La inopponibilita’ del divieto di cui all’articolo 372 c.p.c., non puo’ trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’articolo 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 aprile 2018, n. 10136.

La inopponibilita’ del divieto di cui all’articolo 372 c.p.c., non puo’ trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’articolo 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti, poiche’ in tali casi il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre, piuttosto, la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimita. Ove anche acquisibile, la sentenza penale irrevocabile non potrebbe avere alcuna efficacia nel presente procedimento in ragione della mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro

Sentenza 26 aprile 2018, n. 10136
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9770-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 450/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 04/02/2016 R.G.N. 610/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 450 depositata il 4.2.2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva respinto la domanda di (OMISSIS) volta alla declaratoria di illegittimita’ del licenziamento e condannato la (OMISSIS) srl al pagamento nei confronti del predetto della somma di Euro 15.238,47 a titolo di differenze retributive e di Euro 7.611,74 a titolo di trattamento di fine rapporto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva condannato il (OMISSIS) a versare alla societa’ l’importo di Euro 2.055,00 quale corrispettivo di merce non pagata), ha respinto l’appello principale proposto dalla societa’ e, in accoglimento dell’appello incidentale del (OMISSIS), ha dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento intimato il 5.11.2009 ed ha condannato la (OMISSIS) srl a riassumere il predetto o a corrispondergli un’indennita’ pari a quattro mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, nonche’ al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme liquidate dal Tribunale in favore del (OMISSIS) a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto.
2. La Corte territoriale nel respingere l’appello principale della societa’, incentrato sulla fondatezza della domanda risarcitoria (proposta in via riconvenzionale in primo grado) per l’importo degli scontrini stornati e l’indebita sottrazione di denaro dalla cassa, e sulla mancanza di prova di un orario full time svolto dal dipendente anche nella prima fase del rapporto di lavoro, ha ritenuto la produzione documentale (tabulati relativi agli scontrini emessi nel punto vendita) e le deposizioni testimoniali (testi (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente commesso nello stesso punto vendita e marito della legale rappresentante della societa’) inidonee a dimostrare la riferibilita’ al (OMISSIS) delle operazioni di storno e della corrispondente sottrazione di denaro; ha ritenuto integrata la prova dell’orario full time nel periodo 14.3.2005 – 30.4.2006 in base alle concordanti deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. Riguardo all’appello incidentale proposto dal (OMISSIS) per il mancato riconoscimento degli accessori di legge sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive e di t.f.r. e ai fini della declaratoria di illegittimita’ del licenziamento, ha ritenuto per il primo aspetto applicabile l’articolo 429 c.p.c., e quindi dovuti interessi e rivalutazione; quanto al licenziamento, ha ritenuto non raggiunta la prova degli addebiti contestati, sia per la inattendibilita’ dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), sia per la genericita’ delle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente consulente del lavoro e impiegata amministrativa della societa’. Ha quindi dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento con applicazione della tutela c.d. obbligatoria.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) srl, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso il (OMISSIS).
5. La (OMISSIS) srl ha depositato, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., copia autentica della sentenza penale irrevocabile n. 509 emessa dalla Corte d’appello di Potenza il 20.1.2017 nei confronti del (OMISSIS) ed ha notificato alla controparte la comunicazione del deposito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso la (OMISSIS) srl ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla circostanza che il numero di operazioni di storno e di emissione di scontrini per euro zero effettuate presso il punto vendita ove operava il (OMISSIS) fosse assolutamente abnorme e come tale costituisse indizio grave ed univoco del compimento di operazioni truffaldine, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012.
2. La societa’ ricorrente ha rilevato come la Corte di merito avesse omesso di considerare l’esistenza della prova documentale (doc. 21 allegato alla memoria di costituzione in primo grado) circa il numero assolutamente anomalo di operazioni di storno e di emissione di scontrini per Euro zero effettuate presso il punto vendita a cui era addetto il (OMISSIS), come peraltro confermato dalla teste (OMISSIS) in sede di sommarie informazioni rese nell’ambito del procedimento penale nei confronti del (OMISSIS) (doc. 11 allegato alla memoria di costituzione in primo grado).
3. Col secondo motivo di ricorso la (OMISSIS) srl ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla circostanza che dagli inventari effettuati negli ultimi due anni nel punto vendita in oggetto risultavano incongruenze tra merce presente in magazzino, merce venduta e incassi. Manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’accertata concordanza, emergente dai controlli giornalieri, dei dati riguardanti: gli incassi giornalieri indicati nel relativo registro, le somme effettivamente incassate e i cartellini dei capi venduti, escludesse l’esistenza delle illecite operazioni addebitate al (OMISSIS), in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
4. La societa’ ha sottolineato come la discordanza tra merce presente in magazzino, merce venduta e incassi risultasse comprovata, contrariamente all’assunto della Corte d’appello, in quanto riferita dalla teste (OMISSIS) in sede di sommarie informazioni rese nell’ambito del procedimento penale (doc. 11 cit.) e come dai controlli giornalieri svolti dall’impiegata amministrativa non potessero emergere anomalie atteso che nel registro degli incassi giornalieri non venivano annotate le singole operazioni e tantomeno quelle di storno e a Euro zero e che al (OMISSIS) venivano consegnati solo i cartellini dei capi la cui vendita era stata regolarmente registrata in cassa.
