La rivalutazione monetaria e la liquidazione degli interessi sulla somma capitale liquidata a titolo di risarcimento del danno alla persona

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 10 maggio 2018, n. 11251.

Le massime estrapolate:

La rivalutazione monetaria e la liquidazione degli interessi sulla somma capitale liquidata a titolo di risarcimento del danno alla persona, sono tecniche alternative volte alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione anteriore all’illecito, il risarcimento del danno da illecito aquiliano integra un debito di valore, dovendo il danno alla persona essere compensato con riferimento alla data dell’illecito, atteso che a tale data il danneggiato aveva diritto a conseguire l’equivalente monetario liquidato in forma equitativa, con la conseguenza che il giudice di merito deve riconoscere gli interessi compensativi al tasso legale, quale tecnica risarcitoria della mancata tempestiva disponibilita’ dell’equivalente monetario (lucro cessante), con riferimento temporale al momento dell’illecito e dunque sulla somma liquidata nella sentenza di primo grado e’ tenuto ad attribuire l’integrale ristoro dello specifico danno patito, non assumendo a tal fine alcun rilievo la diversa data di pubblicazione della decisione di primo grado, fermo restando il principio che il risarcimento non deve essere fonte di indebita locupletazione, con la conseguenza che gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre e’ possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 11251

Data udienza 20 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27065/2015 proposto da:
(OMISSIS), quale figlio convivente di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1516/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del motivo K;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DEL PROCESSO

(OMISSIS), in qualita’ di genitore esercente la patria potesta’ sul minore (OMISSIS), ha agito in giudizio nei confronti della (OMISSIS) per ottenere il risarcimento del danno subito dal minore per la perdita della madre, (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS) mentre viaggiava come trasportata sull’autovettura condotta da (OMISSIS), assicurata con la (OMISSIS), scontratasi con un autocarro condotto da (OMISSIS).
(OMISSIS) dava atto di aver rifiutato l’importo di Euro 150.000,00 offerto in via transattiva dalla (OMISSIS) Ritenendolo inadeguato.
(OMISSIS) veniva chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese funerarie e di vestiario, i danni recati all’autovettura della defunta, pari a Lire 20.000,00, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante rappresentato dalla perdita del reddito derivante dalle occupazioni svolte dalla vittima ed alla sua attivita’ di casalinga, quantificato in complessivi Euro 400.000,00; il risarcimento del danno da perdita di chance, dal momento che la vittima aveva in progetto di avviare un’attivita’ commerciale, nonche’ il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in complessivi Euro 600.000,00 per i seguenti pregiudizi: danno biologico patito direttamente dal minore a causa della scomparsa della madre, nonche’ il danno biologico arrecato a quest’ultima e trasmesso figlio iure hereditatis; danno morale patito dal minore, nonche’ cosiddetto danno catastrofico patito dalla vittima nell’arco di tempo intercorso tra il sinistre e la morte, risarcibile iure hereditatis; danno esistenziale procurato al minore a seguito dell’inevitabile alterazione delle abitudini di vita dello stesso che conviveva unicamente con la madre.
Resisteva la (OMISSIS) che faceva presente che l’attore aveva esercitato l’azione civile nel processo penale istruito a carico di (OMISSIS), proprietario e conducente dell’autovettura sulla quale era trasportata la vittima, a conclusione del quale era stata liquidato in favore del minore una provvisionale di Euro 160.000,00.
