In tema di discarica abusiva, anche se il reato è prescritto, è legittima la condanna al risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 13 luglio 2018, n. 32185.

La massima estrapolata:

In tema di discarica abusiva, anche se il reato è prescritto, è legittima la condanna al risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili, in specie tutti soggetti residenti nelle immediate vicinanze della discarica non autorizzata con conseguente mutamento dello stato dei luoghi e concentrazione di metalli a spiccata radioattività naturale, che hanno leso il bene ambiente, ciò ha negativamente inciso, anche, sul valore delle unità immobiliari di proprietà delle parti civili, situate nei pressi della discarica.

Sentenza 13 luglio 2018, n. 32185

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2017 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale d Alessandria – sezione distaccata di Novi Ligure, appellata dagli imputati e dalle parti civili, la Corte d’appello di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 3, perche’ estinto per prescrizione, a loro contestato per avere realizzato, quali soci accomandatari della ” (OMISSIS) sas”, una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi sul piazzale della sede operativa di (OMISSIS); condannava gli imputati in solido al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili, rimettendone la liquidazione al giudice civile.
2. Avverso l’indicata sentenza gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, in riferimento al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 3, e connesso vizio motivazionale. Assume il difensore che la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare la sussistenza del reato in esame, posto che, da un lato, la ditta (OMISSIS) era autorizzata a trattare lo zirconio, sicche’ la presenza delle centoundici cassette metalliche di quel materiale era lecita; dall’altro, per la sussistenza del reato occorre l’accertamento di una condotta ripetuta di scarico di rifiuti in un’area trasformata da deposito dei medesimi con carattere di definitivita’, non ravvisabile nel caso in esame. Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ritiene che l’innalzamento delle quote del sito siano una conseguenza dei materiale che la ditta (OMISSIS) non aveva ritenuto conveniente recuperare, poiche’, per l’imprenditore che opera nel settore dei rifiuti, il guadagno deriva proprio dal recupero dei materiali in ingresso per essere lavorati.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in riferimento al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 6, comma 1, lettera a) e al Decreto Legge n. 138 del 2002, articolo 14 e relativo vizio motivazionale. Ad avviso dei ricorrenti, nell’area di proprieta’ della ditta (OMISSIS) sono stati realizzati un piazzale e un capannone, cio’ che avrebbe richiesto operazioni di riempimento, spianamento e riporto del terreno, utilizzando materiale di scarto della lavorazione aziendale, che non sarebbe da considerare, percio’, quale “rifiuto”, bensi’ materia prima secondaria, giusto il disposto del Decreto Legislativo n. 138 del 2002, articolo 14.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 2043 c.c., articolo 185 c.p. e L. n. 349 del 1986, articolo 18. Secondo i ricorrenti, sarebbe illegittima la condanna al risarcimento dei danni, in assenza di una prova sul punto, ne’ la Corte d’appello avrebbe potuto condannare in solido gli imputati, senza considerare le eventuali differenti responsabilita’, in violazione della L. n. 349 del 1986, articolo 18.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ tende a una rilettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimita’.
I ricorrenti non contestano i principi applicati dalla Corte territoriale, e, in particolare, quello secondo cui, ai fini della configurabilita’ del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, e’ necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitivita’, in considerazione delle quantita’ considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013 – dep. 29/11/2013, Caminotto, Rv. 257996).
Essi contestano, piuttosto, la concreta sussistenza di una discarica abusiva, come ritenuta dai giudici di merito, cio’ che, pero’, inevitabilmente si scontra con l’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale, la quale, con logica motivazione, ha ritenuto la sussistenza di una discarica abusiva – sulla base sia di prove dichiarative e di natura tecnico scientifica (come i rilevamenti di radioattivita’ di fondo correlata all’interramento di oltre un centinaio di “cassetti di acciaieria” contenenti zirconio”) – realizzata, diversamente da quanto opinato dai ricorrente, attraverso una pratica non occasionale di sversamento e accumulo al suolo di materiale in varie parti del sito, come desumibile dalla deposizione di (OMISSIS), dalle ammissioni, sia pur parziali di (OMISSIS), nonche’ dagli esiti dell’ispezione condotta dai vigili del fuoco.
Si tratta, come detto, di un apprezzamento di fatto, fedele alle risultanze probatorie e logicamente motivato che, quindi, sfugge al sindacato di legittimita’.
3. Manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo perche’ generico, in quanto riproduttivo delle medesime doglianze gia’ disattese dalla Corte territoriale, senza un reale confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato.
Anche in tal caso, la Corte territoriale, con motivazione logica, ha ritenuto che se le cassette contenenti lo zirconio fossero state commerciabili, non si comprenderebbe perche’ siano state interrate, essendo lo spianamento un mezzo di occultamento dei predetti rifiuti pericolosi. Ancora, la questione dei materiali da scarto e’ stata correttamente ritenuta secondaria rispetto all’accumulo nel sito di strumenti di acciaieria con composizione alla zirconio, in concentrazione assai elevata, cio’ che integra il reato contestato.
4. Il terzo motivo e’ parimenti manifestamente infondato.
Invero, la Corte territoriale, con motivazione logica, ha ravvisato il danno patito dalle costituite parti civili, tutti soggetti residenti nelle immediate vicinanze della ditta, nel fatto che la realizzazione della discarica abusiva, con conseguente mutamento dello stato dei luoghi e concentrazione di metalli a spiccata radioattivita’ naturale, ha leso il bene ambiente, cio’ che ha negativamente inciso sul valore delle unita’ immobiliari, di proprieta’ delle parti civili, situate nei pressi della discarica.
Va, peraltro, osservato che correttamente la Corte territoriale ha condannato gli imputati in via solidale al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, stante il disposto dell’articolo 2055 c.c., comma 2, a tenore de quale “se il fatto dannoso e’ imputabile a piu’ persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”, fatta salva l’azione di regresso l’azione di regresso, prevista dal successivo comma 2.
5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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