Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 21 giugno 2018, n. 28725.
La massima estrapolata:
Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, e non anche quelle contaminate, come nella specie, da sostanze o materiali inquinanti (cioe’ dai rifiuti pericolosi presenti nell’area, caratterizzata dall’inadeguatezza dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche), che non consentono di qualificare i reflui come acque di dilavamento o di prima pioggia, trattandosi invece di reflui industriali (tali dovendo considerarsi le acque meteoriche a seguito della contaminazione con i rifiuti pericolosi stoccati nel deposito), di cui e’ stato realizzato uno scarico nel suolo e nel sottosuolo in mancanza di autorizzazione.
Per la configurabilita’ del reato non e’, poi, necessaria la contaminazione del suolo o del sottosuolo, cosicche’ i rilievi sollevati dal ricorrente a proposito del mancato accertamento di tale aspetto sono privi di concludenza rispetto alla ipotesi di reato contestata.
Sentenza 21 giugno 2018, n. 28725
Data udienza 11 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
S.r.l. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS) s.n.c., in persona dell’amministratore, (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/11/2016 della Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione;
udito per il ricorrente (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente S.r.l. (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 luglio 2014 il Tribunale di Brindisi condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS), quali amministratori della S.r.l. (OMISSIS), alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, (capo A della rubrica), Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 55, comma 5, lettera c), (capo B della rubrica, ascritto al solo (OMISSIS)), e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, commi 1 e 9, (capo C della rubrica), nonche’ la S.r.l. (OMISSIS) al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 28.600,00, in relazione all’illecito amministrativo di cui all’articolo 25 undecies, comma 2, lettera b), nn. 2 et 3, in relazione all’articolo 5, comma 1, lettera a), del medesimo D.Lgs., e al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, (capo D della rubrica), disponendo anche la confisca dell’area della superficie di 43.000,00 metri quadrati in Comune di Brindisi sottoposta a sequestro giudiziario, in quanto destinata a discarica non autorizzata di rifiuti speciali anche pericolosi.
La Corte d’appello di Lecce, provvedendo con la sentenza del 21 novembre 2016 sulle impugnazioni degli imputati e della S.r.l. (OMISSIS), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati ascrittigli perche’ estinti per prescrizione; ha riqualificato il fatto di cui al capo A della rubrica nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, seconda parte, rideterminando la pena nei confronti di (OMISSIS) in mesi dieci di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda ed eliminando la confisca dell’area in sequestro; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
La Corte territoriale, dando atto dell’accertamento dell’abbandono di molti veicoli e loro componenti nell’area utilizzata dalla S.r.l. (OMISSIS) per ricoverarvi i veicoli sottoposti a sequestro giudiziario e affidati alla sua custodia, ha ritenuto configurabile il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, seconda parte, per essere tale area stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva, per il protratto e ormai definitivo accumulo di rifiuti (non costituiti solamente da veicoli e parti di essi, quali le batterie, costituenti rifiuti pericolosi), che aveva portato il sito a una condizione di evidente degrado, sottolineando la mancata bonifica della maggior parte dei veicoli ivi presenti e la mancata impermeabilizzazione dell’area.
E’ stato, inoltre, ritenuto configurabile anche il reato di cui al capo c) della rubrica, per lo scarico di reflui industriali non autorizzato, sottolineando l’inidoneita’ del sistema di raccolta esistente a captare la totalita’ delle acque meteoriche e di dilavamento ricadenti sul deposito, stante l’assenza di opere di impermeabilizzazione, la mancanza di pendenze, la insufficienza strutturale dei pozzetti di raccolta delle acque, la assenza di manutenzione.
La responsabilita’ dell’ente all’epoca amministrato da (OMISSIS), la S.r.l. (OMISSIS), e’ stata confermata tenendo conto della responsabilita’ del suo amministratore per il reato di cui al capo a), sottolineando la presenza nell’area gestita da tale societa’ e trasformata in discarica abusiva di numerosi veicoli da demolire, presi in carico dalla S.r.l. (OMISSIS), facente capo allo stesso nucleo familiare, con la conseguente sussistenza di un interesse della S.r.l. (OMISSIS) ad agevolare tale societa’.
2. Avverso tale sentenza l’imputato (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette articolati motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, seconda parte, e vizio della motivazione, in relazione alla affermazione della sussistenza di una discarica non autorizzata.