Il Tribunale accertava l’entita’ del danno da perdita del legame familiare in Euro 300.000,00 e rigettava le altre pretese risarcitorie in quanto infondate; accertato che la (OMISSIS) era gia’ stata condannata in sede penale a versare al minore la somma di Euro 160.000,00 e che aveva offerto l’importo di Euro 150.000,00 rifiutato dall’attore; condannava la (OMISSIS) a versare l’integrazione risarcitoria pari ad ulteriori 140.000,00, detraendo dall’importo di Euro 300.000,00 la somma liquidata come provvisionale dal giudice penale; condannava la parte attrice alla rifusione delle spese processuali.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 7 aprile 2015, a modifica della sentenza di primo grado, ha condannato la (OMISSIS) s.p.a al pagamento di Euro di Euro 305.500,00, di cui Euro 5.500,00 a titolo di danno patrimoniale,dedotti gli importi gia’ corrisposti, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; ha modificato anche il regolamento delle spese processuali, che erano state poste a carico dell’attore, ponendole per il primo grado interamente a carico della (OMISSIS) e compensandole per la meta’ per il giudizio d’appello.
Avverso questa decisione propone ricorso (OMISSIS) e presenta memoria.
Resiste con controricorso la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo A) si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c..
Il ricorrente censura la decisione del giudice d’appello per non aver ritenuto circostanza non contestata il fatto che la de cuius svolgeva diversi lavori dai quali detraeva un compenso di almeno Euro 400.000 mensili.
2. Con il motivo B) si censura violazione falsa applicazione degli articoli 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c.. Omessa motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo111 Cost.. Violazione del giusto processo.
Sostiene il ricorrente che era presumibile, potendolo la Corte ricavare dalla documentazioni in atti puntualmente richiamata, che la signora (OMISSIS) lavorava e avrebbe continuato a svolgere attivita’ lavorativa per mantenere se stessa il proprio figlio.
3. Con il motivo C) si denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c. e insufficiente contraddittoria e illogica motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo 111 Cost., violazione del giusto processo.
Sostiene il ricorrente che la motivazione e’ illogica e in e contraddittoria avendo giudice d’appello affermato che era del tutto carente la prova la circostanza che la de cuius svolgeva un’attivita’ lavorativa.
4. Con il motivo D) si denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 2727, 2729 c.c., articolo 115 c.p.c.. Violazione falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056 e 2043 c.c., insufficiente contraddittoria e illogica motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo111 Cost., violazione del giusto processo.
Sostiene il ricorrente che la motivazione con cui e’ stata rigettato il risarcimento del danno collegato al lavoro domestico svolto dalla vittima e’ contraddittoria e insufficiente ed illogica.
5. Con il motivo E) si denunzia omessa motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Insufficiente illogica motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo 111 Cost.. Violazione del giusto processo.
Il ricorrente individua il vizio di motivazione nell’affermazione della Corte d’appello in ordine alla insussistenza del depauperamento economico asseritamente patito dal minore.
6. I motivi A B C D E si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.
La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante rappresentato dal mancato guadagno della vittima e dal lavoro della stessa svolto come casalinga per difetto di prova.
La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ed ancor piu’ oggi, nella vigenza del nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5.
L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
7. Nella specie le censure sono palesemente volte ad una inammissibile rivalutazione delle prove.
Il vizio di motivazione non viene censurato nei limiti del canone indicato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, vigente in quanto risulta che la Corte d’appello ha esaminato i fatti che formano oggetto della censura di omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione non presenta quelle anomalie che avrebbero consentito la censura di vizio di motivazione in sede di legittimita’, vale a dire “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. E’ esclusa oggi la possibilita’ di denunziare la insufficienza della motivazione, come nella sostanza viene denunziato dal ricorrente.
8. Con il motivo F) si denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e articolo 115 c.p.c. e contraddittoria e illogica motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo 111 Cost. e violazione del giusto processo.
Il ricorrente denunzia che la Corte d’appello non ha esaminato la copiosa documentazione che forniva la prova che la de cuis stava per avviare (OMISSIS) con il finanziamento del proprio compagno un’attivita’ commerciale di abbigliamento per donna e che quindi aveva subito un danno da perdita di chances a causa della morte.
Il motivo e’ inammissibile perche’ anche in questo caso la censura attinge la rivalutazione delle prove inammissibile ai sensi del nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5.
9. Con il motivo G) si denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056, 2043 e 2059 c.c.. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Contraddittoria e illogica motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo 111 Cost., violazione del giusto processo.
