Il divieto di porre domande suggestive nell’esame testimoniale non opera con riguardo al giudice

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 13 giugno 2018, n. 27159.

Le massime estrapolate:

Il divieto di porre domande suggestive nell’esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale puo’ rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verita’, ad esclusione di quelle nocive, in relazione alle quali la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell’acquisizione dell’atto istruttorio e non puo’ essere sollevata per la prima volta con l’atto d’impugnazione.
La violazione delle regole per l’esame dibattimentale del testimone, quindi, non da’ luogo ne’ alla sanzione di inutilizzabilita’, poiche’ si tratta di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalita’ diverse da quelle prescritte, ne’ ad una ipotesi di nullita’, non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall’articolo 178 c.p.p.
L’eccezione circa la proposizione di domande suggestive debba essere proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa

Sentenza 13 giugno 2018, n. 27159

Data udienza 2 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 20/07/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LOY Maria Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato il difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica in data 10/12/2013, con cui (OMISSIS) era stato condannato a pena di- giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui all’articolo 612 bis c.p., in riferimento al Decreto Legge n. 11 del 2009, articolo 8, comma 4, perche’, con condotte reiterate, ingiuriandola con la parola “puttana” ripetuta in varie occasioni, sia telefonicamente che direttamente, molestandola con numerose telefonate avvenute anche alla presenza della sorella, nelle quali la minacciava dicendo che anche se aveva interrotto la relazione con lui non sarebbe mai stata libera, seguendola quando si recava al lavoro o quando tornava a casa, cercando di avvicinarla per parlarle quando si trovava alla guida della propria vettura, seguendola anche in autostrada fino al casello di (OMISSIS) mentre si trovava a bordo della vettura del collega di lavoro (OMISSIS), con il quale si stava recando a (OMISSIS), minacciandola in diverse occasioni con le frasi “ti ammazzo, te la faccio pagare”, ed ingiuriandola con la frase “puttana, non ti lascero’ mai”, mentre l’afferrava per un braccio per tenerla ferma ripetendo la frase, telefonando a casa del suo datore di lavoro (OMISSIS), dicendo alla moglie di quest’ultimo “digli a quel bastardo di tuo marito di rimanerne fuori”, riferendosi all’interessamento che lui aveva mostrato nei confronti della sua dipendente, molestava (OMISSIS) in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ingenerando un fondato timore per l’incolumita’ propria, e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita; in particolare, la stessa (OMISSIS) era costretta a farsi accompagnare da conoscenti lungo il tragitto casa – lavoro per paura di incontrarlo da sola, commettendo il fatto anche in epoca successiva all’ammonimento del Questore di (OMISSIS), notificato in data (OMISSIS); in (OMISSIS)
2. Con ricorso depositato in data 01/12/2017 (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), per:
2.1. violazione di norme sancite a pena di nullita’ e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), in riferimento all’articolo 499 c.p.p., norma che si assume essere stata violata nel corso dell’esame della sorella della persona offesa (OMISSIS), la quale non aveva riferito alcun episodio di minacce, nonostante le domande suggestive alla stessa rivolte, non avendo la Corte di merito fornito alcuna risposta circa la deduzione difensiva, ossia se le domande in tal modo formulate integrassero una causa di inutilizzabilita’ o una mera irritualita’, integrando, in tal modo, un’omessa motivazione, anche alla luce del principio secondo cui neanche il giudice puo’ derogare alle regole fissate dagli articoli 498 e 499 c.p.p.;
2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), in riferimento alla valutazione della deposizione della persona offesa, effettuata senza tenere conto delle dichiarazioni dell’imputato e di quelle dei testi della difesa, nonche’ dell’assenza di tabulati, salvo quelli prodotti dalla difesa, da cui emerge chiaramente la presenza solo di chiamate senza risposte; analogamente, per quanto riguarda i pedinamenti, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l’imputato e la persona offesa abitano in due strade contigue, che si intersecano a pochissima distanza, il che rende praticamente impossibile il non incontrarsi, non essendo, peraltro, emersi specifici episodi di molestie nel corso di detti incontri; sono, poi, state valutate le deposizioni degli altri testi, tra cui il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed altri, le cui deposizioni sono state anche riportate, per estratto, in ricorso, al fine di dimostrare l’insussistenza della condotta ascritta all’imputato.
2.3. vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), anche sotto il profilo del travisamento della prova, non essendo state descritte condotte commesse in epoca successiva alla notifica dell’ammonimento, verificatasi in data (OMISSIS).
2.4. vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), non essendo stata raggiunta la prova di uno degli eventi necessari ad integrare il reato, in assenza di documentazione medica, attese le deposizioni dei testi della difesa, che hanno tutti sottolineato comportamenti incompatibili con un grave stato di ansia e di paura da parte della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Quanto al primo motivo di ricorso, appare necessario ricordare come, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale “Il divieto di porre domande suggestive nell’esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzieta’, puo’ rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verita’, ad esclusione di quelle nocive. (Sez. 3, sentenza n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790; Sez. 3, sentenza n. 9157 del 28/10/2009, C., Rv. 246205; Sez. 3, sentenza n. 27068 del 20/5/2008 B., Rv. 240261; Sez. 3, sentenza n. 4721 del 12/12/2007, Muselli, Rv. 238794).
A detto filone giurisprudenziale se ne contrappone un altro, secondo cui “Il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell’esame, operando, ai sensi dell’articolo 499 c.p.p., comma 2, per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerita’ della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinita’ delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo.” (Sez. 3, sentenza n. 7373 del 18/01/2012, B., Rv. 252134; Sez. 3, sentenza n. 25712 del 11/05/2011, M., Rv. 250615).