Ha lamentato, in particolare, la mancata considerazione dei propri motivi d’appello, mediante i quali era stata contestata la configurabilita’ di una discarica, disattesi dalla Corte d’appello attraverso l’acritico richiamo a principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, omettendo pero’ di accertare la sovrapponibilita’ di tale principi alla situazione di fatto oggetto del giudizio, non essendo stata accertata la sussistenza dei presupposti di fatto per ritenere esistente una discarica, che richiede la destinazione e l’allestimento di una determinata area, con la esecuzione delle opere a tal fine occorrenti per accogliervi i rifiuti e l’attivazione di una organizzazione, anche rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della discarica, e cioe’ all’accumulo non occasionale di rifiuti, con l’eterogeneita’ dell’ammasso dei materiali e la definitivita’ del loro abbandono; nella specie tali requisiti non erano stati accertati, soprattutto tenendo conto del fatto che l’area nella quale sarebbe stata realizzata tale discarica era una depositeria giudiziaria, incaricata della custodia giudiziaria dei veicoli sequestrati dalla polizia giudiziaria di (OMISSIS) e provincia e della custodia di reperti di varia tipologia, con funzione assicurativa della prova penale, in forza di provvedimenti di sequestro e affidamento in custodia, sicche’ gli stessi non potevano essere qualificati come rifiuti.
I 64 mezzi rinvenuti nell’area considerati come rifiuti erano gia’ stati avviati alle operazioni di bonifica da parte della S.r.l. (OMISSIS), che li aveva allocati temporaneamente presso la depositeria, essendo stata avviata la commercializzazione dei loro componenti quali pezzi di ricambio, cosicche’ non erano qualificabili come rifiuti, ne’ erano state accertate modalita’ di deposito tali da dare luogo a infiltrazioni di oli o altri liquidi nel suolo o altre forme di inquinamento ambientale, con esclusione del generico deflusso delle acque di dilavamento.
2.2. Mediante un secondo motivo ha denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 55, comma 5, lettera c), in relazione all’articolo 48, comma 1 e articolo 46, comma 2, del medesimo D.Lgs., e vizio della motivazione, in quanto la Corte d’appello aveva omesso di adeguatamente considerare le proprie censure, formulate con l’atto di gravame, mediante le quali era stata illustrata la piena funzionalita’ dell’impianto antincendio, non essendo, tra l’altro, state eseguite indagini tecniche per accertarne la mancanza di funzionalita’, ne’ illustrate le ragioni per le quali non erano state condivise le osservazioni contenute nella relazione del proprio consulente tecnico.
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 133 e articolo 137, commi 1 e 9, anche in relazione all’articolo 74 e articolo 113, commi 3 e 4, del medesimo decreto, cosi’ come attuato dal decreto del Commissario delegato all’emergenza ambientale della Regione Puglia del 21 novembre 2003 n. 282, e vizio della motivazione.
Ha lamentato il mancato accertamento in concreto della inadeguatezza del sistema di raccolta delle acque meteoriche, in quanto tale impianto esisteva ed era funzionante, pur se non completamente adeguato alla normativa vigente, e la sua inidoneita’ era stata affermata dai giudici esclusivamente sulla base delle impressioni riportate dalla polizia giudiziaria in occasione del sopralluogo, omettendo di tener conto delle relazioni dei consulenti tecnici della difesa, che avevano escluso la verificazione di una contaminazione del terreno. Ha, in proposito, richiamato l’orientamento interpretativo di legittimita’, secondo cui non sono qualificabili come reflui industriali le acque meteoriche di dilavamento, anche se contaminate da sostanze o materiali impiegati in stabilimenti commerciali o di produzione di beni, cosicche’ la condotta contestata avrebbe potuto integrare solamente l’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 133, comma 9.
2.4. Con un quarto motivo ha prospettato ulteriore vizio della motivazione, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 605 c.p.p., articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera d) e e) e articolo 597 c.p.p., in relazione alla mancata considerazione di alcuni motivi d’appello, che non erano stati riportati nella motivazione della sentenza di secondo grado e di cui non era, comunque, stato adeguatamente giustificato il rigetto, non potendo dirsi sufficiente il richiamo al riguardo della sentenza di primo grado.
2.5. Mediante un quinto motivo ha denunciato violazione dell’articolo 133 c.p. e vizio della motivazione, riguardo alla misura della pena, sottolineandone l’eccessivita’ e lamentando l’insufficienza della motivazione al riguardo, non essendo, tra l’altro, stata considerata la successiva bonifica dell’area e l’impiego di notevoli risorse finanziarie per ottemperare alle prescrizioni dettate dalla Procura della Repubblica in Brindisi.