Con tale censura il ricorrente attinge il rigetto del danno biologico e morale iure hereditatis che e’ stato rigettato dalla Corte d’appello sul rilievo che non era passato un apprezzabile lasso di tempo tra il sinistro e la morte e che non vi era la prova certo dello stato di coscienza della vittima. Il ricorrente contesta la valutazione data dalla Corte alla nozione apprezzabile lasso di tempo e contesta anche l’affermazione della mancanza dello stato di lucidita’ della vittima che invece risultava esistente da una prova documentale schiacciante.
10. Il motivo e’ infondato.
In relazione ai danni non patrimoniali vantati dal ricorrente iure hereditatis, la Corte ha rigettato il risarcimento del danno biologico subito dalla vittima nell’arco temporale intercorso tra il momento del sinistro,avvenuto alle 17,00, e del decesso, avvenuto alle 21,00, a causa del breve lasso di tempo fra l’incidente la morte; ha ritenuto che non vi fosse prova che la vittima era cosciente, ma anzi al contrario degli esami svolti risultava che alle non era collaborante. La Corte ha escluso ,per gli stessi motivi, anche la configurabilita’ del danno morale patito dalla vittima.
In relazione al diverso profilo del risarcimento del danno cosiddetto tanatologico che sarebbe stato cagionato alla (OMISSIS) per il solo fatto di averla privata del bene della vita, la Corte ha rigettato la domanda condividendo l’orientamento giurisprudenziale gia’ tracciato da Cassazione sent. 6754/2011 che ha escluso la risarcibilita’ iure hereditatis di un danno che non sia stato acquisito nel patrimonio del danneggiato deceduto, a causa della morte intervenuta immediatamente.
11. La Corte di merito si e’ attenuta alla costante giurisprudenza di legittimita’ che ha affermato che in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale, il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – puo’ essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non e’ suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che e’ morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d’altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilita’ di godere del rapporto parentale con la persona defunta. Cass. sent. n. 12408/2011; in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente e’ costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche’, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilita’ “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015.
12. Il profilo attinente alla censura di vizio di motivazione e’ inammissibile in quanto, come gia’ esposto, richiede una nuova rivalutazione della prova inammissibile in sede di legittimita’ ai sensi del nuovo articolo 360, n. 5.
13. Con il motivo H) si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056, 2043 e 2059 c.c. e articolo 115 c.p.c.. Violazione degli articoli 2, 29 e 30 Cost.. Contraddittoria e illogica motivazione in relazione all’articolo360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo 111 Cost., violazione del giusto processo.
Con tale motivo il ricorrente denunzia che erroneamente la Corte d’appello ha escluso il risarcimento del pregiudizio esistenziale del minore ritenendolo non provato e non sussistente. Il ricorrente denunzia che la motivazione sul punto e’ contraddittoria ed illogica.
14. Con il motivo I) si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e articolo 115 c.p.c. e degli articoli 1223, 1226, 2056, 2043 e 2059 c.c. e articolo 115 c.p.c.. Contraddittoria e illogica motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo 111 Cost., violazione del giusto processo.
Il ricorrente denunzia espressamente come illogica e contraddittoria la motivazione della Corte d’appello con la quale questa ha affermato che non e’ stata dedotta neanche un’allegazione sufficiente del danno esistenziale patito dal minore e che i mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi dal tribunale erano assolutamente generici.
15. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logica che li lega e sono inammissibili.
La Corte ha escluso anche il danno esistenziale del minore affermando, come rilevato dal c.t.u., che la separazione dei genitori aveva determinato la creazione di un ambiente discontinuo poco prevedibile cui si erano aggiunti trasferimenti logistici prima in Brasile e poi in Italia. Di conseguenza la precaria situazione familiare gia’ vissuta dal minore prima del verificarsi del sinistro non poteva costituire un’allegazione sufficiente del danno esistenziale patito dal minore a seguito della morte della madre.
