Il decreto di archiviazione ha efficacia preclusiva solo nei confronti dell’autorita’ giudiziaria che ha provveduto all’archiviazione.

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 11 giugno 2018, n. 26391.

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi di reato permanente l’archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori; il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari, di conseguenza, non ha efficacia preclusiva dell’esercizio dell’azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell’illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all’archiviazione, mentre la sanzione di inutilizzabilita’ derivante dalla violazione dell’articolo 414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell’indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benche’ collegati con i fatti oggetto della precedente indagine; quindi non e’ preclusa nemmeno la possibilita’ di valutare i comportamenti ed i fatti successivi all’archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla luce delle condotte pregresse poste in essere dall’imputato, benche’ queste siano “coperte” dal decreto di archiviazione non revocato.
Il decreto di archiviazione ha efficacia preclusiva solo nei confronti dell’autorita’ giudiziaria che ha provveduto all’archiviazione. Invero, l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non puo’ che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell’azione penale di cui e’ titolare il pubblico ministero presso quell’ufficio giudiziario, sicche’ nessun ostacolo incontra l’autorita’ giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 26391

Data udienza 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo per: (OMISSIS) l’inammissibilita’ del ricorso; per (OMISSIS) il rigetto del ricorso; per (OMISSIS) l’inammissibilita’ del ricorso; per (OMISSIS) il rigetto nel ricorso; per (OMISSIS) l’annullamento con rinvio in punto di trattamento sansionatorio e di confisca, rigetto del resto; per (OMISSIS) il rigetto del ricorso; per (OMISSIS) l’inammissibilita’ del ricorso; per (OMISSIS) l’inammissibilita’ del ricorso; per (OMISSIS) l’inammissibilita’ del ricorso; per (OMISSIS) l’inammissibilita’ del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri conclude chiedendo il rigetto del ricorso; deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) per la Regione Calabria conclude chiedendo che venga confermata la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro; deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) chiede l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) si riporta ai motivi del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) conclude chiedendo l’annullamento della sentenza e accoglimento del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS) si riporta ai motivi dei ricorsi e insiste per l’accoglimento.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 7/10/2016, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma di quella del Tribunale di Castrovillari appellata da numerosi imputati, assolveva alcuni di essi da specifiche imputazioni e con riferimento a determinati episodi, rideterminava le pene e provvedeva di conseguenza su disposizioni civili e sulle confische.
Oggetto del presente processo e’ un’associazione di stampo ndranghetistico denominata (OMISSIS) – (OMISSIS), operante nel territorio del Comune di Rossano e comuni vicini, di cui (OMISSIS) e’ indicato essere dirigente, (OMISSIS) promotore e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) organizzatori; si tratta di associazione armata che aveva costituito imprese che avevano assunto una posizione di monopolio e che erano finanziate con il provento dei crimini organizzati ed eseguiti dalla stessa associazione (Capo 1).
Nel processo sono inoltre contestati ai singoli imputati ulteriori reati, tra cui il tentato omicidio di (OMISSIS) commesso in (OMISSIS) (capo 2) e i connessi reati attinenti alle armi (capi 2 bis e 2 ter), la procurata inosservanza di pena a favore di (OMISSIS) (capo 3), la condotta di illecita concorrenza con violenza e minaccia aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7 (capi 6 e 10), l’intestazione fittizia di titolarita’ di imprese Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 quinquies (capo 9), estorsioni tentate e consumate (capi 11 e 12), l’uso di violenza e minaccia per costringere gli elettori ad esprimere il voto nei confronti di un candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di (OMISSIS) (capo 16), il porto in luogo pubblico di armi e lo spaccio di sostanza stupefacente (capi 22 e 23).
La Corte affermava che la cosca (OMISSIS) – (OMISSIS), nata sul finire degli anni 90 e radicatasi anche con azioni omicidiarie, negli anni 2005 – 2006 dominava la citta’ di (OMISSIS). Gli sviluppi erano gia’ stati esposti in precedenti sentenze, che avevano disegnato l’emergere della persona di (OMISSIS) che godeva dell’appoggio dei vertici del locale di Cassano e che era affiancato da (OMISSIS), dal fratello (OMISSIS) e da (OMISSIS). Erano state respinte le residue mire espansionistiche del gruppo facente capo a (OMISSIS). (OMISSIS), capo storico, dopo l’uscita dal carcere aveva riconosciuto la posizione di comando di (OMISSIS), pur mantenendo una posizione di direzione. Altre persone di fiducia di (OMISSIS) erano (OMISSIS) e (OMISSIS); successivamente emergeva la figura di (OMISSIS).
La Corte ricordava le sentenze emesse nei procedimenti “(OMISSIS)”, che aveva portato alla condanna di (OMISSIS), “(OMISSIS)”, nel quale erano stati condannati per numerose estorsioni gli uomini di (OMISSIS), ” (OMISSIS)”, che ricostruiva l’esistenza del locale di Cassano, con a capo (OMISSIS) e (OMISSIS), “(OMISSIS)”, che dimostrava i rapporti di (OMISSIS) con il clan (OMISSIS), e “(OMISSIS)”, avente ad oggetto l’associazione per delinquere diretta al traffico di stupefacenti capeggiata da (OMISSIS), procedimento nel quale erano stati condannati molti degli imputati del presente processo.
L’associazione era sicuramente armata, come emergeva dagli atti del processo (OMISSIS) in cui si dava atto del reperimento di armi a pochi metri dall’abitazione di (OMISSIS).
La Corte territoriale, invece, escludeva l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, ritenuta sussistente dal giudice di primo grado, rilevando che non era stato dimostrato che l’attivita’ imprenditoriale mafiosa fosse stata finanziata in tutto o in parte con fondi provenienti dalle attivita’ illecite della consorteria.
Per una migliore esposizione, le posizioni dei singoli ricorrenti verranno analizzate separatamente, dando atto delle decisioni dei giudici di merito e del contenuto dei rispettivi ricorsi.
2. (OMISSIS).
L’imputato e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di illecita concorrenza con minaccia e violenza ex articolo 513 bis c.p. (capo 6 dell’imputazione) e di fittizia intestazione delle quote di una societa’ a responsabilita’ limitata (capo 6 bis), entrambi aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7 per essere stati commessi al fine di agevolare l’associazione per delinquere di stampo ndranghetistico (OMISSIS) – (OMISSIS) e ritenuti riuniti per continuazione.
La Corte di appello di Catanzaro ha assolto (OMISSIS) dal delitto di fittizia intestazione di cui al capo 6 bis, ha riqualificato il delitto di illecita concorrenza con minaccia e violenza contestato al capo 6 come delitto di violenza privata ex articolo 610 c.p., ha concesso all’imputato le attenuanti generiche e ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione.
Secondo l’imputazione sub 6, al fine di assicurare una posizione dominante nella distribuzione del caffe’ e prodotti derivati alla (OMISSIS), con la minaccia implicita di ritorsioni, (OMISSIS), unitamente ad altri soggetti, imponeva agli imprenditori che distribuivano il prodotto di rifornirsi da dette societa’ risolvendo i contratti con i precedenti fornitori o, comunque, diminuendo le commesse di acquisto; cio’ avveniva ostentando la propria appartenenza alla famiglia (OMISSIS) e al fine di agevolare l’associazione ndranghetistica.
La Corte territoriale riteneva che le dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) fornissero la prova della condotta contestata: da esse emergeva che il caffe’ della societa’ (OMISSIS) e dei prodotti derivati venivano imposti da (OMISSIS) e dalla sua famiglia nell’ambito di un accordo con il cognato (OMISSIS) (condannato per lo stesso reato e non ricorrente). Le dichiarazioni si riscontravano a vicenda e trovavano ulteriore conferma nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche.
Anche i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano fornito riscontro a quanto dichiarato dalla (OMISSIS); i collaboratori di giustizia venivano ritenuti attendibili. Le intercettazioni dimostravano la collaborazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), sotto le direttive di (OMISSIS); questi, secondo alcuni testimoni, si presentava nei bar con un chilo di caffe’ “da assaggiare”, condotta che, in realta’, mascherava un’estorsione.
Anche le dichiarazioni di (OMISSIS) riscontravano quelle dei collaboratori di giustizia.
La Corte escludeva la sussistenza dell’ipotesi contestata di cui all’articolo 513 bis cod. pen., non ravvisandosi atti di concorrenza sleale corrispondenti a quelli descritti tassativamente dalla normativa civilistica e riqualificava il fatto ai sensi dell’articolo 610 c.p., mantenendo l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
La pena base veniva fissata in anni tre di reclusione, aumentata ad anni quattro per l’aggravante e ridotta ad anni tre per le concesse attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, la motivazione e’ apparente, inesistente e totalmente acritica in relazione alle precise deduzioni contenute nell’atto di appello.
L’appellante aveva contestato la convergenza indiziaria tra intercettazioni telefoniche e chiamate in correita’, tale da dimostrare il coinvolgimento dell’imputato nella presunta imposizione del caffe’.
La Corte non aveva tenuto presente che i riferimenti all’imposizione nei confronti degli imprenditori riguardavano solo l’attivita’ di vendita del caffe’ in grani da parte della societa’ (OMISSIS), cui (OMISSIS) era totalmente estraneo, atteso che egli si occupava esclusivamente della vendita delle cialde commercializzate dalla societa’ (OMISSIS), di cui e’ socio effettivo al 50%, tanto da essere assolto per l’imputazione di fittizia intestazione delle stesse (capo 6 bis). Nel corso dell’istruttoria dibattimentale era emerso che (OMISSIS) non si occupava affatto della commercializzazione del caffe’ della (OMISSIS).
Le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), secondo cui negli anni 2003 e 2004 egli aveva partecipato all’imposizione ai commercianti delle cialde (OMISSIS) insieme ad (OMISSIS), erano state smentite dall’escussione del teste (OMISSIS), che non aveva mai conosciuto (OMISSIS), e dalla produzione di fatture da cui risultava che (OMISSIS) e (OMISSIS) erano clienti della (OMISSIS) gia’ dal 2001 e 2002.
I rapporti tra (OMISSIS), da una parte, ed (OMISSIS) ed (OMISSIS) dall’altra erano di tipo commerciale e le conversazioni riguardavano la fornitura di cialde e di macchine da caffe’ e la loro manutenzione, mentre (OMISSIS) non aveva mai venduto il caffe’ (OMISSIS) ed era stato oggetto di intercettazioni non perche’ oggetto di interesse, ma per i suoi contatti commerciali con gli indagati. Anche i testimoni avevano confermato che (OMISSIS) commercializzava soltanto caffe’ in cialde della (OMISSIS) e non imponeva alcunche’; non sussistevano nemmeno rapporti con (OMISSIS).
In definitiva, si trattava di soggetto incensurato, in nessun modo implicato in ambienti o attivita’ criminali, che operava per la commercializzazione delle cialde prodotte dalla sua societa’, la (OMISSIS).
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
3. (OMISSIS).
E’ stato condannato in primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, unitamente a (OMISSIS), per il delitto di cui al capo 3 dell’imputazione (articolo 390 c.p.).
La Corte territoriale ha escluso l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 e ha rideterminato la pena nei confronti di entrambi gli imputati, per (OMISSIS) ad anni due e mesi sei di reclusione.
(OMISSIS) non ha proposto ricorso per cassazione.
Secondo l’imputazione, (OMISSIS), unitamente a numerosi altri soggetti, avrebbe posto in essere piu’ azioni per aiutare (OMISSIS) a sfuggire ad un ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Catanzaro in relazione ad una condanna divenuta definitiva. (OMISSIS) era stato catturato il (OMISSIS).
In relazione al soggiorno di (OMISSIS) a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero dato supporto logistico, il primo curandone gli spostamenti in autovettura, il secondo procurandogli un appartamento.
Nell’atto di appello, la difesa aveva eccepito la nullita’ della richiesta di decreto di giudizio immediato e la conseguente nullita’ del decreto in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui all’articolo 453 c.p.p., commi 1, 1 bis e 1 ter (eccezione non riproposta in questa sede) nonche’ nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 522 c.p.p., rilevando le condotte sotto il diverso profilo di cui all’articolo 391 c.p.; aveva, inoltre, contestato la sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 con un motivo, come si e’ detto, accolto dal giudice di appello.
La Corte rigettava le questioni processuali, negando la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, e ribadiva che le prove esposte nella sentenza di primo grado (non contestate nella loro materialita’) supportavano anche l’elemento soggettivo della fattispecie contestata. La sentenza evidenziava l’attivita’ continua di supporto prestato al (OMISSIS) ed osservava che i numerosi contatti, il loro contenuto e la tipologia dell’aiuto prestato lasciavano chiaramente intendere che (OMISSIS) fosse a conoscenza dello stato di latitanza di (OMISSIS).
Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo distinti motivi.
Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’articolo 390 c.p. e omessa motivazione in punto di prova dell’elemento psicologico del reato.
Nell’atto di appello era stato sottolineato come nessuna delle condotte poste in essere dall’imputato dimostrava la conoscenza da parte di (OMISSIS) della reale identita’ del soggetto favorito – che si presentava con il nome di (OMISSIS), soggetto realmente esistente e con le medesime fattezze fisiche di (OMISSIS) – ne’ dell’essere egli stato colpito da sentenza di condanna e da ordine di esecuzione al quale intendeva sottrarsi.
La sentenza di appello si limitava a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado: ma le conversazioni intercettate richiamate erano intercorse tra’ (OMISSIS) e la moglie e in nessun modo si riferivano alla conoscenza della condizione di condannato da parte di (OMISSIS).
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’articolo 390 c.p. e vizio di motivazione sulla medesima questione.
La sentenza poneva a base della condanna per procurata inosservanza di pena una serie di condotte materiali poste in essere da (OMISSIS) che, peraltro, non provavano affatto la sua conoscenza dello status del (OMISSIS).
I rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS)/ (OMISSIS) erano del tutto leciti e la considerazione presente in motivazione secondo cui i contatti, il loro contenuto e la tipologia dell’aiuto, nonche’ le modalita’ con cui veniva prestato, lasciavano intendere che (OMISSIS) fosse a conoscenza della latitanza di (OMISSIS) dava luogo ad una responsabilita’ oggettiva.
In un terzo motivo il ricorrente deduce nullita’ della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e violazione del diritto di difesa.
Il capo di imputazione addebitava a (OMISSIS) esclusivamente la condotta di avere provveduto agli spostamenti in auto di (OMISSIS), condotta assolutamente lecita e non idonea a favorirne la latitanza; in realta’, la sentenza di primo grado aveva ritenuto la colpevolezza di (OMISSIS) sulla base di condotte del tutto differenti: l’assistenza in ospedale di (OMISSIS), la fornitura del numero di telefono cellulare e del suo indirizzo come soggetto di riferimento durante la degenza, le ricariche telefoniche, l’accoglienza di parenti di (OMISSIS) ed (OMISSIS) su incarico di (OMISSIS), il loro accompagnamento in carcere a trovare i coimputati detenuti, la conoscenza del numero di telefono riservato del latitante.
Nell’atto di appello era stata eccepita la mancata correlazione tra accusa e sentenza, rigettata dalla sentenza impugnata con una motivazione del tutto generica.
4. (OMISSIS).
E’ stato condannato in primo grado per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1 dell’imputazione), in esso assorbito quello di procurata inosservanza di pena di cui al capo 3; in appello e’ stato assolto dal delitto associativo per non aver commesso il fatto e condannato per il delitto di procurata inosservanza di pena alla pena di anni quattro di reclusione.
Nel periodo della latitanza di (OMISSIS), protrattasi dal 25/5/2010 al 26/2/2011, (OMISSIS) e (OMISSIS) (non ricorrente) avrebbero gestito gli interessi di (OMISSIS) a (OMISSIS), leciti e illeciti, amministrandone gli immobili, riscuotendo per lui somme di denaro e assistendo il figlio minore.
Secondo la sentenza impugnata, gli esiti dell’attivita’ di intercettazione confermavano il supporto e l’aiuto forniti a (OMISSIS) durante la sua latitanza: insieme a (OMISSIS), (OMISSIS) aveva mantenuto contatti con la moglie di (OMISSIS) nell’imminenza e subito dopo la sentenza della Cassazione che ne aveva reso irrevocabile la condanna, favorendo la latitanza di (OMISSIS) fin dal primo momento; non si era trattato soltanto di curare gli interessi leciti del latitante, ma anche quelli riferibili alla cosca; (OMISSIS), inoltre, aveva chiesto a (OMISSIS) di salire a (OMISSIS) per “parlare di certe cose”, passo che dimostrava il ruolo di fiducia assunto dall’imputato; la condotta era funzionale ad agevolare l’attivita’ della cosca, prodigandosi (OMISSIS) per la riscossione di proventi illeciti e per garantire protezione agli associati.
Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nessuno dei requisiti richiesti per l’integrazione del delitto di cui all’articolo 390 c.p. era rinvenibile, atteso che la condotta del ricorrente non era idonea ad assicurare la protezione del condannato.
In effetti, l’attivita’ di vendita di autovetture e motoveicoli, la riscossione dei canoni di affitto delle case di proprieta’ di (OMISSIS) e gli altri adempimenti posti in essere – tutte attivita’ di natura lecita – non avevano apportato un contributo effettivo alla sottrazione di (OMISSIS) all’esecuzione della pena.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 203 del 1991, articolo 7 e vizio di motivazione.
(OMISSIS) era stato assolto dall’imputazione associativa, essendo stata esclusa una condotta riconducibile al sodalizio criminale nonche’ rapporti con altri sodali, ad eccezione di (OMISSIS) ma, contraddittoriamente, era stato condannato per la procurata inosservanza di pena affermandosi che egli si era prodigato per ottenere la riscossione di proventi illeciti e per garantire protezione agli associati. La sentenza non indicava da quali elementi la Corte territoriale traesse la convinzione che (OMISSIS) si fosse occupato di interessi riconducibili alla cosca, ne’ chiariva quale fosse l’aiuto prestato all’associazione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
5. (OMISSIS).
E’ stato condannato in primo grado alla pena di anni sedici di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, esclusa l’ipotesi di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 2; in appello la Corte territoriale ha escluso anche l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6 e ha riconosciuto la continuazione del delitto con quello giudicato con la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 2/12/2008, applicando un aumento di anni due e mesi quattro di reclusione.
L’appellante aveva eccepito l’improcedibilita’ dell’azione penale in relazione al decreto di archiviazione emesso il 21/10/2002, sostenendo che erroneamente il Tribunale aveva limitato l’improcedibilita’ al periodo precedente a tale data, nonche’ la violazione del ne bis in idem in relazione alla condanna per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 riportata nel processo “(OMISSIS)”; aveva inoltre eccepito l’inutilizzabilita’ delle prove ex articolo 414 c.p.p. e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in stato di liberta’ e di quelle di (OMISSIS); aveva inoltre contestato nel merito la condanna.
La Corte condivideva la decisione del Tribunale di ritenere improcedibile per mancata riapertura delle indagini l’azione penale per il reato associativo limitatamente alla condotta posta in essere fino al 21/10/2002, data della richiesta di archiviazione del P.M.; in effetti, il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina inutilizzabilita’ degli atti di indagine e improcedibilita’ dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato; non preclude, quindi, la possibilita’ di valutare le condotte successive alla pronuncia di archiviazione.
Nel caso in esame sussisteva identita’ oggettiva e soggettiva tra le condotte oggetto dei due procedimenti ma, trattandosi di reato permanente proseguito anche dopo la richiesta di archiviazione, nessuna preclusione processuale sussisteva in ordine al periodo successivo a tale data.
Non sussisteva, inoltre, l’eccepita violazione del ne bis in idem con riferimento alla pregressa condanna di (OMISSIS) per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 pronunciata nel c.d. processo “(OMISSIS)”: la condotta integrava due diverse fattispecie di reato; la condotta associativa contestata nel presente processo era diversa da quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
I collaboratori di giustizia venivano ritenuti attendibili. La partecipazione di (OMISSIS) all’associazione, come uomo di (OMISSIS), era attestata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed emergeva dalle risultanze del processo “(OMISSIS)”, dall’annotazione di servizio da cui risultava che l’8/10/2010, (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi latitanti, erano insieme, dall’aggressione posta in essere da (OMISSIS) nei confronti dei carabinieri che aveva permesso a (OMISSIS), il 1/10/2007, a sfuggire a un decreto di fermo, da un’intercettazione nella quale (OMISSIS) indicava (OMISSIS) come componente della “mala” di (OMISSIS).
Le critiche della difesa non erano idonee a confutare il grave quadro accusatorio.
Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo in un primo motivo violazione di legge e omessa motivazione con riferimento all’improcedibilita’ dell’azione penale per il reato contestato all’imputato.
In effetti, il Tribunale di Castrovillari aveva errato nel riconoscere la fondatezza dell’eccezione di improcedibilita’ limitatamente al periodo temporale intercorso dal 1998 al 21/10/2002, sostenendo che il fatto sarebbe stato diverso da quello per cui in quella data era stato emesso decreto di archiviazione.
In realta’, l’effetto del decreto di archiviazione, che non era stato mai revocato, non era limitato alla improcedibilita’ per il periodo precedente, ma rendeva inutilizzabili tutti gli atti di indagine sopravvenuti a quella data, nonche’ le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Con specifico riferimento alla posizione di (OMISSIS), inoltre, l’esclusione della fattispecie di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 2, dimostrava la perfetta sovrapponibilita’ della condotta contestata prima dell’archiviazione con quella posta a fondamento del provvedimento.
Non essendo stati contestati reati-fine, la motivazione della sentenza non risolveva la questione di diritto posta dalla difesa, che era fondata.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
In un secondo motivo il ricorrente deduce assenza di una valida motivazione e violazione del principio del contraddittorio in relazione ai motivi di appello riguardanti l’assenza di prova.
Nonostante le specifiche censure mosse nell’atto di appello, la sentenza di appello si era limitata a sostenere che esse non erano idonee a confutare il quadro probatorio esposto nella sentenza di primo grado. La Corte territoriale non aveva tenuto conto che la chiamata indiretta dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) circa la partecipazione di (OMISSIS) a fatti estorsivi era priva di riscontri e che la seconda aveva negato di aver fatto parte del clan; aveva omesso di argomentare in ordine all’attendibilita’ intrinseca dei collaboratori; la partecipazione dell’imputato a presunte riunioni era del tutto irrilevante, tenuto conto del ruolo di mero partecipe di (OMISSIS).
6. (OMISSIS).
E’ stato condannato in primo grado alla pena di anni venticinque di reclusione per la partecipazione all’associazione mafiosa (capo 1), nonche’ per il delitto di tentato omicidio di (OMISSIS) e correlativi reati attinenti alle armi (capi 2, 2 bis e 2 ter); in appello e’ stato assolto per tale episodio mentre la condanna per la partecipazione all’associazione mafiosa e’ stata confermata, previa esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6; il reato e’ stato riconosciuto in continuazione con quelli giudicati dalla Corte di appello di Catanzaro del 2/12/2008, con l’applicazione di un aumento di anni tre e mesi quattro di reclusione.
Secondo l’imputazione, (OMISSIS) era uno degli organizzatori dell’associazione per delinquere di stampo mafioso (OMISSIS) – (OMISSIS).
La partecipazione all’associazione non e’ contestata dal ricorrente. La Corte territoriale confermava il ruolo di (OMISSIS) di organizzatore della cosca sulla base delle risultanze del processo “(OMISSIS)”, nell’ambito del quale (OMISSIS) era stato condannato come organizzatore dell’associazione per delinquere diretta allo spaccio di sostanze stupefacenti; come risultava dall’istruttoria svolta in entrambi i procedimenti, l’attivita’ di commercio di stupefacenti veniva svolta da (OMISSIS) per conto dell’associazione mafiosa, cosicche’ i due reati concorrevano formalmente tra loro, mentre non si era in presenza di un bis in idem.
La prova dello stabile inserimento dell’imputato nella cosca proveniva anche dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni.
Con riferimento alla confisca disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., comma 7, articolo 240 c.p. e L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies la Corte territoriale negava ogni efficacia preclusiva del giudicato cautelare formatosi a seguito della revoca del sequestro preventivo disposta dal Tribunale del riesame.
Secondo la sentenza, dagli accertamenti dei ROS era emerso che (OMISSIS) non aveva prestato alcuna attivita’ lavorativa fino agli anni 2002 – 2003 e l’unico reddito familiare era quello della moglie che lavorava come bracciante agricola; il nucleo familiare, quindi, non aveva potuto realizzare nessuna forma di risparmio. Di conseguenza gli acquisti di autovetture erano privi di giustificazione, cosi’ come quello dell’immobile sito in (OMISSIS) (la Corte confermava la valutazione di inattendibilita’ delle sorelle di (OMISSIS) che avevano sostenuto l’esistenza di accordi in sede di divisione ereditaria). La Corte argomentava in ordine alla sproporzione tra i redditi e i beni acquistati.
Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo distinti motivi.
Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius stabilito dall’articolo 597 c.p., comma 3.
Il Giudice di primo grado, condannando (OMISSIS) anche per il tentato omicidio, reato ritenuto piu’ grave, aveva calcolato un aumento per la continuazione per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. di anni due di reclusione.
La Corte territoriale, invece, pur escludendo l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, aveva calcolato un aumento per la continuazione con i reati giudicati con la sentenza del 2008 di anni tre e mesi quattro di reclusione. Secondo il ricorrente, si tratta di una palese violazione del divieto; per di piu’, il giudice di appello non solo non poteva aumentare la pena inflitta in primo grado per la continuazione, ma doveva ridurla, avendo escluso l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento all’attribuzione a (OMISSIS) del ruolo di promotore del sodalizio criminoso.
La motivazione era contraddittoria e manifestamente illogica: in effetti, in maniera ondivaga, la Corte territoriale indicava un ruolo di organizzatore di (OMISSIS) e poi specificava che egli aveva compiti operativi; inoltre non era sufficiente il riferimento al processo “(OMISSIS)”, nel quale (OMISSIS) era stato condannato per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990, articolo 74 per dimostrare il ruolo di organizzatore nell’ambito del clan di ndrangheta. In realta’, l’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti era sganciata da quella mafiosa, tanto che, in quel processo, non era stata contestata l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7: il fatto che (OMISSIS) fosse organizzatore di quella diversa associazione, quindi, non comportava che lo fosse anche all’interno della cosca.
Per di piu’, a seguito dell’assoluzione dal tentato omicidio di (OMISSIS), (OMISSIS) non risultava coinvolto in alcuna attivita’ illecita della cosca, diversa dallo spaccio di sostanze stupefacenti.
In un terzo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla disposta confisca dei beni.
Poiche’ il Tribunale del Riesame aveva revocato il sequestro dei beni, con il successivo formarsi del giudicato cautelare, non era possibile disporne la confisca. Per di piu’, il Tribunale del riesame aveva ritenuta inesistente la sproporzione tra redditi e beni, essendo i primi assai elevati; con motivazione del tutto apodittica, invece, la Corte territoriale aveva affermato l’incapienza dei redditi del nucleo familiare di (OMISSIS).
7. (OMISSIS).
E’ stato condannato in primo grado alla pena di anni venti di reclusione per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), nonche’ per il tentato omicidio di (OMISSIS) e reati collegati (capi 2, 2 bis e 2 ter); in appello, previa esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, con riferimento al reato sub A, i predetti delitti sono stati riconosciuti riuniti per continuazione con quelli giudicati dalla Corte di Appello di Catanzaro del 2/12/2008, con applicazione, a titolo di aumento, della pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.
Secondo l’imputazione sub 1, (OMISSIS), insieme a (OMISSIS) e (OMISSIS), era fiduciario del capo (OMISSIS) e degli organizzatori dell’associazione criminosa; eseguiva le loro disposizioni, teneva i rapporti con gli altri associati e con gli esponenti delle consorterie alleate.
Il tentato omicidio di (OMISSIS) sarebbe stato ordinato da (OMISSIS) (peraltro assolto in appello) a (OMISSIS) e a (OMISSIS), separatamente giudicato. I due, a bordo di un motoveicolo di provenienza illecita condotto da (OMISSIS) e in possesso di una pistola cal. 38, avevano affiancato (OMISSIS): (OMISSIS) aveva sparato due colpi, uno dei quali aveva mancato il bersaglio, mentre l’altro aveva provocato gravi ferite alla testa della vittima. Vengono contestate le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e della connessione teleologica con il reato associativo.
Nell’atto di appello, il ricorrente aveva eccepito la nullita’ del decreto di giudizio immediato nonche’ la violazione dell’articolo 414 c.p.p. con riferimento ad entrambi i reati contestati; aveva sostenuto l’inattendibilita’ dei collaboratori di giustizia, nonche’ la mancanza di condotte associative successive al 2002. I collaboratori di giustizia erano contraddittori e inattendibili anche quanto all’episodio del tentato omicidio.
La Corte rigettava le questioni processuali e ribadiva l’attendibilita’ dei collaboratori di giustizia.
Con riferimento al tentato omicidio di (OMISSIS), la Corte territoriale ricordava le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), che aveva riferito delle confidenze ricevute in carcere da (OMISSIS), genero della persona offesa, dal figlio, (OMISSIS), e da (OMISSIS), successivamente deceduto, nonche’ le dichiarazioni dell’altro collaboratore di giustizia (OMISSIS), secondo cui (OMISSIS) era entrato in contrasto con (OMISSIS) perche’ tratteneva per se’ i proventi delle estorsioni e che era stato (OMISSIS) a decidere della sua eliminazione, proposito manifestato in sua presenza; il collaboratore, dopo l’attentato, aveva anche incontrato (OMISSIS) e (OMISSIS), insieme a (OMISSIS) e a (OMISSIS), e aveva saputo che il tentato omicidio era stato commesso da (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo che guidava la moto e il secondo che aveva sparato.
Inoltre erano state acquisite ai sensi dell’articolo 500 c.p.p., comma 4, e articolo 513 c.p.p. le dichiarazioni di (OMISSIS), che aveva affermato di avere ascoltato una conversazione tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che riferivano della dinamica del fallito attentato, con (OMISSIS) che sosteneva di essere stato lui a sparare.
Alla luce di tali dichiarazioni, la Corte osservava che tutti i collaboratori indicavano in (OMISSIS) uno degli esecutori materiali dell’attentato; esisteva una difformita’ in ordine all’individuazione dello sparatore e di colui che guidava la motocicletta, ma (OMISSIS), che aveva fornito una versione diversa, aveva anche precisato di non essere sicuro di avere compreso esattamente la dinamica. In ogni caso, anche davanti a (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano attribuiti la paternita’ materiale dell’azione.
Anche volendo elidere la testimonianza di (OMISSIS) – che inizialmente aveva riferito di avere appreso del tentativo di omicidio dieci giorni prima che lo stesso fosse posto in essere – le dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) erano sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato: in effetti, da una parte non esisteva il rischio di circolarita’ delle informazioni, poiche’ i due collaboratori facevano parte di cosche diverse ( (OMISSIS) della cosca coriglianese, (OMISSIS) di quella degli zingari), non vi era stato alcun contatto tra loro e le loro dichiarazioni erano perfettamente sovrapponibili.
I collaboratori erano ritenuti attendibili ne’ avevano alcun motivo di rancore nei confronti di (OMISSIS) che potesse spingerli alla calunnia nei suoi confronti; il narrato era assistito dai caratteri della precisione, specificita’, spontaneita’ e costanza; (OMISSIS), di fronte alle contestazioni, aveva sempre confermato le precedenti dichiarazioni.
La Corte affrontava la questione delle fonti di conoscenza di (OMISSIS): l’una – (OMISSIS) – aveva negato di avere fatto confidenze a (OMISSIS), pur ammettendo di essere stato detenuto nella stessa cella; il secondo era deceduto. La Corte intravedeva una “comprensibile reticenza che poteva avere indotto (OMISSIS) a negare di avere confidato a (OMISSIS) i nomi degli esecutori materiali del delitto e la sua stessa fonte di conoscenza”, ma ribadiva che non sussisteva alcuna circolarita’ della prova.
Nel giudizio di appello, inoltre, erano emersi nuovi collaboratori di giustizia: (OMISSIS) aveva esposto che l’attentato era stato compiuto insieme a (OMISSIS) dal fratello (OMISSIS), il quale gli aveva riferito di avere guidato il motoveicolo e che (OMISSIS) aveva sparato, senza pero’ uccidere (OMISSIS); (OMISSIS), al quale (OMISSIS) aveva confidato una identica versione dell’agguato, ribadendo che lo stesso era stato richiesto da (OMISSIS).
In definitiva, sussistevano adeguati riscontri alle dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia; inoltre, tutte le dichiarazioni erano perfettamente sovrapponibili e convergenti sul ruolo esecutivo assunto da (OMISSIS).
