Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 24 maggio 2018, n. 23360.
La massima estrapolata:
Non viene meno il carattere della continuazione dei reati per la diversità del luogo di commissione.
Sentenza 24 maggio 2018, n. 23360
Data udienza 11 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere
Dott. MAGI Raffaell – rel. Consigliere
Dott. BARONE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Dr. ANGELILLIS Ciro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 23 maggio 2017 la Corte di Appello di Napoli – in procedura esecutiva – ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione, tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, proposta da (OMISSIS).
In motivazione si evidenzia che, pur in presenza di contiguita’ temporale tra le diverse violazioni (tutte intervenute tra giugno ed agosto del 2010) e di omogeneita’ finalistica (reati contro il patrimonio) una delle condotte e’ avvenuta in luogo distante dalle altre.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale sottoscrizione – (OMISSIS), deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
Si denunzia la mera apparenza di motivazione, posto che pur in presenza di indicatori convergenti sulla esistenza di una deliberazione unitaria il giudice della esecuzione ha valorizzato un aspetto di scarso rilievo senza argomentarne le ragioni concrete.
3. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
3.1 va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalita’ di realizzazione delle diverse violazioni commesse – e’ chiamato ad apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicita’ del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, si’ da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosita’ sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piu’ mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. 1, n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862).
Cio’ perche’ la ricaduta nel reato e l’abitualita’ a delinquere non integrano di per se’ il caratteristico elemento intellettivo (unita’ di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi e’ – per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso puo’ alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano pero’ espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicita’ di disegno criminoso, richiesta dall’articolo 81 c.p., comma 2, non puo’ identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure puo’ ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalita’ delle condotte, giacche’ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realta’ concreta, data la variabilita’ delle situazioni di fatto e la loro prevedibilita’, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, e’ che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralita’ di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione puo’ essere percio’ ab origine anche di massima, purche’ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di “adattamento” alle eventualita’ del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. 1, n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si e’ espressa nel modo che segue: il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneita’ delle violazioni e del bene protetto, la contiguita’ spazio-temporale, le singole causali, le modalita’ della condotta, la sistematicita’ e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
3.3 Nel caso in esame la motivazione del rigetto, in presenza di indicatori significativi di una ideazione comune, e’ affidata esclusivamente alla segnalazione di un diverso luogo di consumazione di uno degli episodi il che – di per se’ – non giustifica razionalmente l’approdo denegante, trattandosi di circostanza non decisiva, posto che la diversita’ tra le violazioni e’ data per scontata dal legislatore nella costruzione dell’istituto.
Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame – in diversa composizione – alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
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