Mediante la medesima censura ha lamentato anche la mancata indicazione dell’aumento di pena per ciascuno dei reati posti in continuazione e, comunque, l’eccessivita’ dello stesso.
2.6. Con un sesto motivo ha denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, per l’errata qualificazione dei fatti di cui al capo a), chiedendo l’adozione di un trattamento sanzionatorio piu’ mite, considerando la condotta come deposito incontrollato di rifiuti, di cui al comma 1 della disposizione denunciata, occorrendo per la configurabilita’ di una discarica plurimi atti di abbandono, dunque una certa stabilita’, se non una vera e propria abitualita’ della condotta, dovendo altrimenti qualificarsi la stessa come abbandono di rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, comma 1, articolo 255, comma 1 e articolo 256, comma 1.
2.7. Mediante un settimo motivo ha eccepito l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione delle ipotesi contravvenzionali.
3. Ha proposto ricorso per cassazione anche la S.r.l. (OMISSIS), affidato a quattro motivi.
3.1. Con un primo motivo ha denunciato:
a) violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, seconda parte, e vizio della motivazione, in relazione alla affermazione della sussistenza di una discarica non autorizzata;
b) violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 55, comma 5, lettera c), in relazione all’articolo 48, comma 1 e articolo 46, comma 2, del medesimo D.Lgs., e vizio della motivazione;
c) violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 133 e articolo 137, commi 1 e 9, anche in relazione all’articolo 74 e articolo 113, commi 3 e 4, del medesimo decreto, cosi’ come attuato dal decreto del Commissario delegato all’emergenza ambientale della Regione Puglia del 21 novembre 2003 n. 282, e vizio della motivazione;
d) violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, per l’errata qualificazione dei fatti di cui al capo a).
A fondamento di tali doglianze ha posto gli stessi argomenti svolti dall’altro ricorrente a sostegno del primo, del secondo, del terzo e del sesto motivo del proprio ricorso.
3.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5 e mancanza e contraddittorieta’ della motivazione, riguardo alla sussistenza dei requisiti necessari per l’affermazione di responsabilita’ della persona giuridica rappresentata dall’imputato.
Ha censurato l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la societa’ amministrata da (OMISSIS) avrebbe avuto un interesse alla realizzazione delle condotte illecite allo stesso ascritte e ne avrebbe tratto un vantaggio, in quanto nella condotta dell’amministratore non vi era alcuna tensione finalistica volta al perseguimento di un interesse qualificabile della societa’, ne’ da tale condotta era derivato alcun apprezzabile vantaggio in termini di risparmio di costi, dal momento che la S.r.l. (OMISSIS) aveva assolto a tutte le prescrizioni imposte per lo svolgimento della attivita’ di depositeria giudiziaria e dalla disciplina in materia di sicurezza; l’eventuale risparmio di costi era, semmai, attribuibile alla S.r.l. (OMISSIS), per la provvisoria collocazione dei veicoli nell’area della depositeria, che cosi’ aveva visto aumentare la propria capacita’ ricettiva dei veicoli da avviare alla demolizione.
Ha, inoltre, prospettato la mancanza dell’elemento soggettivo della cosiddetta colpa di organizzazione e la mancanza di motivazione sul punto, in quanto in proposito la Corte d’appello si era limitata a confutare la censura svolta con l’atto di gravame riguardo al breve tempo avuto a disposizione dalla societa’ per poter adeguare il proprio deposito, in quanto il Decreto Legislativo n. 121 del 2011, che ha incluso i reati ambientali tra i reati presupposto della responsabilita’ amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, era entrato in vigore solamente due mesi prima dell’accertamento dei reati; la Corte territoriale, pero’, non aveva individuato alcuna specifica colpa di organizzazione dell’ente, con la conseguente insufficienza della motivazione sul punto, posto che tale colpa non consisterebbe nella mancata adozione del modello legale di organizzazione, ma nella violazione di norme, unitamente all’elemento oggettivo delle interesse o vantaggio e del nesso causale.
3.3. Mediante un terzo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 11 e 12 e articolo 133 c.p. e mancanza della motivazione, in ordine alla misura della sanzione applicata all’ente, giacche’ quest’ultimo aveva osservato tutte le condizioni indicate dal legislatore per poter beneficiare del trattamento sanzionatorio in misura ridotta.