La censura formulata dal ricorrente contiene solo formalmente la denunzia di un vizio di legge, ma nella sostanza attinge la valutazione di merito effettuata dalla Corte d’appello, denunziando illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, in ipotesi che non rientrano nei parametri di cui al nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5, per denunziare il vizio di motivazione in sede di legittimita’.
16. Con il motivo J) si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056, 2043 e 2059 c.c. e articolo115 c.p.c.. Contraddittoria e illogica motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo 111 Cost., violazione del giusto processo. Violazione dell’articolo195 c.p.c..
Il ricorrente censura la statuizione che ha ritenuto non confermata l’esistenza del danno biologico in proprio del minore. Sostiene che la decisione della Corte d’appello, che ha assunto che l’elaborato tecnico era assente da illogicita’ e carenze e che la liquidazione riconosciuta al minore per la perdita del legame parentale era comprensiva anche della rappresentata depressione di carattere importante del minore dopo l’evento traumatico, non e’ conforme alle risultanze della c.t.u. il quale non ha risposto a tutti i quesiti del mandato affidatogli dalla giudice.
In ordine al danno morale il ricorrente deduce che la somma di Euro 300.000,00, non corrispondente neanche al massimo del risarcimento previsto dalle tabelle milanesi del 2011, che era pari a 308.700,00, non era idonea a risarcire la grave sofferenza depressiva accertata dal c.t.u. e che risultava incomprensibile la motivazione della sentenza che era insufficiente illogica e per altri versi apparente.
17. Il motivo e’ inammissibile.
In ordine al danno biologico patito di iure proprio dal minore, la Corte d’appello ha affermato che, come risulta dalla c.t.u. e d’accordo con i consulenti di parte, era stata accertata l’assenza di una vera e propria patologia mentale in capo al minore, con conseguente esclusione di un danno psichiatrico, mentre lo stato depressivo non costituente malattia era stato adeguatamente valutato dal tribunale che aveva risarcito sia il danno dovuto alla rescissione del legame parentale che quello rappresentato dalla depressione ha carattere importante del minore dopo l’evento traumatico, tenendo conto di entrambi nella liquidazione prossima al valore massimo fornito dalle tabelle milanesi dell’anno 2011.
Il ricorrente censura l’accertamento in fatto in ordine all’entita’ del danno liquidato, deducendo nella sostanza una censura che attiene alla illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione che inammissibile in questa sede di legittimita’ ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
Inoltre la censura e’ affetta da genericita’.
Infatti e’ generica la contestazione delle risultanze della c.t.u., senza adeguata censura della motivazione della sentenza, la’ dove questa mette anche in evidenza l’accordo dei consulenti di parte sull’assenza di una malattia psichica del minore.
Incongruente e’ anche la contestazione della liquidazione del danno effettuata secondo le tabelle milanesi nella misura quasi massima ivi prevista. Il ricorrente lamenta che non e’ stato concesso il massimo del danno previsto nelle tabelle, con una differenza di circa Euro 8000,00,senza fornire alcun fondamento alla censura.
18. Con il motivo K) si denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 1219 e 1224 c.c.. Contraddittoria e illogica motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia.
19. Il motivo e’ parzialmente fondato.
Sul rilievo che la (OMISSIS) non era stata parte del processo penale e che quindi la condanna al pagamento della provvisionale di Euro 160.000 era stata emessa solo nei confronti di (OMISSIS), in assenza di prova del pagamento di detta provvisionale,la Corte di Appello ha condannato la (OMISSIS) al pagamento della intera somma di Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, dei quali Euro 160.000,00 in via solidale e alternativa con (OMISSIS), tenuto al risarcimento in forza della sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano.
