In tema di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, puo’ essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o piu’ degli autori della condotta criminosa

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 luglio 2018, n. 29871.

La massima estrapolata:

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, puo’ essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o piu’ degli autori della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi bensi’ alla corresponsabilita’ di tutti nella commissione dell’illecito (nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro disposto nei confronti del concorrente, collaboratore dell’indagata ispiratrice del meccanismo fraudolento attuativo del c.d. accollo fiscale, integrante il reato di indebita compensazione).

Sentenza 3 luglio 2018, n. 29871

Data udienza 1 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la ordinanza del tribunale del riesame di MILANO in data 30/06/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30.06.2017, depositata in data 24.07.2017, il tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell’appello cautelare presentato dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano avverso il provvedimento con cui il GIP, in data 20.02.2017, respingeva la richiesta di applicazione del sequestro preventivo nei confronti del (OMISSIS), indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 81 cpv, c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, comma 2 e articolo 13 bis, comma 3, (indebita compensazione in concorso), disponeva il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili nella disponibilita’ dell’indagato medesimo fino alla concorrenza della somma di Euro 42.558.848,56.
2. Giova precisare, per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione proposta in questa sede, che il procedimento penale in questione trae origine dall’attivita’ d’indagine che aveva condotto il p.m. a contestare l’imputazione di cui sopra con cui si ascriveva all’indagato ricorrente, unitamente ad altri soggetti non impugnanti in questa sede, di aver (il (OMISSIS) in qualita’ di collaboratore della (OMISSIS) nonche’ di amministratore di diritto nonche’ socio della (OMISSIS) s.r.l. a far data dal 1.09.2015 e della (OMISSIS) s.r.l. dal 14.12.2015, entrambe societa’ di consulenza alle imprese), ideato e commercializzato “modelli di evasione fiscale” attraverso cui sarebbero stati commessi piu’ reati di compensazione di crediti tributari inesistenti, per il totale di Euro 42.558.848,56 nel periodo dal 1.01.2013 al 2.9.2016, compensazioni che alcuni soggetti ( (OMISSIS), sia nella qualita’ di titolare dell’omonima ditta individuale che quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. dal 27.05.2014 al 1.09.2015 e della (OMISSIS) s.r.l. dal 16.09.2015, (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. fino al 27.05.2014 e (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. dal 1.09 al 31.12.2015) effettuavano mediante la trasmissione telematica di modelli F24, accollandosi il debito tributario riferibile a terzi, in cio’ consentendo loro l’apparente regolarizzazione della propria posizione fiscale, il tutto utilizzando crediti fittizi.
3. Contro l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Milano, ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo dei difensori di fiducia iscritti all’albo ex articolo 613 c.p.p., prospettando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
3.1. Deduce, con il primo, articolato, motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e), per violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 273 c.p.p., per motivazione apparente quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti e carenza dei motivi per cui e’ stata considerata irrilevante la produzione documentale e le circostanze dedotte dalla difesa, per carenza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla persona dell’indagato nonche’, infine, per assoluta carenza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al supposto periodo temporale dell’ipotizzata attivita’ delittuosa del (OMISSIS) e correlati vizi di illogicita’ e difetto di motivazione.
3.1.1. In sintesi, sostiene, anzitutto, la difesa del ricorrente che il delitto fiscale contestato sarebbe configurabile in ragione del fatto che i crediti vantati in compensazione siano inesistenti, conseguendone pertanto che, al fine di attribuire una responsabilita’ in capo al (OMISSIS), si sarebbe dovuta dimostrare la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ossia la consapevolezza in capo al (OMISSIS) dell’inesistenza dei crediti; sul punto, si osserva in ricorso, non e’ dato comprendere dalla lettura dell’ordinanza il motivo per cui mentre il contribuente possa aver in buona fede creduto alla liceita’ del meccanismo proposto dalla (OMISSIS), diversamente un mero collaboratore, ed assolutamente ignorante della materia fiscale, quale il (OMISSIS) (che si sarebbe limitato ad emettere per la sua attivita’ di natura commerciale regolari fatture di importo proporzionato rispetto ai volumi degli affari trattati), non possa essere considerato altrettanto in buona fede e invece considerato come un complice della (OMISSIS) solo sulla base di alcune intercettazioni telefoniche (che non sarebbero contestualizzate nel tempo e non sarebbero legate al periodo delle operazioni di compensazione operate dal (OMISSIS), ma successive in quanto risalenti all’anno 2016) che invece sarebbero sintomatiche esclusivamente di un piu’ che legittimo dubbio sull’origine e consistenza dei crediti fiscali della (OMISSIS), implicante una valutazione di buona fede del (OMISSIS); censurabile sarebbe poi l’affermazione del tribunale del riesame secondo cui il (OMISSIS) avrebbe assimilato i meccanismi, volendo anzi mettersi in proprio per replicarli, in quanto, cosi’ facendo, il tribunale avrebbe confuso in modo eclatante la comprensione di un meccanismo di compensazione dei crediti con operativita’ nel settore fiscale con la consapevolezza della presenza di crediti fiscalmente