Non essendo state accertate forme di inquinamento avrebbe, anzitutto potuto essere applicata l’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 12, lettera b); avrebbe, inoltre, dovuto essere considerata l’attivazione dell’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, mentre la Corte aveva determinato le singole quote nella misura massima, senza indicarne le ragioni, omettendo anche di illustrare i motivi della conferma dell’entita’ di detta sanzione pecuniaria.
3.4. Mediante un quarto motivo ha prospettato vizio della motivazione, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 605 c.p.p., articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera d) e e) e articolo 597 c.p.p., in relazione alla mancata considerazione di alcuni motivi d’appello, che non erano stati riportati nella motivazione della sentenza di secondo grado e di cui non era, comunque, stato adeguatamente giustificato il rigetto, non potendo dirsi sufficiente il richiamo al riguardo della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ inammissibile e quello proposto dalla S.r.l. (OMISSIS) non e’ fondato.
2. Per quanto riguarda il ricorso proposto da (OMISSIS), i primi tre motivi e il sesto motivo, mediante i quali sono stati contestati la qualificabilita’ come rifiuti dei veicoli e degli altri oggetti presenti nel deposito della S.r.l. (OMISSIS) e la configurabilita’ di una discarica, e anche il mancato accertamento della inefficienza e della inidoneita’ dell’impianto antincendio, l’inidoneita’ dell’impianto di raccolta delle acque e la qualificabilita’ delle acque da dilavamento come reflui industriali, sono inammissibili, essendo volti a censurare accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito in modo coerente con le risultanze acquisite, di cui e’ stata fornita spiegazione motivata in modo logico e immune da vizi.
2.1. E’ necessario preliminarmente rammentare che alla Corte di cassazione e’ preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilita’ delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, e’ opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericita’ delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
2.2. Con il primo motivo il ricorrente, nel censurare l’affermazione dei giudici di merito circa la qualificabilita’ come rifiuti di parte dei veicoli presenti nell’area nella disponibilita’ della S.r.l. (OMISSIS), destinata anche alla custodia di veicoli in sequestro giudiziario e amministrativo, e la configurabilita’ di una discarica nella porzione di tale area nella quale sono risultati ammassati veicoli considerati rifiuti, ha, in realta’, pur deducendo violazioni di legge, censurato la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, che risultano compiuti in modo coerente con gli elementi acquisiti e conformemente a consolidati orientamenti interpretativi di legittimita’, sicche’ tali accertamenti non possono essere sindacati sul piano del merito nel giudizio di legittimita’.
La Corte d’appello ha, infatti, ritenuto che parte dei veicoli e dei materiali presenti nell’area nella disponibilita’ della S.r.l. (OMISSIS) potessero essere considerati rifiuti, in considerazione del loro stato e delle loro condizioni: e’ stato, in particolare, sottolineato come moltissimi veicoli apparissero in totale stato di abbandono, in quanto smembrati o privi di pezzi o di parti meccaniche o completamente arrugginiti, privi di targhe e spesso accatastati l’uno sull’altro; a terra vi erano diverse macchie di colore scuro e nell’area, oltre ai veicoli, vi erano accatastati confusamente parti di motori e di carrozzeria, pneumatici fuori uso, batterie di piombo, travi in legno, materiale inerte da demolizione, cumuli di materiale ferroso. E’ stato, inoltre, evidenziato l’esito dell’esame a campione su 64 veicoli presenti nella depositeria, di cui solo 8 presenti nell’area perche’ sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo, mentre 45 di essi erano stati avviati a demolizione nei locali della S.r.l. (OMISSIS) (societa’ ritenuta riferibile ai (OMISSIS)), che li aveva presi in carico come rifiuti pericolosi ed erano quindi ingiustificatamente stati ricollocati in detta area, mentre di altri 11 veicoli non era stata rinvenuta alcuna traccia documentale; i successivi accertamenti avevano consentito di accertare che 628 veicoli avviati alla demolizione presso la (OMISSIS) si trovavano allocati nell’area nella disponibilita’ della (OMISSIS) S.r.l., pur non essendo stati sottoposti a sequestro.
