruolo di ideatore dell’attivita’ illecita.
7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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