Quanto alla partecipazione all’associazione di stampo mafioso, la Corte osservava che la prova dell’affiliazione emergeva dalla sentenza nel processo “(OMISSIS)”, che aveva dimostrato che (OMISSIS) era uomo di fiducia di (OMISSIS), nonche’ dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); inoltre veniva richiamata un’intercettazione telefonica nella quale (OMISSIS), latitante a (OMISSIS), aveva dato supporto ai parenti di (OMISSIS), giunti in quella citta’ per visitare in carcere il congiunto.
Le discrasie nelle dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) circa il grado di (OMISSIS) all’interno dell’associazione non erano decisive e, anzi, aumentavano l’attendibilita’ dei due collaboratori; (OMISSIS) non era stato, poi, affatto smentito circa un incontro tra (OMISSIS) e (OMISSIS), non avendo egli indicato l’epoca precisa in cui tale incontro era avvenuto.
Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS) deducendo, in un primo motivo, la violazione dell’articolo 453 c.p.p. in relazione agli articoli 178 e 180 c.p.p., tenuto conto che la richiesta del P.M. di emissione di decreto di giudizio immediato era stata avanzata prima della decisione del Tribunale del riesame di Catanzaro.
Secondo il ricorrente, la complessa attivita’ dibattimentale espletata non poteva costituire remora all’accoglimento della censura svolta nei confronti del Decreto del G.I.P..
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Era stato violato il disposto dell’articolo 414 c.p.p..
In effetti, il procedimento era stato preceduto da altro avviato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, DDA, per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. rispetto al quale il P.M. aveva avanzato richiesta di archiviazione il 21/10/2002, accolta dal G.I.P. il successivo 24/10/2002. Era pacifico che il P.M. non avesse chiesto la riapertura delle indagini e cio’ determinava la nullita’ assoluta dell’azione penale; ne’ la natura permanente del reato poteva superare la violazione di legge, tenuto conto che dopo l’ottobre 2002 non era emersa alcuna condotta partecipativa dell’imputato al sodalizio mafioso.
Tale situazione si verificava anche con riferimento al tentato omicidio di (OMISSIS). In effetti, il procedimento contro ignoti aperto presso il Tribunale di Rossano che aveva dato luogo al processo “(OMISSIS)” era stato avviato proprio a seguito del tentato omicidio, rispetto al quale il P.M. aveva chiesto l’archiviazione per mancata individuazione dei responsabili con richiesta del 18/10/2003, accolta con decreto del G.I.P. del 22/4/2004.
Inoltre era stato avviato presso la Procura della Repubblica di Rossano altro procedimento sorto per le dichiarazioni spontanee di (OMISSIS), anch’esso concluso con l’archiviazione.
Di conseguenza, anche con riferimento a tale secondo delitto la Procura avrebbe dovuto chiedere la riapertura delle indagini.
In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento dei fatti e delle prove e dell’omessa valutazione della memoria difensiva, con riferimento alla condanna per il delitto associativo.
La Corte territoriale aveva affermato la sussistenza dell’associazione criminosa sulla base delle precedenti pronunce giudiziarie, peraltro travisando il ruolo di (OMISSIS). In effetti, la Corte territoriale aveva individuato (OMISSIS) come fiduciario di (OMISSIS), mentre la sentenza di primo grado lo aveva indicato come fiduciario di (OMISSIS). La condanna per la partecipazione all’associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74non era sufficiente per quella all’associazione mafiosa.
L’appellante aveva evidenziato che nessuno dei collaboratori di giustizia aveva attribuito a (OMISSIS) la partecipazione ad associazione diversa da quella dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le dichiarazioni degli stessi erano contrastanti circa un ruolo superiore di (OMISSIS); del resto, la S.C., in sede cautelare, aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame proprio per la mancanza di dimostrazione di un ruolo di (OMISSIS) come fiduciario di (OMISSIS); inoltre il ricorrente era stato prosciolto in primo grado per il delitto di traffico di armi e di stupefacente.
Tenuto conto che (OMISSIS) era stato condannato per partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti fino al 2003 ed era stato detenuto fino al (OMISSIS) e a partire dal 2010, nessuna condotta attinente all’associazione ex articolo 416 bis c.p. risultava successiva all’ottobre 2002, epoca per la quale era stata pronunciata sentenza di proscioglimento per improcedibilita’ dell’azione penale.
La sentenza si limitava a richiamare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ignorando le specifiche contestazioni mosse con la memoria del 13/3/2015 e nei motivi di appello.
Il ricorrente ricorda che la cd. appartenenza mafiosa non costituisce compendio indiziario in relazione ad una contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa, in mancanza di riferimenti a condotte, comportamenti o fatti specifici. In definitiva, anche ritenendo i collaboratori attendibili valutazione contestata dal ricorrente – le circostanze da essi riferite non erano tali da indicare una partecipazione di (OMISSIS) ad un’associazione mafiosa.
In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il tentato omicidio di (OMISSIS).
Secondo il ricorrente, la prova era circolare, in quanto entrambi i collaboratori di giustizia che avevano riferito del delitto – (OMISSIS) e (OMISSIS) – avevano la medesima fonte di informazione. In effetti, la fonte di entrambi era (OMISSIS), successivamente deceduto, mentre l’altra fonte indicata da (OMISSIS) – (OMISSIS) -, ne aveva smentito le dichiarazioni.
I riscontri non potevano venire da (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano anch’essi come unica fonte di informazioni (OMISSIS); per di piu’, la versione di (OMISSIS) e (OMISSIS) differiva da quella di (OMISSIS) e (OMISSIS) sia quanto alla persona che guidava la moto dei killer, sia quanto al mandante dell’azione.
I giudici di merito avevano attribuito a (OMISSIS) un ruolo differente, diverso da quello indicato nel capo di imputazione: eppure la sentenza impugnata affermava sussistere una perfetta sovrapponibilita’ e convergenza di tutte le dichiarazioni dei collaboratori.
Il ricorrente argomenta in ordine all’inattendibilita’ dei collaboratori di giustizia e alla mancata effettiva valutazione di essa da parte del giudice di appello; per di piu’, lo stesso giudice di appello aveva assolto (OMISSIS), cui era stato contestato essere il mandante dell’azione delittuosa, nonostante la fonte di accusa fossero i medesimi collaboratori di giustizia.
In un ultimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 4, in mancanza di prova della disponibilita’ di armi da parte dell’associazione e ricordando l’assoluzione di (OMISSIS) dai delitti relativi alle armi.
Per chiarezza di esposizione, le posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) vengono trattate congiuntamente.
8. (OMISSIS). Condannato in primo grado alla pena di anni 21 e mesi due di reclusione per numerosi reati, in appello e’ stato assolto dal delitto di cui al capo 16 (violenza e minaccia nei confronti degli elettori) in relazione all’episodio del (OMISSIS) per non avere commesso il fatto e in relazione agli altri episodi perche’ il fatto non sussiste, nonche’ dal delitto di cui al capo 17 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 86) per insussistenza del fatto; con riferimento alla condanna per partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1 e’ stata esclusa l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, mentre il delitto di illecita concorrenza mediante violenza e minaccia ex articolo 513 bis c.p. contestato al capo 10 e’ stato riqualificato come violenza privata ai sensi dell’articolo 610 c.p.; la pena e’ stata quantificata in anni tredici e mesi sei di reclusione.
Secondo l’imputazione, (OMISSIS) era promotore della cosca di cui era capo (OMISSIS) (capo 1), aveva fittiziamente attribuito alla figlia (OMISSIS) la titolarita’ di quattro imprese individuali ((OMISSIS)) al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di agevolare la cosca di ndrangheta (capo 9); insieme a (OMISSIS) e (OMISSIS) aveva posto in essere atti di concorrenza con minaccia a favore del (OMISSIS), imponendo ai commercianti al dettaglio, con minaccia di ritorsioni, di rifornirsi solo dei loro prodotti e ai fornitori, loro concorrenti, di non distribuire i prodotti nel Comune di (OMISSIS) (capo 10, delitto di cui all’articolo 513 bis c.p. riqualificato dalla Corte territoriale come violenza privata ai sensi dell’articolo 610 c.p.); in concorso con (OMISSIS) aveva ripetutamente minacciato, esplicitamente e implicitamente, (OMISSIS), fratello dell’Amministratore delegato (OMISSIS) s.r.l., per costringerlo a distribuire l’acqua denominata (OMISSIS) esclusivamente per loro tramite (capo 12, articolo 629 c.p., comma 2, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7).
9. (OMISSIS). Condannato in primo grado alla pena di anni quattordici di reclusione per cinque delitti, in appello e’ stato assolto dai delitti di cui al capo 16 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 87 violenza e minaccia per costringere gli elettori a votare (OMISSIS)), ad eccezione dell’episodio del (OMISSIS), nonche’ da quello di cui al capo 17; previa esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6 quanto al reato associativo, riqualificazione del delitto di cui all’articolo 513 bis c.p. come violenza privata ai sensi dell’articolo 610 c.p. e concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante contestata per il reato associativo, la pena e’ stata rideterminata in anni nove di reclusione.
(OMISSIS) avrebbe fatto parte della cosca (OMISSIS) – (OMISSIS) contestata al capo 1 in posizione di partecipe con il ruolo, condiviso con (OMISSIS), di gestire, in regime di monopolio ndranghetistico, le imprese per la distribuzione di prodotti da forno e di generi alimentari nonche’ il noleggio di videogiochi; insieme a (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbe posto in essere gli atti di concorrenza con minaccia per favorire il (OMISSIS) di (OMISSIS) (capo 10) ed in particolare, avrebbe compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere (OMISSIS), titolare di un’impresa individuale di (OMISSIS), a rifornirsi esclusivamente dal (OMISSIS), non riuscendo nel proprio intento per la reazione della persona offesa (capo 11, articoli 56 e 629 c.p. aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7); infine avrebbe partecipato ad un episodio di violenza e minaccia nei confronti di elettori al fine di costringerli a votare il candidato (OMISSIS) alle elezioni amministrative per il Comune di (OMISSIS) (capo 12).
10. (OMISSIS). Condannato in primo grado alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione per numerosi reati, in appello e’ stato assolto da quelli relativi al capo 16, salvo un episodio, e 17; previa esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, riqualificazione della condotta contestata come delitto ex articolo 513 bis c.p. come violenza privata e riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante per il reato associativo, la pena e’ stata rideterminata in anni nove di reclusione.
(OMISSIS) avrebbe fatto parte della cosca (OMISSIS) – (OMISSIS) contestata al capo 1 come partecipe con il ruolo, condiviso con (OMISSIS), di gestire, in regime di monopolio ndranghetistico, le imprese per la distribuzione di prodotti da forno e di generi alimentari nonche’ il noleggio di videogiochi; insieme a (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbe posto in essere gli atti di concorrenza con minaccia per favorire il (OMISSIS) di (OMISSIS) (capo 10); infine avrebbe partecipato ad un episodio di violenza e minaccia nei confronti di elettori al fine di costringerli a votare il candidato (OMISSIS) alle elezioni amministrative per il Comune di (OMISSIS) (capo 12).
11. (OMISSIS). Condannata in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di cui al capo 9 dell’imputazione (Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7); la Corte territoriale ha concesso all’imputata le attenuanti generiche e ha ridotto la pena ad anni due e mesi quattro di reclusione.
Secondo l’imputazione, (OMISSIS), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misura di prevenzione e di agevolare la consorteria (OMISSIS) – (OMISSIS), aveva attribuito a (OMISSIS) la titolarita’ di quattro imprese individuali, aventi ad oggetto la produzione e la vendita di prodotti alimentari e la gestione di un bar – ristorante.
Nell’atto di appello la difesa di (OMISSIS) aveva eccepito l’integrale improcedibilita’ dell’azione penale con riferimento al delitto di partecipazione all’associazione mafiosa nonche’ la nullita’ del decreto di giudizio immediato.
Con riferimento alla condanna per il delitto associativo, l’appellante aveva sostenuto che ad essere stata giudicata era un’associazione diversa da quella descritta nel capo di imputazione, con conseguente violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p.; in ogni caso, aveva contestato l’attendibilita’ dei collaboratori di giustizia e la sussistenza delle aggravanti di cui all’articolo 416 bis c.p., commi 5 e 6.
La condanna per il delitto di cui all’articolo 513 bis c.p. era stata contestata sia con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta – come si e’ detto, il motivo e’ stato accolto dalla sentenza di appello – sia in punto di mancata dimostrazione del reato contestato, tenuto conto che il panificio era stato avviato solo nel 2007, che il titolare del panificio di (OMISSIS) aveva smentito l’episodio, che le dichiarazioni della (OMISSIS) erano state smentite dalla fonte da lei indicata e che le ulteriori condotte non erano addebitabili alla famiglia (OMISSIS) o al panificio (OMISSIS); aveva, infine, contestato la disposta confisca.
Analoghe censure avevano mosso le difese di (OMISSIS) e di (OMISSIS); quest’ultima sottolineava che i collaboratori di giustizia non avevano indicato un ruolo specifico di (OMISSIS) all’interno dell’associazione e ne deduceva l’inattendibilita’, lamentando anche il travisamento del contenuto delle telefonate intercettate.
Con riferimento al reato elettorale, la difesa di (OMISSIS) opponeva l’intervenuto giudicato cautelare di assoluzione, evidenziando che l’istruttoria non aveva dimostrato accordi elettorali tra la famiglia (OMISSIS) e il candidato (OMISSIS).
La difesa dell’imputata (OMISSIS) aveva eccepito la nullita’ del decreto di giudizio immediato per mancanza dei relativi presupposti nonche’ la violazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell’articolo 649 c.p.p. con riferimento a precedente sentenza del Tribunale di Rossano; aveva chiesto l’assoluzione dell’imputata e, comunque, l’esclusione delle circostanze aggravanti, contestando specificamente la confisca dei beni adottata dal giudice di primo grado.
Respinte le questioni di carattere processuale e ribadita l’attendibilita’ dei collaboratori di giustizia, la Corte territoriale affermava che la partecipazione di (OMISSIS) al sodalizio criminale era stata fondata dal Tribunale su plurimi elementi compendiati dalla sentenza: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sull’avvicendamento al vertice della cosca tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e sulle attivita’ riconducibili ai (OMISSIS), quelle analoghe di (OMISSIS) e (OMISSIS); quelle di (OMISSIS) sulla imposizione del pane e dei videopoker, nonche’ quelle della (OMISSIS) sull’imposizione della birra; le intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza di primo grado dalle quali emergevano le attivita’ di imposizione e il ruolo di organizzazione e direzione dei consociati.
La partecipazione di (OMISSIS) all’associazione emergeva dalle dichiarazioni di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), riscontrate dalle conversazioni intercettate, che dimostravano la sua attivita’ nell’imposizione (OMISSIS) e la partecipazione alla commercializzazione del pane e dei videopoker.
I medesimi collaboratori e altre conversazioni intercettate dimostravano, altresi’, la partecipazione di (OMISSIS) alla cosca; del resto, la consumazione dei reati fine costituiva un riscontro alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori.
Con riferimento al capo 9 (Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies fittizia intestazione da parte di (OMISSIS) delle imprese individuali alla figlia (OMISSIS)), veniva respinta l’eccezione di giudicato sollevata dalle difese dei due imputati con riferimento alla sentenza del Tribunale di Rossano del 15/4/2008: il periodo contemplato dal capo di imputazione nel presente processo era di molti anni successivo a quello oggetto del giudizio (rispettivamente 2007 e 2002).
Secondo la Corte territoriale, l’attribuzione della titolarita’ formale a (OMISSIS) delle ditte individuali aveva l’unico scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione.
I collaboratori di giustizia avevano indicato (OMISSIS) come dominus di tutte le attivita’ della famiglia e cio’ emergeva anche dalle intercettazioni; in particolare, in una conversazione del 18/2/2012, (OMISSIS), nel prendere atto della decisione del figlio (OMISSIS) di non lavorare piu’ al panificio, aveva detto alla figlia (OMISSIS) “te lo prendi”, frase assurda se davvero la ditta fosse gia’ stata della donna; in altra conversazione tra (OMISSIS) e il marito (OMISSIS) emergeva la piena consapevolezza della prima di essere mero prestanome.
Secondo la Corte territoriale sussisteva anche l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, atteso che l’intestazione fittizia aveva anche la finalita’ di consentire al sodalizio mafioso di consolidare il proprio potere sul territorio attraverso l’esercizio di varie attivita’ economiche apparentemente lecite, ma i cui profitti in realta’ costituivano il frutto di condotte di tipo estorsivo.
