È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del reato di adescamento di minorenne (articolo 609-undecies del codice penale)

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 13 luglio 2018, n. 32170.

La massima estrapolata:

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del reato di adescamento di minorenne (articolo 609-undecies del codice penale), perché la sua previsione è rispettosa tanto del principio di offensività (articoli 13, 21, 25 e 27 della Costituzione), quanto del principio di determinatezza (articolo 25 della Costituzione) ed è conseguentemente compatibile con il principio di rieducazione della pena ex articolo 27, comma 3, della Costituzione, punendo con una cornice edittale equa, misurata e proporzionalmente inferiore rispetto a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere in pericolo un bene giuridico primario, meritevole di intensa tutela.

Sentenza 13 luglio 2018, n. 32170

Data udienza 15 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROMANO GIULIO che conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS);
Il difensore presente si riporta ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza dell’11 aprile 2017 la Corte d’appello di Trieste ha solo parzialmente riformato la sentenza del 22 luglio 2014 emessa dal Tribunale di Udine, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, e articolo 609 undecies c.p., perche’, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed allo scopo di commettere atti sessuali, aveva posto in essere, tramite chat privata, condotte di adescamento nei confronti dei minori di anni quattordici (OMISSIS) e (OMISSIS), divenuti oggetto di attenzioni ripetute da parte dell’imputato che ne aveva carpito la fiducia rivolgendo loro frasi lusinghiere dal palese tenore sessuale, con Io scopo di compiere il reato previsto dall’articolo 609 quater c.p..
La Corte d’appello ha accordato all’imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di ricorso si propone questione di legittimita’ dell’articolo 609 undicies c.p., per contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale (articolo 25 Cost.), con il principio di offensivita’ (articoli 13, 25, 21 e 27 Cost.) e con il principio della finalita’ rieducativa della pena (articolo 27 Cost., comma 3).
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l’articolo 609 undicies c.p., come formulato dal legislatore italiano con la L. n. 172 del 2012, punendo comportamenti meramente prodromici rispetto al compimento dei reati-scopo previsti dalla medesima disposizione, travalica i confini segnati dalla Convenzione di Lanzarote che, al contrario, imponeva agli Stati firmatari di assoggettare a sanzione penale le condotte di adescamento che fossero andate a buon fine”, perche’ tradottesi, quanto meno, nella concreta organizzazione dell’incontro funzionale al compimento di reati lesivi della sfera sessuale dei minori coinvolti. Orbene, a parere della difesa, la notevole anticipazione della soglia di punibilita’ prevista dalla norma interna contrasta con il principio di offensivita’ perche’ punisce condotte sorrette dal dolo specifico di compiere i reati scopo, ma inidonee a conseguire tale finalita’, in quanto solo prodromiche rispetto al tentativo di commissione dei reati in questione e dunque inoffensive per il bene giuridico tutelato. In piu’, a parere del ricorrente sarebbe intrinsecamente complesso delimitare il campo di azione del reato di adescamento di minore ex articolo 609 undicies c.p.rispetto al tentativo di commissione dei reati-scopo previsti dalla medesima disposizione, con conseguente impossibilita’ di configurare con esattezza lo stesso reato di cui si discute. Ancora, la disposizione in esame contrasterebbe con il principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all’articolo 25 Cost. perche’, ancorando il discrimen tra la condotta innocua e quella illecita alla mera indagine sul dolo specifico coadiuvante l’azione del reo, fonderebbe la responsabilita’ penale sull’accertamento di una componente interna ed imperscrutabile dell’animo umano, sciolta da qualsivoglia indagine sugli elementi oggettivi tipici della fattispecie penale e dunque inidonea a integrare quel sufficiente livello di determinatezza che possa consentire all’agente di orientare lecitamente proprio comportamento. Dal riferimento meramente interno dell’animus del reo discenderebbe, infine, la lesione del principio di cui all’articolo 27 Cost., comma 3, a causa del naturale svilimento della funzione della pena, diretta a punire arbitrariamente comportamenti identici a condotte legittime.
2. – Con un secondo motivo di ricorso, le cui argomentazioni si intrecciano alle prospettazioni inerenti alla questione di legittimita’ costituzionale con l’intento di corroborare la stessa di riferimenti concreti in grado di sancirne la rilevanza, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 609 undicies c.p. e l’illogicita’ della motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello. In particolare, si censura il fatto che i giudici del gravame abbiano richiamato integralmente la sentenza di primo grado senza compiere un’autonoma valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 609 undicies, e senza spendere argomentazioni in ordine alla potenziale idoneita’ della condotta posta in essere dall’imputato per la realizzazione del delitto-scopo. Ma, soprattutto, si censura il fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente il dolo specifico previsto dalla disposizione in esame prendendo in considerazione anche le condotte non punibili (ed effettivamente non punite) di adescamento di minori ultraquattordicenni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso e’ infondato.
