Nell’ipotesi di proposizione di ricorso per cassazione da parte dell’ex rappresentante della societa’ cancellata dal registro delle imprese

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12603.

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi di proposizione di ricorso per cassazione da parte dell’ex rappresentante della societa’ cancellata dal registro delle imprese, la sua inammissibilita’ – derivante dalla non operativita’ di alcun mandato per la peculiarita’ del giudizio di legittimita’ e comunque per la necessita’ che quello sia conferito da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio – comporta che sia condannato alle spese in proprio il soggetto che, spendendo la giuridicamente impossibile qualita’ di legale rappresentante del soggetto non piu’ esistente, ha conferito il mandato, ove l’avvocato si sia limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione.

Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12603

Data udienza 1 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6838/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SNC, in apparenza in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in Roma per legge domiciliato ivi, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/07/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del di’ 01/03/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:
la ” (OMISSIS) pare ricorrere, affidandosi a tre motivi e con atto notificato il 27/02/2017, per la cassazione della sentenza n. 321 del 27/07/2016 della Corte di appello di Perugia, con cui, confermando nel resto la sentenza di primo grado del Tribunale di quel capoluogo sulla domanda introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da (OMISSIS) sgr (poi (OMISSIS) sgr) per il pagamento dei canoni per la locazione non abitativa tra le parti, e’ stata, una volta riconosciuta l’omessa pronunzia su di essa, rigettata la domanda riconvenzionale da essa locataria dispiegata, di declaratoria di risoluzione consensuale del contratto;
resiste con controricorso la succeditrice (incorporante per fusione) dell’intimata, nelle more mutata la ragione sociale in (OMISSIS) spa, che in via preliminare deduce l’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della societa’ apparente ricorrente fin da tempo anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, per poi prendere comunque posizione sul merito;
e’ formulata proposta di definizione – per inammissibilita’ – in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
nessuna delle parti deposita memoria ai sensi del medesimo articolo 380 bis, comma 2, ultima parte;
considerato che:
dei motivi di ricorso (del primo, di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1372 c.c. – risoluzione del contratto per mutuo consenso”; del secondo, di “violazione e falsa interpretazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., – affidamento della legittimita’ del recesso”; del terzo, di “violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c., – esistenza dei gravi motivi di recesso dal contratto di locazione”) e delle difese sul merito di quelli sviluppate dalla controricorrente pare superflua la stessa illustrazione, attesa la dirimente ragione di inammissibilita’, quale si desume dalle circostanze dedotte in via preliminare dall’intimata locatrice;
invero, la societa’ in nome collettivo, originaria convenuta ed attrice in riconvenzionale, (OMISSIS), risulta cancellata dal registro delle imprese fin dal 06/04/2016, a seguito di scioglimento ai sensi dell’articolo 2272 c.c., n. 4, e della rinuncia della sola socia rimasta al termine semestrale da tale norma previsto: sicche’, al momento in cui e’ stato proposto, cioe’ il 25/02/2017, il ricorso per cassazione risulta formato da un soggetto la cui giuridica esistenza era ormai irrimediabilmente venuta meno;
e, sul punto, questa Corte ha statuito: da un lato, che (Cass. 22/07/2016, n. 15177), in tema di giudizio di legittimita’, la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della societa’ estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci; dall’altro lato, che (Cass. 31/01/2017, n. 2444) il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante della societa’ cancellata dal registro delle imprese e’ inammissibile, non potendo invocarsi l’ultrattivita’ del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perche’ l’operativita’ di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio, sia perche’ la proposizione di quel ricorso richiede apposita procura speciale;
tanto preclude l’esame nel merito delle doglianze dispiegate dalla ricorrente ed il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile;
occorre a questo punto identificare il soggetto tenuto a corrispondere le spese alla parte vittoriosa, atteso che il mandato speciale e’ stato conferito da (OMISSIS), nella spesa ma inesistente o giuridicamente impossibile qualita’ di legale rappresentante di una societa’ gia’ estinta;