La Corte prendeva atto del dissequestro operato con riferimento alla ditta esercente il lido “(OMISSIS)” in diversi procedimenti e confermava, nel resto, le disposte confische, affermando che gli accertamenti patrimoniali compiuti avevano consentito di acclarare la riconducibilita’ a (OMISSIS) delle attivita’ commerciali fittiziamente intestate e dei capitali accumulati e richiamando l’analitica ricostruzione operata nella sentenza di primo grado.
Quanto alla condotta di imposizione del pane (capo 10 dell’imputazione), la Corte territoriale ricordava che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e del coimputato (OMISSIS) erano convergenti e riscontrate dalle intercettazioni telefoniche, che dimostravano che (OMISSIS) e (OMISSIS) partecipavano alla gestione diretta del panificio e che i (OMISSIS) imponevano ai commercianti al dettaglio di rifornirsi del loro pane, condotta nella quale (OMISSIS) era coinvolto.
(OMISSIS) aveva avuto le notizie sull’imposizione del pane da (OMISSIS) e dal panificatore (OMISSIS), nonche’ da un proprietario di un bar, tale ” (OMISSIS)”; le circostanze erano state confermate da (OMISSIS), che aveva riferito di avere sentito personalmente in due occasioni (OMISSIS) e (OMISSIS) imporre il pane a due commercianti nel 2008 e aveva avuto la conferma della titolarita’ del forno in capo a (OMISSIS) da (OMISSIS), nonche’ della riduzione del volume del panificio di (OMISSIS), cosi’ come di tutti i panifici della zona di (OMISSIS). (OMISSIS), invece, aveva esposto che lo stesso (OMISSIS) gli aveva riferito che il titolare del panificio (OMISSIS) era sotto estorsione, dovendogli corrispondere 20 centesimi per ogni chilo di pane venduto, cosicche’ egli invitava i suoi clienti a rifornirsi dallo stesso (OMISSIS) alla “(OMISSIS)”. (OMISSIS) aveva indicato i nomi di alcuni panificatori e di alcuni soggetti che imponevano il pane di (OMISSIS) a (OMISSIS). Del resto, alla presenza di (OMISSIS), (OMISSIS) aveva detto che lo si doveva lasciare fare.
Analoghe notizie riferiva (OMISSIS), che aveva assistito ad un’imposizione ad un commerciante di nome (OMISSIS) da parte di (OMISSIS).
Riscontravano l’ipotesi accusatoria alcune intercettazioni telefoniche che dimostravano che (OMISSIS) aveva un ruolo di primo piano nella gestione del forno e aveva un interesse personale all’esecuzione dell’attivita’ lavorativa; nelle telefonate emergeva il suo potere di dare direttive alla figlia (OMISSIS), intestataria dell’impresa, che ad esse ottemperava; dimostrava anche il coinvolgimento del genero (OMISSIS).
La Corte, sulla base delle testimonianze di alcuni esercenti, dava atto che i (OMISSIS) pubblicizzavano il pane da loro prodotto con modalita’ apparentemente regolari, proponendo il loro prodotto e consegnando gratuitamente agli esercenti un certo quantitativo di pane perche’ potessero saggiarne la qualita’; ma, tenuto conto della caratura criminale dei soggetti, l’esercente non aveva alcuna liberta’ di autodeterminazione nella scelta del prodotto.
Secondo la sentenza, i panificatori escussi in dibattimento, erano risultati reticenti e le dichiarazioni rese dal titolare del panificio (OMISSIS) erano il frutto di un clima generale di omerta’ e intimidazione.
In definitiva, ricorreva la minaccia implicita, posta in essere da soggetti che rivestivano una posizione apicale o comunque di rilievo all’interno dell’associazione mafiosa.
Lo specifico episodio di tentata estorsione contestato al capo 11 a (OMISSIS) era indicativo del metodo utilizzato dai componenti della famiglia (OMISSIS) per vendere il pane eliminando forzosamente la concorrenza.
Il reato emergeva da un’intercettazione del 7/12/2011, nella quale si sentiva (OMISSIS) adirarsi con tale (OMISSIS) per essersi fornito di pane da un altro fornitore, anziche’ solo la domenica come pattuito; (OMISSIS) imponeva ad (OMISSIS) di non rifornirsi presso l’altro panificio nemmeno di domenica. Si trattava di episodio che riscontrava la veridicita’ degli altri riferiti dai collaboratori di giustizia e che integrava un’estorsione, in ragione di una minaccia implicita ambientale, atteso che l’interlocutore dell’ (OMISSIS) era soggetto appartenente ad associazione mafiosa nota a (OMISSIS); del resto, (OMISSIS) appariva palesemente intimidito; il suo tentativo di ridimensionare l’episodio in dibattimento era frutto dell’omerta’ diffusa.
La Corte territoriale riteneva sussistente l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, atteso che il discorso di (OMISSIS) aveva un contenuto obiettivamente minaccioso ed era espressione della forza intimidatrice del gruppo al quale apparteneva. Sussisteva la finalita’ di agevolazione della cosca, poiche’ la condotta contestata non consolidava solo il potere economico, ma anche il prestigio criminale della consorteria.
Anche per il delitto di estorsione contestato al capo 12 con riferimento alla distribuzione (OMISSIS), le risultanze probatorie compendiate nella sentenza di primo grado erano ritenute inequivocabili.
Le intercettazioni telefoniche dimostravano che (OMISSIS) rivendicava, nel territorio di (OMISSIS), il monopolio assoluto della vendita (OMISSIS) e che, durante la sua carcerazione, successiva all’arresto del (OMISSIS), il figlio (OMISSIS) si sostituiva allo stesso. Per garantirsi tale monopolio, i (OMISSIS) ricorrevano a minacce ed intimidazioni fino ad elidere la liberta’ di autodeterminazione dei commercianti.
Infine, quanto ai reati elettorali, la Corte territoriale riteneva – diversamente da quanto affermato dal Tribunale – che mancasse la dimostrazione di un accordo tra i membri della famiglia (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), candidato alle elezioni comunali del Comune di (OMISSIS), per orientare la competizione elettorale mediante procacciamento dei voti da parte dei (OMISSIS).
Piuttosto, la prova dell’episodio di lesioni del (OMISSIS) si ricavava in maniera inequivocabile da un’intercettazione sull’utenza di (OMISSIS): in essa (OMISSIS) e (OMISSIS) commentavano il pestaggio da loro perpetrato nei confronti di un soggetto denominato “(OMISSIS)” per indurlo a conferire il voto all’avvocato. Il pestaggio era stato posto in essere da (OMISSIS), la cui versione, peraltro, non era considerata attendibile perche’ non spiegava come mai avesse parlato dell’episodio con (OMISSIS) e (OMISSIS) e perche’ avesse reperito e picchiato “(OMISSIS)”; al contrario, era palese dalle frasi ascoltate che il pestaggio era stato operato per indurre la persona offesa a votare per qualcuno. (OMISSIS) era dipendente del (OMISSIS) e, evidentemente, aveva avvicinato un cittadino italiano avente diritto al voto per persuaderlo con ogni mezzo a votare per un avvocato, picchiandolo su ordine di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ricorrono per cassazione i difensori di (OMISSIS), deducendo distinti motivi.
In un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 453 c.p.p. in relazione agli articoli 178 e 180 c.p.p. con riferimento al decreto di giudizio immediato richiesto dal P.M. ed emesso dal G.I.P. prima della decisione del Tribunale del riesame nel procedimento ex articolo 309 c.p.p..
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 416 bis c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la partecipazione all’associazione di stampo mafioso.
In particolare si lamenta l’omessa valutazione delle memorie difensive del 13/3/2015 e del 3/10/2016.
(OMISSIS) era stato condannato per avere partecipato alla ndrina di (OMISSIS) e alla locale di (OMISSIS) nel procedimento “(OMISSIS)”, come semplice aderente, senza avere mai rivestito ruoli apicali, anche interinali; era rimasto ininterrottamente detenuto dal (OMISSIS) e poi nuovamente catturato.
In conseguenza degli apporti dei collaboratori di giustizia, il Tribunale di Castrovillari aveva individuato una nuova e diversa compagine criminale a base familiare, a capo della quale aveva messo (OMISSIS) e che avrebbe operato secondo un accordo spartitorio con (OMISSIS): una compagine del tutto differente da quella descritta nel capo di imputazione sub 1. Cio’ era stato evidenziato nell’atto di appello, cosi’ come la mancanza di accadimenti successivi a quelli gia’ considerati nel provvedimento di archiviazione del G.I.P. del 24/10/2002. Tali argomentazioni non erano state valorizzate dalla sentenza di appello, che non aveva considerato la mancanza di rapporti o di frequentazione con sodali del piu’ vasto gruppo criminoso e la riconducibilita’ della condotta a interessi personali e non a finalita’ associative; eppure (OMISSIS), che aveva una posizione analoga a quella dei congiunti, era stato assolto dall’imputazione di cui all’articolo 416 bis c.p..
La sentenza di appello aveva dato credito ai collaboratori di giustizia che, in realta’, avevano riferito dell’esclusione di (OMISSIS) dagli interessi e dai ruoli ndranghetistici in conseguenza dei contrasti con (OMISSIS), che ne aveva decretato l’uccisione; contrariamente a quanto osservato in sentenza, secondo cui, all’atto della scarcerazione, (OMISSIS), vecchio capo e promotore dell’associazione, si era affiancato al nuovo capo (OMISSIS), (OMISSIS) era stato condannato come semplice partecipe delle ndrine di (OMISSIS) e, scarcerato nel 2000, si era limitato a gestire un negozio e un lido a (OMISSIS), in cio’ tollerato da (OMISSIS) ma tenuto lontano dall’associazione.
La volonta’ di (OMISSIS) di “mettersi da parte” rispetto all’associazione criminosa era attestata anche da una telefonata intercettata.
Di tale esclusione, successiva alla scarcerazione, si dava atto nella richiesta di archiviazione e nel successivo decreto dell’ottobre 2002. La Corte territoriale, pero’, aveva fatto leva sulle dichiarazioni dei nuovi collaboratori di giustizia, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), senza considerare le argomentazioni della difesa sulla loro inattendibilita’, attestata da sentenze emesse in altri processi ed emersa nell’ambito del presente dibattimento.
Anche la censura subordinata, concernente il ruolo di promotore del ricorrente, era stata disattesa dalla sentenza di appello richiamando il precedente ruolo di capo e promotore nella precedente associazione, senza tenere conto che, al contrario, (OMISSIS) era stato condannato come semplice partecipe della ndrina di (OMISSIS) e che, alla sua scarcerazione, egli non si era affatto affiancato ad (OMISSIS), ma era stato da questi estromesso. La sentenza era apodittica anche su questa censura.
La Corte territoriale non aveva preso in considerazione nemmeno le argomentazioni dell’appellante che censuravano il riconoscimento dell’aggravante della disponibilita’ di armi ex articolo 416 bis c.p., comma 4, tanto che la sentenza si limitava a richiamare la motivazione di quella di primo grado: eppure nel processo “(OMISSIS)” l’aggravante era stata esclusa con riferimento all’arma detenuta da (OMISSIS), mentre i riferimenti al tentato omicidio (OMISSIS) non riguardavano (OMISSIS).
In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 649 c.p.p. ed erronea applicazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies e vizio di motivazione con riferimento alla fittizia intestazione alla figlia (OMISSIS) delle attivita’ indicate nel capo 9 dell’imputazione.
Il ricorrente ricorda che il delitto di cui all’articolo 12 quinquies cit. e’ reato istantaneo che si perfeziona al compimento dell’atto ritenuto fittizio; con riferimento a tale epoca deve essere valutata la capacita’ elusiva della condotta e il dolo specifico dell’agente. Con riferimento alle quattro imprese individuali che si assumono fittiziamente intestate, l’epoca della costituzione era differente e, in due casi (la (OMISSIS) e (OMISSIS)) molto antecedente al 2007, epoca individuata nell’imputazione.
L’erronea individuazione della data di costituzione delle imprese aveva impedito l’accoglimento dell’eccezione di ne bis in idem: ma, con riferimento al Lido (OMISSIS), da una parte (OMISSIS) era stata assolta dal delitto di occupazione abusiva del suolo demaniale, dall’altra (OMISSIS) era stato assolto per avere fittiziamente intestato lo stabilimento con annessa struttura dal Tribunale di Rossano. Inoltre, nel 2002, era stata rigettata la richiesta di confisca di prevenzione del bene non risultando alcun elemento specifico che dimostrasse che i beni fossero frutto di attivita’ illecite.
Si trattava di provvedimenti prodotti in giudizio ex articolo 238 bis c.p.p., ma rimasti del tutto privi di apprezzamento dalle sentenze di condanna. La motivazione, che faceva leva sul rapporto genitoriale tra i due imputati e sull’interessamento del padre nella gestione del bene, non teneva conto dell’id quod plerumque accidit con riferimento all’intrusione del genitore nelle attivita’ del figlio. In ogni caso, la motivazione mancava di ogni riferimento alla capacita’ elusiva della asserita intestazione fittizia.
Il ricorrente deduce altresi’, travisamento della prova con riferimento al contenuto di una conversazione intercettata nella quale (OMISSIS) aveva detto alla figlia (OMISSIS), con riferimento alla ditta “(OMISSIS)”, che lo avrebbe dovuto prendere lei; invito che si comprendeva sulla base della comproprieta’ del 49% delle quote da parte del fratello (OMISSIS) che intendeva uscire dall’impresa.
In realta’ (OMISSIS) era effettivamente titolare delle imprese, tanto da essere sottoposta a procedimenti penali per la dissestata gestione da parte del marito e del fratello (OMISSIS).
In nessun modo veniva comunque chiarita la sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, vale a dire la strumentalita’ dell’intestazione delle attivita’ all’imputata agli interessi superiori della cosca.
In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 610 c.p. e della L. n. 203 del 1991, articolo 7 e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il delitto contestato al capo 10 previa riqualificazione da parte del giudice.
Sia i panificatori che i gestori avevano sconfessato l’ipotesi accusatoria; il (OMISSIS) non aveva alcuna esclusiva di fornitura ma, in concorrenza con gli altri produttori, portava i propri prodotti negli esercizi, lasciandoli in conto vendita, cosicche’ erano i consumatori a determinare il volume della vendita. Non a caso emergeva la pacifica circostanza della resa del prodotto invenduto, chiaramente ostativa alla tesi dell’imposizione del pane ai commercianti.
Il ricorrente ricorda i numerosi testimoni escussi in dibattimento che avevano escluso ogni imposizione; le testimonianze erano state ritenute inattendibili sulla base della congettura di un condizionamento ambientale dei testi, con prevalenza incondizionata alle affermazioni dei collaboratori di giustizia e apodittica accusa di reticenza ai panificatori.
Eppure (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano indicato l’imposizione come avvenuta a partire dal 2000, erano stati smentiti dai periodi di carcerazione di (OMISSIS) e dalla circostanza che il panificio era stato avviato nel 2007, nonche’ dalle dichiarazioni di (OMISSIS). Anche la (OMISSIS) e il (OMISSIS) non erano attendibili e le loro dichiarazioni non erano state riscontrate.
In un quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il delitto di estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7, contestato al capo 12.
Secondo la sentenza impugnata, le risultanze istruttorie erano inequivocabili nel dimostrare che (OMISSIS) rivendicava nel territorio il monopolio assoluto nella vendita (OMISSIS). In realta’ in dibattimento era emerso che il mandato di esclusiva conferito alla ditta (OMISSIS) per la zona di (OMISSIS) veniva ripetutamente violato da altri distributori che consegnavano il prodotto ad altri benche’ lo inserissero nella fornitura destinata a (OMISSIS); cio’ aveva provocato le rimostranze del ricorrente. Ma le proteste non erano affatto espressive di un tentativo di coartazione della liberta’ imprenditoriale.
La sentenza non aveva valorizzato i rapporti tra la ditta (OMISSIS) e il trasportatore (OMISSIS) che giustificavano i rimproveri e le proteste di (OMISSIS) con riferimento alla violazione di una normale convenzione commerciale di esclusiva di distribuzione.
L’omessa risposta alle considerazioni difensive aveva impedito di verificare la effettiva capacita’ di intimidazione da parte di (OMISSIS) e il reale effetto condizionante della liberta’ di contrattazione, nonche’ il pregiudizio economico sofferto da (OMISSIS).
Con un sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 649 c.p.p., nonche’ dell’articolo 416 bis c.p., comma 7 e L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies nonche’ vizio di motivazione con riferimento alla confisca disposta dal giudice di primo grado e parzialmente confermata da quello di appello.