Sulla base di tali elementi la Corte d’appello ha confermato la configurabilita’ della realizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi, in considerazione della qualificabilita’ come rifiuti di buona parte dei veicoli, dei loro componenti e degli altri oggetti depositati nell’area nella disponibilita’ della (OMISSIS) S.r.l. (stante il loro evidente stato di abbandono e l’impossibilita’ di qualsiasi riutilizzo), e della evidente abitualita’ e sistematicita’ della condotta, escludendo la configurabilita’ di un mero abbandono di rifiuti, che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attivita’ prodromiche o successive, essendo la condotta rilevata nel caso in esame strutturata, ancorche’ grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco (cfr. Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914; Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996).
Si tratta di considerazioni pienamente corrette, non essendo necessarie specifiche indagini tecniche per accertare la qualita’ di rifiuti di beni evidentemente abbandonati e insuscettibili di qualsiasi forma di riutilizzo, e deponendo chiaramente lo stato dei luoghi e la quantita’ di quanto ivi depositato per la ripetizione della condotta di accumulo di rifiuti, in guisa tale da trasformare l’area in ricettacolo o deposito con tendenziale carattere di definitivita’ (cfr. Sez. 3, n. 41351 del 18/09/2008, Fulgori, Rv. 241533, secondo cui integra il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o piu’ destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono).
Le doglianze del ricorrente tendono, attraverso l’affermazione della erroneita’ della qualificazione come rifiuti di quanto rinvenuto nell’area nella disponibilita’ della (OMISSIS) e della configurabilita’ di una discarica abusiva, a censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, sulla base del quale e’ stata correttamente affermata la sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, seconda parte, e risultano, pertanto, inammissibili nel giudizio di legittimita’.
2.3. Analogo ordine considerazioni puo’ essere svolto a proposito del secondo motivo, mediante il quale e’ stato lamentato il mancato accertamento della inefficienza e della inidoneita’ dell’impianto antincendio esistente nella medesima area, oggetto della contestazione di cui al capo b).
La Corte territoriale ha ribadito l’affermazione di responsabilita’ del ricorrente al riguardo, sottolineando l’accertata mancanza di idonei ed efficienti dispositivi antincendio, in quanto molti di essi sono risultati danneggiati, privi della manichetta destinata al convogliamento dell’acqua o con la manichetta danneggiata, non installata o srotolata nelle vicinanze dei rifiuti, con la conseguente difficolta’ di utilizzo dei dispositivi. La Corte d’appello ha dato atto della evidenza di tali condizioni, sulla base di quanto riferito dalla polizia giudiziaria e di quanto emergente dalle fotografie dei luoghi, con la conseguente non necessarieta’ di indagini tecniche.
Anche tali considerazioni risultano pienamente corrette e immuni da vizi logici, non occorrendo speciali indagini allorquando, come nel caso in esame, l’inadeguatezza degli impianti e dei dispositivi antincendio emerga con evidenza dal loro stato, trattandosi di accertamento che non richiede necessariamente conoscenze tecniche o indagini specialistiche.
A fronte di tale corretto accertamento, essendo stati indicati gli elementi di fatto deponenti in modo univoco per l’inidoneita’ dell’impianto, il ricorrente ne propone, peraltro in modo assertivo e privo di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, una rivisitazione sul piano del merito, affermandone, in sostanza, l’erroneita’, formulando, dunque, una doglianza a un accertamento di fatto compiuto anche a questo proposito coerentemente con gli elementi a disposizione e di cui e’ stata fornita spiegazione con motivazione idonea, cosicche’ anche tale doglianza risulta inammissibile.
2.4. Anche le doglianze in relazione al capo c), e cioe’ al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, commi 1 e 9, in relazione all’articolo 113, commi 3 e 4, del medesimo D.Lgs., come attuato dal decreto n. 283 del 21 novembre 2003 del Commissario delegato all’emergenza ambientale della Regione Puglia (ascritto al ricorrente per aver scaricato o comunque immesso nel suolo e nel sottosuolo le acque rivenienti dalla gestione dell’area adibita a deposito di veicoli, in particolare quelle meteoriche da dilavamento, in assenza di autorizzazione, anche in conseguenza della mancanza di un idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque, della esistenza di un impianto di depurazione inefficiente e dell’assenza di altri sistemi di smaltimento di tali acque), sono volte a censurare un accertamento di fatto, compiuto in modo concorde dai giudici di merito di primo e secondo grado, oltre che manifestamente infondate.
