In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 9 luglio 2018, n. 18042.

La massima estrapolata:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del coontribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

Ordinanza 9 luglio 2018, n. 18042

Data udienza 23 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4037-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante pro tempore della Societa’ (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1244/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI, di FIRENZE, depositata il 04/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia della entrate, impugnando la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della societa’ (OMISSIS) srl nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS). La CTR, nel confermare la decisione impugnata, ha ritenuto che (OMISSIS) aveva dimostrato di svolgere da anni l’attivita’ di neuropsichiatra, aggiungendo che non vi era prova della distribuzione in suo favore di utili sotto qualsiasi forma, invece risultando che i finanziamenti erogati nel corso degli anni alla societa’ costituivano elemento capace di confermare l’aiuto offerto dal suddetto al figlio senza ottenere alcuna contropartita.
Si e’ costituito con controricorso il (OMISSIS).
Il procedimento puo’ essere definito con motivazione semplificata.
L’Agenzia deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41 bis, Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 5, articoli 2423, 2476, 2697 e 2729 c.c.. La CTR avrebbe errato nel ritenere che l’amministrazione dovesse provare il coinvolgimento attivo del socio nella gestione della societa’, una volta che la CTR aveva confermato tanto i maggiori redditi della societa’ (OMISSIS) che quelli dell’altro socio (OMISSIS).
Il ricorso e’ inammissibile.
Questa Corte e’ infatti ferma nel ritenere che e’ legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facolta’ del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla societa’, ovvero da essa reinvestiti (Cass. n. 5076 del 2011, n. 9519 del 2009 e n. 7564 del 2003; Cass. n. 6780/03; Cass. n. 7564/03; Cass. n. 16885/03; Cass. n.18640/2008; Cass. n.8954/13).
Tale principio e’ stato completato precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio a suddetta presunzione puo’ essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneita’ alla gestione e conduzione societaria (cfr. Cass. n. 1932/2016, Cass. n. 17461/2017, Cass. n. 26873/2016) attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
Orbene, nel caso di specie l’Agenzia ha sostanzialmente prospettato l’errore di diritto del giudice di merito per avere escluso la responsabilita’ del socio per la ripresa a tassazione conseguente ai redditi di partecipazione accertati nei confronti di societa’ di capitali a ristretta base, tentando di confutare il ragionamento posto a base della decisione, snodatosi sulle circostanze che il contribuente svolgesse da tanti anni l’attivita’ libero professionale di neuropsichiatra e che lo stesso non risultava essersi mai ingerito nella gestione della societa’ impegnata nella ristorazione, invece finanziata unicamente in favore dell’altro socio e figlio.
La censura, pertanto, oltre a non risultare corretta quanto alla contestazione in diritto che, si e’ visto, tralascia di considerare la possibilita’, riconosciuta da questa Corte, di andare esente da responsabilita’ in caso di dimostrazione dell’omessa gestione dell’attivita’ da parte del socio di societa’ a ristretta base, e’ inammissibile perche’ non profila alcun vizio ulteriore rispetto a quello della violazione di legge e, segnatamente, sotto il profilo del vizio di motivazione, nemmeno ponendosi in discussione i profili correlati al ragionamento induttivo utilizzato dalla CTR per ritenere esclusa la gestione della societa’ da parte del contribuente.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del (OMISSIS) in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.

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