Da una parte, con riferimento alla struttura (OMISSIS), non era stata riconosciuta la violazione del ne bis in idem, essendo stato il (OMISSIS) assolto dal delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies; dall’altra, la conferma della confisca sui residui beni aziendali era basata sul disposto dell’articolo 416 bis c.p., comma 7, ma era contraddetta dall’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6: tale esclusione negava, infatti, che quei beni fossero finalizzati ad un potenziamento e consolidamento dell’attivita’ della cosca, mentre la confisca era basata sulla considerazione che le cose confiscate erano servite per attuare il programma delinquenziale della cosca e conquistare una posizione di controllo sul territorio.
Il giudice di appello, inoltre, aveva omesso di considerare che la confisca aveva colpito un bene di provenienza ereditaria, rispetto al quale non potevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies: in effetti, il fabbricato di (OMISSIS) era di provenienza ereditaria, provenendo dal padre del ricorrente.
Gli stessi difensori ricorrono per cassazione per (OMISSIS).
Il primo motivo corrisponde a quello formulato per (OMISSIS).
Nel secondo motivo, concernente la condanna per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., i ricorrenti rilevano che (OMISSIS) non era mai stato interessato dalle vicende giudiziarie evidenziate dal Tribunale di Castrovillari ed era diventato genero di (OMISSIS) molti anni dopo che questi era stato condannato per la partecipazione alla ndrina di (OMISSIS).
L’affermazione della partecipazione di (OMISSIS) alla associazione di cui al capo 1 derivava, quindi, esclusivamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonostante questi avessero riferito dell’esclusione di (OMISSIS) dall’associazione su decisione di (OMISSIS). In realta’, non vi era alcuna partecipazione di (OMISSIS) e di (OMISSIS) alla cosca: il primo era stato posto fuori dall’associazione e si limitava ad un’attivita’ imprenditoriale, senza avere alcun interesse comune con l’associazione ne’ aver posto in essere condotte che costituissero indizio di affectio societatis. Il ricorso richiama, in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ribadita l’inattendibilita’ manifesta dei collaboratori di giustizia, il ricorrente osserva che non erano stati mai cercati ne’ richiamati elementi probatori indicativi del ruolo di (OMISSIS). L’imputato emergeva esclusivamente nello svolgimento di attivita’ lavorative e non risultava mai coinvolto in condotte illecite che potessero essere fatte rientrare in un piu’ vasto programma criminoso. Il fatto che lavorasse nelle imprese della moglie (OMISSIS) era la conseguenza della natura di impresa familiare che la stessa aveva costituito con il fratello (OMISSIS).
La sentenza non forniva alcuna motivazione per escludere che le conversazioni e le condotte si riferissero ad un rapporto economico lavorativo privato e personale ed avessero a che fare con un rapporto associativo di tipo mafioso. (OMISSIS) veniva evocato solo come marito di (OMISSIS), mai autonomamente come sodale, nemmeno dalla collaboratrice (OMISSIS).
L’affermazione della partecipazione di (OMISSIS) all’associazione era basata su mere congetture.
Il terzo motivo di ricorso corrisponde al quarto motivo formulato per (OMISSIS).
Nel quarto motivo di ricorso, concernente la condanna di (OMISSIS) per la tentata estorsione ai danni di (OMISSIS), il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
In primo luogo, l’intimidazione di (OMISSIS) non derivava affatto dall’esistenza di un’associazione mafiosa, ma era frutto di un rapporto di coartazione individuale; inoltre, non veniva valorizzata alcuna circostanza indicativa del pregiudizio patrimoniale all’ (OMISSIS), cosicche’, al limite, la condotta di (OMISSIS) sarebbe dovuto essere qualificata come tentata violenza privata, analogamente a quanto la Corte aveva deciso in relazione all’imposizione del pane.
Il ricorrente censura la motivazione della sentenza per non avere risposto alle obiezioni esposte nell’atto di appello.
Con il quinto motivo di ricorso, concernente la condanna di (OMISSIS) per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 87 il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, la Corte assumeva in via congetturale che la persona vittima del pestaggio, benche’ denominato “(OMISSIS)”, fosse una persona italiana. In realta’ l’ (OMISSIS), nel corso delle conversazioni intercettate, aveva fatto sempre riferimento ad un cittadino extracomunitario venditore ai semafori di (OMISSIS); la decisione opposta da parte della Corte territoriale era frutto di un evidente travisamento del dato. Di conseguenza, se il pestaggio era stato commesso ai danni di un cittadino straniero, il reato contestato sarebbe stato impossibile. Era frutto di travisamento anche l’individuazione della finalita’ di orientare il voto, mentre il coinvolgimento di (OMISSIS) come mandante del pestaggio unitamente a (OMISSIS) era conseguenza di una mera congettura, tenuto conto che la conversazione non lo aveva nemmeno coinvolto.
Per di piu’, essendo stato escluso un patto elettorale dalla Corte territoriale, l’affermata inattendibilita’ di (OMISSIS), che, pure, aveva dato riferimenti puntuali, era frutto di congetture.
Mancava certamente la certezza sulla ricostruzione che permetteva la condanna dell’imputato; per di piu’, l’unico avvocato candidato era stato assolto per insussistenza del fatto.
In un sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.
In un ultimo motivo il ricorrente deduce violazione del ne bis in idem, dell’articolo 416 bis c.p., comma 7 e della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies con riferimento alla confisca operata nei confronti dell’imputato.
Gli stessi difensori ricorrono per cassazione anche per (OMISSIS).
Il primo motivo corrisponde al primo motivo formulato per (OMISSIS).
Il secondo motivo a quello di pari numero formulato per (OMISSIS) e (OMISSIS): anche per (OMISSIS) si sottolinea la sua estraneita’ ai procedimenti che avevano coinvolto il padre e la circostanza che, come (OMISSIS), egli emergeva nel processo esclusivamente in relazione all’attivita’ lavorativa, senza risultare mai coinvolto in fatti di reato riconducibile ad un programma criminoso di piu’ vasta portata. (OMISSIS) veniva’ sempre citato come figlio di (OMISSIS), ma mai autonomamente evocato come sodale; nessun ruolo all’interno dell’associazione gli veniva attribuito.
Il terzo motivo di ricorso corrisponde al quarto motivo formulato per (OMISSIS) e al terzo motivo formulato per (OMISSIS).
Il quarto motivo di ricorso corrisponde al quinto motivo di ricorso formulato per (OMISSIS).
Il quinto motivo di ricorso corrisponde a quello di pari numero formulato per (OMISSIS).
Nel sesto motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 132, 133 e 62 bis c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il settimo motivo di ricorso concerne la confisca dei beni.
Ricorre per cassazione anche il difensore di (OMISSIS), deducendo distinti motivi.
Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processuale con riferimento alla nullita’ del decreto di giudizio immediato, richiesto dal P.M. prima della definizione del procedimento di riesame.
Il secondo motivo corrisponde al terzo motivo formulato dalla difesa di (OMISSIS).
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli articoli 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.
In un quarto motivo il ricorrente censura la confisca di quote societarie, autovetture e di un immobile confermata dalla sentenza di appello, decisa dalla Corte territoriale sul presupposto della loro riconducibilita’ a (OMISSIS).
La difesa dell’imputata aveva contestato motivatamente la circostanza nell’atto di appello; la motivazione della sentenza di appello, secondo cui si trattava di cose utilizzate per attuare il programma delinquenziale della cosca, confliggeva con la motivazione che aveva escluso l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6. Non sussisteva, comunque, nessun presupposto per una confisca adottata Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS).
Il ricorso e’ fondato e comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata: in effetti, la motivazione di detta sentenza non sembra avere preso in adeguata considerazione tutti gli elementi evidenziati nell’atto di appello.
L’atto di appello, cosi’ come il ricorso, concentrava le censure nei confronti della condanna sulla mancata distinzione tra la persona di (OMISSIS), titolare della (OMISSIS) s.r.l., che distribuiva caffe’ in cialde fin dalla sua costituzione (anno (OMISSIS)) e quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS) che, in ragione dell’accordo intervenuto tra loro, imponevano la vendita del caffe’ in grani commercializzato dalla (OMISSIS) s.r.l., costituita cinque anni dopo.
La distinzione del tipo di prodotto commercializzato dalle due societa’ non e’ irrilevante: in effetti, come ben si puo’ comprendere, la clientela raggiunta dalle due imprese era totalmente differente, poiche’ i distributori automatici di bevande calde e fredde, nonche’ le macchinette per il caffe’ in cialde, non sono destinati ad esercizi pubblici, ma ad uffici, comunita’ ecc.; al contrario, il caffe’ in grani veniva venduto ai bar.
La motivazione della sentenza rifiuta in radice questa distinzione, usando l’espressione “caffe’ (della (OMISSIS)) e prodotti derivati ((OMISSIS) e (OMISSIS)”, ribadendo che anche (OMISSIS) collaborava all’imposizione del caffe’.
Per giungere a questa affermazione, che ha portato alla conferma della condanna di (OMISSIS) per il delitto di violenza privata, la Corte territoriale, che doveva rispondere alle specifiche censure dell’atto di appello, avrebbe dovuto dimostrare: a) che la (OMISSIS) S.r.l., benche’ intestata ad (OMISSIS), faceva parte in realta’ delle societa’ facenti capo alla famiglia di (OMISSIS); b) che (OMISSIS), benche’ formalmente titolare di una societa’ che commercializzava distributori automatici e macchinette per caffe’ in cialde e relativi rifornimenti, in realta’ concorreva a commercializzare il caffe’ in grani della (OMISSIS) s.r.l. e lo faceva con le modalita’ minacciose descritte nell’imputazione; c) che anche il caffe’ in cialde commercializzato dalla (OMISSIS) s.r.l. veniva imposto agli acquirenti con le medesime modalita’, trattandosi pur sempre di “prodotto derivato” dal caffe’ in grani e facente parte dei prodotti globalmente commercializzati dalla famiglia di (OMISSIS).
Per quanto concerne il primo passaggio, l’assoluzione dell’imputato dal reato (contestato al capo 6 bis) di intestazione fittizia delle quote della societa’ S.r.l. (OMISSIS) fa venire meno la presunzione di comunanza di interessi tra le diverse societa’: in effetti, secondo l’imputazione, (OMISSIS) ed (OMISSIS) avevano fittiziamente attribuito ad (OMISSIS) il 50% delle quote della societa’ e la sua amministrazione; l’infondatezza dell’imputazione si coglieva anche dall’indicazione dell’epoca in cui l’intestazione fittizia sarebbe avvenuta, indicata negli anni 2003 – 2004, mentre, come si e’ anticipato, la (OMISSIS) era stata costituita nel (OMISSIS).
La sentenza esclude una mobilitazione di capitale per l’acquisizione del bene o della societa’, che fin dal (OMISSIS) era intestata ad (OMISSIS) e anche un “interesse diretto, personale e preminente” nella societa’ da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte, consapevole del “rischio” derivante dalla “separazione” tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l., precisa che “le intercettazioni telefoniche rappresentano, in realta’, contatti volti alla comune gestione dell’attivita’ di imposizione del caffe’, ma non configurano un’interposizione fittizia”.
In sostanza, (OMISSIS), pur essendo direttamente interessato all’andamento della societa’ a lui intestata – la (OMISSIS) – in forza di accordi informali avrebbe collaborato con (OMISSIS) e (OMISSIS) per imporre i prodotti delle tre societa’ ((OMISSIS)) con le modalita’ gia’ menzionate.
Come anticipato, la motivazione della sentenza impugnata risulta carente.
In primo luogo non vengono menzionate in alcun modo le testimonianze addotte dalla difesa dell’imputato, cosi’ come la documentazione prodotta dalla difesa medesima.
Il ricorso sottolinea che alcune di esse – in particolare quella del teste (OMISSIS) – smentiscono le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), che aveva riferito di avere partecipato all’imposizione della vendita di caffe’ in cialde della (OMISSIS) negli anni 2003 – 2004 insieme ad (OMISSIS) (il dichiarante aveva indicato la concessionaria di (OMISSIS) come una delle ditte in cui si era recato insieme a (OMISSIS); il teste aveva smentito di averlo conosciuto e, soprattutto, aveva dichiarato che la fornitura da parte della (OMISSIS) s.r.l. risaliva al (OMISSIS), dichiarazione confermata dalla produzione delle relative fatture).
Eppure la sentenza ritiene “prive di fondamento” le censure di inattendibilita’ mosse ad (OMISSIS), senza affrontare la questione della verita’ o falsita’ delle circostanze riferite dal testimone.
In secondo luogo, la motivazione accomuna le dichiarazioni di tutti i collaboratori come prove a carico di (OMISSIS), benche’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) avessero riferito esclusivamente in ordine all’imposizione del caffe’ in grani della (OMISSIS) s.r.l. e non avessero fatto menzione della (OMISSIS) e della persona di (OMISSIS).
Questa commistione tra gli affari della (OMISSIS) e quelli della (OMISSIS) emerge anche dal richiamo alle testimonianze di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che, in realta’, riferivano dell’imposizione del caffe’ in grani e non menzionavano affatto la persona di (OMISSIS).
La sentenza non si confronta, poi, con la testimonianza del Maresciallo (OMISSIS), che aveva condotto le indagini sulle societa’ piu’ volte menzionate, secondo cui “non risultava che (OMISSIS) avesse mai venduto il caffe’ (OMISSIS)” (pag. 464 sentenza di primo grado).
Restano, quindi, le intercettazioni telefoniche menzionate dalla sentenza da cui, secondo la Corte territoriale, emergerebbe che (OMISSIS) gestiva anche le attivita’ di commercializzazione del caffe’ in cialde e che (OMISSIS) era a lui “totalmente subordinato” e, ancora, che (OMISSIS) collaborava nell’attivita’ di imposizione del caffe’.
Non spetta certamente a questa Corte procedere all’analisi e all’interpretazione delle conversazioni intercettate: pare, tuttavia, che il loro richiamo collettivo senza un’analisi della loro portata effettiva non risponda ai criteri di adeguatezza della motivazione.
In effetti, non si puo’ non rilevare che la motivazione della sentenza di primo grado fosse basata sulla ripetuta affermazione che ” (OMISSIS) gestiva direttamente ed era il reale proprietario delle imprese di caffe’, non solo di quello torrefatto, ma anche di quello in cialde, distribuito dalla (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS)” (pag. 484 sentenza primo grado); il venir meno dell’accusa relativa alla fittizia intestazione delle quote rendeva necessaria una adeguata motivazione per l’imputazione di violenza privata che dimostrasse concretamente il concorso dell’imputato nelle attivita’ illecite contestate.
2. (OMISSIS).
Il ricorso e’ fondato e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
Benche’ il ricorrente appunti le sue censure nei confronti della motivazione della sentenza impugnata soprattutto sulla questione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, ribadendo che non vi era prova della conoscenza da parte del (OMISSIS) della condizione di latitanza di (OMISSIS) e dell’aiuto che egli prestava ad un latitante, in realta’ – soprattutto nel secondo motivo – la contestazione della condanna e’ piu’ radicale e riguarda l’idoneita’ stessa della condotta attribuita a (OMISSIS) ad integrare il delitto di cui all’articolo 390 c.p..
La norma punisce “chiunque… aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena”. Si tratta, quindi, di un reato a forma libera, per la cui sussistenza e’ necessario che l’aiuto prestato al condannato sia idoneo a conseguire l’effetto di sottrarlo all’esecuzione della pena e si leghi funzionalmente all’intenzione dello stesso di sottrarsi all’esecuzione (Sez. 6, n. 12374 del 09/02/2016 – dep. 23/03/2016, Caliendo, Rv. 266657); di conseguenza non e’ responsabile del reato chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all’ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attivita’ di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, eventualmente per umana solidarieta’, non svolgendo alcuna attivita’ concreta per favorirne l’intento (Sez. 6, n. 37980 del 01/06/2016 – dep. 13/09/2016, Marigliano e altro, Rv. 268150; Sez. 6, n. 9936 del 15/01/2003 – dep. 04/03/2003, Pipitone, Rv. 223978).
Secondo il capo di imputazione, (OMISSIS) avrebbe aiutato (OMISSIS), che sfuggiva ad un ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Catanzaro in esecuzione di una condanna divenuta definitiva in data 27/5/2010, a sottrarsi al provvedimento di esecuzione della pena dandogli supporto logistico a (OMISSIS), in particolare curandone gli spostamenti in autovettura.