3.1. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 609 undicies c.p. assume, evidentemente, carattere preliminare. Al fine di valutarne la non manifesta infondatezza, e’ opportuno collocare l’articolo 609 undicies c.p. nella propria dimensione evolutiva, esaminandone la sfera di derivazione sovranazionale e le modalita’ di recepimento interno.
3.1.1. – Il reato di adescamento di minorenne trova la propria ragione d’essere nella Convenzione di Lanzarote, sottoscritta nell’ambito del Consiglio d’Europa il 25 ottobre 2007 e recepita dall’Italia con la L. n. 172 del 2012. Il documento pattizio, come ben noto, mira ad armonizzazione le legislazioni interne degli Stati aderenti al fine di garantire una tutela incisiva al libero sviluppo psicofisico, nonche’ alla liberta’ di autodeterminazione dei minori, tramite l’elaborazione di un ampio progetto normativo diretto a fissare i nuclei essenziali di tutela minima che gli Stati sono chiamati a garantire attraverso l’incriminazione delle condotte lesive indicate dalla Convenzione medesima. Il legislatore italiano, per parte sua, si era gia’ da tempo mostrato sensibile rispetto alle esigenze di tutela positivizzate in ambito sovranazionale, come dimostrato dai numerosi e risalenti interventi normativi volti a contrastare lo sfruttamento e l’abuso dei minori ed a favorirne il corretto sviluppo psicofisico e la libera autodeterminazione personale (si pensi, a tal proposito, alla L. n. 66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale; alla L. n. 3 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuali in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu’; alla L. n. 38 del 2006, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet). Percio’, la Convenzione di Lanzarote e’ stata colta dal legislatore penale come occasione per armonizzare la normativa vigente che, con l’emanazione della legge di recepimento n. 172 del 2012, ha subito un intervento di razionalizzazione volto ad adeguarla ai contenuti convenzionali e alle emergenti esigenze di adeguata repressione delle condotte dannose nei confronti dei soggetti piu’ vulnerabili.
In tale quadro si colloca l’introduzione dell’articolo 609 undicies c.p., per mezzo del quale il legislatore ha previsto il reato di adescamento di minorenne, assente nell’ordinamento interno ed espressamente previsto quale fattispecie criminosa dall’articolo 23 della Convenzione di Lanzarote, mostratasi sensibile rispetto all’attuale emergenza di repressione delle condotte child grooming, largamente diffuse nei paesi informatizzati e realizzate attraverso tecniche di manipolazione psicologica idonee a ad indebolire la volonta’ della vittima e creare un rapporto di confidenza con l’adescatore per fini di sfruttamento o abuso.
3.1.2. – Non sono irrisorie, tuttavia, le differenze tra l’imppstazione convenzionale e il diritto interno.
L’articolo 23 della Convenzione, infatti, chiedeva agli Stati aderenti di reprimere le condotte di adescamento realizzate attraverso la proposta di un incontro rivolta da un adulto ad un minore con lo scopo di commettere una serie di reati previsti dalla medesima Convenzione, “quando questo proposito fosse seguito dalla realizzazione di atti materiali idonei ad organizzare l’incontro”. La disposizione convenzionale, pertanto, non richiedeva la criminalizzazione della condotta di adescamento che si fosse arrestata alla mera presa di contatto (diretta al compimento di determinati reati a sfondo sessuale) tra il minore e l’adulto, ma prevedeva un quid pluris integratosi nella realizzazione di atti idonei all’organizzazione dell’incontro finalizzato all’abuso o allo sfruttamento del soggetto vulnerabile. Dovendo optare tra le diverse soluzioni ordinamentali volte a sanzionare le condotte illecite di adescamento di minorenni, gli Stati aderenti avevano dunque scelto di imporre la repressione di quel tipo di condotta a forma libera sostanzialmente assimilabile agli atti idonei, diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, che nel nostro ordinamento qualificano la fattispecie del reato tentato.