I due indirizzi si sono evoluti, essenzialmente, nell’ambito di processi inerenti vicende coinvolgenti persone offese minorenni, relativamente alle quali, intuitivamente, si pone in maniera ancor piu’ pregnante la problematica di salvaguardare il principio del divieto di porre domanda suggestive, sia per la delicatezza degli interessi coinvolti in relazione alla tipologia di delitti in cui il minore e’ persona offesa, sia, piu’ in generale, per la maggiore delicatezza del meccanismo processuale nei casi in cui esso involga la deposizione di un teste minorenne.
In tal senso, infatti, e’ stato osservato, dalle pronunce che hanno inaugurato il secondo orientamento interpretativo, come dall’articolo 499 c.p.p., si evinca che il divieto di porre domande suggestive, nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste, opera per tutti i soggetti che partecipano al processo. Il giudice, infatti, deve vietare in modo assoluto le domande che possono nuocere alla sincerita’ delle risposte (comma 2); vietare alla parte che ha citato il teste, o che ha un interesse comune con lo stesso, di formulare le domande in modo da suggerirgli le risposte (comma 3); assicurare durante l’esame del teste la pertinenza delle domande, la genuinita’ delle risposte, la lealta’ dell’esame e la correttezza delle contestazioni (comma 6).
E’ evidente, quindi, non solo che il divieto di formulare domande suggestive e’ espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte e’ ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa, ma anche che il medesimo divieto debba applicarsi, in ogni caso, a tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimoniale, operando, in linea generale, quindi, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerita’ della risposta, dovendo anche dal giudice o dal suo ausiliario essere assicurata la genuinita’ delle risposte ai sensi del medesimo articolo, comma 6.
Tanto premesso, va, quindi, sottolineato come il criterio ermeneutico che deve estrapolarsi dalle pronunce citate e’ quello secondo cui anche al Giudice e’ fatto divieto di porre domande che possano nuocere alla sincerita’ delle risposte.
In tal senso, infatti, e’ possibile individuare un orientamento di sintesi tra i due precedenti, che ha affermato come “Il divieto di porre domande suggestive nell’esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale puo’ rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verita’, ad esclusione di quelle nocive, in relazione alle quali la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell’acquisizione dell’atto istruttorio e non puo’ essere sollevata per la prima volta con l’atto d’impugnazione.” (Sez. 1, sentenza n. 44223 del 17/09/2014, Iozza Rv. 260899).
La sentenza da ultimo citata, inoltre, introduce anche un principio relativo alle conseguenza processuali in caso di violazione del principio affermato e, in tal senso, occorre ricordare come, del tutto pacificamente, sia stato affermato che la violazione del divieto di cui all’articolo 499 c.p.p., in mancanza di una sanzione processuale, rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinita’ della prova, che puo’ risultare compromessa esclusivamente se inficia l’intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo il giudizio di piena attendibilita’ del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande.
La violazione delle regole per l’esame dibattimentale del testimone, quindi, non da’ luogo ne’ alla sanzione di inutilizzabilita’, poiche’ si tratta di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalita’ diverse da quelle prescritte, ne’ ad una ipotesi di nullita’, non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall’articolo 178 c.p.p., (Sez. 3, sentenza n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271883; Sez. 3, sentenza n. 4672 del 22/10/2014, dep. 02/02/2015, L., Rv. 262468).
In ogni caso, appare pacifico che l’eccezione circa la proposizione di domande suggestive debba essere proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa (Sez. 3, sentenza n. 47084 del 23/10/2008, Perricone ed altri, Rv. 242255).
Nel caso in esame, quindi, deve innanzitutto rilevarsi come non sia stata affatto dedotta, in ricorso, la circostanza che le domande poste dal Giudice fossero state addirittura nocive in riferimento alla genuinita’ delle risposte fornite dalla teste, circostanza, quest’ultima, che avrebbe, in ogni caso, dovuta essere documentata o, quanto meno, specificamente illustrata, non essendo, cioe’, sufficiente un richiamo allo svolgimento dell’esame attraverso la proposizione, da parte del Giudice, di domande suggestive, ma essendo essenziale dimostrare come la modalita’ di conduzione dell’esame testimoniale abbia influito, globalmente, sulla genuinita’ delle risposte, compromettendo, cioe’, la complessiva attendibilita’ della teste.
Ne’ risulta dedotta tempestivamente alcuna eccezione formulata, in tal senso, dalla parte che vi aveva interesse innanzi al Giudice procedente.
2. Gli ulteriori motivi di ricorso appaiono ai limiti dell’ammissibilita’, avendo la difesa introdotto censure operative sul piano della ricostruzione e della valutazione del contenuto delle deposizioni dei testi e sulla considerazione di specifiche circostanze di fatto, tutte, peraltro, gia’ ampiamente valutate dai Giudici del merito.
In tal senso, quindi, i motivi di ricorso non solo non si confrontano con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, ma esulano completamente dal perimetro del ricorso per cassazione, che e’ funzionalmente preposto alla valutazione della tenuta logica delle motivazioni fornite dai Giudici del merito, senza poter sovrapporre o sostituire una diversa, per quanto in astratto piu’ convincente, opzione interpretativa rispetto a quella basata sull’esame del materiale probatorio, cui la Corte di legittimita’ non ha accesso.
In tal senso, quindi, deve considerarsi come, in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto dopo l’ammonimento, dalla motivazione delle sentenze di merito si evinca, logicamente, che l’imputato avesse compiuto il fatto – consistente nella minaccia volta al ritiro della denuncia sporta dalla persona offesa – dopo la notifica dell’ammonimento, non essendo, altrimenti, comprensibile come egli avrebbe potuto avere cognizione della denuncia prima della notifica dell’ammonimento.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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