5. Col terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 1362 c.c., nell’interpretazione data alle dichiarazioni del teste (OMISSIS), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
6. La Corte di merito ha valutato come inattendibile la deposizione del teste (OMISSIS) unicamente perche’ questi avrebbe prima confermato le circostanze di cui al capitolo di prova n. 4 della memoria difensiva (cioe’ di aver visto il (OMISSIS) frequentemente e continuativamente dal 2005 al 2009 emettere lo scontrino al momento di incassare il prezzo e immediatamente dopo, con manovra di storno e correzione dell’importo a Euro zero, annullare l’operazione e appropriarsi della somma incassata) e subito dopo aggiunto di non ricordare in quale periodo detto comportamento sarebbe stato tenuto; in tal modo la Corte ha dato una lettura assolutamente erronea delle dichiarazioni testimoniali con conseguente assoluta illogicita’ della motivazione adottata.
7. Col quarto motivo la societa’ ha dedotto omesso esame di fatti decisivi attestanti che quando il (OMISSIS) ammise, alla presenza della sig.ra (OMISSIS), legale rappresentante della societa’, del (OMISSIS) e del (OMISSIS), le proprie responsabilita’ dichiarandosi disponibile a ripianare gli ammanchi, aveva ricevuto specifica contestazione degli ammanchi derivanti dallo storno di scontrini e dall’emissione degli stessi a euro zero, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
8. La Corte d’appello ha negato rilevanza alla deposizione del teste (OMISSIS) nella parte in cui ha descritto l’incontro avvenuto col (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS) nel settembre 2009 sul rilievo che il (OMISSIS) avrebbe potuto in quella occasione dichiarare una disponibilita’ di massima a ripianare le perdite senza avere esattamente compreso la causa di esse, salvo poi revocare la disponibilita’ di fronte al conteggio di parte datoriale.
L’erroneita’ di tale argomentazione emerge, secondo la societa’ ricorrente, dalle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in sede di sommarie informazioni nel corso del procedimento penale (doc. 10 allegato alla memoria di costituzione in primo grado) e dalla deposizione del teste (OMISSIS), atte a dimostrare come la ammissione di responsabilita’ del (OMISSIS) fosse stata successiva all’esibizione allo stesso degli scontrini annullati.
9. Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso sono formulati in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, ratione temporis, nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012.
10. Come statuito dalle Sezione Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
11. Sulla base di tali premesse, non puo’ trovare accoglimento il primo motivo di ricorso atteso che il fatto storico rappresentato dagli scontrini stornati o emessi con importo pari a Euro zero e’ stato preso in esame dalla Corte d’appello che, in piu’ punti della motivazione (pag. 9 e pag. 21), ha richiamato la relativa produzione documentale ed ha valutato la stessa come inidonea a dimostrare l’attribuibilita’ al (OMISSIS) delle operazioni di storno e dell’appropriazione delle relative somme. Non solo il fatto storico e’ stato esaminato nella sentenza impugnata, attraverso le prove documentali prodotte dalla societa’, ma lo stesso non risulta dotato della necessaria decisivita’ in quanto lo storno, anche in numero elevato, di scontrini e l’emissione degli stessi a zero Euro ove anche costituissero, come preteso da parte ricorrente, indizio grave del compimento nel punto di vendita di attivita’ truffaldine, non dimostrerebbero univocamente l’imputabilita’ delle stesse al (OMISSIS).
12. Cio’ che in realta’ col motivo in esame la societa’ cerca di sollecitare e’ una diversa valutazione della suddetta prova documentale, inammissibile in questa sede.
13. Considerazioni analoghe possono ripetersi per il secondo motivo di ricorso in quanto la sentenza (pag. 9 e 10) ha preso specificamente in esame il fatto storico delle incongruenze tra merce presente in magazzino, merce venduta e incassi e, sulla base della documentazione in atti, inventari e bilanci di esercizio, ha escluso l’esistenza delle stesse.
14. Ne’ puo’ attribuirsi rilievo, ai fini dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e in base alla giurisprudenza citata, all’omesso esame di elementi istruttori, come invece preteso dalla societa’ attraverso il richiamo alle dichiarazioni della (OMISSIS), peraltro rese non in sede testimoniale ma quali sommarie informazioni nell’ambito del procedimento penale e meramente de relato.
15. Il fatto storico in esame risulta, inoltre, privo di decisivita’ in quanto inidoneo a dimostrare la riferibilita’ al (OMISSIS) delle condotte causative delle dedotte discordanze tra merce presente in magazzino, merce venduta e incassi.