compensabili falsi e/o insussistenti; emblematica di tale erronea valutazione sarebbe, a giudizio del ricorrente, la questione relativa alla posizione di altro soggetto, tale (OMISSIS), che pur avendo svolto per conto di altro coindagato ( (OMISSIS)), attivita’ analoga a quella della (OMISSIS), non solo non avrebbe riferito alcunche’ con riferimento al ruolo del (OMISSIS) nella vicenda, ma non sarebbe stato nemmeno indagato dal P.M. sol perche’, unitamente ad altri professionisti, aveva presentato nel 2015 un esposto contro la (OMISSIS) all’Agenzia delle Entrate in relazione a dubbi sull’autenticita’ dei crediti compensati dalla (OMISSIS), ma dopo un periodo di conoscenza e collaborazione con la stessa iniziato nel 2014; comparando il ruolo del (OMISSIS) a quello del (OMISSIS), quindi, non potrebbe non ritenersi che anche quest’ultimo versasse in una situazione soggettiva di buona fede, tantopiu’ che non sarebbe sostenibile la tesi di un suo concorso in una vicenda pluriennale sia perche’ si tratterebbe di soggetto assolutamente non scolarizzato (tant’e’ che egli faceva il buttafuori in un locale pubblico e sarebbe stato legato solo sentimentalmente alla (OMISSIS) che si era invaghita della prestazione fisica dell’indagato, sposandolo), sia perche’ egli sarebbe intervenuto nella vicenda solo dal (OMISSIS) nella veste di commerciale istruito sulla bonta’ dell’attivita’ da alcuni professionisti e convinto tra i diversi casi verificatisi realmente, anche da una casistica importante (il riferimento e’ all’operazione dell’acquisizione di licenze di rivendita di tabacchi concesse dai Monopoli di Stato sulla base di compensazioni); in sostanza, quindi, il tribunale del riesame avrebbe ritenuto configurabile la responsabilita’ concorsuale dell’indagato sulla base di mere supposizioni, valorizzando anche il ruolo di coniuge della (OMISSIS), senza considerare che si sarebbe trattato solo di una veste formale, strumentale e di convenienza, cio’ che era insufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’inesistenza dei crediti vantati in compensazione; i giudici, peraltro, avrebbero errato nell’affermare che la difesa non avrebbe svolto specifiche considerazioni in materia indiziaria, laddove, invece, cio’ che difetterebbe nel caso in esame e’ proprio la mancata indicazione dei motivi per cui non sono stati ritenuti irrilevanti gli elementi forniti dalla difesa; l’unico argomento affrontato dal tribunale del riesame, peraltro, sarebbe rappresentato dalla questione relativa alla prova della collaborazione e de suo periodo fornita tramite la produzione delle fatture emesse, lette pero’ dai giudici del riesame solo in senso di giudizio di non congruita’ delle stesse, con valutazione inutile; il tribunale nulla avrebbe dedotto circa gli altri documenti prodotti dalla difesa, in particolare su quelli prodotti da (OMISSIS) e (OMISSIS) per attestare la bonta’ dei loro crediti ne’ sulla vicenda relativa alle licenze dei Monopoli di Stato, indice questo della buona fede del (OMISSIS) che ove avesse conosciuto la falsita’ dei crediti, non avrebbe certo accettato pagamenti rateali di anni; non avrebbe nemmeno spiegato il tribunale le ragioni per cui professionisti e clienti qualificati potessero legittimamente credere alla (OMISSIS) e perche’, invece, il (OMISSIS) risultasse complice della stessa (OMISSIS), ne’ come questi potesse essere consapevole della falsita’/inesistenza dei crediti da compensare; dalla lettura dell’ordinanza traspare l’attribuzione della veste di esecutore dell’operazione da parte del (OMISSIS), cio’ che la difesa sostiene in quanto ribadisce piu’ volte che questi fosse “un buon commerciale”, pagato per cio’ che faceva seguendo i diktat della (OMISSIS), tentando solo di migliorare la sua posizione economica con la (OMISSIS) s.r.l., cio’ che tuttavia non sarebbe sufficiente ad attribuirgli una responsabilita’ concorsuale ne’ a costituire prova dell’esistenza della consapevolezza in capo al medesimo dell’inesistenza/falsita’ dei crediti da compensare; si censurano, peraltro, gli argomenti che il tribunale utilizza per individuare detta consapevolezza del (OMISSIS) (descrizione della sua attivita’ commerciale; giudica sproporzionati i compensi percepiti rispetto alle sue inesistenti competenze tecniche; usa un dubbio espresso nel corso di un’intercettazione in relazione ai crediti, strumentalizzandolo come elementi di certezza della sua colpevolezza; valorizza in chiave soggettiva la circostanza che il (OMISSIS) fosse riuscito ad effettuare un’operazione internazionale finanziaria economica; ancora sottolinea il tribunale come il (OMISSIS) abbia fatto uso di documenti falsi per convincere i clienti, senza tuttavia specificare di quali documenti si tratti, senza peraltro valutare quelli prodotti dalla difesa e che il (OMISSIS) utilizzava per illustrare ai clienti il meccanismo di compensazione); in definitiva, si osserva, quanto al fumus, l’unico elemento desumibile dagli atti sarebbe rappresentato dal fatto che, nel periodo in cui venne costituita la (OMISSIS) s.r.l., che sarebbe stata fondata dalla (OMISSIS) (senza metterci “un Euro” come risulterebbe da alle intercettazioni tra questi ed il legale cui si era rivolto), anche alla luce di alcune mosse azzardate della stessa (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva iniziato ad avere qualche dubbio sulla bonta’ dei crediti, tanto da rivolgersi ad un legale di fiducia per comprendere come verificare la bonta’ degli stessi, pervenendo alla decisione di cessare immediatamente qualsiasi rapporto dopo aver ricevuto la consulenza legale, dando le dimissioni del CdA della (OMISSIS) s.r.l. ed anche mettendo in allerta alcuni clienti della (OMISSIS); in ogni caso, dalle intercettazioni non emergerebbe mai alcun riferimento alla presunta consapevolezza del (OMISSIS) circa l’inesistenza/falsita’ dei crediti da compensare, donde la ordinanza sarebbe complessivamente affetta dal vizio di motivazione apparente in relazione al fumus del reato quanto al coinvolgimento del (OMISSIS) nella vicenda.