Le sentenze di merito hanno, poi, ampliato la descrizione della condotta dell’imputato sulla base delle risultanze dell’istruttoria (ampliamento censurato con il terzo motivo di ricorso, la cui trattazione non e’ necessaria, restando esso assorbito dalla decisione che si adotta), menzionando le condotte di accompagnamento di (OMISSIS) nei suoi spostamenti, di assistenza nell’ospedale dove (OMISSIS) (sotto falso nome) era stato ricoverato, di indicazione del proprio recapito e numero di telefono all’ospedale quale persona di riferimento da contattare, di effettuazione di ricariche telefoniche nonche’ di accoglienza ed assistenza, su indicazione di (OMISSIS), dei parenti di (OMISSIS), detenuto nel carcere di (OMISSIS).
Ebbene: nessuna di queste condotte risulta oggettivamente collegata alla necessita’ per il latitante di sottrarsi all’esecuzione della pena e finalizzata ad eludere le ricerche della polizia giudiziaria.
In effetti, (OMISSIS) non aveva in alcun modo contribuito ne’ alla fornitura del falso documento di identita’ di cui (OMISSIS) era munito, ne’ al reperimento dell’appartamento di (OMISSIS) dove il latitante e la moglie soggiornavano.
Il riferimento presente in imputazione alla condotta di avere curato gli spostamenti in autovettura di (OMISSIS), in realta’, e’ suggestivo: in effetti, fare da autista ad un latitante puo’ si’, integrare, il delitto contestato, ma solo se si tratta di spostamenti necessari ad evitare ricerche in corso della polizia giudiziaria con gli stessi mezzi o mediante posti di blocco, come nell’ipotesi in cui l’autista permetta al latitante di usare un’autovettura non conosciuta ovvero lo nasconda all’interno del proprio mezzo o adotti accorgimenti simili.
Nel caso in esame (OMISSIS) curo’ il trasporto in ospedale o dall’ospedale di (OMISSIS) e, in un’occasione, lo porto’ a cena al ristorante insieme alle mogli di entrambi.
L’aiuto ai parenti di (OMISSIS), venuti a (OMISSIS) dalla Calabria a trovare il congiunto detenuto, in nessun modo e’ funzionalmente collegabile alla latitanza di (OMISSIS) che, semplicemente, chiese ed ottenne dall’imputato tale condotta a favore’ di terzi soggetti.
Ancora: la ricarica del telefono cellulare di (OMISSIS) non puo’ integrare il reato contestato in quanto e’ condotta diversa dalla fornitura di un telefono e di un’utenza diversa, sconosciuta alla polizia giudiziaria.
Infine, l’assistenza in ospedale e’ palesemente slegata dallo stato di latitanza, fermo restando che (OMISSIS) in nessun modo contribui’ al ricovero di (OMISSIS) sotto falso nome.
L’annullamento senza rinvio viene disposto non emergendo ulteriori elementi di fatto che il giudice del merito potrebbe prendere in considerazione per una nuova valutazione.
3. (OMISSIS).
Identica decisione deve essere adottata con riferimento a (OMISSIS) che risponde del medesimo reato per aver gestito gli interessi, leciti e non, di (OMISSIS) a (OMISSIS) ed in particolare per avere amministrato immobili, riscosso somme di denaro ed assistito il figlio minore.
Si deve ricordare che il Giudice di primo grado, avendo condannato (OMISSIS) per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, aveva ritenuto assorbito il delitto sub 3, atteso che il delitto di cui all’articolo 390 c.p. e’ punito “fuori dei casi di concorso nel reato”.
Il Giudice di appello, invece, ha assolto l’imputato dal delitto associativo e lo ha condannato per la procurata inosservanza di pena.
Il ricorso e’ fondato sostenendo esattamente, nel primo motivo, che nessuno dei requisiti richiesti per l’integrazione del reato e’ rinvenibile nella condotta di (OMISSIS), poiche’ la condotta ascritta non e’ idonea ad assicurare la protezione del condannato.
La sentenza richiama quella di primo grado per la descrizione delle condotte specifiche attribuite all’imputato, desunte, peraltro, esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche.
Ebbene, leggendo la sentenza di primo grado (pagg. 367 e ss.), emerge, in primo luogo, che (OMISSIS) era tra coloro che si mantenevano informati sulla pronuncia della sentenza della Cassazione che avrebbe reso irrevocabile la condanna di (OMISSIS), senza che pero’ emerga in alcun modo che egli abbia favorito la sua latitanza in quelle prime ore immediatamente successive alla lettura del dispositivo.
In effetti, era (OMISSIS) ad essersi recato a Roma per fornire notizie sull’esito dell’udienza del 27/5/2010 e ad avere avvisato (OMISSIS) alle 19’51 riferendogli che la condanna di secondo grado era stata confermata. (OMISSIS) si teneva informato prima che venisse pronunciato il dispositivo e, pochi minuti dopo, commentava la conferma.
La sentenza di appello ribadisce che i contatti con (OMISSIS) dimostrerebbero che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano “favorito la latitanza del (OMISSIS) sin dal primo momento, intervenendo nella fase preparatoria della fuga”.
In verita’, si tratta di affermazione apodittica e del tutto sganciata dal contenuto concreto delle intercettazioni, poiche’ l’unica conversazione intercettata dimostrava che (OMISSIS) chiedeva a (OMISSIS), soggetto il cui ruolo non viene in alcun modo spiegato e appena maggiorenne (e forse priva di patente di guida, perche’ (OMISSIS) le chiedeva di non venire con la macchina del padre, anche se la ragazza lo rassicurava che sarebbe venuta “piano piano”) di “venire qui”.
Non e’ precisato nemmeno dove si trovasse in quel momento (OMISSIS) ma, soprattutto, non e’ in alcun modo nemmeno delineata la condotta con cui (OMISSIS) e (OMISSIS), in quelle prime ore, avrebbero aiutato (OMISSIS) a sottrarsi alle ricerche della polizia.
In effetti, la polizia giudiziaria aveva nuovamente “agganciato” (OMISSIS) soltanto nel mese di novembre 2010, intercettando l’utenza di (OMISSIS): quindi sei mesi dopo la conferma della condanna da parte della Cassazione. Era in quel mese che (OMISSIS) era giunto a (OMISSIS), come risulta dalle informazioni relative all’affitto dell’appartamento dove viveva con la moglie.
Piuttosto, era il rilascio del documento di identita’ falsamente intestato a (OMISSIS), di cui (OMISSIS) era in possesso all’atto dell’arresto, ad essere avvenuto pochi giorni dopo l’irrevocabilita’ della sentenza (il (OMISSIS), cfr. pag. 451 sentenza di primo grado): ma di tale rilascio risulta responsabile (OMISSIS), che lavorava all’Ufficio anagrafe di (OMISSIS) e che, per la propria latitanza, aveva un ulteriore documento falso.
In sostanza, dall’esposizione della sentenza non emerge alcun aiuto a (OMISSIS) nelle prime ore e nei primi giorni successivi alla irrevocabilita’ della sentenza di condanna; in realta’, nulla emerge su dove (OMISSIS) si era rifugiato prima di giungere a (OMISSIS) nel mese di novembre 2010 e l’unico importante ausilio alla sua latitanza – il rilascio del documento falso – non e’ attribuito a (OMISSIS).
Il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate a partire dal mese di novembre 2010 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) senza dubbio dimostra la vicinanza e la cointeressenza tra i due soggetti, anche in affari illeciti: d’altro canto, il giudice di primo grado aveva ritenuto che (OMISSIS) facesse parte dell’associazione di stampo mafioso.
Secondo la Corte territoriale, (OMISSIS) curava gli specifici interessi personali di (OMISSIS) e anche quelli riferibili alla cosca: provvedeva alla vendita di un’autovettura, all’affitto di abitazioni, alla vendita di un motoveicolo, al pagamento di bollette e si interessava perfino dell’andamento scolastico del figlio di (OMISSIS); era un “uomo di fiducia” di (OMISSIS), per il quale riscuoteva le somme e che lo invitava a salire a (OMISSIS) per “parlare di certe cose”.
Si tratta di descrizione sostanzialmente non contestata dal ricorrente: ma, appunto, le condotte non risultano specificamente finalizzate a favorire la latitanza di (OMISSIS).
Ne’ puo’ essere sostenuto che la cura degli affari leciti e illeciti di (OMISSIS) favorisse indirettamente la sua latitanza, permettendogli di proseguire nella sua attivita’ senza comparire personalmente: in effetti, come gia’ anticipato nella trattazione della posizione di (OMISSIS), la condotta di cui all’articolo 390 c.p. deve essere funzionalmente ed oggettivamente legata all’obiettivo della sottrazione all’esecuzione della pena da parte del latitante.
Quindi, in caso di gestione di affari illeciti da parte di un soggetto latitante per il tramite di uno libero, questi rispondera’ delle specifiche condotte illecite (che, in questo caso, non sono evidenziate, tenuto conto della genericita’ delle conversazioni intercorse tra i due soggetti che hanno impedito di enucleare e contestare reati determinati), cosi’ come, in presenza dei presupposti, entrambi risponderanno della partecipazione all’associazione criminosa; il delitto di cui all’articolo 390 c.p. ricorrera’, invece, soltanto per le condotte specificamente dirette ad aiutare il latitante a non sottoporsi all’esecuzione della condanna.
Anche per la posizione di (OMISSIS) deve essere pronunciato annullamento senza rinvio, non emergendo circostanze di fatto ulteriori che il giudice del merito possa valutare.
4. (OMISSIS).
Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone la tesi della improcedibilita’ dell’azione penale per mancata revoca del decreto di archiviazione pronunciato dal G.I.P. il 24/10/2002: tesi accolta dal Giudice di primo grado con riferimento all’imputazione relativa al reato associativo fino al 21/10/2002 (data della richiesta di archiviazione del P.M.) ma respinta per il periodo successivo.
Si tratta di tesi infondata, come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nell’ipotesi di reato permanente l’archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori (Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017 – dep. 24/03/2017, Caponera, Rv. 270221); il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari, di conseguenza, non ha efficacia preclusiva dell’esercizio dell’azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell’illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all’archiviazione (Sez. 2, n. 26762 del 17/03/2015 – dep. 25/06/2015, Sciascia, Rv. 264222), mentre la sanzione di inutilizzabilita’ derivante dalla violazione dell’articolo 414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell’indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benche’ collegati con i fatti oggetto della precedente indagine (Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015 – dep. 29/10/2015, Caponera, Rv. 264923); quindi non e’ preclusa nemmeno la possibilita’ di valutare i comportamenti ed i fatti successivi all’archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla luce delle condotte pregresse poste in essere dall’imputato (Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011 – dep. 17/02/2012, Panzeca e altri, Rv. 252113), benche’ queste siano “coperte” dal decreto di archiviazione non revocato.
Il ricorrente insiste nel sostenere che il delitto contestatogli al capo 1 sia il medesimo di quello per il quale era intervenuta archiviazione: ma, benche’ si tratti di reato unitario, anche nel reato permanente possono distinguersi fatti o elementi diversi e successivi in caso di prosecuzione della permanenza dopo il decreto di archiviazione; fatti, quindi, per i quali non opera alcuna preclusione e non vi e’ necessita’ di riapertura delle indagini preliminari.
Per le stesse considerazioni non esiste, poi, alcun giudicato parziale in ordine all’insussistenza dell’ipotesi di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 2 nei confronti dell’ (OMISSIS): sia perche’ un decreto di archiviazione non permette un’eccezione di giudicato, sia perche’, appunto, ad essere valutate sono condotte successive alla data dell’intervenuta archiviazione.
Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto generico e in fatto, oltre ad essere privo di autosufficienza.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione dei motivi di appello ma, in realta’, sollecita questa Corte ad una valutazione di merito in ordine all’attendibilita’ dei collaboratori di giustizia, alla mancanza di riscontri e all’oggetto dell’associazione per delinquere.
La sentenza impugnata appare, invece, adeguatamente motivata, con i richiami necessari all’amplissima ed analitica trattazione svolta dal Giudice di primo grado, ma con una indicazione sintetica degli elementi a carico di (OMISSIS), alcuni dei quali del tutto ignorati dal ricorrente.
5. (OMISSIS).
Il secondo motivo di ricorso e’ infondato.
Il ricorrente ravvisa una contraddittorieta’ della sentenza impugnata che, in alcuni passaggi, sembra presentare (OMISSIS) come mero esecutore e in altri, come organizzatore.
In realta’, la descrizione sintetica delle vicende dell’organizzazione mafiosa fatta alle pagg. 65 e ss. della sentenza impugnata viene, poi, concretizzata nei paragrafi relativi ai singoli imputati.
Per quanto concerne (OMISSIS), il richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma anche al contenuto delle conversazioni intercettate prima della sua cattura e di quella operata nell’autovettura di (OMISSIS), rendono evidente il ruolo di organizzatore di (OMISSIS), non limitato soltanto all’attivita’ di commercio di sostanze stupefacenti (per il quale l’imputato e’ gia’ stato condannato in separato giudizio), ma esteso anche alla gestione delle attivita’ estorsive e delle armi (pagg. 798 e 799 sentenza di primo grado): si trattava diceva (OMISSIS) nell’intercettazione ambientale – di un “capo”, uno che, dalla latitanza, era in grado di ricordare ai sottoposti che dovevano a lui i loro “progressi criminali” e a gestire le attivita’ della cosca con i suoi ordini.
Il primo motivo di ricorso, invece, e’ fondato.
Il Giudice di primo grado aveva condannato l’imputato alla pena di anni venticinque di reclusione, ritenendolo responsabile anche del delitto di tentato omicidio e di quelli connessi, calcolando un aumento per la continuazione per il delitto associativo di anni due di reclusione.
La Corte territoriale, al contrario, ha assolto (OMISSIS) dall’imputazione di tentato omicidio, confermando la condanna per il delitto associativo di cui al capo 1, e calcolando un aumento di pena per tale reato, ritenuto riunito per continuazione con quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 giudicato in un separato processo, di anni tre e mesi quattro di reclusione.
In sostanza, nonostante la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del P.M., la Corte territoriale ha aumentato la pena per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., pur calcolandola a titolo di aumento su un diverso reato da quello individuato dal giudice di primo grado.
Si tratta di violazione dell’articolo 597 c.p.p., comma 3 che vieta al giudice di irrogare una pena piu’ grave se appellante e’ il solo imputato: in effetti, non possono essere comparate le pene complessivamente inflitte in primo grado e in appello, poiche’, appunto, il giudice di primo grado aveva pronunciato condanna anche per altri reati; piuttosto devono essere comparate le pene irrogate – in entrambi i casi a titolo di aumento per la continuazione – per il delitto associativo.
Non solo: come correttamente rileva il ricorrente, la pena, ai sensi dell’articolo 597 c.p., comma 4, avrebbe dovuto essere diminuita per essere stato accolto il motivo di appello concernente l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, ritenuta dal giudice di primo grado ed esclusa da quello di appello.
Questa Corte, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), puo’ direttamente provvedere alla rideterminazione della pena in anni uno e mesi nove di reclusione, riducendo l’aumento per la continuazione calcolato dal giudice di primo grado in ragione dell’esclusione dell’aggravante contestata.
Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.
Mentre le censure nel merito della disposta confisca sono generiche e palesemente inidonee a dimostrare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, la questione di diritto posta dal ricorrente e’ infondata.
In effetti, il ricorrente erroneamente richiama la formazione di un giudicato cautelare in conseguenza della revoca del sequestro dei beni disposta dal Tribunale del Riesame di Catanzaro: in effetti, non solo il giudicato cautelare ha effetto solo endoprocessuale, ma esso opera allo stato degli atti, cosicche’ il progresso del procedimento, con il rinvio a giudizio e la condanna, costituisce fatto nuovo che fa venir meno la preclusione (Sez. 3, n. 10976 del 19/01/2016 -dep. 16/03/2016, Grasso, Rv. 266712 sul sequestro preventivo operato dopo il rinvio a giudizio dell’imputato dopo l’annullamento da parte del Tribunale del riesame di analogo provvedimento).
Piu’ in radice, non puo’ essere invocato un giudicato cautelare rispetto ad un provvedimento – la confisca – che non ha affatto natura cautelare, determinando l’ablazione definitiva del bene dal patrimonio del soggetto.
Pertanto, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto che nella sede di merito non esistesse alcuna efficacia preclusiva del giudicato cautelare.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del ricorrente limitatamente alla determinazione della pena, che viene rideterminata nella misura sopra indicata; per il resto il ricorso di (OMISSIS) deve essere rigettato.
6. (OMISSIS).
Il ricorso e’ parzialmente fondato.
