È possibile proporre più istanze separate di sanatoria se per effetto del frazionamento vi sono più titolari.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 14 maggio 2018, n. 21284.

La massima estrapolata:

È possibile proporre più istanze separate di sanatoria se per effetto del frazionamento vi sono più titolari.

Sentenza 14 maggio 2018, n. 21284

Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAVICH GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA, che conclude per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di MESSINA in difesa di (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio di precedente provvedimento, disposto dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione in data 8 novembre 2016, la Corte d’appello di Messina, con ordinanza resa il 27 febbraio 2017, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di (OMISSIS) e tesa a ottenere la revoca dell’ordine di demolizione di un fabbricato da lui realizzato e oggetto di sentenza in data 23 giugno 1998 con la quale la stessa Corte d’appello aveva confermato la condanna emessa dal Pretore di Messina a carico dello stesso (OMISSIS) per reato di costruzione edilizia abusiva.
Brevemente riassumendo la vicenda per quanto d’interesse in questa sede, la condanna era stata pronunziata anche in relazione al superamento della volumetria massima consentita dalla L. n. 47 del 1985, ai fini del rilascio di concessione in sanatoria; in forza di cio’, la Corte di merito aveva respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione presentata in executivis; seguiva ricorso per cassazione in esito al quale la Terza Sezione della Corte di legittimita’ annullava l’ordinanza reiettiva.
Nella sentenza rescindente si osservava che, in allegato all’istanza rigettata, il (OMISSIS) aveva presentato copia di un’attestazione rilasciata dal Comune di Messina, nonche’ copia di concessione edilizia in sanatoria in data 7 luglio 2015 corredata dai bollettini di versamento postali degli oneri relativi e da attestazione di deposito di perizia giurata in data 29 dicembre 2009 che, ai sensi della Legge Regionale Siciliana n. 4 del 2003, articolo 17, sostituisce ad ogni effetto la concessione edilizia in sanatoria. Percio’, poiche’ l’ordine di demolizione e’ soggetto a revoca in presenza di atti amministrativi che avevano sanato l’abusivita’ del fabbricato, la Corte di merito doveva valutare la legittimita’ di detti atti amministrativi: in particolare doveva essere scrutinata la validita’ del titolo concessorio in presenza della presentazione di piu’ istanze di condono separate, onde verificare se in tal modo non si fosse denunciata in modo fittizio la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, a fronte della realizzazione di un unico manufatto, con conseguente elusione dei limiti massimi di volumetria stabiliti dalla legge per sanare gli abusi edilizi. Cio’, osservava la Corte regolatrice, assume rilievo in relazione alla previsione del limite massimo di cubatura delle singole unita’ abitative (750 mc) fissato dalla L. n. 724 del 1994, articolo 39, comma 1, ai fini del rilascio di concessione in sanatoria.
La Corte peloritana, con il conseguente provvedimento rescissorio, ha argomentato il rigetto sostenendo che la presentazione di piu’ istanze di condono fosse sottesa a un frazionamento fittizio degli interventi edilizi (il (OMISSIS) aveva presentato istanza di condono per se’ quanto al piano terra, e per le figlie minori quanto ai piani secondo e terzo), a fronte del fatto che il volume complessivo del fabbricato superava i 750 metri cubi e, quindi, il limite consentito per il rilascio del condono.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il (OMISSIS), tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso e’ affidato ad un singolo motivo di lagnanza per violazione di legge (in relazione alla Legge Regionale Sicilia n. 4 del 2003, articolo 7, recte 17), nonche’ per vizio di motivazione: deduce l’esponente che la Corte di merito, nel reiterare il rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, non ha spiegato perche’ ritiene fittizio il frazionamento degli interventi edilizi e non ha tenuto conto del fatto che le due unita’ immobiliari che egli ha realizzato per le figlie sono state accatastate in due diversi subalterni ((OMISSIS)) dello stesso foglio di mappa n. (OMISSIS) particolo (OMISSIS); tant’e’ che la figlia del ricorrente, (OMISSIS), abita e risiede oggi con la sua famiglia nell’immobile contrassegnato dal subalterno 3; deduce inoltre il ricorrente che il Comune di Messina, concedendo la sanatoria per gli immobili in contestazione, ha gia’ appurato che le unita’ immobiliari sono state destinate a soggetti diversi, ossia al ricorrente e alle figlie (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. Con nota depositata il 28 marzo 2018, corredata di allegati, il difensore del ricorrente insiste nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
In base al principio affermato nella sentenza rescindente, la Corte di merito era tenuta a procedere alla valutazione della legittimita’ della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Messina in relazione alle opere in questione, nell’assunto dell’incompatibilita’ fra l’ordine di demolizione e il rilascio di atti amministrativi, emessi dall’autorita’ competente, che ne abbiano sanato l’abusivita’.
In sostanza, la Corte distrettuale doveva chiarire se il rilascio di piu’ titoli abilitativi in sanatoria avesse natura fittizia e finalita’ elusiva del vincolo volumetrico di cui alla normativa urbanistica e, in specie, del limite di 750 metri cubi per ogni unita’ abitativa da condonare.
A fronte di cio’, la Corte distrettuale si e’ limitata ad osservare che il (OMISSIS) ha presentato per lo stesso immobile una pluralita’ di istanze di condono, relative a tre distinte unita’ abitative: una destinata a lui medesimo, due destinate alle figlie (OMISSIS) e (OMISSIS), minorenni all’epoca dell’istanza; ed ha poi concluso per la non accoglibilita’ dell’istanza relativa al fabbricato di che trattasi, sulla base del superamento della cubatura massima di 750 metri cubi, sostenendo anzi che la Corte di legittimita’ avrebbe gia’ dichiarato infondata la questione dell’ammissibilita’ del condono di un fabbricato eccedente tale cubatura, pur se essa non venga superata dalle singole unita’ abitative che lo compongono.
Tale assunto e’ errato e non risulta aderente al principio enunciato nella sentenza rescindente.
In quest’ultima, infatti, e’ stato ribadito un principio gia’ affermato in diverse precedenti pronunzie, e ricavabile dalla stessa L. n. 724 del 1994, articolo 39, in base al quale, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilita’ della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unita’ che compongono tale edificio devono riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, onde evitare l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera.
Qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano piu’ soggetti legittimati, e’ possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobile (in questi termini, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280).
Anche alla stregua della documentazione presentata dal ricorrente e allegata all’odierno ricorso, appare evidente che si versa per l’appunto in quest’ultima fattispecie: le domande di sanatoria furono tutte presentate dal (OMISSIS) (anche in relazione alle porzioni di fabbricato destinate alle figlie minori), ma erano effettivamente riferite a tre distinte unita’ abitative.
Percio’ la Corte di merito non si e’ confrontata con il dato fattuale costituito dall’effettivo riferimento delle istanze di condono a unita’ immobiliari distinte, nessuna delle quali superava singolarmente il limite massimo di cubatura previsto, e dall’avvenuto rilascio di provvedimenti concessori in sanatoria da parte della competente autorita’: rilascio che, sulla base del principio dianzi richiamato e dell’accertata riferibilita’ dei titoli abilitativi a distinte unita’ abitative, deve ritenersi legittimo.
2. L’ordinanza impugnata va percio’ annullata senza rinvio; per l’effetto va revocato l’ordine di demolizione del manufatto, cui puo’ provvedere direttamente la Corte in applicazione dell’articolo 620 c.p.p., lettera l).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca l’ordine di demolizione.

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