La Corte d’appello, in accordo con il primo giudice, ha sottolineato come, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico del pubblico ministero, il sistema di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento ricadenti sul deposito fosse inidoneo, a causa della assenza di opere di impermeabilizzazione, della mancanza di pendenze, dell’insufficienza strutturale dei pozzetti, dell’assenza di manutenzione, con la conseguente contaminazione delle acque con gli olii minerali e le altre sostanze inquinanti presenti nell’area prima di essere scaricate nel suolo e nel sottosuolo. Sulla base di tale situazione di fatto, la Corte territoriale, richiamando l’orientamento interpretativo di questa Corte di cui alla sentenza n. 2832 del 2015 di questa stessa Sezione Terza, ha quindi ritenuto configurabile uno scarico nel suolo e nel sottosuolo di reflui industriali non autorizzato.
A fronte di tale corretta e coerente ricostruzione, il ricorrente ne propone nuovamente una alternativa, volta a escludere la configurabilita’ di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per l’idoneita’ e l’adeguatezza dei sistemi delle acque meteoriche, e, soprattutto, a escludere che si tratti di scarichi di reflui industriali, richiedendo una non consentita rivisitazione delle risultanze di fatto, adeguatamente considerate dai giudici di merito e dunque non consentita nel giudizio di legittimita’, posto che sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno dato atto della inadeguatezza dei sistemi di raccolta delle acque (e per tale accertamento non occorrono necessariamente specifiche conoscenze tecniche o indagini specialistiche), e della qualificabilita’ come reflui industriali delle acque meteoriche da dilavamento, in conseguenza della loro contaminazione con i rifiuti ammassati nell’area nella disponibilita’ della S.r.l. (OMISSIS).
I rilievi sollevati dal ricorrente avverso tale affermazione sono, peraltro, manifestamente infondati, in quanto le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti (Sez. 3, n. 2832 del 02/10/2014, Mele, Rv. 263173; conf. Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007, Schembri, Rv. 238056), e non anche quelle contaminate, come nella specie, da sostanze o materiali inquinanti (cioe’ dai rifiuti pericolosi presenti nell’area nella disponibilita’ della (OMISSIS), caratterizzata dall’inadeguatezza dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche), che non consentono di qualificare i reflui come acque di dilavamento o di prima pioggia, trattandosi invece di reflui industriali (tali dovendo considerarsi le acque meteoriche a seguito della contaminazione con i rifiuti pericolosi stoccati nel deposito della (OMISSIS) S.r.l.), di cui e’ stato realizzato uno scarico nel suolo e nel sottosuolo in mancanza di autorizzazione.
Per la configurabilita’ del reato non e’, poi, necessaria la contaminazione del suolo o del sottosuolo, cosicche’ i rilievi sollevati dal ricorrente a proposito del mancato accertamento di tale aspetto sono privi di concludenza rispetto alla ipotesi di reato contestata.
3. Il quarto motivo, mediante il quale e’ stata lamentata l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe fatto acritico rinvio a quella della sentenza di primo grado, omettendo di considerare alcuni dei motivi d’appello, e’ inammissibile, a causa della mancanza della necessaria specificita’, sia intrinseca, perche’ non sono stati indicati i motivi che non sarebbero stati adeguatamente considerati dalla Corte d’appello, ne’ la doglianza risulta altrimenti apprezzabile, non essendo stato allegato al ricorso l’atto d’appello, neppure riportato nel corpo del ricorso in sintesi o per estratto; sia estrinseca, essendo la censura priva di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale le condotte contestate sono state ritenute sussistenti all’esito di un esame adeguato delle risultanze istruttorie e delle doglianze sollevate dall’imputato.
5. Il quinto motivo, mediante il quale e’ stata censurata la misura della pena ed e’ stata lamentata la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena per la continuazione con i reati di cui ai capi b) et c), essendo stato ritenuto piu’ grave quello di cui al capo a), e’ inammissibile, sia a cagione della sua genericita’, sia per la sua manifesta infondatezza.
La doglianza, infatti, non considera quanto esposto nella sentenza impugnata, nella quale la pena presa a base di computo e gli aumenti per la continuazione sono stati ritenuti congrui in considerazione della gravita’ dei fatti accertati: si tratta di motivazione idonea, essendo stato fatto riferimento alla gravita’ dei fatti, ampiamente descritti in altra parte della motivazione, quale elemento preponderante per giustificare la misura della pena e dei relativi aumenti, atteso che, secondo un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento di pena, essendo sufficiente indicare, come nel caso in esame, le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr. Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, Paternoster, Rv. 270197; Sez. 2, n. 34662 del 07/07/2016, Felughi, Rv. 267721; Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, Ferracane, Rv. 268451; Sez. 5, n. 29847 del 30/4/2015, Del Gaudio, Rv. 264551; Sez. 5, n. 29829 del 13/3/2015, Pedercini, Rv. 265141; Sez. 5, n. 25751 del 5/2/2015, Bornice, Rv. 264993; Sez. 5, n. 27382 del 28/4/2011, Franceschin, Rv. 250465; Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261424; Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, dep. 2015, Di Palma, Rv. 262313, nella quale e’ stato chiarito come “il consolidamento della progressione criminosa che viene effettuato con il riconoscimento del vincolo della continuazione consente di ritenere giustificati gli aumenti per i reati satellite con i parametri indicati per la determinazione del reato principale”).