Il primo motivo e’ infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente statuito che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non puo’ essere oggetto di ulteriore sindacato. In effetti, il provvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell’imputato, salva l’ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non e’ stata preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullita’ a norma dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 c.p.p. (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014 – dep. 14/10/2014, Squicciarino, Rv. 260018).
Non sembra che la presentazione della richiesta di decreto di giudizio immediato custodiale prima della definizione del procedimento di riesame comporti analoga nullita’: in effetti, cosi’ interpretata la norma dell’articolo 453 c.p.p., comma 1 ter, non si comprende perche’ essa richieda la definizione del procedimento di riesame, vale a dire imponga al G.I.P. di attendere la decisione del giudice del riesame; se la richiesta di riesame contribuisce a esporre la linea difensiva dell’imputato, al pari dell’interrogatorio, la decisione del giudice dovrebbe essere ritenuta irrilevante, risultando sufficiente, appunto, la mera presentazione della richiesta.
L’intervento dell’imputato, poi, non e’ in alcun modo penalizzato dall’emissione del decreto di giudizio immediato, poiche’ il procedimento davanti al Tribunale del riesame prosegue ugualmente e i gravi indizi di colpevolezza possono essere valutati dal Tribunale del riesame nonostante l’emissione del decreto (Corte Cost. sent. n. 71 del 1996).
La ratio della previsione, quindi, e’ differente ed e’ di permettere al G.I.P. di conoscere la valutazione di merito del Tribunale del riesame sulle imputazioni rispetto alle quali gli viene chiesto di emettere il decreto di giudizio immediato: esigenza certamente apprezzabile, ma senza che la disposizione abbia a che fare con le esigenze tutelate dalle nullita’ di ordine generale previste dall’articolo 178 c.p.p..
Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato.
Per quanto concerne le conseguenze del decreto di archiviazione del 21/10/2002 del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nel procedimento avente ad oggetto il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. e’ sufficiente richiamare quanto gia’ esposto con riferimento alla posizione di (OMISSIS).
Quanto, invece, alle indagini per il tentato omicidio di (OMISSIS), il ricorrente sottolinea che la Procura di Rossano aveva avviato un’indagine contro ignoti che si era conclusa con richiesta di archiviazione del 18/10/2003 e decreto di archiviazione del 22/4/2004 e che la stessa Procura aveva avviato un’altra indagine a seguito delle dichiarazioni spontanee di (OMISSIS), anch’essa archiviata.
Ebbene: come risulta letteralmente dall’articolo 414 c.p.p., che fa riferimento al provvedimento di archiviazione emesso in base “agli articoli precedenti”, quindi escludendo proprio l’articolo 415 c.p.p. che prevede l’archiviazione di procedimenti contro ignoti, nel procedimento penale contro ignoti nel quale e’ stato emesso il decreto di archiviazione non e’ richiesta, per la riapertura delle indagini, l’autorizzazione del Gip prevista dall’articolo 414 c.p.p. (Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015 – dep. 22/10/2015, Sabato, Rv. 265128; Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006 – dep. 12/04/2006, P.M. in proc. Ignoti, Rv. 233198), in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall’articolo 414 c.p.p. e’ diretto a garantire la posizione della persona gia’ individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attivita’ investigative, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorieta’ dell’azione penale.
Con riferimento al secondo procedimento indicato dal ricorrente, dalla sentenza emerge che gli indagati erano due soggetti diversi da (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) e che, invece, (OMISSIS) non era stato iscritto nel registro delle notizie di reato: ma la pronuncia del decreto di archiviazione determina una preclusione processuale all’utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente ad esso e prima dell’adozione del decreto di autorizzazione alla riapertura della indagini di cui all’articolo 414 c.p.p., la cui emissione funge da condizione di procedibilita’ per la ripresa delle investigazioni in ordine allo stesso fatto e nei confronti delle stesse persone (Sez. 1, n. 4717 del 06/07/1999 – dep. 13/09/1999, Montalbano, Rv. 214099; Sez. 6, n. 3156 del 05/08/1997 – dep. 03/10/1997, Audino MS, Rv. 208863); l’autorizzazione non e’ necessaria se la notitia criminis riguarda fatti diversi o un soggetto diverso (Sez. 1, n. 2948 del 02/05/1996 – dep. 18/06/1996, P.M. in proc. Carfora, Rv. 205136).
In ogni caso, la motivazione indica esattamente il dato dirimente: i due procedimenti per il tentato omicidio di (OMISSIS) erano stati avviati dalla Procura di Rossano e l’archiviazione era stata disposta del G.I.P. di Rossano, mentre il presente procedimento e’ stato avviato dalla Procura distrettuale di Catanzaro.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il decreto di archiviazione ha efficacia preclusiva solo nei confronti dell’autorita’ giudiziaria che ha provveduto all’archiviazione. Invero, l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non puo’ che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell’azione penale di cui e’ titolare il pubblico ministero presso quell’ufficio giudiziario, sicche’ nessun ostacolo incontra l’autorita’ giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione (Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005 – dep. 16/12/2005, Capacchione, Rv. 233209). Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 9 del 22/03/2000 – dep. 01/06/2000, Finocchiaro, Rv. 216004) hanno ribadito che l’effetto preclusivo discendente dall’archiviazione condiziona solo la condotta dell’ufficio inquirente che chiese e ottenne il relativo provvedimento.
Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.
Benche’ la motivazione della sentenza impugnata sia assai sintetica e richiami in buona parte le considerazioni di quella di primo grado, le considerazioni del ricorrente non vanno al di la’ della contestazione sull’attendibilita’ dei collaboratori di giustizia, oggetto di specifica analisi da parte della Corte territoriale.
Non c’e’ dubbio che il provato inserimento di (OMISSIS) nell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente facente capo a (OMISSIS) costituiva una “base”, un punto di partenza solido, per provare la sua adesione anche a quella di stampo mafioso e per dare certezza che l’adesione fosse proseguita anche dopo la data di archiviazione del procedimento di cui si e’ fatto riferimento nell’affrontare il secondo motivo di ricorso (il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 era contestato fino al 2003).
Le dichiarazioni dei collaboratori e le ulteriori emergenze, poi, hanno rassicurato i giudici di merito rispetto al dubbio che, nei confronti del ricorrente, fosse in realta’ nuovamente contestata la partecipazione alla medesima associazione, come sostenuto anche con l’odierno ricorso: non a caso i collaboratori hanno fatto riferimento, oltre che allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tentati omicidi, a trasporto e detenzione di armi, ad interventi in relazione a furti non autorizzati, a viaggi compiuti da (OMISSIS) per portare agli “zingari” i proventi delle estorsioni e dello spaccio.
La censura concernente i periodi di detenzione subiti da (OMISSIS) non pare decisiva: in effetti, il fatto che non fossero indicati specifici reati fine successivi al 21/10/2002 non smentisce la permanenza della partecipazione all’associazione anche dopo tale data e anche durante i periodi di carcerazione, come la giurisprudenza costante di questa Corte ha sempre affermato con riferimento ai partecipi delle associazioni di stampo mafioso.
Ne’ appare esatto quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui sarebbe emersa solo una sua “appartenenza” e non una reale “partecipazione” all’associazione mafiosa, visto che, al contrario, le sentenze enucleano condotte specifiche e anche un ruolo – uomo di fiducia di (OMISSIS) – niente affatto incompatibile con quello sommariamente descritto nel capo di imputazione, nel quale e’ indicato come “fiduciario del capo e degli organizzatori” e quindi, appunto, anche di (OMISSIS), indicato come organizzatore.
Il contenuto di alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dimostra l’infondatezza anche del quinto motivo di ricorso, relativo all’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 4, tenuto anche conto del rinvenimento di un borsone pieno di armi facente capo all’associazione (pag. 68 sent. appello, (pagg. 68 sentenza appello, pagg. 788 sentenza di primo grado).
Il quarto motivo di ricorso e’ fondato e comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla condanna di (OMISSIS) per il tentato omicidio di (OMISSIS) e per i connessi reati relativi alle armi e alla ricettazione del motoveicolo utilizzato nell’azione (capi 2, 2 bis e 2 ter).
La motivazione della sentenza impugnata, infatti, appare decisamente deludente e pare fare un’applicazione “meccanica” del principio della convergenza del molteplice, senza un’adeguata valutazione dell’attendibilita’ dei singoli dichiaranti e della credibilita’ delle loro dichiarazioni. Si deve ricordare che la responsabilita’ del ricorrente per i gravi delitti a lui contestati e’ tratta esclusivamente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
In primo luogo la Corte territoriale non chiarisce se intende utilizzare le dichiarazioni di (OMISSIS), che pure riporta, anche se annota che, in precedenza, il collaboratore aveva indicato altri due autori del tentato omicidio e aveva riferito di avere avuto notizia dell’agguato in epoca precedente alla data della sua attuazione.
Quanto a (OMISSIS), si tratta di teste de relato, con una doppia fonte: (OMISSIS), che pero’ ha negato di avergli fatto le confidenze, e (OMISSIS), che e’ deceduto. Anche tali fonti, inoltre, erano de relato: ci si deve chiedere se (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero indicato a (OMISSIS) la propria fonte di conoscenza.
(OMISSIS) e (OMISSIS), da come emerge dalla motivazione, indicano due diverse motivazioni dell’agguato: (OMISSIS) riferisce che l’omicidio era stato deciso da (OMISSIS) per motivi di droga ( (OMISSIS) e’ stato condannato in altro processo perche’ a capo di un’associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74), tanto che il figlio di (OMISSIS), (OMISSIS), gli aveva riferito che, dopo l’agguato, si erano accordati con (OMISSIS) per rifornirsi di droga da lui, mentre (OMISSIS) sostiene che l’omicidio era stato deciso perche’ (OMISSIS) tratteneva per se’ i proventi delle estorsioni.
La diversita’ della causale comporta anche quella del soggetto che aveva ordinato l’omicidio: (OMISSIS), secondo (OMISSIS), (OMISSIS) secondo (OMISSIS); quest’ultimo sostiene di aver sentito personalmente (OMISSIS) affermare di dover far fuori (OMISSIS) e di avere parlato dopo l’agguato con (OMISSIS) che non aveva affermato di averlo ordinato.
Entrambi i collaboratori concordano, pero’, sul fatto che (OMISSIS) guidasse il motoveicolo mentre (OMISSIS) aveva sparato; ma (OMISSIS) e (OMISSIS), al contrario, affermano che a guidare il motoveicolo era stato (OMISSIS) (che era la fonte della loro conoscenza), mentre a sparare era stato (OMISSIS).
Non pare proprio che le dichiarazioni siano sovrapponibili; cosicche’ e’ una motivazione nettamente insufficiente quella che, rinunciando ad una ricostruzione definitiva dell’episodio, si limita a constatare che “tutti i collaboratori indicano un ruolo esecutivo di (OMISSIS)”, senza dare alcun rilievo alla diversa indicazione dell’altro soggetto sulla moto ( (OMISSIS) o (OMISSIS)), del soggetto che spara ( (OMISSIS) o (OMISSIS)), del mandante ( (OMISSIS) o (OMISSIS)) e del motivo dell’agguato (droga o soldi delle estorsioni).
La Corte territoriale sembra accontentarsi di un “minimo comun denominatore” ricavabile dalle dichiarazioni dei collaboratori, evitando di formulare un reale giudizio sulla vicenda.
Appare necessaria, in definitiva, una valutazione piu’ approfondita e convincente.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio con riferimento alle imputazioni sub 2, 2 bis e 2 ter, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
7. I ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono per diverse ragioni fondati.
7.1. I primi motivi di tutti i ricorsi, relativi alla nullita’ del decreto di giudizio immediato, sono infondati per le considerazioni gia’ espresse con riferimento al ricorso di (OMISSIS).
7.2. Appaiono fondati i motivi di ricorso relativi alla partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso contestata al capo 1 a (OMISSIS), quale organizzatore, nonche’ a (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il quadro che emerge dalla motivazione della sentenza non risulta sufficientemente chiarito e vagliato. Si deve premettere che la partecipazione di (OMISSIS) all’associazione per delinquere di stampo mafioso e’ contestata come successiva al 21 ottobre 2002, perche’, per il periodo precedente, il Tribunale di Castrovillari ha emesso sentenza di non doversi procedere perche’ l’azione penale non poteva essere esercitata per mancata emissione del decreto di riapertura delle indagini; ma il decreto di archiviazione era stato emesso per mancanza di prove sufficienti per il delitto contestato.
La data risulta significativa rispetto alle vicende detentive di (OMISSIS): in effetti egli era stato scarcerato il 19/10/2000.
Poiche’, in sostanza, la sentenza di appello richiama la motivazione di quella di primo grado, vi sono alcuni aspetti che non paiono sufficientemente approfonditi.
In primo luogo, il contenuto dei precedenti giudizi irrevocabili nei confronti dell’imputato non pare essere stato considerato. A pag. 800 e ss. la sentenza di primo grado, dopo aver premesso che ” (OMISSIS) e’ una delle figure apicali dell’associazione, capo del relativo gruppo familiare che opera in accordo con il gruppo di (OMISSIS)”, menziona un ampio passaggio della sentenza Big Fire-Setup che “ne traccia il ritratto, sebbene tale decisione faccia riferimento ad un periodo anteriore rispetto a quello per cui e’ processo”.
Ebbene, come menzionato di sfuggita qualche pagina dopo, (OMISSIS) e’ stato assolto in quel processo.
L’imputato non e’ stato condannato nemmeno nel processo (OMISSIS), di cui ampi passi sono citati immediatamente dopo. Peraltro, quel passo riporta le dichiarazioni del collaborante (OMISSIS) che riferiva che (OMISSIS), dopo il 1998, avrebbe messo a capo della locale di (OMISSIS) (OMISSIS) e avrebbe affidato a (OMISSIS) il compito di “contabile” (di cui, sia detto per inciso, non c’e’ alcuna traccia nel processo). (OMISSIS) avrebbe “scavalcato” (OMISSIS) “perche’ c’aveva piu’ azioni e piu’ liquidi, piu’ soldi”.
Per quanto puo’ rilevare e’ interessante il riferimento del collaboratore a (OMISSIS) come “piu’ titolato”: cioe’, non un “capo”, ma un associato anziano.
In effetti, il terzo dato che, invece, la sentenza di primo grado non pare approfondire e’ che l’unica condanna di (OMISSIS) era per avere semplicemente partecipato, e non diretto, la ndrina di (OMISSIS) e la Locale di (OMISSIS) nel procedimento (OMISSIS).
Come si ricava dall’esposizione del contenuto delle sentenze irrevocabili fatto dalla sentenza di primo grado, quindi, (OMISSIS) era stato condannato per la partecipazione alla locale di (OMISSIS) nel periodo 1990 1995 (ambito temporale preso in considerazione dalla sentenza (OMISSIS)) e assolto dalla medesima imputazione per il periodo fino al 1998 (ambito temporale della sentenza Big Fire – Setup).
Con riferimento a questa secondo periodo, la sentenza di primo grado (pag. 264) riporta, ancora, la sentenza del Tribunale di Rossano in un passo che, in realta’, faceva riferimento al periodo anteriore: i collaboratori di giustizia indicavano l’esistenza “di una consorteria mafiosa a (OMISSIS), capeggiata, all’inizio degli anni 90, da (OMISSIS) il quale… annoverava tra i suoi uomini (OMISSIS)…”.
Proseguendo nell’esposizione delle sentenze, il Tribunale menziona il processo “(OMISSIS)”, rispetto al quale, sembra di capire, (OMISSIS) fu estraneo, e l’importante processo “(OMISSIS)”, concernente l’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti capeggiata da (OMISSIS), alla quale, ancora una volta, (OMISSIS) (come (OMISSIS) e (OMISSIS)) e’ rimasto estraneo.
Come si e’ piu’ volte sottolineato, inoltre, per il periodo 1998 – ottobre 2002 esiste un decreto di archiviazione nei confronti di (OMISSIS) su conforme richiesta del P.M. per carenza di indizi.
Il quadro fin qui dato – che raffigurano (OMISSIS) come partecipe nel periodo 1990 – 1995 e, invece, oggetto di assoluzioni e archiviazioni per il periodo successivo, fino all’ottobre 2002, non poteva non indurre i giudici di merito a valutare se fossero sopraggiunti elementi di prova significativi e pregnanti per ritenere che, al contrario: a) (OMISSIS) fosse un capo e non un semplice partecipe; b) avesse continuato a far parte della compagine mafiosa con a capo (OMISSIS) prima e dopo l’ottobre 2002.