La Corte ha affermato che non spettava l’attualizzazione dell’importo da corrispondere al titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, debito di valore, poiche’ lo stesso era stato liquidato dal Tribunale sulla base delle tabelle in uso presso lo stesso Tribunale relative all’anno 2011, che offrono un valore da ritenersi gia’ attuale rispetto alla data dell’incidente mortale. Ha escluso l’applicazione degli interessi moratori,condividendo la decisione del Tribunale, in quanto ha ritenuto non in mora la (OMISSIS), in virtu’ del rifiuto espresso dall’odierno appellante delle offerte risarcitorie per un importo di Euro 150.000,00.
20. Si osserva che correttamente la Corte ha escluso l’attualizzazione dell’importo liquidato dal giudice di primo grado, sul rilievo che la sentenza ha utilizzato i valori espressi dalle Tabelle milanesi del 2011, coeve alla pubblicazione della sentenza di primo grado,avvenuta nel maggio 2011, e quindi giustamente ritenute idonee a liquidare equitativamente il danno attualizzato alla data del 2011.
La Corte ha errato invece nel non riconoscere gli interessi compensativi. Fermo il principio piu’ volte ribadito da questa Corte secondo cui la rivalutazione monetaria e la liquidazione degli interessi sulla somma capitale liquidata a titolo di risarcimento del danno alla persona, sono tecniche alternative volte alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione anteriore all’illecito (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8520 del 05/04/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 18/02/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 10193 del 28/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011), il risarcimento del danno da illecito aquiliano integra un debito di valore, dovendo il danno alla persona essere compensato con riferimento alla data dell’illecito, atteso che a tale data il danneggiato aveva diritto a conseguire l’equivalente monetario liquidato in forma equitativa, con la conseguenza che il giudice di merito deve riconoscere gli interessi compensativi al tasso legale, quale tecnica risarcitoria della mancata tempestiva disponibilita’ dell’equivalente monetario (lucro cessante), con riferimento temporale al momento dell’illecito e dunque sulla somma liquidata nella sentenza di primo grado e’ tenuto ad attribuire l’integrale ristoro dello specifico danno patito, non assumendo a tal fine alcun rilievo la diversa data di pubblicazione della decisione di primo grado, fermo restando il principio che il risarcimento non deve essere fonte di indebita locupletazione, con la conseguenza che gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre e’ possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995; id. Sez. 2, Sentenza n. 878 del 03/02/1999).
21. La Corte d’appello, che ha negato gli interessi compensativi,non ha tenuto conto del principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si e’ verificato, e che in tema di responsabilita’ extracontrattuale da fatto illecito, ai sensi dell’articolo 1219 c.c., comma 2, il debitore del risarcimento del danno e’ in mora (“mora ex re”) dal giorno della consumazione dell’illecito (Cass. Sentenza n. 6545 del 05/04/2016) e che l’offerta non formale della prestazione da parte della (OMISSIS) doveva essere reale ed effettiva, occorrendo, cioe’, che rivestisse i caratteri della serieta’, tempestivita’ e completezza.
Nella specie, come si e’ visto, l’offerta risarcitoria della (OMISSIS) non e’ stata completa,riguardando solo la meta’ della somma effettivamente dovuta, e quindi il ricorrente non aveva l’obbligo di accettarla e nessun effetto giuridico puo’ derivare da tale tipo di offerta.
22. La sentenza impugnata non si e’ attenuta ai principi di diritto indicati e deve essere cassata in parte qua. Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, con la condanna della (OMISSIS) al pagamento degli interessi in misura legale, a decorrere dalla data dell’illecito, calcolati sull’importo del danno non patrimoniale incrementato annualmente della rivalutazione monetaria, a tal fine devalutata alla data dell’illecito, in base agli indici annuali ISTAT dei prezzi al consumo rilevati per le famiglie di operai ed impiegati, sulla somma di Euro 300.000,00 determinata alla data della decisione primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al motivo K) nei limiti di cui in motivazione; decidendo nel merito condanna la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento degli interessi legali dalla data dell’illecito sull’importo del danno non patrimoniale rivalutato, ed a tal fine devalutata alla data dell’illecito, in base agli indici istat,la somma di Euro 300.000,00 determinata alla data della decisione di primo grado.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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