Ne deriva che il legislatore interno avrebbe potuto evitare di introdurre una specifica disposizione volta a criminalizzare il reato di adescamento di minorenni, perche’ l’attuazione della disposizione convenzionale discendeva direttamente dall’operativita’ della clausola estensiva dell’incriminazione di cui all’articolo 56 c.p., in combinato disposto con le fattispecie di parte speciale che gia’ sanzionavano i comportamenti a danno di minore che la Convenzione di Lanzarote si preoccupava di reprimere; cosicche’ l’introduzione di una specifica disposizione che ricalcasse la previsione dell’articolo 23 del documento pattizio avrebbe comportato l’inutile duplicazione di un crimine gia’ esistente. La scelta di introdurre l’articolo 609 undicies e’ dunque dipesa dall’esplicita volonta’ del legislatore di reprimere condotte prodromiche non solo al reato consumato, ma anche al reato tentato. Si e’ scelto di rispondere con la massima severita’ all’attuale emergenza sociale di contrasto al fenomeno dell’adescamento dei minori – specie quello compiuto via Internet, ormai largamente diffuso per la possibilita’ agevole di stringere rapporti informatici non protetti con lo scopo di neutralizzare il rischio di un intervento tardivo. Percio’ – nel pieno rispetto degli ordinari e leciti rapporti tra normazione interna e sovranazionale per cui la pattuizione convenzionale fissa il nucleo minimo ed essenziale di tutela da accordare ad una data situazione giuridica, ma i singoli Stati aderenti restano liberi di garantire un livello di tutela maggiore tramite la previsione di sanzioni piu’ severe ed incisive per la repressione di comportamenti dannosi per il bene giuridico tutelato – ha ritenuto di anticipare la tutela ad una fase prodromica rispetto al tentativo di compimento di reati sessuali a danno di minori, collocando nell’alveo della responsabilita’ penale gli atti preparatori all’organizzazione dell’incontro finalizzato al compimento di un reato a sfondo sessuale, sempre che tali atti, circoscritti in un novero specifico di condotte, costituiscano un pericolo per il bene giuridico tutelato e siano dunque idonei a lederlo, se pur in una fase anticipata. La scelta discrezionale compiuta dal legislatore, oltre ad essere pienamente legittima dal punto di vista dei rapporti interordinamentali (si ricordi, a tal proposito, che l’ordinamento americano e quello canadese prevedono una soglia di punibilita’ ancora piu’ anticipata, punendo qualsiasi condotta che implichi un contatto tra adulto e minore per il compimento di reati sessuali), ha il pregio di reprimere tutte le fasi individuate dalla piu’ recente scienza medico-psichiatrica per descrivere la struttura della manipolazione psicologica posta in essere dall’adescatore per attirare il minorenne e renderlo vittima di reati a sfondo sessuale. Con l’introduzione dell’articolo 609 undicies c.p., infatti, si criminalizzano le condotte di vitctim selection, friendship forming stage, risk assesment stage, exclusivity stage, ossia tutte le condotte attraverso cui l’agente, spinto dal movente sessuale, seleziona la vittima, prende contatti con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale, ne carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le rivolge i primi inviti, mentre la fase finale – il c.d. sexual stage con cui l’agente esercita sul minore pressioni finalizzate all’incontro ed inizia concretamente ad organizzarlo – resta ricompresa nell’ambito del tentativo, perche’ cronologicamente piu’ vicina alla consumazione del reato a sfondo sessuale di volta in volta considerato, piu’ rischiosa per l’effettiva lesione del bene giuridico tutelato e dunque meritevole di essere criminalizzata in ogni sua forma di manifestazione (purche’ idonea e diretta in modo univoco alla commissione del reato) e di subire una sanzione piu’ severa.
Attualmente, pertanto, l’ordinamento penale interno presenta un doppio livello di tutela: da un lato si puniscono a titolo di adescamento di minore ex articolo 609 undicies c.p. gli atti preparatori con cui l’agente prende contatti con il minore, ne carpisce la fiducia e lo indirizza verso la tematica sessuale, ponendo in essere le condotte vincolate espressamente previste dalla disposizione (si pensi all’adulto che raggiri un adolescente promettendo ingaggi lavorativi nel modo dello spettacolo in cambio di prestazioni sessuali); dall’altro si puniscono a titolo di tentativo le condotte appena preliminari rispetto al compimento del reato-scopo, a partire dall’organizzazione dell’incontro finalizzato alla consumazione dello stesso (si pensi all’adulto che comunichi al minore raggirato di avere prenotato la camera d’albergo in cui incontrarsi).