In particolare, occorreva comprendere in quale misura i “nuovi” collaboratori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno riferito anche del periodo successivo al 2002, risultino decisivi per il quadro probatorio e se, e in che parte le loro dichiarazioni siano attendibili e riscontrate.
Cio’ anche perche’ dagli atti – debitamente segnalati dalla difesa del ricorrente – emergono riferimenti sparsi ad un allontanamento di (OMISSIS) e del suo gruppo familiare dall’associazione capeggiata da (OMISSIS): (OMISSIS) che aveva saputo da (OMISSIS) che (OMISSIS) stava imponendo pane e mozzarella a (OMISSIS) e che non vi erano ragioni per fermarlo da parte dei vertici della ndrina di (OMISSIS) perche’ si era sempre comportato bene e che “era stato messo da parte”; (OMISSIS) che aveva saputo da (OMISSIS) e (OMISSIS) nel 2003 – 2004 che “non poteva fare piu’ niente lui, (OMISSIS), su (OMISSIS) e aveva aperto un negozio di alimentari”; la non chiarissima deposizione di (OMISSIS) secondo cui, pur essendo piu’ “titolato”, (OMISSIS) era stato posto sotto (OMISSIS); quella intercettazione ambientale successiva di pochi mesi alla scarcerazione nella quale (OMISSIS) confidava di essere stanco e di volere cambiare vita.
Questo “allontanamento” viene interpretato come “accordo spartitorio” tra due gruppi criminali ((OMISSIS) – (OMISSIS)): (OMISSIS) – gia’ capo – avrebbe riconosciuto la posizione di comando di (OMISSIS) “comunque mantenendo un ruolo di direzione e di organizzazione di alcuni importanti settori”; in realta’, proprio la sintetica descrizione della vita dell’associazione (pag. 65 e ss. sentenza di appello) fa emergere l’assenza di (OMISSIS) e dei suoi familiari dalle dinamiche associative: si afferma, infatti (contraddicendo quanto rilevato poche righe prima) che ” (OMISSIS) era il vecchio capo e promotore, a lui si affiancava agli inizi del 2000 (OMISSIS), coadiuvato nei compiti da (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS)” e successivamente si menzionano (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS): tutti soggetti i cui rapporti con (OMISSIS) e la sua famiglia, a quanto sembra, erano sostanzialmente inesistenti.
Non e’ affatto chiarito se la “spartizione” dei settori prevedesse, poi, un riversamento dei proventi in una cassa comune e, soprattutto, se nelle contestate violenze e minacce, l’intimidazione nei confronti dei commercianti provenisse dall’associazione con a capo (OMISSIS) o, semplicemente, da un gruppo familiare il cui pater familias era un soggetto notoriamente condannato per aver fatto parte in passato di un’associazione mafiosa.
In definitiva, avrebbe dovuto essere attentamente vagliata l’ipotesi che (OMISSIS) – gia’ ndranghetista, ma non capo – dopo la sua scarcerazione non si fosse “affiancato” a (OMISSIS), ma fosse stato messo da parte, escluso, “autorizzato” ad aprire un negozio di alimentari (dove – non vi e’ dubbio lavorava effettivamente) e altri esercizi e a gestirlo con i suoi familiari, seppure con metodi non del tutto ortodossi; che, quindi, la sua famiglia non fosse “parte” dell’associazione mafiosa, ma fosse stata messa “da parte”, resa innocua ed estranea alle dinamiche del gruppo ndranghetistico.
Queste considerazioni si ripercuotono inevitabilmente anche sulle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS): che si trattasse di familiari che lavoravano negli esercizi commerciali della famiglia (OMISSIS), non pare esservi dubbio; si tratta, tuttavia, anche di soggetti mai condannati per partecipazione ad associazione mafiosa, la cui (eventuale) posizione all’interno di una locale di ndrangheta non puo’ essere fatta derivare esclusivamente dai rapporti di parentela con (OMISSIS) e dalla prestazione del proprio lavoro nelle aziende familiari.
Il Giudice del rinvio dovra’ approfondire autonomamente anche queste posizioni.
7.3. I ricorsi sono fondati anche con riferimento al delitto di cui all’articolo 610 c.p. contestato al capo 10, cosi’ riqualificata dalla Corte territoriale l’imputazione di cui all’articolo 513 bis c.p..
La Corte territoriale attribuisce attendibilita’ assoluta ai collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, per giungere a tale risultato, liquida i testimoni sentiti in gran numero come “reticenti”: cio’ integra una sostanziale assenza di motivazione, anche perche’ la sentenza riconosce che i collaboratori sono, per la quasi totalita’ delle dichiarazioni in punto di “imposizione del pane”, testi de relato (smentiti dalle fonti di conoscenza) e sicuramente “imprecisi” (sempre che li si ritenga soggettivamente attendibili), come ad esempio con riferimento all’epoca dei fatti riferiti se confrontata con quella di apertura del (OMISSIS). Ancora: e’ ammesso espressamente in sentenza che non vi e’ prova alcuna di atti di intimidazione e la sentenza non sembra negare il sistema della “resa” (vale a dire il pagamento da parte del commerciante cui i (OMISSIS) portavano il pane soltanto di quello effettivamente venduto); quanto riferito da (OMISSIS), poi – che, cioe’ il panificio di (OMISSIS) era sotto estorsione da parte di (OMISSIS), cui doveva corrispondere 20 centesimi per ogni chilogrammo di pane venduto – pare avere contenuto del tutto differente da quanto narrato dagli altri collaboratori.
La sentenza rimarca che le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero riscontrate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche: ma dal loro contenuto (pagg. 114 e ss.) si ricava la conferma della gestione degli esercizi da parte di (OMISSIS), oltre che di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre non sembrano emergere episodi di imposizione di pane a commercianti (vengono menzionate due conversazioni nelle quali (OMISSIS) maltratta due dipendenti dell’azienda).
Cio’ premesso, sembra doversi approfondire anche il tema della minaccia implicita, soprattutto dopo avere rivalutato la questione dell’appartenenza di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) all’associazione di stampo mafioso: e’ evidente che – in assenza di minacce esplicite – la decisione deve percorrere un sentiero stretto che presenta il rischio di cadere nell’ipotesi di una costrizione presunta delle persone offese e, quindi, in una responsabilita’ oggettiva.
La motivazione sul punto deve evidentemente fornire certezze e non soltanto suggerire possibilita’.
7.4. Non appare convincente nemmeno la motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla tentata estorsione contestata al capo 11 a (OMISSIS).
In primo luogo non si comprende perche’ per quello specifico episodio tratto da una conversazione telefonica (pag. 605 sentenza di primo grado) – la Corte territoriale abbia confermato la qualificazione giuridica di tentata estorsione senza, invece, confermare la scelta compiuta con riferimento al capo precedente di qualificazione della condotta come (tentata) violenza privata: eppure la motivazione ritiene l’episodio “indicativo del metodo utilizzato dai componenti della famiglia (OMISSIS) per vendere il pane al fine di conseguire l’eliminazione forzosa della concorrenza”; in effetti, nel prosieguo della trattazione la motivazione ammette che non esiste alcuna prospettazione esplicita di un danno ingiusto, tanto da interpretare la reazione di (OMISSIS) come frutto del timore di ritorsioni.
La sentenza, poi, non sembra tenere conto che, nella prima parte della conversazione, (OMISSIS) aveva fatto riferimento ad un diverso fornitore cui si serviva, quello che gli portava i panini: non sembra, quindi, che (OMISSIS) pretendesse e (OMISSIS) riconoscesse un “monopolio assoluto” nella vendita del pane.
La minaccia, poi – negata dalla persona offesa – viene fatta derivare dalla mafiosita’ di (OMISSIS): quindi anche questo episodio dovra’ essere rivalutato all’esito della nuova analisi dell’imputazione sub 1 disposta anche per (OMISSIS).
7.5. Analoga decisione deve essere adottata con riferimento al capo 12 dell’imputazione contestato a (OMISSIS) e (OMISSIS).
In effetti, emerge dalle conversazioni intercettate una rimostranza che (OMISSIS) riteneva legittima, sulla base di un accordo di esclusiva nella distribuzione di (OMISSIS) nel territorio di (OMISSIS), in ordine alle prassi dei distributori, non chiarissime e tali da permettere a terzi soggetti di distribuire il prodotto nella zona in violazione di quell’accordo, sia pure verbale.
Non pare davvero chiarito quale sarebbe il male ingiusto prospettato dagli imputati e quale l’ingiusto guadagno, mentre la minaccia non appare affatto esplicita, ne’ rivolta all’interlocutore di (OMISSIS).
Pare, anche in questo caso, necessaria una valutazione piu’ approfondita che tenga anche conto della decisione in punto di responsabilita’ per il delitto associativo.
7.6. Con riferimento all’imputazione sub 9, contestata a (OMISSIS) e a (OMISSIS), devono essere adottate due decisioni diverse.
L’imputazione indica come data di consumazione del reato il mese di settembre 2007, come se le quattro ditte individuali fossero state costituite contestualmente in quel periodo. Cio’ si afferma in quanto il delitto di trasferimento fraudolento di valori (che comprende anche l’attribuzione fittizia ad altri della titolarita’ di beni) e’ un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia (“chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita’ fittizia di beni”), senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 2, n. 15792 del 07/01/2015 – dep. 16/04/2015, P.M. in proc. Scalmana, Rv. 263755; Sez. 6, n. 24657 del 27/05/2014 – dep. 11/06/2014, Lauritano, Rv. 262045; Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012 – dep. 13/06/2012, Modica, Rv. 252835), anche se si e’ ammesso che deve escludersi la configurabilita’ di un mero “postfatto” non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilita’, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove societa’ ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilita’ agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo.
In sostanza, il delitto si era consumato nel momento in cui era stata costituita ciascuna ditta individuale e occorreva avere riguardo a quel momento per verificare la finalita’ elusiva dell’intestazione.
Ne consegue, ancora, che non possono essere celebrati due processi per la fittizia intestazione dello stesso bene, perche’, appunto, il permanere della situazione antigiuridica conseguente all’intestazione fittizia e’ un post factum.
Non si comprende, quindi, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la sentenza del Tribunale di Rossano che aveva assolto (OMISSIS) dal medesimo reato con riferimento allo stesso Lido (OMISSIS) opererebbe “su un piano strettamente cautelare e non di merito” e nemmeno quella secondo cui “il periodo contemplato dal capo di imputazione nel processo in questione, che va dal gennaio al luglio 2002 (epoca in cui, appunto, (OMISSIS) era divenuta titolare dell’azienda) e’ del tutto distinto e lontanissimo rispetto a quello del medesimo reato contestato nell’ambito del presente processo, che parte dal settembre 2007”: ma, appunto, il reato e’ il medesimo e la sua insussistenza e’ gia’ stata definitivamente accertata con riferimento alla esatta data della sua (asserita) consumazione. Il fatto che, ancora nel 2007, (OMISSIS) si occupasse della gestione del Lido (OMISSIS) deve essere valutato come un post factum non punibile.
Pertanto, e’ doveroso l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al capo 9, quanto alla ditta individuale Lido (OMISSIS) per insussistenza del fatto.
Per quanto concerne le restanti ditte individuali, paiono necessari ulteriori approfondimenti.
La Corte territoriale sembra disinteressarsi della data di loro costituzione che, invece, sono differenziate (2001, La (OMISSIS); 2007, (OMISSIS); 2011, (OMISSIS)): ma di tali date si dovra’ tenere conto per quanto appena osservato sotto il profilo giuridico.
Inoltre non sembra automatica la prova della fittizia intestazione derivante dall’attivita’ di gestione da parte di (OMISSIS); gestione, del resto, che non era esclusiva di tale imputato, ma che doveva essere attribuita anche ai suoi figli e al genero (OMISSIS).
Infine, la Corte territoriale non sembra aver tenuto conto dell’esistenza di un’impresa familiare cui partecipavano i figlio di (OMISSIS) e il genero: a parte la sua formalizzazione (il ricorrente riferisce di un atto del 30/12/2012, quindi successivo allo svolgimento delle indagini), non sembra potersi escludere la prestazione di attivita’ lavorativa dei tre coimputati con ripartizione dei guadagni (la sentenza di primo grado, alle pagg. 972 e ss. ne riferisce ai fini della disposta confisca): cio’, secondo la difesa, giustificherebbe una diversa interpretazione della conversazione menzionata dalla sentenza di appello sul fatto che (OMISSIS) avrebbe “preso” il panificio, di cui il fratello (OMISSIS) non voleva piu’ occuparsi.
7.7. La sentenza impugnata deve, invece, essere annullata senza rinvio con riferimento alla condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il delitto di cui al capo 16 dell’imputazione, limitata dalla Corte territoriale all’episodio del (OMISSIS).
L’articolo 533 c.p.p. permette la condanna dell’imputato se egli “risulta colpevole al di la’ di ogni ragionevole dubbio”. Questa regola di giudizio rileva in sede di legittimita’ esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicita’ manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 – dep. 09/06/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108); essa impone un metodo: il giudice di merito non puo’ limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, ne’ procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguita’ di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” e, cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016 – dep. 17/05/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941); se questo metodo e’ stato seguito, il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” non puo’ essere utilizzato, nel giudizio di legittimita’, per valorizzare e rendere decisiva la duplicita’ di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, purche’ tale duplicita’ sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014 – dep. 23/12/2014, Gurgone, Rv. 261600).
Nel caso di specie si e’ in presenza di una conversazione intercettata, nella quale una terza persona racconta un fatto a (OMISSIS) e a (OMISSIS), nonche’ della versione resa in dibattimento dall’autore della conversazione.
La conclusione della ampia trattazione merita di essere riportata: “deve allora ritenersi che il (OMISSIS) e il (OMISSIS) abbiano ordinato all’ (OMISSIS) di avvicinare (OMISSIS) (molto verosimilmente il soprannome di un cittadino italiano avente diritto al voto), non certo al fine di chiedergli spiegazioni in ordine ad un fantomatico danneggiamento subito dal cugino, ma per persuaderlo, con ogni mezzo, ad esprimere il voto per un avvocato”; avvocato – si deve subito aggiungere, non identificato perche’ la convinzione espressa dal giudice di primo grado che il candidato favorito fosse l’avv. (OMISSIS) e’ stata sconfessata dalla Corte territoriale.
Come si puo’ vedere, la motivazione mostra certezza in ordine ad una ricostruzione di un fatto di cui, in realta’, non si sa nulla e della quale il testimone ha dato una versione ben diversa: accomuna (OMISSIS) e (OMISSIS) (in realta’, (OMISSIS) aveva telefonato a (OMISSIS) chiedendogli di passargli il cognato), afferma che il pestaggio era stato ordinato da entrambi (di tale pregresso ordine non vi e’ traccia nella brevissima conversazione), afferma che il “(OMISSIS)” era sicuramente un cittadino italiano avente diritto al voto (il teste ha sostenuto il contrario), afferma che il pestaggio era stato effettuato sicuramente per costringere questo cittadino italiano non identificato a votare un determinato avvocato; afferma che certamente questo avvocato era (OMISSIS) (il teste aveva indicato un altro personaggio per cui si impegnava in quel periodo).
Non essendovi stati altri accertamenti – ad esempio: l’identificazione della persona offesa dell’aggressione – era inevitabile per il giudice di merito dare atto dell’assenza di una prova di colpevolezza “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”.
7.8. L’annullamento della condanna nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) determina inevitabilmente anche quello della disposta confisca che dovra’ essere rivalutata all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata:
1) nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla determinazione della pena, che ridetermina in anni uno mesi nove di reclusione;
2) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 3) perche’ il fatto non sussiste;
3) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 16) perche’ il fatto non sussiste;
4) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) con riferimento al capo 9), limitatamente alla ditta individuale (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata:
5) nei confronti di (OMISSIS) in ordine al delitto di cui al capo 6); di (OMISSIS) in ordine ai delitti di cui ai capi 2), 2-bis), 2-ter); di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per i capi 1), 10), 12); di (OMISSIS) per i capi 1), 10), 11); nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), con riferimento alle residue ditte individuali di cui al capo 9) (OMISSIS), (OMISSIS) e La (OMISSIS); nei confronti di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) con riferimento alle disposte confische e rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti anzidetti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
6) rigetta nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS);
7) rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese nei confronti delle costituite parti civili Ministero dell’Interno e Regione Calabria unitamente per quest’ultima a (OMISSIS) e (OMISSIS), spese che liquida in Euro tremila per ciascuna delle parti civili, oltre accessori come per legge.

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