16. La considerazione fatta dalla societa’, che dai controlli giornalieri svolti dall’impiegata amministrativa non potessero emergere anomalie atteso che nel registro degli incassi giornalieri non erano annotate le operazioni di storno e a Euro zero, censura solo una delle argomentazioni usate nella sentenza (pag. 12 e 13) a sostegno della decisione e quindi non ne scalfisce la complessiva ratio decidendi.
17. Il terzo motivo, se pure formulato come violazione di legge, ed esattamente dell’articolo 1362 c.c., censura la valutazione fatta dalla Corte territoriale di inattendibilita’ della deposizione resa dal teste (OMISSIS) perche’ basata su una lettura errata delle parole usate dal teste e del loro significato.
18. Il motivo, una volta ricondotto al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel nuovo testo applicabile ratione temporis, deve essere dichiarato inammissibile perche’ attinente, non all’omesso esame di un fatto storico, ma alla valutazione della prova e ad apprezzamenti di fatto comunque riservati al giudice del merito.
19. La censura e’ anche priva del carattere di decisivita’ atteso che la Corte territoriale ha motivato l’inattendibilita’ del teste (OMISSIS) non solo in base all’argomento letterale, censurato dalla societa’ ricorrente, ma attraverso una serie di considerazioni di ordine logico, poggianti tra l’altro sull’anomalia del silenzio serbato dal (OMISSIS) per oltre quattro anni sulle continue irregolarita’ commesse dal (OMISSIS) in sua presenza e sulla mancanza di qualsiasi iniziativa disciplinare nei suoi confronti (sentenza d’appello, pag. 12 e 13).
20. Il difetto di decisivita’ della censura deve ribadirsi anche in base al rilievo che la conclusione della Corte territoriale circa l’insussistenza di prova della attribuibilita’ al (OMISSIS) delle condotte cd truffaldine poggia su una serie di elementi e di argomentazioni che non sono stati oggetto di censura.
21. La sentenza impugnata ha rilevato, tra l’altro, come il (OMISSIS) non fosse il solo commesso addetto alla cassa nel punto vendita di (OMISSIS) e come nell’arco temporale in contestazione, oltre al (OMISSIS), avessero ivi lavorato almeno altri tre commessi; come emergesse dalla documentazioni in atti l’esistenza di scontrini annullati anche in periodi in cui il (OMISSIS) era in ferie. La sentenza ha valutato non plausibile che nessuno dei clienti, nell’arco di oltre quattro anni, si fosse mai accorto dell’importo pari a zero riportato sugli scontrini.
22. Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile, tenuto conto dei requisiti necessari ai fini dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come definiti dalle S.U. (sentenza n. 8053 del 2014), perche’ censura non l’omesso esame di un fatto storico ma la valutazione come generica della deposizione del (OMISSIS). Peraltro, il motivo di ricorso e’ tutto articolato sulle dichiarazioni rese dal predetto non come teste nel presente procedimento (tale deposizione non e’ neanche riportata nel ricorso) bensi’ in sede di s.i.t. nel procedimento penale.
23. La Corte d’appello ha preso in esame il fatto storico degli incontri tra (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha operato una ricostruzione logicamente motivata, basata anche sulla deposizione della (OMISSIS) (che ha partecipato al terzo incontro) e sulla convinzione, ampiamente argomentata, di inattendibilita’ del teste (OMISSIS).
24. La dichiarata inammissibilita’ dei motivi di ricorso rende irrilevante il giudicato esterno invocato dalla societa’, ai sensi dell’articolo 654 c.p.p., in relazione alla sentenza penale di condanna emessa nei confronti del (OMISSIS) dalla Corte d’appello di Potenza.
25. La produzione della sentenza penale ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., sarebbe, comunque, inammissibile. Come gia’ affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 22376 del 2017; Cass. n. 2735 del 2017; Cass. n. 23483 del 2010), con indirizzo a cui si intende dare continuita’, “la inopponibilita’ del divieto di cui all’articolo 372 c.p.c., non puo’ trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’articolo 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti, poiche’ in tali casi il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre, piuttosto, la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimita’”.
26. Ove anche acquisibile, la sentenza penale irrevocabile non potrebbe avere alcuna efficacia nel presente procedimento in ragione della mancata partecipazione al giudizio penale della datrice di lavoro (OMISSIS) srl., (cfr. Cass. n. 17652 del 2007; Cass. 11715 del 2000). Come emerge dall’intestazione della sentenza n. 509/16 della Corte d’appello di Potenza, la parte civile costituita nel procedimento penale era la sig.ra (OMISSIS).
27. Per le ragioni finora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
28. Le spese di lite del presente giudizio di legittimita’ sono regolate secondo il criterio di soccombenza liquidate come in dispositivo.
29. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo articolo 13, comma 1 bis.

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