D’altronde, l’esclusione della sovrapposizione tra la fattispecie tentata e il reato di adescamento e’ gia’ desumibile da quella consolidata giurisprudenza di legittimita’ che, sulla base dell’interpretazione della clausola di riserva contenuta nello stesso articolo 609 undecies c.p., sancisce la punibilita’ per il reato di adescamento di minorenni solo quando la condotta contestata non integra gli estremi del reato-fine, neanche nella forma tentata (ex multis Sez. 3, n. 8691 del 29/09/2016; Sez. 3, n. 16329 del 4/03/2015), ed evidenzia, cosi’, la sostanziale differenza intercorrente tra le due fattispecie e la necessita’ che le condotte integranti il tentativo, immediatamente preliminari rispetto alla consumazione del reato e dunque piu’ rischiose per il bene giuridico tutelato, assorbano i precedenti comportamenti rientranti nell’alveo dell’adescamento.
3.1.3. – Accertata la conformita’ della previsione del diritto italiano rispetto al dettato della Convenzione di Lanzarote ed evidenziata la sostanziale differenza tra il reato tentato e la fattispecie di adescamento, e’ necessario interrogarsi sulla compatibilita’ costituzionale del reato previsto dall’articolo 609 undicies c.p. – specie con riferimento al principio di offensivita’ e determinatezza della fattispecie penale – come richiesto dall’insopprimibile esigenza di contemperare la protezione del bene giuridico tramite la predisposizione di una tutela rafforzata (anche anticipata) volta a contrastare qualsiasi forma di abuso e sfruttamento con le garanzie costituzionali del soggetto agente.
3.1.3.1. – Per rispondere al quesito circa l’offenisivita’, e’ necessario definire la natura giuridica della fattispecie di adescamento dei minorenni che, per come formulata dal legislatore, integra un reato di pericolo concreto volto a neutralizzare il rischio – valutato sulla base delle condotte poste in essere e dell’animus che le sorregge con accertamento ex ante – di commissione dei piu’ gravi reati a sfondo sessuale lesivi del corretto sviluppo psicofisico del minore e della sua liberta’ di autodeterminazione. Come tale, il reato in questione e’ rispettoso del principio di offensivita’, cardine di un diritto penale democratico e garantista e costituzionalizzato dagli articoli 13, 25, 27 e 21 Cost., che, secondo un’impostazione ormai consolidata, non richiede necessariamente il nocumento effettivo del bene giuridico protetto, essendo sufficiente la messa in pericolo dello stesso, che si concreta in una lesione potenziale all’interesse meritevole di tutela, minacciato e dunque esposto al rischio piu’ grave di incorrere nell’evento finale di danno che l’ordinamento intende neutralizzare. A tale proposito, si ricorda che la stessa Corte Costituzionale ha riservato alla discrezionalita’ del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando a sindacare le scelte di costruzione dell’illecito penale come reato di danno ovvero reato di pericolo e ribadendo che l’ampia discrezionalita’ riconosciuta al legislatore penale si estende anche alle modalita’ di protezione dei beni giuridici che puo’ concretarsi nella scelta di forme di tutela avanzata che colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione al pericolo (Corte Cost. n. 225 del 2008). La Corte ha dunque ribadito la piena compatibilita’ formale tra le fattispecie di pericolo e il principio di offensivita’, spingendosi fino a riconoscere la legittimita’ costituzionale delle incriminazioni piu’ controverse – i reati di pericolo astratto o presunto – purche’ declinate su specifiche presunzioni di pericolosita’ (Corte Cost. n. 1 1971; n. 71 del 1978, n. 3609 del 1995) e dunque affermando la piena legittimita’ delle scelte legislative di criminalizzare condotte che possano concretamente costituire un pericolo per il bene giuridico tutelato, sulla base di un accertamento ex ante compiuto in concreto, come quello sotteso alla fattispecie di pericolo in esame. Infatti, con riferimento al reato di adescamento di minorenne, non puo’ dubitarsi della potenziale minaccia subita dal bene giuridico, che si concretizza nella sussistenza del dolo specifico finalizzato al compimento dei reati-scopo previsti dalla disposizione medesima. L’elemento psicologico assume, pertanto, una qualificazione ibrida: oltre al suo connotato essenziale di elemento soggettivo rilevante ai fini della colpevolezza personale, contribuisce a tipizzare il fatto oggettivo-costitutivo del reato, descritto tramite l’interesse causale che deve sorreggere la condotta di adescamento affinche’ quest’ultima sia oggettivamente pericolosa per il bene giuridico tutelato. Infatti, le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose volte a carpire la fiducia del minore, se pur moralmente discutibili, sono considerate lecite dal punto di vista giuridico perche’ inidonee a costituire un pericolo concreto per il corretto sviluppo psico-fisico e la libera autodeterminazione del minore adescato. Le stesse, perdono il requisito della liceita’ e divengono sanzionabili a titolo di adescamento, quando risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile, perche’ solo in quel caso acquisiscono quel livello di pericolosita’ idoneo a costituire un rischio concreto per la persona offesa. L’elemento del dolo specifico, pertanto, costruisce parte della tipicita’ della condotta, ne qualifica e delimita la pericolosita’; e cosi’ consente di ricostruire la fattispecie in chiave offensiva. Tanto premesso, non puo’ dubitarsi della compatibilita’ tra il reato di adescamento di minorenne per come formulato dal legislatore ed il principio costituzionale del nullum crimine sine iniuria; sara’ poi il giudice di merito chiamato a valutare la sussistenza del dolo specifico nel caso di volta in volta considerato, a dover empiricamente accertare la sussistenza del movente sessuale da cui discenda la concreta messa in pericolo del bene e, dunque, l’offesa arrecata a quest’ultimo.