3.1.2. Sempre in sede di primo motivo, il ricorrente censura il difetto di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sulla persona del (OMISSIS); si duole del fatto che i giudici del riesame avrebbero utilizzato il medesimo schema, con la tecnica del copia-incolla, gia’ utilizzato per la posizione (OMISSIS), al fine di motivare la responsabilita’ del (OMISSIS), nonostante fosse indubbio che i ruoli dei due indagati fossero diversi nella vicenda, essendo necessario che per l’indagato l’ordinanza si soffermasse dettagliatamente ad individuare le ragioni per le quali riteneva consapevole quest’ultimo dell’inesistenza-falsita’ dei crediti da compensare.
3.1.3. Infine, a conclusione del primo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza per aver considerato a carico del (OMISSIS) un fumus di colpevolezza per l’intero arco temporale dell’imputazione della (OMISSIS), ossia dal 2013 al 2016; cio’ proverebbe la disattenzione e la mancata considerazione degli atti di indagine, in assenza di una valida motivazione; non si sarebbe considerato che il (OMISSIS) conosce la (OMISSIS) all’inizio del 2015 e che dagli atti di indagine sono contestati, per tale anno, indebite compensazioni per un importo di circa 27 min. di Euro; dunque non si comprende come possa essere ritenuto responsabile il (OMISSIS) per fatti antecedenti al 2015 e per le operazioni eseguite prima di quell’anno, in relazione alle quali i crediti opposti in compensazione avevano raggiunto un importi di circa 11 min. di Euro; tra l’altro, si osserva, l’unica cifra certa incassata dal (OMISSIS) per la sua collaborazione e’ quella risultante dalle fatture prodotte, ossia pari a poco piu’ di 242.000,00 Euro, sicche’ anche in relazione al quantum sequestrato vi sarebbe un’assoluta carenza di motivazione.
3.2. Deduce, con il secondo, articolato, motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 321 e 322-ter c.p.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10-quater e 12 bis e articolo 48 c.p., nonche’ in relazione all’articolo 640 c.p..
In sintesi, si duole il ricorrente in quanto, nel caso di specie, essendosi in presenza di un reato proprio, esso puo’ essere commesso esclusivamente da parte del contribuente, alla luce della efficacia interna e non nei confronti del Fisco del rapporto terzo/contribuente (discendente dalla natura del c.d. accollo tributario ex L. n. 212 del 2000, articolo 8, comma 2), con la conseguenza che l’accollante non potrebbe mai assumere la veste di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, non potendo ad esso applicarsi i principi di solidarieta’ tributaria ma semmai la sola veste di obbligato in forza del titolo negoziale sottoscritto solo nei confronti del debitore originario ovvero dell’accollato; si osserva, peraltro, che se e’ ben vero che in astratto potrebbe profilarsi una responsabilita’ per il terzo o per l’intermediario ex articolo 110 c.p., non sarebbe ipotizzabile alcun concorso nel caso concreto, in assenza di una condotta penalmente imputabile al contribuente, soggetto destinatario della previsione normativa; si aggiunge che se il legislatore avesse voluto includere ed estendere la responsabilita’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-quater, a terzi soggetti diversi dal contribuente, lo avrebbe espressamente previsto, cosa che invece non e’ avvenuta laddove ha previsto al Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 17 il contribuente quale soggetto passivo di imposta e non altri; quanto sopra sarebbe supportato dalla disciplina in tema di confisca tributaria di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, n. 2, dove il riferimento alla figura del “contribuente” non puo’ essere estesa al terzo che in forza di uno schema negoziale siasi accollato il debito fiscale, osservandosi che, diversamente, la legge avrebbe previsto anche per il coobbligato solidale la possibilita’ di avvalersi dei benefici previsti dall’articolo 12-bis citato mentre, secondo la normativa attuale, anche se il contribuente originario pagasse il proprio debito tributario i benefici del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, n. 2, sarebbero paradossalmente inapplicabili al terzo accollante; le due figure, dunque, non sarebbero sovrapponibili, con la conseguenza che in capo all’accollante non potrebbe mai essere configurata una responsabilita’ per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-quater; per quanto, poi, concerne il profitto del reato tributario contestato, costituito dal risparmio di “spesa” rappresentato dall’ammontare del credito inesistente opposto in compensazione, si afferma che erronea e’ l’affermazione secondo cui il fatto sarebbe imputabile alla persona dell’accollante considerato nel caso di specie debitore solidale; sul punto si sostiene che l’autore della compensazione illecita, comunque soggetto diverso rispetto al contribuente, non potrebbe aver causato alcun danno all’Erario poiche’ non ha estinto alcun debito tributario, essendo rimasto in capo al debitore originario l’obbligo del pagamento del tributo, essendo irrilevante la