Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Ordinanza 9 luglio 2018, n. 30990.
La massima estrapolata
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen
Ordinanza 9 luglio 2018, n. 30990
Data udienza 1 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Anton – Presidente
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. BORSELLINO M. D. – Consigliere
Dott. PARDO Ignaz – Consigliere
Dott. MONACO M. M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PARDO IGNAZIO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 07/12/2017, applicava nei confronti di (OMISSIS) la pena concordata dalle parti ex articolo 599 bis c.p.p., in relazione al reato di cui all’articolo 648 bis c.p..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’.
Il ricorso e’ inammissibile perche’ proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti sicche’ deve pronunciarsi ordinanza de plano ex articolo 610 c.p.p., nuova formulazione.
Ed infatti deve essere ricordato come ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., nuovo comma 5 bis: “….la corte dichiara senza formalita’ di procedura l’inammissibilita’ del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599 bis”.
In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte provvede a dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d’ufficio ed in assenza di contraddittorio.
Al proposito va sottolineata l’assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponibili avverso la sentenza di cui all’articolo 599 bis c.p.p., poiche’ il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex articoli 599 bis e 602 c.p.p., non e’ circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento; difatti la modifica legislativa introdotta con la L. n. 103 del 2017, non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilita’ de plano sicche’ la doglianza proposta non ha fondamento nella parte in cui propone una simmetria tra sentenza ex articolo 444 c.p.p. e pronuncia ex articolo 599 bis c.p.p..
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volonta’ della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del PG sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre alcuno spazio puo’ essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati.
Del resto deve ancora essere rammentato che la giurisprudenza precedente l’abrogazione del primo concordato in appello aveva gia’ stabilito che in tema di c.d. patteggiamento in appello il giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’articolo 599 c.p.p., comma 4, (oggi articolo 599 bis c.p.p.), non e’ tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’articolo 129 c.p.p., ne’ sull’insussistenza di cause di nullita’ assoluta o di inutilizzabilita’ della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversita’ tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato articolo 599 c.p.p., (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707).
Ne consegue che, anche nel caso in esame, avendo il (OMISSIS) rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilita’ e proposto il concordato solo sulla entita’ della pena, non puo’ poi proporre valido motivo di ricorso in ordine alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex articolo 129 c.p.p..
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro tremila favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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