6. Il settimo motivo, mediante il quale e’ stata eccepita la prescrizione dei reati successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, e’ inammissibile, in quanto una tale doglianza non rientra tra i motivi di ricorso di legittimita’ tassativamente enunciati dall’articolo 606 c.p.p., essendo volta solamente a far valere la verificazione della prescrizione intervenuta tra la sentenza di secondo grado e il giudizio di legittimita’, in mancanza di qualsiasi critica o confronto con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, o di censure riguardo all’omesso rilievo di tale prescrizione da parte dei giudici dell’impugnazione, ed e’ dunque carente della necessaria specificita’ dei motivi richiesta dall’articolo 581 c.p.p., e, soprattutto, e’ estranea ai casi di ricorso stabiliti dall’articolo 606 c.p.p..
Tale disposizione, infatti, delinea il giudizio di cassazione come impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento censurato, priva di effetto devolutivo e nella quale non e’ consentito un nuovo esame del merito (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, (OMISSIS), Rv. 253952), cosicche’ deve escludersi che possa rientrare tra i motivi di ricorso di legittimita’ la mera deduzione della verificazione della prescrizione del reato successivamente alla conclusione del giudizio, trattandosi di evento ad esso successivo.
7. Il ricorso proposto da (OMISSIS) deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilita’ originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacche’ detta inammissibilita’ impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimita’, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
8. Il ricorso proposto nell’interesse della S.r.l. (OMISSIS) non e’ fondato.
8.1. Il primo motivo di ricorso e’ riproduttivo del primo, del secondo, del terzo e del sesto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), ed e’ quindi inammissibile per le medesime ragioni esposte a proposito di tali motivi.
8.2. Il secondo motivo, mediante il quale e’ stata censurata la conferma della pronunzia di condanna della (OMISSIS) S.r.l., in relazione alla quale difetterebbero sia il necessario requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente, sia l’elemento soggettivo della cosiddetta colpa di organizzazione in capo al legale rappresentante dell’ente, non e’ fondato.
L’interesse, nel senso di proiezione finalistica della condotta, da valutarsi ex ante, e il vantaggio conseguito per effetto della condotta illecita, da verificarsi ex post (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261114; conf. Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, Gastoldi, Rv. 268065; Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti, Rv. 268066), sono stati correttamente ravvisati dai giudici di merito, sia in considerazione della presenza di rifiuti di genere diverso dalle carcasse di veicoli e di alcuni di questi ultimi non provenienti dalla (OMISSIS), in relazione ai quali, stante l’abitualita’ e la sistematicita’ della gestione della discarica, sono stati ravvisati un interesse e un vantaggio per la societa’ ricorrente, derivanti dal risparmio di spesa conseguente al mancato adeguamento dell’impianto alla disciplina di settore e al mancato avvio allo smaltimento dei rifiuti; sia in considerazione della partecipazione della (OMISSIS) e della (OMISSIS) al medesimo gruppo.
Secondo quanto si desume dalla sentenza di primo grado, alla quale quella di secondo grado ha fatto espressamente rinvio e alla cui struttura giustificativa, dunque, si fonde, per formare un unico corpo argomentativo, sia la (OMISSIS) sia la (OMISSIS) (che ha depositato nel sito gestito dalla prima veicoli che aveva preso in carico per destinarli allo smaltimento) facevano parte del medesimo gruppo di imprese, facente capo alla famiglia (OMISSIS), cosicche’ la disponibilita’ da parte della (OMISSIS) del sito della (OMISSIS) (utilizzato per abbandonarvi i veicoli presi in carico anziche’ destinarli allo smaltimento), riducendo i costi d’impresa, ha determinato un beneficio anche per il gruppo nel suo complesso, dunque anche per la (OMISSIS).