circostanza del risparmio tributario sul debito originario ottenuta in seguito al contratto di accollo; infine, si sostiene che erroneo sarebbe il richiamo da parte del tribunale del riesame all’articolo 48 c.p., ossia alla figura del c.d. autore mediato, ipotesi sostenuta in alternativa nell’ordinanza impugnata per individuare la responsabilita’ dell’indagata; l’affermazione sarebbe contraddittoria, in quanto da un lato, si affermerebbe la responsabilita’ diretta per il delitto in esame del c.d. accollante e, dall’altro, si richiama l’articolo 48 c.p., prospettando comunque un’induzione in errore del contribuente che, a sua volta, integrerebbe la condotta di indebita compensazione; per affermare la responsabilita’ dell’autore mediato, si osserva, occorrerebbe pur sempre che l’altrui condotta integri il fatto punibile, laddove invece dalla motivazione del tribunale del riesame emergerebbe una ipotesi di reato impossibile; si conclude, infine, sostenendo che l’unico reato ipotizzabile (peraltro a carico della sola (OMISSIS)) poteva essere quello di truffa aggravata, in quanto l’uso degli F24 e dei relativi codici utili per la compensazione in ambito fiscale ed il meccanismo di operativita’ del c.d. cassetto fiscale, costituivano parte degli artifici e raggiri ed inganni tipici del reato di truffa e non del reato fiscale addebitato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ infondato e dev’essere rigettato.
5. Il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del PM, ha infatti esaminato i profili oggetto di doglianza, pervenendo a conclusioni del tutto corrette in diritto.
Ed invero, cosi’ procedendo ad esaminare i profili di doglianza dianzi illustrati, ha anzitutto escluso la tesi dell’estraneita’ del ricorrente; in particolare, dopo aver ricordato come l’Agenzia delle Entrate avesse segalato la estrema pericolosita’ e potenzialita’ del gruppo di soggetti che risultavano coinvolti nei fatti ((OMISSIS) e (OMISSIS)), segnalando la costituzione della nuova societa’ (OMISSIS) s.r.l. nel settembre 2015, che prendeva il posto dalla (OMISSIS) s.r.l., sottolineava come fosse emerso dagli accertamenti che detta societa’, pur costituita nel 2015, aveva utilizzato crediti inesistenti riferiti al 2014, ossia l’anno precedente alla sua nascita (e, si noti, tale dato smentisce quanto prospettato i termini di doglianza, v. supra § 3.1.3., destituendo di qualsiasi fondamento la relativa eccezione); piu’ nello specifico, per quanto concerne la posizione (OMISSIS), l’ordinanza dedica le pagg. 6/8 indicando dettagliatamente gli elementi da cui desumere il ruolo attivo e fattivo del (OMISSIS) nel meccanismo illecito indubbiamente ideato dalla (OMISSIS) ma rispetto al cui funzionamento, quale esecutore, il (OMISSIS) non poteva certamente ritenersi aver fornito un apporto cosi’ marginale od atecnico nella vicenda, avendo questi acquisito capacita’ operative tutt’altro che esecutive o marginali, demando al medesimo compiti comunque essenziali per la riuscita della frode; in particolare, gli elementi indicati dall’ordinanza a sostegno di tale assunto sono costituiti: a) dal suo coinvolgimento quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l., societa’ costituita dopo la liquidazione della (OMISSIS) s.r.l., evidenziando alcuni dati macroscopici (i crediti utilizzati per la compensazione erano riferibili alla (OMISSIS) s.r.l. per importi enormi, pari a 100 min. di Euro per IVA, 80 min. per IRAP, 159 min. di Euro per IRES, a fronte di un capitale sociale di 500.000 Euro; la societa’ non aveva mai presentato dichiarazioni per l’anno precedente, ossia il 2014; la partita IVA era stata attribuita nel 2015; l’iscrizione al registro delle imprese era dell’ottobre 2015 ed era stata costituita il 18.09.2015; le certificazioni attestanti i crediti riportavano la data del 5.120.2015, ossia un lasso di tempo che no consentirebbe alcuna delle operazioni sottese all’acquisto di un credito); b) (OMISSIS) non e’ solo amministratore e socio sin dalla costituzione della (OMISSIS) s.r.l., ma e’ soggetto che fattivamente agisce per conto della stessa nell’ambito specifico degli illeciti contestati, ossia proponendo ai debitori il contratto di accollo esibendo la relativa documentazione (a tal fine si richiama quanto emerge dalle dichiarazioni (OMISSIS) e (OMISSIS) presso la cui azienda il (OMISSIS) si era recato nel dicembre 2015 per descrivere l’operazione di accollo, a dimostrazione del fatto di come il (OMISSIS) fosse perfettamente in grado di descrivere l’operazione, che altro non era che una proposta contrattuale che comportava, mediante l’accollo, un risparmio fiscale per il debitore; ancora, si richiama quanto esposto in querela dai legali rappresentanti della societa’ (OMISSIS) che, in data 26.01.2015, dunque in data antecedente alla costituzione della (OMISSIS) s.r.I., avevano incontrato la (OMISSIS) e il coindagato (OMISSIS) presso la sede della (OMISSIS) s.r.l., riferendo che in tale occasione alla riunione fosse presente tale ” (OMISSIS)”, ossia il (OMISSIS) perche’ identificato nel futuro consorte della (OMISSIS), cio’ a dimostrazione di come il (OMISSIS) gia’ prima della costituzione della (OMISSIS) s.r.l. fosse coinvolto nell’attivita’ di vendita del prodotto fiscale); c) ancora, si evidenzia nell’ordinanza che prima ancora dell’assunzione della carica formale, i compensi attestati dalle fatture prodotte dalla difesa (e cio’, si noti, destituisce di qualsiasi fondamento la doglianza esposta in ricorso secondo cui il tribunale del riesame non avesse esaminato i documenti prodotti dalla difesa medesima), relative al periodo antecedente ed emesse dalla (OMISSIS) s.r.l., riportavano una generica ed identica tipologia di prestazioni del tutto sproporzionate, superando i 224 mila Euro in sei mesi, rispetto ad inesistenti competenze tecniche ma in linea a quanto realizzato dalla societa’, ossia la vendita del prodotto fiscale con evoluzione, alla fine del 2015, nella figura del (OMISSIS) di legale rappresentante di societa’ appositamente costituita per proseguire nell’attivita’ illecita; d) il tribunale, ancora, valorizza le risultanze delle intercettazioni telefoniche, da cui emergono formidabili elementi di riscontro al coinvolgimento dell’indagato nella vicenda (anzitutto, quanto affermato dal (OMISSIS) nel corso di una conversazione intercettata, in cui egli si rivolge al suo interlocutore riferendo di non aver mai ricevuto sui crediti alcuna documentazione e che c’era “qualcosa che non mi girava”, nonostante tutto procedendo ad intrattenere i rapporti con i clienti ed a fornire le spiegazioni totalmente inventate); a conforto di quanto sopra, vengono riportate a titolo esemplificativo nell’ordinanza impugnata alcuni stralci di conversazioni intercettate, da cui emerge non solo come il (OMISSIS) fosse in grado di gestire in completa autonomia tutta una serie di rapporti finanziari con l’estero (il riferimento e’ all’operazione estero su estero Dubai/Svizzera), ma anche il suo ruolo estremamente attivo e propulsivo nella risoluzione die problemi che insorgono quando, via via, i clienti iniziano a chiedere conto dell’esistenza dei crediti portati in compensazione, partecipando il (OMISSIS) a riunioni ed incontri finalizzati a “trovare la quadra”, come egli si esprime nelle intercettazioni, ossia per continuare a operare i meccanismi delle compensazioni utilizzando non piu’ la (OMISSIS) s.r.l., ormai bruciata, ma i crediti personali della (OMISSIS) che egli indica come disponibili ancora per 2 min. di Euro; inoltre, come sempre desumibile dalle intercettazioni, il tribunale sottolinea come il (OMISSIS) manifesta prospettive anche per proseguire in futuro, sempre unitamente alla (OMISSIS), comunicando ad un interlocutore che sono in “standby” ed in fase di trasferimento a Roma, affermando essere lui in prima persona ad occuparsi di prendere in mano la situazione, spendendo la “scusa” ufficiale, ossia l’aver concluso una grossa operazione ad inizio anno che aveva comportato l’esaurimento del credito e dunque non potendo piu’ far fronte a nuove richieste di compensazione da parte di nuovi clienti; del resto, si osserva conclusivamente nell’ordinanza impugnata, la circostanza che l’indagato abbia ben assimilato i meccanismi e possa muoversi in autonomia e’ ben espressa in una conversazione nella quale egli si dimostra sicuro di potersi mettere in proprio, trattandosi di operazione e che “come fare le cose e’ abbastanza semplice”.
6. Al cospetto di tale, completo ed esaustivo, apparato argomentativo le doglianze difensive, piu’ che prospettare inesistenti vizi di violazione di legge per presunta assenza o apparenza motivazionale quanto al fumus (segnatamente con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico relativo alla consapevolezza del (OMISSIS) circa l’inesistenza/falsita’ dei crediti da compensare), si risolvono nella manifestazione, pur articolata, di un dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione degli elementi indiziari operata da parte del tribunale del riesame. Dunque non di deduzione di vizio di violazione di legge si tratta, ma di deduzione di vizio motivazionale (inibita in questa sede di legittimita’ su provvedimento cautelare reale, in cui e’ deducibile solo il vizio di violazione di legge ex articolo 325 c.p.p., dovendosi escludere, per le ragioni esposte, che possa ravvisarsi l’apparenza o la assoluta mancanza di motivazione, uniche ipotesi in cui potrebbe attivarsi il sindacato di questa Corte, con esclusione del vizio di manifesta illogicita’ della motivazione: v., per tutte, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710), peraltro inesistente (e anche, per certi aspetti, puramente contestativo, a proposito della questione (OMISSIS), in relazione al quale la censura si risolve in sostanza nel dolersi del fatto che questi fosse stato ritenuto in buona fede rispetto alla posizione del (OMISSIS)), in quanto le censure complessivamente svolte nel primo motivo, attingono l’ordinanza impugnata in merito alla valutazione degli elementi acquisiti in fase di indagini a carico dell’indagato per sostenerne il coinvolgimento concorsuale nell’operazione illecita ideata dalla moglie (OMISSIS).