3.1.3.2. – L’accertamento del dolo specifico assume rilevanza centrale anche per risolvere la questione relativa all’asserito contrasto tra la fattispecie in esame ed il principio di determinatezza ex articolo 25 Cost.. E’ chiaro, infatti, che la verifica del movente sessuale non puo’ tradursi in un’analisi introspettiva dell’animus del soggetto agente, ma, al contrario, deve muoversi secondo gli ordinari parametri di accertamento volti a dimostrare la rappresentazione e volonta’ del fatto materiale tipico in tutti i suoi elementi positivi, tra i quali rientra anche il fine specifico che l’agente intende perseguire. L’accertamento dell’elemento soggettivo-costitutivo deve stabilizzarsi su parametri oggettivi, i cd. “indicatori del dolo”, che si qualifichino quale espressione degli atteggiamenti psichici del soggetto agente in relazione alle circostanze esterne dell’azione e, sussidiariamente, alla situazione personale dello stesso. Cosi’, in riferimento al reato di adescamento di minorenni, si dovra’ esaminare il contenuto delle frasi rivolte al minore vittima delle attenzioni del soggetto agente, per come riportato dalla persona offesa o documentato dalle conversazioni effettuate tramite chat o social network (qualora l’adescamento abbia seguito modalita’ online), rivolgendo la massima attenzione alla presenza di riferimenti espliciti o allusivi alla sfera sessuale, all’interesse mostrato dall’adescatore nei confronti della fisicita’ del minore contattato ed alla richiesta di incontro con la vittima, eventualmente, ma non necessariamente reiterata. Solo se l’analisi delle circostanze oggettive non consenta di raggiungere conclusioni univoche potra’ farsi riferimento all’eventuale sussistenza di condotte antecedenti o contemporanee da cui possa desumersi con certezza l’interesse sessuale dell’agente nei confronti di soggetti minori (la cui eta’ dovra’ tuttavia valutarsi attentamente rispetto alla soglia richiesta per la commissione del reato scopo considerato) oppure all’eventuale sussistenza di dichiarazioni testimoniali o di materiale documentale (anche informatico) da cui possa desumersi l’attitudine del soggetto a stringere rapporti di natura intima con vittime di minore eta’.
L’accertamento dello scopo ultimo sulla base di parametri certi consente, pertanto, di circoscrivere l’elemento tipico del dolo specifico ad un ambito concreto di condotte dalle quali possa desumersi il movente sessuale, nel pieno rispetto della funzione essenziale del principio di determinatezza della fattispecie penale ex articolo 25 Cost..
Palese risulta, altresi’, il rispetto del principio in questione per quanto riguarda la delimitazione delle condotte integranti la fattispecie di adescamento. Il legislatore ha prevenuto i dubbi inerenti alla determinatezza della nuova previsione che potevano derivare dall’ampia latitudine dello stesso concetto di adescamento, definendo il medesimo come “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altri reti o mezzi di comunicazione”. Percio’, al di fuori delle condotte poste in essere tramite artifici, lusinghe o minacce, il comportamento del soggetto agente non sara’ punibile a titolo di adescamento di minorenne. A tal proposito, si evidenzia che la Convenzione di Lanzarote aveva seguito una strada diversa, imponendo agli Stati aderenti di sanzionare l’adescamento concretizzatosi nella generale “proposta di un incontro” e prevedendo, dunque, la criminalizzazione di un reato a forma libera integrato da qualsiasi condotta idonea a mettere in pericolo il bene tutelato. Diversa la soluzione scelta dal legislatore interno che, consapevole dell’anticipazione della soglia di punibilita’ conseguente all’introduzione del reato in questione, ha ripristinato l’equilibrio tra l’esigenza di tutela del bene giuridico interessato e le garanzie poste a presidio del soggetto agente, tramite la circoscrizione e la specificazione delle condotte perseguibili, idonee a qualificare il reato come fattispecie a forma vincolata integrante la tutela anticipata di un bene giuridico meritevole di particolare protezione.