ora, e’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ che “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto e’ speso), l’attivita’ del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivita’ processuale di cui il professionista legale assume esclusivamente la responsabilita’ e, conseguentemente, e’ ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidita’ o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non e’ ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attivita’ processuale e’ provvisoriamente efficace e la procura, benche’ sia nulla o invalida, e’ tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo” (Cass. Sez. U. 10/05/2006, n. 10706; Cass. 14/11/2006, n. 24281, riferita al caso di decesso del mandante prima dell’instaurazione del giudizio; Cass. 04/06/2015, n. 11551; Cass. ord. 20/11/2017, n. 27530);
del pari, la giurisprudenza di questa Corte ha pure chiaramente statuito: da un lato, che la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese comporta un fenomeno assimilabile alla successione (Cass. Sez. U. n. 6070 del 2013), tanto che a quella ed a tutti i rapporti ad essa facenti capo subentrano i soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa e – per le societa’ di capitali – nei limiti di quanto risultante dal bilancio di liquidazione; dall’altro lato, che trova si’ applicazione, ma giammai per il giudizio di legittimita’, il principio della c.d. ultrattivita’ del mandato ad litem (Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014), ma pur sempre a condizione che il mandato medesimo sia stato conferito appunto dalla societa’ quando essa era giuridicamente esistente;
nella specie, la spendita della qualita’ di legale rappresentante della societa’ cancellata si e’ avuta nell’intestazione del ricorso per Cassazione, ma non anche nella formula di conferimento del mandato, come apposto a margine di quello: formula in cui la (OMISSIS) non puntualizza tale qualita’, invece giuridicamente impossibile in dipendenza dell’intervenuta cancellazione, ne’ adduce la qualita’ di succeditrice, quale gia’ socia e secondo i peculiari meccanismi individuati dalla gia’ richiamata Cass. Sez. U. n. 6070 del 2013, della cancellata societa’;
pertanto, essendosi limitato l’officiato difensore ad autenticare la sottoscrizione della (OMISSIS), il mandato deve ritenersi essergli stato conferito da costei in proprio (neppure, in difetto di allegazione, quale ex socia e succeditrice della societa’) e l’intervenuta cancellazione, oggetto di pronta e puntuale eccezione della controricorrente, non poteva dirsi oggetto di verifica preliminare da parte dell’avvocato che autenticava quella sottoscrizione;
infatti non deve reputarsi, almeno di norma e salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari – nella specie non rilevabili – non lo attivino, corrispondere ad uno specifico dovere professionale dell’avvocato una cautela tale da verificare costantemente o diuturnamente la persistenza della qualita’ di legale rappresentante di societa’ rivestita da una persona fisica, gia’ a lui nota per la difesa nei gradi precedenti, anche al momento in cui ella, presentandosi a lui, gli conferisce il mandato per agire in Cassazione: da un lato, cio’ costituisce il normale sviluppo dell’assistenza e della rappresentanza dei gradi di merito; dall’altro lato, e’ onere di certo ed al contrario di chi conferisce il mandato ben conoscere la cessata persistenza dei propri spesi poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore;
di conseguenza, l’inammissibile attivita’ processuale attivata con il ricorso va riferita alla (OMISSIS) ed a lei va fatto esclusivo carico di ogni conseguenza di quella, tra cui la condanna alle spese in favore della controparte;
e’, in altri termini, la soccombente ricorrente, in persona di chi ha firmato il ricorso inammissibile e cioe’ della (OMISSIS) in proprio, vista la cessazione dell’esistenza del soggetto che ella ha malamente dichiarato di rappresentare, a dover essere condannata alle spese del giudizio di legittimita’, in applicazione del seguente principio di diritto: “nell’ipotesi di proposizione di ricorso per cassazione da parte dell’ex rappresentante della societa’ cancellata dal registro delle imprese, la sua inammissibilita’ – derivante dalla non operativita’ di alcun mandato per la peculiarita’ del giudizio di legittimita’ e comunque per la necessita’ che quello sia conferito da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio – comporta che sia condannato alle spese in proprio il soggetto che, spendendo la giuridicamente impossibile qualita’ di legale rappresentante del soggetto non piu’ esistente, ha conferito il mandato, ove l’avvocato si sia limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione”;
infine, va pure dare atto – senza possibilita’ di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: anche stavolta, in persona della (OMISSIS) in proprio, non potendosi fare carico di un pagamento ad un soggetto non piu’ giuridicamente esistente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna (OMISSIS) in proprio al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da quella proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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