7. Sul punto, anzitutto, non hanno pregio le doglianze relativa alla presunta erroneita’ nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nonche’ in ordine al coinvolgimento del medesimo per l’intero arco temporale dell’attivita’ illecita della (OMISSIS), non solo perche’ smentita dalla compiuta ricostruzione della vicenda operata dall’ordinanza impugnata (rispetto alla quale, la doglianza secondo cui i giudici del riesame non avrebbe “ritagliato” la motivazione sul suo ruolo, adattando quella relativa alla (OMISSIS), e’ smentita proprio dalla dettagliata illustrazione dianzi svolta circa gli elementi evidenziati dall’ordinanza a sostegno della consapevolezza da parte del (OMISSIS) dell’inesistenza/falsita’ dei crediti da compensare), ma anche perche’, versandosi in materia di cautela reale, detta valutazione non e’ nemmeno richiesta ai giudici del merito. Piu’ volte, infatti, questa Corte ha affermato che in tema di sequestro preventivo, non e’ necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti e’ operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilita’ in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (v., da ultimo: Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279). In ogni caso, quanto all’arco temporale, gli elementi indiziari riferiti dall’ordinanza che danno conto dell’operativita’ del (OMISSIS) anche in data antecedente alla costituzione della (OMISSIS) s.r.l. e che, peraltro, sottolineano come i crediti da compensare “offerti” da tale ultima societa’ fossero riferibili all’anno 2014, smentiscono la stessa prospettazione difensiva sul punto.
8. Quanto alla presunta mancanza motivazionale circa le ragioni di irrilevanza della produzione documentale e delle circostanze dedotte dalla difesa, la doglianza, oltre ad essere smentita dallo stesso sviluppo motivazionale dell’ordinanza (v., supra, il chiaro riferimento proprio ai documenti prodotti dalla difesa valutati dal tribunale del riesame), non tiene conto del principio, piu’ volte affermato anche da questa stessa Sezione, secondo cui il tribunale del riesame deve limitare il suo sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul “fumus commissi delicti” senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori gia’ acquisiti (v., in tal senso: Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013 – dep. 21/03/2013, P.M. in proc. Lapadula e altro, Rv. 255114). Inoltre, non va dimenticato come questa stessa Corte, nella sua piu’ autorevole composizione, ha ribadito che non puo’ essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realta’, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 – dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
9. Analogamente e’ a dirsi con riferimento alla mancata valutazione dell’elemento soggettivo, non soltanto perche’ il coinvolgimento del (OMISSIS) nell’operazione, anche soggettivamente, emerge con palmare evidenza dalla ricostruzione e valutazione degli elementi indiziari operata dal tribunale del riesame (da cui risulta che l’indagato, piu’ che uno sprovveduto ed ignorante “commerciale”, come dipinto in ricorso, risulta aver rivestito un ruolo per piu’ determinante e “concorsuale” nella vicenda ideata dalla (OMISSIS)), ma anche perche’, versandosi in fase cautelare, e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte che il sequestro preventivo e’ legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi e’ estranea all’adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013 – dep. 14/11/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010 – dep. 17/03/2010, P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006 – dep. 03/05/2006, Bonura, Rv. 234212).
10. Passando, quindi, all’esame del secondo motivo, il medesimo si presenta infondato.
11. Nessun dubbio, in particolare, in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, comma 2.
Anche su tale punto, il tribunale del riesame si sofferma osservando correttamente come il reato de quo sia un reato proprio, in cui l’agente-intraneus viene descritto dalla norma come “chiunque”, essendo essenziale rimarcare ad avviso del tribunale che la norma pone l’accento non tanto su una qualifica soggettiva ma su un soggetto qualsiasi che peraltro si qualifica in base a cio’ che compie, ossia non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti.
Il richiamo e’ alla norma del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 17, che cosi’ recita: “1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 Euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.
La norma in questione fa necessariamente riferimento al concetto di contribuente, poiche’ muove dal presupposto che colui che ricopre una posizione passiva verso il Fisco (appunto, il contribuente), puo’ scegliere di compensare crediti anziche’ versare le imposte: il contribuente e’, cioe’, nella normalita’ il debitore, che, se assomma su di se’ anche la posizione di creditore verso il Fisco, puo’ compensare le due poste; l’articolo 10 quater, riferendosi a chi “non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione” crediti inesistenti si riferisce ai soggetti legittimati, ex Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 17 ss., ad effettuare pagamenti di imposta utilizzando in compensazione crediti verso l’Erario, ed in tale categoria devono farsi necessariamente rientrare anche coloro che, in virtu’ del contratto di accollo, agiscono come debitori proprio in virtu’ del fatto che, con l’accollo, si sono volontariamente fatti carico di debiti altrui.