3.1.4. – Dal complesso delle considerazioni che precedono, consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale del reato di adescamento di minorenne ex articolo 609 undicies c.p., perche’ la sua previsione e’ rispettosa tanto del principio di offensivita’ (articoli 13, 21, 27 e 25 Cost.), quanto del principio di determinatezza (articolo 25 Cost.) ed e’ conseguentemente compatibile con il principio di rieducazione della pena ex articolo 27, Cost., comma 3, perche’ punisce con una cornice edittale equa, misurata e proporzionalmente inferiore rispetto a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere in pericolo un bene giuridico primario, meritevole di intensa tutela.
3.2. – Occorre allora procedere all’esame del motivo di ricorso sub 2.2. nel quadro normativo vigente, appena delineato.
La censura e’ infondata.
La difesa censura il vizio di motivazione della sentenza della Corte d’appello, perche’ questa si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado senza compiere un attento vaglio in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 609 undicìes c.p.. A tal proposito, si ricorda che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale puo’ considerarsi legittima se riferita ad atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; fornisca la dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; l’atto di riferimento sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 53420, 04/11/2014; Sez. 4, n. 4181, 14/11/2007; Sez. 6, n. 48428, 8/10/2014; Sez. U., n. 17, 21/06/2000). Orbene, nel caso di specie i requisiti richiesti per la legittimita’ della motivazione per relationem, risultano sussistenti: la Corte d’appello ha giustificato correttamente la propria adesione alle argomentazioni spese dal primo giudice, a loro volta complete e condivisibili in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 609 undicies c.p. per l’integrazione del reato di adescamento dei minori. Il giudice di primo grado, infatti, ha descritto con esauriente motivazione l’integrazione delle condotte volte a carpire la fiducia delle persone offese tramite lusinghe e attenzioni pregne di riferimenti sessuali a mezzo chat ed ha correttamente ritenuto, sulla base di un’analisi condotta sulle frasi emergenti dalle medesime conversazioni informatiche, l’animus finalizzato al compimento del reato-scopo previsto dall’articolo 609 quater c.p..
Ed e’ del pari infondato l’ulteriore rilievo con cui il ricorrente asserisce che la Corte d’appello, con l’unica argomentazioni propria, avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico di compimento del reato di atti sessuali con minorenne, facendo riferimento alle condotte non punibili poste in essere a danno di minori ultraquattordicenni. Invero, la prospettazione difensiva risulta errata nel suo presupposto di fondo: dalle condotte poste in essere nei confronti dei soggetti maggiori degli anni quattordici la Corte territoriale non ha desunto il dolo specifico finalizzato al compimento del reato scopo, bensi’ il mero interesse sessuale dell’imputato nei confronti di soggetti di minore eta’. Il riferimento compiuto dal giudice del gravame aveva, pertanto, l’unico fine di motivare la propria adesione alle argomentazioni spese dal primo giudice, il quale, al contrario, aveva correttamente desunto il movente sessuale solo ed esclusivamente dalle frasi di rilievo oggettivo che l’imputato aveva rivolto ai minori infraquattordicenni, con particolare riferimento ai messaggi tramite cui l’imputato chiedeva al minore (OMISSIS) se volesse ricevere una carezza da lui e dichiarava il suo desiderio di incontrarlo per ammirare il suo fisico e poterlo accarezzare. Deve conseguentemente escludersi che i giudici di merito abbiano proceduto ad un accertamento meramente introspettivo del proposito criminale del ricorrente ovvero che abbiano desunto lo stesso dal compimento di condotte lecite. Al contrario, nel caso di specie, i giudicanti hanno pienamente rispettato il principio per cui, al fine di valutare la sussistenza del dolo specifico in ossequio ai principi costituzionali di offensivita’ e determinatezza, deve aversi riguardo delle circostanze oggettive da cui emerge lo specifico proposito criminale del reo.
4. – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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