Ne consegue che il vantaggio non e’ stato conseguito esclusivamente da un terzo, del tutto estraneo alla (OMISSIS), bensi’ dalla controllante o capogruppo o, comunque, dalla medesima compagine di soci, non essendo stata contestata la coincidenza tra le compagini delle sue societa’, per cui correttamente e’ stato escluso che il vantaggio sia stato solamente di terzi, cioe’ di persone del tutto estranee alla compagine sociale, e che quindi possa operare la clausola di salvaguarda di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5, comma 2: una tale coincidenza e’, infatti, sufficiente per escludere l’operativita’ della suddetta clausola di salvaguardia, che non fa riferimento alle societa’ controllate (di cui all’articolo 2359 c.c.) o al fenomeno della direzione e coordinamento di societa’ (di cui agli articoli 2497 e 2497 septies c.c.) o ai gruppi di imprese, ma richiede solamente che la condotta non sia stata tenuta nell’interesse esclusivo dell’amministratore o di terzi, come tali dovendosi intendere, proprio alla luce della genericita’ dell’espressione volutamente utilizzata dal legislatore, soggetti del tutto estranei alla compagine sociale e che abbiano ricevuto tutti i benefici dalle condotte illecite; una tale circostanza e’ stata, nel caso in esame, esclusa, non essendo stato della sola (OMISSIS) il vantaggio derivante dal reato, ma anche del gruppo o, comunque, della medesima compagine di soci, con la conseguente corretta affermazione della configurabilita’ di un vantaggio per la societa’ ricorrente, anche in relazione alla tolleranza del deposito dei veicoli presi in carico per lo smaltimento dalla (OMISSIS), e invece abbandonati nella discarica non autorizzata gestita dalla (OMISSIS).
Sussiste, poi, anche la colpa di organizzazione, derivando la consumazione del reato dalla stessa organizzazione della attivita’ di impresa, e, in particolare, dalle modalita’ di strutturazione del sito gestito dalla societa’, dalla omessa vigilanza sulla presenza di rifiuti e dalla accettazione della presenza dei veicoli della (OMISSIS) destinati allo smaltimento, che hanno comportato la consumazione del reato di cui al capo a), che avrebbe potuto essere evitata attraverso una diversa organizzazione dell’attivita’ d’impresa, che escludesse dal sito la presenza di rifiuti pericolosi.
8.3. Il terzo motivo, mediante il quale e’ stata prospettata la violazione del Decreto Legislativo 231 del 2001, articoli 11 e 12 e dell’articolo 133 c.p. e mancanza di motivazione nella determinazione della sanzione, e’ inammissibile, essendo volto, attraverso la prospettazione di condotte della societa’ non adeguatamente considerate dai giudici di merito (tra cui la mancata produzione di fenomeni di inquinamento, l’attivazione dell’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mediante l’adeguamento della propria organizzazione interna alle prescrizioni di legge), che avrebbero dovuto indurre alla riduzione dell’ammontare della sanzione pecuniaria inflitta all’ente, a censurare una valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello, che, attraverso il riferimento alla complessiva entita’ dei fatti, descritti ampiamente in altra parte della motivazione della sentenza, ha dato conto in modo sufficiente degli elementi considerati per la determinazione di detta sanzione.
L’entita’ dei fatti, di non modesta entita’, tenendo conto dell’estensione dell’area interessata dalle condotte illecite, della quantita’ di rifiuti presenti e del pericolo di inquinamento che ne e’ conseguito, descritti nella parte della motivazione relativa alla conferma della responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai reati allo stesso contestati, costituisce riferimento idoneo per giustificare l’entita’ della sanzione, non specificamente censurato, se non richiedendo una non consentita valutazione di merito, da parte della societa’ ricorrente.
8.4. Il quarto motivo, mediante il quale e’ stata denunciata violazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera d), articoli 597 e 605 c.p.p. e vizio della motivazione, per l’insufficienza del richiamo alla decisione di primo grado per dare conto delle ragioni del rigetto dell’impugnazione della S.r.l. (OMISSIS), e’ inammissibile, per mancanza di specificita’, per le stesse ragioni esposte a proposito del quarto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), al quale e’ sovrapponibile.
9. In conclusione il ricorso proposto dalla S.r.l. (OMISSIS) deve essere rigettato, a cagione della inammissibilita’ del primo, del terzo e del quarto motivo e della infondatezza del secondo motivo.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso proposto di S.r.l. (OMISSIS) con condanna alle spese del procedimento.
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