12. Trattasi, peraltro, di operazione fiscalmente illecita e penalmente rilevante. In sostanza, detta operazione prevede che il debito del contribuente (accollato) venga pagato da una terza societa’ (accollante), che lo onora non pagandolo direttamente bensi’ mediante compensazione con un proprio credito, credito che a sua volta l’accollante ha acquistato da soggetti che, per varie ragioni, non potevano monetizzarlo. Nel modello F24, vengono indicati due codici fiscali, inserendo il codice “62”, denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito” (ris. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2009 n. 286). Infine, il contribuente (accollato) corrisponde all’accollante una percentuale del valore del proprio debito, risparmiando cosi’ la differenza.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, ai fini della configurabilita’ del reato, peraltro, deve essere evidenziato come la stessa Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 140 pubblicata in data 15 novembre 2017 (la cui rilevanza ha in questa sede solo valenza interpretativa), nel prendere posizione sulla legittimita’ del pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta a seguito del c.d. “accollo fiscale”, ha fornito una risposta negativa. L’operazione in questione, osserva l’Ufficio, deve infatti essere ritenuta elusiva (e, nel caso di specie, precisa il Collegio, ha rilevanza penale, essendo stato commesso il fatto attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale) non solo della disciplina sulla compensazione, ma anche di quella relativa alla cessione dei crediti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto la L. n. 212 del 2000, articolo 8, comma 2, secondo cui e’ ammesso l’accollo del debito d’imposta, senza liberazione del contribuente originario. Tuttavia, nel momento in cui l’accollante paga mediante compensazione con un proprio credito, entra in gioco la compensazione, disciplinata dalla normativa tributaria di riferimento (in primis dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 17), che, allo stato attuale, non solo non prevede il caso dell’accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti. Come rammentato piu’ volte dalla giurisprudenza, peraltro, l’estinzione del debito mediante compensazione puo’ avvenire, nel settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente. Si e’ infatti affermato che, in materia tributaria, la compensazione e’ ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge. Tale principio non puo’ considerarsi superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 8, comma 1, della (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall’anno di imposta 2002 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17001 del 09/07/2013, Rv. 627180 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10207 del 18/05/2016. Rv. 639988 – 01).
Dunque, non essendo tale modalita’ consentita dalla legge, l’operazione e’ illecita e, nei casi come quello qui esaminato, assume anche rilevanza penale, atteso che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’istituto dell’abuso del diritto di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-bis, che, per effetto della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articolo 1, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, cosicche’ esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi (v., sul punto: Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015 – dep. 07/10/2015, Mocali, Rv. 264950; Sez. 3, n. 38016 del 21/04/2017 – dep. 31/07/2017, Ferrari, Rv. 270550).
13. Orbene, proprio analizzando i modelli F24, il c.t. del PM, ricorda il tribunale del riesame si evidenzia come nella sezione “contribuente” vengono riportati sia i dati identificativi del soggetto debitore d’imposta, sia i dati del soggetto coobbligato, ossia del soggetto che effettua il pagamento delle imposte, mediante compensazione, in veste di coobbligato, figura, quest’ultima, prevista dal modello F24 che prevede anche l’utilizzo di un codice che identifichi l’operazione (in particolare, il cod. 62 si riferisce a “soggetto diverso dal fruitore del credito”, ossia quando il debito tributario venga pagato da un soggetto diverso dall’effettivo debitore, come nel caso dell’accollo); e’ dunque evidente come nello stesso modello F24 e’ espressamente indicato un soggetto coobbligato, che riveste necessariamente la posizione di debitore, anche se, in via derivata, tanto da operare la compensazione con i propri crediti.
14. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
“Integra il delitto di indebita compensazione di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 quater, il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta inesistenti a seguito del c.d. “accollo fiscale” commesso attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto il Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 17 non solo non prevede il caso dell’accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti”.
15. Quanto, poi, al profilo afferente al profitto del reato il tribunale ritiene condivisibile l’impostazione del PM; si osserva, in particolare, che se nei reati tributari il profitto del reato si identifica nel c.d. risparmio di spesa, nel caso in esame esso coincide con il totale dell’importo portato a compensazione, ossia con il 100% del debito, proprio perche’ il credito e’ inesistente; con la compensazione, cioe’, l’agente ottiene un beneficio, il risparmio totale di spesa, utilizzando crediti inesistenti; tale 100% indebitamente risparmiato viene ripartito tra accollante e accollato con una regolamentazione tra privati antecedente rispetto alla materiale compensazione; essa infatti, precisa il tribunale, costituisce il comportamento tipico che fa conseguire il risparmio del 100%, che viene ripartito anticipatamente, nella misura del 30% all’accollato, pari al risparmio ottenuto con l’accollo, e nella misura del 70 h all’accollante, con il pagamento ottenuto dall’accollato.
Orbene, che di tale meccanismo e, dunque, del danno cagionato all’erario, debba rispondere anche la ricorrente, deriva dall’impostazione sopra data alla partecipazione della stessa alla commissione del reato, quale autore diretto in quanto il soggetto agente e’ soggetto che assomma in se’ la figura di debitore coobbligato e creditore, a prescindere dal rapporto di debito originario tra debitore ed Erario. Se, cioe’, il debitore ritorna a essere per l’Erario, l’unico referente per il debito tributario originario (non essendo l’accollo liberatorio), l’autore dell’indebita compensazione, e, dunque, l’autore del reato, dovra’ comunque rispondere verso l’Erario per le conseguenze economiche derivanti dal fatto-reato da lui commesso, per un quantum determinato in base al debito totale indebitamente compensato. L’Erario, dunque, potrebbe essere legittimato nel processo di merito a costituirsi parte civile nei confronti degli autori del reato, soggetti diversi dall’originario debitore, rispetto al quale la pretesa resta ancorata al titolo originario, in quanto responsabili di una condotta fraudolenta penalmente rilevante che ha comportato l’indebito azzeramento della propria pretesa verso il debitore originario, estraneo alla condotta fraudolenta medesima. Sarebbe del tutto illogico, del resto, ipotizzare che sia proprio l’autore della condotta fraudolenta, cui il debitore e’ estraneo, a beneficiare della permanenza del debito in capo al debitore accollato, quando, invece, e’ proprio la condotta fraudolenta da lui posta in essere ad avere cagionato un danno all’Erario.
16. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, deve pertanto respingersi il motivo di ricorso che ruota attorno alla presunta estraneita’ del (OMISSIS) rispetto ai fatti contestati, essendo evidente per le ragioni esplicitate quindi che la responsabilita’ del medesimo discenda proprio dall’attivita’ concorsuale svolta nell’operazione di accollo fiscale illecito posta in essere, dovendosi differenziare l’ascrivibilita’ a titolo diretto o per effetto del disposto dell’articolo 48 c.p. a seconda che il debitore sia o meno consapevole dell’inesistenza del credito da compensare; nel primo caso, infatti, come evidenziato nell’ordinanza, e’ il soggetto agente che assomma in se’ la figura di debitore coobbligato e creditore, dunque non e’ necessario il ricorso al c.d. autore mediato (come, ad esempio, si legge nell’ordinanza, nel caso del (OMISSIS), debitore iscritto nel registro degli indagati per cui e’ stato ritenuto ipotizzabile il concorso, insieme al (OMISSIS) ed alla (OMISSIS)); diversamente, ove il debitore sia inconsapevole, trova applicazione l’articolo 48 c.p., in quanto, in quest’ultimo caso, l’accollante stipula il contratto con il debitore accollato ingannandolo sull’esistenza dei crediti, con cio’ inducendolo in errore circa la liceita’ dell’operazione; in tal modo, agendo attraverso l’apporto del debitore inconsapevole della fraudolenza del meccanismo – essendo stato appositamente ingannato attraverso una vera attivita’ truffaldina basata su documentazione falsa – questi pone in essere la condotta di indebita compensazione quale autore mediato, in quanto il debitore originario opera la compensazione perche’ ingannato dal suo coobbligato/accollante circa l’esistenza dei crediti, condotta di cui deve rispondere ex articolo 48 c.p. colui che l’ha indotto in errore; nessun vizio di quelli evocati dal ricorrente, dunque, e’ ipotizzabile nel richiamo “alternativo” operato dal tribunale alla responsabilita’ diretta o per effetto dell’articolo 48 c.p., operando quest’ultima previsione con riferimento ai debitori non iscritti nel registro degli indagati essendo stati ritenuti inconsapevole dell’inesistenza dei crediti.
17. Non ha pregio, poi, la dedotta sussumibilita’ del fatto nella fattispecie di truffa aggravata. E’ infatti stato affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 22191 del 04/04/2014 – dep. 29/05/2014, P.M. in proc. Libertone, Rv. 259578), non solo che integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 17, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialita’ unilaterale, ma anche (Sez. 3, n. 30267 del 08/05/2014 – dep. 10/07/2014, Acerbis, Rv. 260260), che in materia di reati tributari, non e’ applicabile il principio di specialita’ di cui al Decreto Legislativo n. 10 marzo 2000, n. 74, articolo 19, tra il delitto di indebita compensazione, previsto dall’articolo 10-quater del decreto medesimo e l’illecito amministrativo introdotto dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 27, comma 18, (conv. con modif. in L. 28 gennaio 2009, n. 2), che punisce l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, in quanto la fattispecie penale ha riguardo alla condotta, diversa ed ulteriore, consistente nell’omesso versamento dell’imposta dovuta.
18. Infine, nessun dubbio ricorre quanto all’ulteriore questione afferente al conseguimento del profitto anche in capo al (OMISSIS), alla luce della impostazione sopra data alla partecipazione alla commissione del reato.
In ogni caso, non puo’ ritenersi fondata l’eccezione difensiva di non aver tratto in proprio alcuna utilita’, salvo i compensi regolarmente fatturati per l’attivita’ svolta quale “commerciale” e di non aver conseguito nessun profitto dalla attivita’ illecita. A questa obiezione e’ agevole infatti replicare osservando che il concorso di persone nel reato implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e il sequestro non e’ collegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensi’ alla corresponsabilita’ di tutti nella commissione dell’illecito. Trattasi di principio piu’ volte affermato da questa Corte a cui il Collegio ritiene di dover dare continuita’, dovendosi ricordare che, una volta esclusa la possibilita’ di sequestrare l’originario profitto del reato, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, puo’ essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto, indifferentemente nei confronti di uno o piu’ degli autori della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi bensi’ alla corresponsabilita’ di tutti nella commissione dell’illecito (v., tra le tante: Sez. 2, n. 10838 del 20/12/2006 – dep. 14/03/2007, Napolitano, Rv. 235832).
19. Deve, dunque, essere affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, puo’ essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o piu’ degli autori della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi bensi’ alla corresponsabilita’ di tutti nella commissione dell’illecito (nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro disposto nei confronti del concorrente, collaboratore dell’indagata ispiratrice del meccanismo fraudolento attuativo del c.d. accollo fiscale, integrante il reato di indebita compensazione)”.
20. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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